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Articolo 222 Codice di procedura civile — Interpello della parte che ha prodotto la scrittura

Articolo 222 Codice di procedura civile — Interpello della parte che ha prodotto la scrittura

Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva [ 65 disp. att. ]; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione [ 202 c.p.c. ss. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3990/2017

La querela di falso può avere ad oggetto anche una scrittura privata già disconosciuta ai sensi dell’art. 214 c.p.c., salvo, ove sia proposta in via incidentale, il potere del giudice di negare l’autorizzazione alla presentazione della stessa ex art. 222 c.p.c.: peraltro, l’eventuale errore nella concessione di detta autorizzazione non determina l’inammissibilità della querela proposta, in quanto lo stesso potrebbe produrre effetti solo nel giudizio in cui è stata prodotta la scrittura ma non anche in quello di falso.

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Cass. civ. n. 20233/2011

Nel procedimento di querela di falso incidentale ad un giudizio pendente davanti al giudice amministrativo, il giudice ordinario non può disporre l’interpello, ai sensi dell’art. 222 c.p.c. e per conoscere se la parte che ha prodotto il documento intenda valersene, atteso che tale disposizione non è interna al procedimento di accertamento del falso ma costituisce un adempimento di verifica preliminare di rilevanza rimesso al giudice della causa principale, nella specie, tuttavia, ad esso non tenuto per l’inapplicabilità della citata norma al giudizio amministrativo, nel quale la materia è disciplinata puntualmente dagli artt. 41 e 42 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642.

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Cass. civ. n. 1110/2010

In tema di querela di falso, benché il dettato normativo affidi all’istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell’atto inciso dalla querela e sull’ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l’ordinanza dell’istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell’art. 178, primo comma, c.p.c., dal collegio, in sede di decisione della causa. (Nella specie, la Corte ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il giudice istruttore aveva rimesso al collegio, senza assumere alcuna determinazione, la valutazione in ordine alla ammissibilità della querela).

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Cass. civ. n. 12263/2009

Allorché una delle parti impugni di falso taluni documenti di causa ostativi all’accoglimento delle proprie domande od eccezioni, legittimamente il giudice non autorizza la presentazione della querela di falso, ove ritenga inammissibili quelle domande od eccezioni (nella specie, perché tardive ex art. 345 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 28514/2008

Per valutare la rilevanza del documento prodotto per la decisione della causa, al fine di autorizzare la proposizione della querela di falso in via incidentale e, quindi, sospendere il giudizio principale, il giudice di merito deve esaminare se i mezzi di prova offerti sono idonei, astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato e tale valutazione è ammissibile solo laddove la parte che intenda impugnare il documento ne indichi, con univocità e tempestività, gli elementi di irregolarità.

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Cass. civ. n. 12399/2007

La questione della rilevanza dell’eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all’art. 221 c.p.c., ai fini della decisione di merito è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell’atto, come si evince dal disposto dell’art. 222 dello stesso codice di rito, secondo il quale solo se il giudice istruttore valuta rilevante il documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito può autorizzare la proposizione della querela.

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Cass. civ. n. 4231/2007

Nel caso che, all’interno di un giudizio civile, venga introdotto un giudizio incidentale di falso, ne deriva la necessità di sospendere il processo principale fino alla decisione di quello pregiudiziale di falso. La causa di sospensione del processo principale viene meno non al verificarsi di una qualsiasi ipotesi di cancellazione della causa incidentale dal ruolo, di sospensione o di interruzione di essa, ma soltanto quando il giudizio di falso sia stato deciso con sentenza di merito passata in giudicato ovvero quando esso si sia estinto e l’estinzione sia stata dichiarata con sentenza dal collegio ovvero dall’istruttore con ordinanza non più impugnabile col reclamo al collegio ai sensi degli artt. 308 e 178 c.p.c.; fino a quel momento, non può dirsi cessata la causa di sospensione ex art. 295 c.p.c., per cui deve ritenersi legittimo il rifiuto del giudice di proseguire il procedimento principale, fissando l’udienza allo scopo. (Nella specie, la parte convenuta in un giudizio incidentale di falso aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito e l’attore aveva aderito alla indicazione del giudice competente; il giudice, di fronte al quale era pendente la querela di falso, aveva cancellato dal ruolo la causa e l’attore aveva presentato istanza al giudice della causa principale per la fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio, che questi aveva rigettato, con valutazione la cui fondatezza è stata confermata dalla S.C.).

