Art. 198 – Codice di procedura civile – Esame contabile

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 3947/2025

Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice quei documenti - necessari al fine di dare risposta ai quesiti - per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., pur se relativi ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa di cui all'art.157 c.p.c.

Cass. civ. n. 16012/2024

In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della c.t.u., sebbene l'acquisizione del contratto di mutuo da parte del consulente fosse stata acconsentita dalle parti per essere stato il documento trasmesso dallo stesso legale della parte avversa a quella normalmente onerata e utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali).

Cass. civ. n. 1763/2024

In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio.

Cass. civ. n. 31964/2023

In tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. – mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario – possa far valere ritualmente l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.

Cass. civ. n. 12348/2023

In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).

Cass. civ. n. 15620/2017

In applicazione dell'art. 157, comma 3, c.p.c., non è legittimata a dedurre la nullità della sentenza, in quanto basata su documenti tardivamente prodotti, la stessa parte che abbia effettuato la relativa produzione, ancorché per il tramite del proprio consulente tecnico. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/12/2015).

Cass. civ. n. 8403/2016

In tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., quest'ultimo può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato inammissibile la produzione di nuova ed ulteriore documentazione volta ad accertare la morosità della controparte ed il calcolo, su di essa, dei relativi interessi, tenuto anche conto della riconvocazione in grado d'appello dei consulenti per fornire chiarimenti). (Rigetta, App. Palermo, 04/03/2010).

Cass. civ. n. 24549/2010

In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di ctu relativa a revocatoria fallimentare di rimesse).

Cass. civ. n. 8659/1999

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c. con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.

Cass. civ. n. 517/1968

Il principio in base al quale il giudice del merito, quando riconosce esatte le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esprimere le particolari ragioni del suo convincimento non può valere quando lo stesso consulente tecnico, chiamato ad esaminare alcune partite di un conto, abbia espresso dei dubbi su alcune partite di esso, rimettendo ogni definitivo giudizio al giudice, costituendo in tal caso l'opinione del consulente, più che espressione di un giudizio tecnico, un apprezzamento probatorio circa il fatto sottoposto al suo esame. Le eventuali nullità della consulenza tecnica hanno sempre valore relativo per cui, se non fatte valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, sono sanate. La sanatoria si estende anche alle nullità derivanti dall'aver tenuto indebitamente conto, senza il consenso delle parti di documenti non regolarmente prodotti in causa, che il consulente tecnico, a norma dell'art. 198 c.p.c., può esaminare soltanto al limitato fine di tentare, in materia contabile la conciliazione tra le parti stesse.

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