Art. 221 – Codice di procedura civile – Modo di proposizione e contenuto della querela

La querela di falso può proporsi tanto in via principale [162 c.p.c.] quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.].

La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale [83], con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza [99 disp. att.].

È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24407/2025

Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).

Cass. civ. n. 19867/2025

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività.

Cass. civ. n. 13118/2025

Nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti intendeva agire in manleva).

Cass. civ. n. 11875/2025

In tema di spese processuali, la querela di falso proposta in via principale va considerata causa di valore indeterminabile, tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.

Cass. civ. n. 11535/2025

In tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2024), impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine a una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure "incidenter tantum".

Cass. civ. n. 10815/2025

Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, ex art. 222 c.p.c., priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, il quale va considerato come mai rilasciato, con la conseguenza che il vizio non è regolarizzabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur in assenza di espressa dichiarazione di volersi avvalere della procura oggetto della querela, aveva ritenuto efficace il mandato conferito e, comunque, sanato il vizio per effetto del rilascio, in corso di causa, di un nuovo mandato "in rinnovazione").

Cass. civ. n. 134/2025

In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.

Cass. civ. n. 24029/2024

In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Cass. civ. n. 11422/2024

Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.

Cass. civ. n. 8688/2024

Nel giudizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto.

Cass. civ. n. 5721/2024

L'avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo, espressione della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, munito di efficacia dichiarativa, ma non anche certificativa, ed il suo contenuto non dev'essere impugnato dal destinatario della sua notifica con la querela di falso, di cui all'art. 221 c.p.c., dinnanzi al giudice ordinario, bensì, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro 60 giorni davanti al giudice tributario, autorità indicata come competente nell'atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso.

Cass. civ. n. 2608/2024

Il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per la funzione e l'oggetto, in quanto il giudizio civile tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non, come quello penale, a identificare l'autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la falsità di un documento, essendo all'uopo irrilevante il giudicato penale di assoluzione per il reato di falso relativo al medesimo documento)

Cass. civ. n. 36293/2023

Nel caso in cui la querela di falso, proposta successivamente al rituale disconoscimento di una scrittura privata, venga dichiarata inammissibile, il documento è privato di qualsivoglia efficacia probatoria, qualora la parte che intenda avvalersene non abbia proposto l'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..

Cass. civ. n. 18848/2023

L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante; tuttavia, qualora il comparente abbia dichiarato di essere affetto da sordità perché parzialmente privo dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere, tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata e documentata dal notaio come evento avvenuto in sua presenza, può essere rimossa soltanto con la querela di falso, non trattandosi di una valutazione personale del professionista.

Cass. civ. n. 18234/2023

La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per infirmare le risultanze relative alla dicitura abusivamente apposta sulla matrice di un assegno bancario - con la quale veniva indicata la funzione di garanzia dello stesso in relazione al credito portato da una determinata fattura - aveva ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso, a fronte della deduzione, da parte del ricorrente, dell'esistenza di una pattuizione, tra le parti, relativa unicamente al riempimento dell'assegno medesimo).

Cass. civ. n. 5058/2023

con riferimento a vicenda in cui la querela di falso era stata proposta ai fini dell'accertamento della falsità di firme apposte su avvisi di ricevimento di raccomandate - ha altresì rilevato che nel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertata falsità degli atti).

Cass. civ. n. 11375/2017

Il verbale di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura medesima, per impugnare la cui veridicità non occorre la proposizione di querela di falso, potendosi far ricorso ad ogni mezzo di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva negato legittimazione all'impugnazione ex art. 1137 c.c. ad un condomino che, pur avendo evidenziato di avere espresso, in sede assembleare, voto contrario alla delibera impugnata, non aveva tuttavia articolato alcuna deduzione istruttoria volta a sovvertire le risultanze del relativo verbale che, diversamente, ne riportava l'approvazione senza dissensi).

