Art. 248 – Codice di procedura civile – Audizione dei minori degli anni quattordici

[I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Cass. civ. n. 5485/1997

La minore età di un teste non incide sulla sua capacità a testimoniare, bensì sulla valutazione della testimonianza resa e quindi sull'attendibilità di essa.

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