Art. 245 – Codice di procedura civile – Ordinanza di ammissione

Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge [102 disp. att.].

La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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