Cass. civ. n. 20563/2017

In tema di prova documentale e con riguardo alla querela di falso proposta in via incidentale, la risposta affermativa all'interpello rivolto dal giudice alla parte, circa l'intenzione di avvalersi del documento contestato, è revocabile, poiché l'utilizzazione del documento resta nella disponibilità della parte che l'ha prodotto, la quale può, pertanto, dichiarare successivamente di non avvalersene, con la conseguente sopravvenuta carenza di interesse, in capo al querelante, a proseguire il giudizio sulla querela di falso.

Cass. civ. n. 15642/2017

In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.

Cass. civ. n. 22469/2017

L'esistenza di copie autentiche di un atto pubblico tra loro difformi impone la proposizione della querela di falso contro quelle ritenute contraffatte, essendo questo lo strumento imprescindibile per neutralizzare il valore probatorio di tali documenti.

Cass. civ. n. 196/2014

La necessità che la querela di falso sia confermata nella prima udienza, prevista dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., sussiste soltanto nel caso di querela proposta in via principale, mentre non è necessaria ove la stessa sia stata proposta in via incidentale dinanzi al giudice di pace, con successiva riassunzione del giudizio di falso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ., atteso che, in tale evenienza, al querelante è noto che l'altra parte intende avvalersi del documento contestato.

Cass. civ. n. 2284/1996

Ai sensi degli artt. 2702 c.c. e 221 c.p.c. non è proponibile querela di falso, per accertare la falsità di una scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, ogni qual volta il querelante non contesti la provenienza delle dichiarazioni da chi ha sottoscritto il documento, ma la veridicità del contenuto di esse, ed eccepisca la esistenza di una simulazione, da accertarsi invece con i mezzi di prova consentiti dal codice.

Cass. civ. n. 2516/1995

Il decreto di archiviazione della denuncia penale per il reato di falso, essendo insuscettibile di passare in giudicato, non impedisce la presentazione della querela di falso, che è lo strumento processuale di contestazione della veridicità di quanto è attestato dal pubblico ufficiale nell'atto pubblico attraverso un giudizio che, pur conducendo, come il procedimento penale di falso, alla eliminazione della efficacia rappresentativa del documento risultato falso, da questo si differenzia per la funzione e l'oggetto in quanto tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non ad identificare l'autore della falsificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione penale.

Cass. civ. n. 39/1995

Il giudizio per querela di falso proposto in via incidentale subisce, sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, l'influenza del processo principale al quale è legato – come un momento della sua fase istruttoria – da un nesso funzionale e genetico. Pertanto, la proposizione della querela di falso in una controversia di lavoro o di previdenza o assistenza obbligatorie (artt. 409 e 442 c.p.c.) rimane influenzata dalle esigenze di oralità, concentrazione ed immediatezza proprie del rito del lavoro e dalla correlativa inoperatività della sospensione dei termini durante il periodo feriale ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742; con l'ulteriore conseguenza, in particolare, che il termine di un anno per il passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 327, primo comma, c.p.c., della sentenza non notificata con cui è stato definito il processo per querela di falso incidentalmente proposto (in una di dette controversie) non soggiace all'indicata sospensione feriale e che il termine di sei mesi previsto dall'art. 297, primo comma, c.p.c. per la riassunzione del processo principale, nel caso in cui col provvedimento di sospensione non sia stata fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, deve essere computato a decorrere dal compimento dell'anno come sopra determinato.

Cass. civ. n. 9313/1995

Al fine di disattendere le risultanze di un atto pubblico non è necessaria la proposizione dell'impugnativa di falso qualora dal contesto del documento risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di elementi tali da lasciar ragionevolmente presumere la mancanza di un preordinato intento di immutazione del vero, potendo la divergenza dei dati ricondursi ad un mero errore materiale. (Nella specie, in caso di notifica a mezzo posta, il giudice di merito aveva considerato come data di notificazione quella che risultava scritta a mano nella parte dell'avviso contenente la stampigliatura predisposta per la dichiarazione di ricezione da parte del destinatario, ritenendo irrilevante in contrario, in mancanza di querela di falso, che la data così indicata coincidesse con quella di spedizione del plico, avvenuta da un ufficio distante alcune centinaia di chilometri, e che in altra parte del documento risultasse apposta, mediante il timbro dell'ufficio postale ricevente, la data del giorno successivo. La Suprema Corte, precisato che nella fattispecie trovava applicazione l'ultimo comma della L. 20 novembre 1982, n. 890, il quale in caso di mancanza o incertezza della data di consegna fa decorrere i termini da quella risultante dal bollo dell'ufficio postale che restituisce il plico, ha annullato la decisione ribadendo il principio di cui alla massima).

