Art. 199 – Codice di procedura civile – Processo verbale di conciliazione
Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.
Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 33056/2024
In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.
Cass. civ. n. 25593/2023
La mancata concessione a un testimone della facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199, comma 3, cod. proc. pen., per la ritenuta assenza del presupposto della convivenza "more uxorio" con l'imputato, fonda su un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente e logicamente motivato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della facoltà di astensione, l'esistenza di un rapporto personale tra testimone e imputato, pur a fronte di una coabitazione solo saltuaria e a prescindere dai rapporti economici tra i due).
Cass. civ. n. 17827/2023
In tema di testimonianza indiretta, nel caso in cui il teste di riferimento si avvalga della facoltà di astensione riconosciutagli dall'art. 199 cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato" sono liberamente valutabili, non venendo in rilievo alcuna delle ipotesi di inutilizzabilità tassativamente previste dall'art. 195, commi 3 e 7, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 13578/2008
L'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.c. può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni.
Cass. civ. n. 12561/1992
In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, non costituisce motivo di nullità il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 29, L. 13 giugno 1942, n. 794, richiamato dall'art. 11, L. 8 luglio 1980, n. 319.
Cass. civ. n. 6976/1982
Il decreto con il quale il giudice istruttore, a norma dell'art. 199 c.p.c., conferisce efficacia di titolo esecutivo all'accordo transattivo concluso tra le parti, con la collaborazione del consulente tecnico d'ufficio, in una controversia promossa per lo scioglimento di una comunione immobiliare, in quanto emesso fuori dell'ambito dell'art. 199 citato (secondo cui il giudice istruttore può attribuire efficacia esecutiva unicamente al processo verbale di conciliazione redatto dal consulente tecnico d'ufficio nelle controversie in materia di contabilità), non può considerarsi come una semplice attestazione dell'esistenza della transazione intervenuta tra le parti, ma ha il contenuto ed il carattere di un provvedimento decisorio abnorme suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 3 della Costituzione, non essendo previsto dalla legge alcuno specifico mezzo di impugnazione.
Cass. civ. n. 1663/1980
L'art. 199 c.p.c. — che attribuisce rilevanza alla conciliazione delle parti davanti al consulente tecnico — non pone a carico del consulente alcun obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, né prevede che il giudice debba decidere sull'istanza di parte che richieda o risolleciti l'esperimento del tentativo stesso. Né alcun potere sorge se il giudice, accogliendo l'istanza di parte, demandi al consulente l'esperimento del tentativo di conciliazione, poiché, in ogni caso, l'opera del consulente si riduce alla sola indicazione dei punti di accordo e resta sottratta a qualsiasi valutazione di regolarità che possa riflettersi su un corretto svolgimento del processo.