Art. 197 – Codice di procedura civile – Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio
Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 17286/2013
E inibita al giudice l'assunzione d'ufficio, quale mezzo di prova, di informazioni fornite da un soggetto estraneo al processo, che non rivesta né la qualità di testimone, né quella di consulente tecnico d'ufficio in quello stesso giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito fondata sui chiarimenti resi, in assenza di istanza di parte, dal c.t.u. nominato in diverso procedimento). (Cassa con rinvio, App. Reggio Calabria, 19/07/2006).
Cass. civ. n. 1595/1984
La presenza in camera di consiglio del consulente tecnico non è prescritta in maniera inderogabile ma è sufficiente che egli esprima per iscritto il suo parere, che va unito al processo verbale di udienza.
Cass. civ. n. 1668/1957
La convocazione del consulente tecnico in camera di consiglio perché fornisca chiarimenti ed esprima pareri in presenza delle parti costituisce oggetto di facoltà meramente discrezionale del presidente del collegio giudicante, il cui mancato esercizio non può configurarsi come vizio in procedendo.
Cass. civ. n. 72/1948
Se, con sentenza passata in giudicato, venga ordinato a due consulenti tecnici d'ufficio, che, in tempi diversi ed in mutata situazione di luoghi abbiano compiuto distinte indagini, di dare ciascuno, in particolare, chiarimenti su lacune, constatazioni, affermazioni e considerazioni personali, rimaste oscure e non ben giustificate nelle rispettive relazioni, ma può il giudice, senza violare la cosa giudicata, decidere la controversia, di carattere essenzialmente tecnico, basando il proprio giudizio sui soli chiarimenti offerti da uno dei due consulenti, non in grado di fornire le necessarie delucidazioni su parti non chiare della relazione dell'altro e senza averle effettivamente offerte.