Art. 236 – Codice di procedura civile – Caso di revocabilità
Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26886/2024
In tema di reati di bancarotta, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 236, comma 2, n. 1, legge fall. nella parte in cui impone anche per la bancarotta fraudolenta "da concordato preventivo" il medesimo trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta fraudolenta fallimentare, in quanto anche il concordato preventivo, come la procedura fallimentare, ha una dimensione concorsuale e eventualmente liquidatoria.
Cass. civ. n. 14095/2024
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il disposto di cui all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis. cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 8052/2023
Il divieto previsto dall'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificazione della legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata, o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014, data della sentenza delle Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017.
Cass. civ. n. 4034/2023
In tema di concordato preventivo, l'effetto esdebitativo ex art. 184 l.fall. non si estende al socio unico azionista illimitatamente responsabile, qualora "ratione temporis" sia applicabile l'art. 2362 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, posto che detta disposizione, di natura eccezionale, anteriormente alla novella imponeva "ex lege" in capo all'unico azionista una responsabilità "lato sensu" fideiussoria, temporanea e circoscritta al periodo del venir meno della pluralità dei soci.
Cass. civ. n. 2363/2023
In tema di confisca di azioni di società di capitali ex art. 187, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'applicazione del disposto di cui all'art. 26 legge 23 dicembre 2021, n. 238, che limita l'obbligatorietà della misura ai soli beni costituenti profitto del reato, è preclusa dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l'ablazione che, consolidando il passaggio della titolarità del bene, costituisce il momento esecutivo della misura di sicurezza.
Cass. civ. n. 213/2023
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la modifica introdotta all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 10574/2012
In tema di giuramento, l'accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in tale sede il mancato esercizio, da parte del medesimo giudice, della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà, peraltro, consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto.
Cass. civ. n. 2006/1981
La modifica, ad opera del giudice, della formula del giuramento decisorio, che ne consente la revoca, ai sensi dell'art. 236 c.p.c., è quella che incide sulla sostanza della formula stessa, e non si limita, pertanto, a renderla più chiara ed agevole.
Cass. civ. n. 3751/1979
Qualora il giudice, al solo fine di rendere più chiara la formula del giuramento, si limiti ad apportare ad essa delle variazioni meramente formali, la parte non è abilitata a revocare il giuramento, in quanto non si verte nell'ipotesi di cui all'art. 236 c.p.c., la quale presuppone che la modifica della formula incida sul contenuto della prova.
Cass. civ. n. 344/1979
Il giudice non può modificare un giuramento de scientia in giuramento de veritate, sia perché le modifiche sostanziali possono essere apportate solo dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, sia perché l'attendibilità del giuramento deriva anche dalla previsione di sanzioni penali per il caso di mendacio, la cui prova è più difficile quando trattisi di conoscenze indirette anzi che di esperienza personale.
Cass. civ. n. 90/1979
Poiché il giudice nella modificazione della formula del giuramento decisorio, non può interferire nell'esercizio del potere dispositivo della parte, che si esplica nel deferimento e nella formulazione del giuramento, l'omesso intervento del giudice nella formulazione medesima non è censurabile in sede di legittimità, così come la statuizione concernente l'idoneità della formula a decidere totalmente o parzialmente la causa se non per vizio logico e giuridico.
Cass. civ. n. 4145/1978
Il potere discrezionale del giudice del merito di modificare la formula del giuramento decisorio può essere diretto solo a chiarire la portata del giuramento stesso, eliminando incertezze ed ambiguità, e non anche, pertanto, a modificarne la sostanza, in quanto ciò implicherebbe giuramento senza deferimento della parte cui spetta. (Nella specie, in tema di determinazione dei redditi di un coniuge, al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, la Suprema Corte ha escluso che l'indicato potere consentisse al giudice del merito di supplire alla mancata indicazione, nei capitoli del giuramento, della precisa entità di detti redditi.
Cass. civ. n. 513/1949
Per la revoca del giuramento deferito la legge non esige formule sacramentali, e bene il giudice può quindi ravvisarle in una manifestazione (nella specie proposta di una nuova formula, sostanzialmente diversa da quella già ammessa per sentenza interlocutoria passata in giudicato), che risulti incompatibile col proposito di insistere sul giuramento deferito.