Art. 221 – Codice di procedura civile – Modo di proposizione e contenuto della querela

La querela di falso può proporsi tanto in via principale [162 c.p.c.] quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.].

La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale [83], con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza [99 disp. att.].

È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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