Art. 235 – Codice di procedura civile – Irrevocabilità
La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20886/2024
In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall., deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens; tuttavia, detta prova ben può essere rappresentata dalla circostanza che il pagamento abbia riguardato un debito di pertinenza di un soggetto creditore del solvens, in quanto ciò soddisfa, di per sé, un interesse mediato e indiretto di quest'ultimo, correlato all'automatico operare della compensazione legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare il carattere oneroso della prestazione, il fatto che il pagamento fosse avvenuto per estinguere un debito di altra società, appartenente al medesimo gruppo, a sua volta creditrice del solvens).
Cass. civ. n. 28148/2023
In tema di società per azioni, il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva ravvisato il collegamento funzionale tra l'operazione di assistenza finanziaria, priva delle condizioni di cui all'art. 2358 c.c., e due cessioni di azioni solo in quanto previste nel medesimo atto).
Cass. civ. n. 27265/2023
L'art.1, comma 491, della l. n. 228 del 2012, nell'assoggettare a Tobin tax il trasferimento di azioni, presuppone che cedente e cessionario siano soggetti distinti; tale evenienza non ricorre nel caso in cui il passaggio delle azioni avvenga tra due fondi comuni di investimento che rappresentino, di fatto, patrimoni separati della stessa società di gestione del risparmio e le azioni confluite nel nuovo fondo facciano capo agli originari investitori.
Cass. civ. n. 4536/1992
La dichiarazione di essere pronto a prestare il giuramento decisorio, che, a norma dell'art. 235 c.p.c. esclude il potere di revoca della parte che lo ha deferito, può essere esternata anche per facta concludentia, quale è una richiesta di rinvio dell'udienza giustificata da un impedimento a comparire, perché l'art. 235 cit., a differenza dell'art. 233 c.p.c., concernente la forma dell'atto che deferisce il giuramento, non richiede una dichiarazione formale proveniente dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
Cass. civ. n. 3934/1982
Ove la parte non si avvalga della facoltà di revocare il deferimento del giuramento decisorio, a seguito della modifica apportata dal giudice alla formula relativa, e lasci prestare il giuramento, l'irrevocabilità sancita dall'art. 235 c.p.c. non consente l'ulteriore riesame dell'efficacia del prestato giuramento, in relazione alla modifica della formula proposta.
Cass. civ. n. 2720/1982
Il potere di revoca del giuramento decisorio, spettante alla parte che lo ha deferito fino a quando l'altra parte non ha dichiarato di essere pronta a prestarlo (art. 235 c.p.c.), implica anche la facoltà di modificare l'originario deferimento del giuramento stesso, subordinandolo al caso in cui la domanda non sia ritenuta sufficientemente provata alla stregua delle altre risultanze istruttorie.
Cass. civ. n. 772/1966
A norma dell'art. 235 del codice di procedura civile, il giuramento decisorio non può essere revocato soltanto quando l'altra parte ha dichiarato di essere pronta a prestarlo nella formula originaria o in quella modificata dal giudice; ma se la modifica sia sostanziale, cioè il contenuto della formula sia alterato con la sostituzione del giudice alla parte nell'esercizio di un potere a questa spettante, allora, a norma dell'art. 236, in via di eccezione al principio della irrevocabilità sancito dall'articolo precedente, nonostante che il delato si sia dichiarato pronto a giurare il potere di revoca può essere ancora utilmente fatto valere.