Cass. civ. n. 6699/1994

L'impugnazione di falso riflettente atti e documenti che abbiano attinenza con il giudizio di legittimità postula l'osservanza delle formalità previste dall'art. 221 c.p.c. e deve esternarsi con inequivoca manifestazione di volontà, specie allorché debba essere desunta attraverso un'attività interpretativa del contenuto del controricorso. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso che l'univoca manifestazione di volontà del controricorrente nel senso anzidetto fosse ravvisabile nel «sospetto» espresso nel controricorso in ordine alla sottoscrizione del mandato speciale al difensore da parte del ricorrente).

Cass. civ. n. 3914/1993

Quando la querela di falso sia stata proposta in corso di causa per contestare che certe dichiarazioni siano state rese dalla parte o che certi fatti siano avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ed, in altri termini, per opporre la falsità ideologica dell'atto pubblico, l'esame che è demandato al giudice della causa principale sulla rilevanza del documento al fine dell'autorizzazione della presentazione della querela comprende anche la valutazione della natura di atto pubblico o di scrittura privata del documento, dato che da questo dipende la sua efficacia probatoria.

Cass. civ. n. 4773/1993

Attiene alla fase dell'ammissibilità, e non del merito, della querela di falso, la questione dell'impugnabilità dell'attestazione di testi fidefacenti in un testamento pubblico riguardo all'identificazione del testatore, poiché pur essendo distinto il giudizio della rilevanza della querela rispetto a quello sulla valutazione della natura del documento, al giudice del procedimento rescindente è attribuito il compito di accertare non solo la rilevanza o meno del falso ma anche la natura del documento, costituendo tale indagine, sul piano logico e cronologico, un momento necessariamente anteriore a quella relativa alla ritualità e rilevanza.

Cass. civ. n. 889/1993

La previsione dell'art. 221 c.p.c., relativa alla possibilità che la querela di falso venga proposta dalla parte personalmente, con dichiarazione da essa sottoscritta, è da ritenere osservata allorché tale proposizione avvenga, con inequivoca manifestazione di volontà in tale senso, nel contesto del ricorso per cassazione, che rechi la personale sottoscrizione del ricorrente, oltre quella dei suoi difensori.

Cass. civ. n. 9013/1992

In tema di querela di falso, la circostanza che nel processo penale contro i presunti autori del falso costoro abbiano ammesso la falsità della scrittura in contestazione o dichiarato di non volersene avvalere non esclude la persistenza dell'interesse della parte, che abbia proposto in via principale la querela suddetta, alla prosecuzione del relativo giudizio fin quando non intervenga la sentenza di accertamento della falsità, munita della sua efficacia erga omnes, anche se questa si limiti a recepire – senza che sia disposta istruttoria – l'ammissione della falsità oggettiva del documento.

Cass. civ. n. 2790/1991

Ai sensi dell'art. 221 c.p.c., l'indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela di falso deve avvenire secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò, ove si tratti di prova testimoniale, mediante indicazione specifica, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, mentre l'esercizio del potere discrezionale del giudice di consentire che detta indicazione avvenga, per quanto riguarda le persone, successivamente non può essere invocato per supplire ad una lacunosa iniziativa della parte che non abbia formulato alcuna richiesta di autorizzazione a siffatto differimento dell'adempimento cui era tenuta.

Cass. civ. n. 8230/1990

In tema di querela di falso, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, che il secondo comma dell'art. 221 c.p.c. richiede a pena di nullità, non è necessaria allorquando la falsità sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione.

