Art. 276 – Codice di procedura civile – Deliberazione
La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione [114 disp. att.].
Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.
La decisione è presa a maggioranza di voti, il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente.
Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice [118, 119, 131, 141 disp. att.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 20523/2025
Il principio di immutabilità del giudice d'appello ex art. 352 c.p.c., secondo cui il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l'ultima attività processuale (discussione o precisazione delle conclusioni), non è violato in caso di udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020, con sostituzione del giudice relatore disposta dopo la scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive di tale udienza e prima della sua celebrazione "cartolarizzata" con assegnazione della causa in decisione.
Cass. civ. n. 16446/2024
Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto necessario, ai fini della sua validità, che esso sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che il presidente sia anche il relatore e l'estensore del provvedimento.
Cass. civ. n. 14318/2024
In tema di vizio di costituzione del giudice collegiale, è al momento della pronuncia della sentenza, ossia della sua deliberazione in camera di consiglio, che il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter validamente esercitare la potestas iudicandi, mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, pertanto diviene irrilevante che dopo la decisione uno dei componenti dell'organo collegiale, sia trasferito, collocato fuori ruolo o a riposo.
Cass. civ. n. 693/2024
L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia.
Cass. civ. n. 47542/2023
In tema di falsità documentale, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., pur non avendo rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, è atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare, fino a querela di falso, che la decisione riportata corrisponde a quella adottata in esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi in una determinata data tra i componenti di un determinato collegio giudicante. (Fattispecie relativa a soppressione del dispositivo di sentenza emesso da una Commissione tributaria regionale).
Cass. civ. n. 36189/2023
Nel caso in cui sia stata depositata una copia autentica della sentenza impugnata, dalla quale non si evinca la data della relativa pubblicazione, il ricorso per cassazione è inammissibile ove sia stato notificato in data che risulti intempestiva in relazione al termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dal giorno della deliberazione della sentenza medesima. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che la data di pubblicazione della sentenza impugnata, non riportata nella copia depositata dal ricorrente, non potesse desumersi dall'indicazione contenuta nell'attestazione di conformità all'originale del provvedimento, e tenuto conto che il ricorso medesimo era stato notificato oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dalla data di deliberazione della sentenza suddetta).
Cass. civ. n. 30507/2023
L'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Cass. civ. n. 2221/2023
In tutti i casi nei quali il presidente sia anche l'estensore (come accade quando egli stesso abbia proceduto all'istruzione e abbia poi effettuato la relazione al collegio) la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui.
Cass. civ. n. 22238/2017
Il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 c.p.c., prevede che la decisione sia deliberata dai giudici che hanno assistito alla discussione, i quali non devono essere necessariamente gli stessi davanti ai quali la causa sia stata trattata nel corso di tutto il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non affetta da nullità la sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio emessa da un collegio differente da quello che aveva preventivamente dichiarato l'interruzione).
Cass. civ. n. 21806/2017
La data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale,come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Cass. civ. n. 39/2014
La predisposizione della bozza del dispositivo di una decisione prima che essa sia stata assunta (nella specie, dal giudice collegiale) non determina alcuna nullità, né costituisce comportamento lesivo del diritto di difesa delle parti, ma integra, per contro, una condotta apprezzabile, anche sul piano deontologico, in quanto espressione tangibile della professionalità del giudice relatore, tenuto, in quanto tale, a formarsi un serio ed attrezzato convincimento sulla controversia oggetto di cognizione ed a fornire una meditata ipotesi di decisione da sottoporre alla discussione in camera di consiglio, ben potendo in questa sede - e sino alla sottoscrizione del dispositivo della sentenza - pervenirsi a qualsivoglia soluzione sulla controversia.
Cass. civ. n. 8529/2012
La diversità fra la data di deliberazione della sentenza indicata in calce alla medesima e la data dell'udienza collegiale fissata per tale deliberazione non è di per sè sola sufficiente a far ritenere, nel caso che quest'ultima sia successiva, che la sentenza sia stata deliberata prima di tale udienza, cioè a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio, e si configura, invece, come frutto di mero errore materiale non invalidante.
Cass. civ. n. 16738/2011
Il principio secondo cui l'immutabilità del collegio, anche nel caso in cui la trattazione della causa si svolga in più udienze, trova applicazione soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di discussione, in quanto solo da questo momento è vietata la deliberazione della sentenza da parte di un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione, riguarda anche i procedimenti in camera di consiglio (tra i quali va annoverato quello di cui all'art. 131 legge fall. in tema di reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare), nei quali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore ma solo un relatore, con la conseguenza che non è vietata la sostituzione di uno o più componenti del collegio prima che abbia inizio la discussione, anche quando quest'ultima si svolga in un'udienza diversa da quelle destinate alla raccolta degli elementi da valutare ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 14781/2010
Il principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 276 c.p.c., secondo il quale alla decisione della causa possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione, non si estende alle udienze svolte in precedenza, di mero rinvio o, nel giudizio di appello, di decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 18268/2009
In tema di deliberazione collegiale della decisione nel regime successivo alla riforma recata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, l'art. 276, primo comma, c.p.c. - rimasto invariato nella sua formulazione, la quale prevede che alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione" - va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Pertanto, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale (cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni), conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo.
