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Articolo 249 Codice di procedura civile — Facoltà di astensione

Articolo 249 Codice di procedura civile — Facoltà di astensione

Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2058/1996

È pienamente valida la deposizione resa dal consulente del lavoro anche nell’ipotesi in cui il giudice abbia omesso di avvertirlo del suo diritto di astenersi dal testimoniare, atteso che né l’art. 351 c.p.p. (vecchio testo) — che prevedeva il diritto di alcuni professionisti di astenersi dal testimoniare nei procedimenti penali su ciò che a loro era stato confidato o era pervenuto a conoscenza per ragione della professione esercitata, diritto di astenersi esteso al consulente del lavoro dall’art. 6 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 — norma applicabile al processo civile in forza dell’art. 249 c.p.c., né l’art. 200 del nuovo c.p.p. prevedono un obbligo per il giudice di avvisare il teste della sua facoltà di astenersi, come è previsto, invece, per i prossimi congiunti dell’imputato ex art. 350 c.p.p. (vecchio testo) e art. 199 nuovo c.p.p.; la suddetta diversità di trattamento trova infatti giustificazione nel fatto che i prossimi congiunti dell’imputato, a differenza dei professionisti, possono ignorare l’esistenza di tale facoltà e trovarsi così in conflitto con i sentimenti di solidarietà familiare, che potrebbero indurli a dichiarazioni menzognere.

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