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Cass. civ. n. 21062/2006

In materia di querela di falso, il giudice dinanzi al quale la querela sia proposta, anche se privo della competenza a conoscerne (nel caso di specie, giudice di pace) è comunque tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del disposto degli artt. 221 e 222 c.p.c. e, se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l’impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità, è tenuto a sospendere il giudizio e a rimettere le parti dinanzi al tribunale per il relativo procedimento, ai sensi dell’art. 313 c.p.c. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, con la quale il giudice di pace aveva bensì provveduto a verificare la sussistenza del requisito di ammissibilità consistente nella sottoscrizione dell’atto personalmente o da parte di un procuratore speciale, ma aveva erroneamente ritenuto insussistente il requisito stesso, a fronte del deposito da parte del difensore di un testo contenente la querela sottoscritto dalla parte personalmente, con delega all’avvocato per il deposito dell’atto).

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Cass. civ. n. 15493/2002

In tema di querela di falso, la mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all’interpello rivoltele dal giudice, ai sensi dell’art. 222 c.p.c., equivale a risposta negativa, atteso che, in aderenza alla lettera e allo spirito della norma citata, è richiesta alla parte che ha prodotto il documento impugnato di falso, per la gravità delle conseguenze che ne derivano, una esplicita conferma della volontà di servirsene (già manifestata con la produzione del documento stesso, ma non più sufficiente, di per sè sola, nella nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, a consentirne l’uso) e dunque un’esplicita risposta affermativa all’interpello, alla quale non è dato sopperire con un comportamento decisamente equivoco, quale è la renitenza o il silenzio.

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Cass. civ. n. 7099/1998

Fra gli atti e i documenti contro i quali nel giudizio di legittimità può proporsi la querela di falso rientra lo stesso ricorso per cassazione, documento cardine di quel giudizio, potendo contestarsi con tale mezzo la genuinità della sottoscrizione apposta dal difensore per assumere la paternità del ricorso o per autenticare la firma del ricorrente sulla procura in calce o a margine del ricorso stesso. In tali ipotesi la mancata comparizione della parte ricorrente all’udienza fissata per il suo interpello ai sensi dell’art. 222 c.p.c., equivale a risposta negativa all’interpello stesso e comporta l’inammissibilità del ricorso.

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Cass. civ. n. 12054/1997

In tema di querela di falso, alla ipotesi (normativamente disciplinata dall’art. 222 c.p.c.) di risposta negativa della parte all’interpello del giudice di volersi avvalere del documento oggetto della querela è legittimamente equiparabile l’ipotesi in cui la parte medesima, dopo la presentazione della querela, dichiari spontaneamente di rinunziare ad avvalersi del documento.

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Cass. civ. n. 6911/1996

La proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo al fine di rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall’avversario a base della domanda o dell’eccezione, esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito, e, pertanto, deve essere negata ove l’indagine sul rapporto sostanziale, cui si riferisca quel documento, sia preclusa (nella specie, per effetto di giudicato esterno, opposto dalla parte interessata).

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Cass. civ. n. 3705/1995

La querela di falso proposta in corso di causa non dà origine, di per sé, al procedimento di verificazione della prova documentale con esso impugnata — che, a pena di nullità, deve essere trattato e deciso in contraddittorio necessario del pubblico ministero — ma quell’effetto si realizza soltanto se e quando il giudice davanti al quale è stata proposta, a seguito di delibazione della sua ammissibilità e concreta utilità, ne autorizza la presentazione con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. Pertanto, alla preliminare delibazione della querela di falso ed alla pronuncia del provvedimento che ne autorizza la presentazione ovvero non la consente, il pubblico ministero resta estraneo.

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Cass. civ. n. 9409/1994

In tema di prova documentale e con riguardo a querela di falso proposta in via incidentale, la risposta positiva della parte all’interpello rivoltole dal giudice, circa l’intenzione di avvalersi del documento contestato – risposta che preclude l’acquisizione della prova nelle more della decisione sulla querela di falso – è revocabile, perché l’utilizzazione del documento resta nella disponibilità della parte che lo ha prodotto e che può, pertanto, dichiarare successivamente di rinunciare ad avvalersene.

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Cass. civ. n. 1333/1993

L’accertamento dell’ammissibilità e concludenza della querela di falso e la conseguente sospensione del giudizio fino all’esito di quello sulla querela ha carattere meramente strumentale e non può, quindi, essere autonomamente impugnato in Cassazione.

