17 Mar Articolo 235 Codice di procedura civile — Irrevocabilità
La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4536/1992
La dichiarazione di essere pronto a prestare il giuramento decisorio, che, a norma dell’art. 235 c.p.c. esclude il potere di revoca della parte che lo ha deferito, può essere esternata anche per facta concludentia, quale è una richiesta di rinvio dell’udienza giustificata da un impedimento a comparire, perché l’art. 235 cit., a differenza dell’art. 233 c.p.c., concernente la forma dell’atto che deferisce il giuramento, non richiede una dichiarazione formale proveniente dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
Cass. civ. n. 3934/1982
Ove la parte non si avvalga della facoltà di revocare il deferimento del giuramento decisorio, a seguito della modifica apportata dal giudice alla formula relativa, e lasci prestare il giuramento, l’irrevocabilità sancita dall’art. 235 c.p.c. non consente l’ulteriore riesame dell’efficacia del prestato giuramento, in relazione alla modifica della formula proposta.
Cass. civ. n. 2720/1982
Il potere di revoca del giuramento decisorio, spettante alla parte che lo ha deferito fino a quando l’altra parte non ha dichiarato di essere pronta a prestarlo (art. 235 c.p.c.), implica anche la facoltà di modificare l’originario deferimento del giuramento stesso, subordinandolo al caso in cui la domanda non sia ritenuta sufficientemente provata alla stregua delle altre risultanze istruttorie.
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