Cass. civ. n. 71/1986

Con riguardo alla querela di falso, la mancanza di indicazione degli elementi su cui viene basata la dedotta falsità e delle relative prove costituisce, ai sensi dell'art. 221, secondo comma, c.p.c., causa di nullità della querela medesima, ed osta, pertanto, ad una valutazione del suo fondamento nel merito.

Cass. civ. n. 6016/1985

Con riguardo alla querela di falso in corso di causa, la «proposizione» della querela medesima, per la quale si esige l'iniziativa personale della parte o di un procuratore speciale (art. 221 del codice di procedura civile), è l'atto introduttivo della fase preliminare diretta a conseguire la autorizzazione alla «presentazione» della querela (art. 222 c.p.c.), mentre tale presentazione (che costituisce l'atto di promovimento del procedimento di falso civile) non è riservata alla parte, e, ove la proposizione sia stata effettuata davanti ad un giudice ordinario diverso dal tribunale, l'atto di citazione davanti a quest'ultimo può essere sottoscritto da difensore munito di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 6200/1984

Per contrastare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni contenute in una scrittura privata, della quale sia stata riconosciuta la sottoscrizione, deducendosi tuttavia l'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco, la querela di falso è necessaria solo se il riempimento sia avvenuto absque pactis, cioè senza che il suo autore sia stato a ciò autorizzato con previo patto di riempimento, mentre è da escluderne l'esperibilità ove si tratti di riempimento contra pacta, cioè in modo non ge a quello consentito al suo autore da una convenzione precedentemente intervenuta con il sottoscrittore. Ciò in quanto, nel primo caso, investendo la interpolazione del testo il modo di essere oggettivo dell'atto, si tratta di far cadere il collegamento che la sottoscrizione stabilisce rispetto alla dichiarazione, quanto alla provenienza di essa dal sottoscrittore; nel secondo caso, invece, la divergenza fra ciò che si voleva fosse dichiarato e ciò che in concreto la dichiarazione esprime, presentandosi come una disfunzione interna al procedimento di formazione della dichiarazione, potrà essere fatta valere nei limiti e secondo i profili di rilevanza che l'ordinamento riconosce, ma senza che venga in discussione la provenienza oggettiva della dichiarazione dal soggetto, che ha prescelto quel mezzo per esternarla.

Cass. civ. n. 688/1984

La corte d'appello, davanti alla quale sia stata proposta querela di falso, è tenuta ex art. 355 c.p.c. a compiere una indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti, che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, e cioè se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c., e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa. A seguito dell'esito positivo di detta indagine, la corte non può decidere in merito all'incidente, ma deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione.

Cass. civ. n. 4571/1983

Nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con l'apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore.

Cass. civ. n. 4472/1982

La procura speciale idonea a consentire al procuratore la proposizione della querela di falso ex art. 221 c.p.c. deve contenere la specificazione del documento o dei documenti che la parte intenda impugnare. Non costituisce, pertanto, una procura speciale ai fini predetti quella che si limiti alla mera indicazione del processo in cui la querela deve essere proposta anche se contenga una preventiva ratifica generica dell'operato del procuratore.

Cass. civ. n. 5539/1981

La querela di falso può essere proposta dinanzi alla Corte di cassazione solo quando sia rivolta contro atti e documenti relativi al procedimento di legittimità, e non quando concerna documenti prodotti in fase di merito.

Cass. civ. n. 5167/1980

Nella querela di falso proposta in via principale l'istruzione della causa va condotta nei modi ordinari ai sensi degli artt. 187 e 188 c.p.c. e pertanto l'ordine di esibizione in giudizio di un documento, di cui il giudice ritenga necessaria l'acquisizione al processo, può essere disposta ad istanza di parte a norma dell'art. 210 c.p.c. (Nella specie il ricorrente sosteneva che il giudice avrebbe dovuto disporre d'ufficio l'acquisizione al processo della documentazione indicata dall'attore).

Cass. civ. n. 1053/1978

È valida la querela incidentale di falso proposta e confermata dal difensore munito di procura speciale rilasciata dalla parte in calce od a margine dell'atto di proposizione o rinnovazione della querela medesima, ritualmente depositato ed unito al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., in quanto a detta procura non possono essere applicate le disposizioni previste dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. per la diversa ipotesi del mandato speciale ad litem.