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Cass. civ. n. 13122/1992

Nel giudizio promosso con querela di falso in via principale, il giudice, che, per qualsiasi ragione, la ritenga inammissibile, non può accertare fatti contrari a quelli riportati nei documenti impugnati, dato che la pronuncia d’inammissibilità della domanda preclude ogni ulteriore indagine.

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Cass. civ. n. 7054/1992

La risposta all’interpello del giudice se la parte che aveva prodotto il documento intenda avvalersene — dopo che contro di esso sia stata proposta querela di falso — può essere validamente resa anche dal procuratore costituito che non sia munito di mandato speciale per il compimento di tale atto, non importando, questo, disposizione del diritto in contesa, né essendo la prescrizione del mandato speciale richiesta dall’art. 222 c.p.c. a differenza della disciplina dell’art. 221 c.p.c. per la proposizione della querela di falso.

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Cass. civ. n. 8333/1990

La dichiarazione di volersi avvalere di un documento è necessaria quando il documento sia contestato, ai fini di provocarne il procedimento di verificazione, ma non quando la parte fondi le sue domande su quel documento, la cui provenienza da chi l’ha prodotto non abbia formato oggetto di contestazione.

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Cass. civ. n. 4616/1987

In tema di querela di falso, la risposta negativa della parte che ha prodotto la scrittura all’interpello rivolto dal giudice, ai sensi dell’art. 222 c.p.c., se intenda valersi in giudizio del detto documento, può desumersi da un equivalente contegno processuale della parte, quale la mancata comparizione a rispondere e le ammissioni contenute negli scritti difensivi.

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Cass. civ. n. 3397/1984

Qualora la querela di falso, proposta in corso di causa, investa un documento non nella sua interezza, ma soltanto per una parte, come nel caso in cui riguardi esclusivamente la data apposta su una scrittura privata a firma del querelante, la dichiarazione di non volere avvalersi della suddetta parte, resa dall’avversario, che ha prodotto il documento, in sede d’interpello, ne comporta, con la definitiva acquisizione limitata al residuo contenuto, la inutilizzabilità per la parte contestata, con il conseguente venir meno dell’interesse del querelante stesso a conseguire un giudizio sulla dedotta falsità ovvero, quando il procedimento penda in grado d’appello, ad ottenere la sua sospensione, con la rimessione al tribunale della causa di falsità.

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Cass. civ. n. 5345/1980

Nell’istruzione della causa, a seguito della proposizione della querela di falso, tanto in via principale, quanto in via incidentale, il giudice può avvalersi di ogni ordinario mezzo di prova, e, quindi, può anche ordinare l’esibizione in giudizio di un documento, ai sensi e nei modi di cui all’art. 210 c.p.c.

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Cass. civ. n. 3131/1980

Il giudizio preliminare sulla ritualità della proposizione della querela di falso deve essere compiuto con riferimento al momento della relativa decisione, prendendo cioè in considerazione gli atti e gli atteggiamenti processuali seguiti alla dichiarazione introduttiva, i quali, come possono concorrere a conferirle la produttività giuridica tipica in via di sanatoria, o realizzarla alla luce del generale principio della rinnovabilità tempestiva degli atti processuali, così possono arricchirne il corredo probatorio. (Nella specie l’indicazione delle scritture di comparazione era stata fatta dal querelante successivamente alla proposizione della querela di falso).

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Cass. civ. n. 3848/1979

Qualora sia proposta querela di falso in corso di causa, il giudice deve interpellare, ai sensi dell’art. 222 c.p.c., il presentatore del documento, chiedendogli se intenda valersene in giudizio, nel solo caso in cui questi sia colui che voglia giovarsi dell’atto, in quanto la suddetta norma si riferisce per l’interpello a chi esibisce il documento, avendo riguardo all’ipotesi normale (id quod plerumque accidit) che il presentatore dell’atto s’identifichi con la persona che di esso intenda giovarsi.

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Cass. civ. n. 5870/1978

Ai fini della dichiarazione di improcedibilità della querela di falso per sopravvenuto difetto di interesse non è necessario che sia stata proposta una «formale eccezione» al riguardo, posto che il venir meno dell’interesse ad agire può essere, in ogni stato e grado del giudizio, dichiarato d’ufficio dal giudice ex actis.

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