Cass. civ. n. 4326/1978

La domanda con la quale un soggetto, riconoscendo o non disconoscendo come propria la sottoscrizione apposta ad un documento, neghi di essere autore delle dichiarazioni in esso contenute, e chieda un accertamento giudiziale in proposito, integra una querela di falso proposta in via principale, in quanto diretta a rompere il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione del documento stesso. La competenza territoriale a conoscere di detta domanda, pertanto, va determinata inderogabilmente secondo i criteri dettati dall'art. 18 c.p.c., e non può subire spostamenti per ragioni di connessione.

Cass. civ. n. 1948/1976

Avverso la sentenza che pronuncia sulla querela di falso, con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (art. 221, terzo comma, c.p.c.), il ricorso per cassazione deve essere notificato anche alla predetta parte necessaria del processo. La mancata notificazione, peraltro, salvo il caso in cui il pubblico ministero sia l'unico contraddittore, non comporta l'inammissibilità della impugnazione, bensì l'obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331, primo comma, c.p.c. L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nei casi espressamente previsti dalla legge (nella specie, giudizio di falso), comporta il dovere di informarlo del procedimento, al fine di porlo in condizione di esercitare i poteri attribuitigli dall'art. 72 c.p.c., ma non postula anche che un rappresentante di quell'ufficio debba necessariamente essere presente a tutte le udienze, ovvero prendere conclusioni orali o scritte.

Cass. civ. n. 3708/1975

Ai sensi dell'art. 221, secondo comma, c.p.c., l'atto con il quale la querela di falso viene proposta, in via principale o in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità dell'atto stesso, e, quindi, d'inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della dedotta falsità. Questa norma non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, e va conseguentemente dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale, sotto tale profilo sollevata; essa, infatti, non pone alcun termine perentorio pregiudizievole del diritto di difesa delle parti, limitandosi a prescrivere quali siano i requisiti necessari per il perfezionamento dell'atto processuale di impugnazione per falsità, né, d'altra parte, crea ingiusta disparità di trattamento fra chi proponga la querela di falso e chi chieda la verificazione di una scrittura privata disconosciuta, stante la sostanziale e strutturale diversità fra i due istituti con particolare riguardo all'atteggiarsi dell'onere della prova ed alla posizione processuale delle parti.

Cass. civ. n. 1814/1969

Il giudizio civile di falso (principale o incidentale) ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi in pratica alla eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono in realtà sostanzialmente differenti tra loro. Infatti, mentre l'uno tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione, l'altro, al contrario, oltre che ad accertare il fatto della fabbricazione, mira ad identificarne l'autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge. Da ciò consegue: a) che pregiudiziale al giudizio di merito è la querela di falso e non il procedimento penale di falso; b) che il giudice della querela di falso, ove abbia notizia della pendenza di un procedimento penale di falso, non può disporre che la querela venga trasferita in detto procedimento, ma deve sospendere di provvedere in attesa della definizione del processo penale; c) che, infine, la sentenza penale che accerta il falso vincola bensì il giudice della querela civile a quanto essa sentenza ha ritenuto, ma non lo priva del potere-dovere di pronunciarsi sulla querela stessa. Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio principale sia stato sospeso per la proposizione della querela di falso ex art. 221 c.p.c. e questo secondo processo, di natura incidentale, sia stato a sua volta sospeso, à sensi dell'art. 3 c.p.p., sino all'esito del giudizio penale di falso, il termine per la riassunzione del processo principale comincia a decorrere, à sensi e per gli effetti di cui all'art. 297 c.p.c., non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio penale di falso, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la controversia insorta in ordine alla querela di falso civile.

Cass. civ. n. 2120/1943

La querela di falso incidentale per essere ammissibile deve avere per oggetto la invalidazione del documento impugnato, sul quale sia fondata la domanda o la eccezione, di guisa che l'accoglimento della querela importi necessariamente il rigetto dell'una o dell'altra.

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