Cass. civ. n. 11655/2008
Il momento della pronuncia della sentenza nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido va identificato con quello della deliberazione della decisione collegiale, mentre le successive fasi dell'iter formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia. Ne consegue che anche un giudice che ha cessato di essere titolare dell'organo deliberante può redigere la motivazione della sentenza e sottoscriverla. (Fattispecie relativa a sentenza resa dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura depositata dopo che i componenti del Consiglio erano cessati dalle funzioni per scadenza del mandato consiliare ).
Cass. civ. n. 26327/2007
L'identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa; ne consegue che non sussiste nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice – nella specie tribunale in composizione monocratica – nel caso di cambiamento tra il magistrato che istruisce la causa e quello che, avendo partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, la decide, tenuto conto d'altronde che la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori del procedimento di variazione tabellare, costituisce una mera irregolarità, e non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati.
Cass. civ. n. 23191/2006
Il momento della pronuncia della sentenza – momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido – va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'iter formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo, o uno dei componenti di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell'ufficio, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia. Nel caso in cui manchi la data della deliberazione, si deve ritenere che la causa sia stata decisa nel momento in cui il giudice poteva e doveva decidere (nella specie, trattandosi di controversia decisa da un giudice di pace, immediatamente dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, ex art. 321 c.p.c.).
Cass. civ. n. 28248/2005
Una volta che la decisione (nella specie, della corte d'appello) sia stata deliberata dallo stesso collegio giudicante che aveva raccolto le conclusioni formulate dalle parti e ritenuto la causa a sentenza, non è configurabile un difetto di costituzione del giudice per il solo fatto che non sia stata data notizia alle parti di una variazione intervenuta nella composizione del collegio.
Cass. civ. n. 13998/2004
La sentenza di merito deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più componenti, da quello che ha assistito alla discussione della causa o, se discussione non vi è stata, diverso da quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni in violazione dell'art. 276, primo comma, c.p.c., è affetta da nullità riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c.
Cass. civ. n. 12948/2004
Anche nel nuovo contesto di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, con cui è stato novellato l'art. 111 Cost., la composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dal momento dell'inizio della discussione, mentre, prima di tale momento, è rimessa al giudizio insindacabile del presidente del tribunale o della corte la sostituzione dei giudici che compongono il collegio, ancorché gli stessi abbiano già concorso ad emettere sentenza non definitiva.
Cass. civ. n. 8720/2004
Il mancato rispetto, da parte del giudice, dell'ordine logico in cui si pongono le questioni insorte nel processo può rilevare come motivo di impugnazione della sentenza solo nella eventualità che abbia determinato una contraddittorietà della motivazione. (Nella specie avverso una domanda risarcitoria erano stati eccepiti il giudicato e la prescrizione dei diritti vantati e il giudice di secondo grado aveva esaminato per prima quest'ultima eccezione, decidendo nel senso della sua fondatezza, sul presupposto dell'esclusione della formazione di un giudicato; la S.C nel confermare la sentenza di merito ha osservato che l'accoglimento della eccezione rendeva superfluo l'esame della questione attinente il giudicato, in quanto assorbita).
Cass. civ. n. 5854/2004
La sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, deve ritenersi nulla, perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non sarà sufficiente un decreto del capo dell'Ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato dovrà convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni. (Fattispecie relativa al giudizio d'appello relativo a sentenza del giudice di pace deciso dal tribunale in composizione monocratica).
Cass. civ. n. 15895/2003
In tema di deliberazione e deposito delle sentenze, ed escluse le ipotesi in cui anche nel processo civile viga il principio della decisione immediata, ove la causa sia stata decisa dopo l'udienza di discussione, non incide sulla validità della decisione stessa la circostanza che questa sia stata deliberata dal collegio, nella medesima composizione, in un giorno diverso da quello della spedizione a sentenza, posto che nessun termine è fissato per l'apertura della camera di consiglio in rapporto alla chiusura della precedente fase di discussione della causa, e l'inizio e il tempo delle operazioni di deliberazione sono rimesse al potere discrezionale del presidente.
Cass. civ. n. 3390/2003
La composizione del collegio, immodificabile solo dall'inizio della discussione, riguarda lo svolgersi di ciascun giudizio e non lo svolgersi di diversi giudizi, quali sono quello che dà luogo alla sentenza definitiva rispetto a quello conclusosi con sentenza non definitiva.
Cass. civ. n. 3258/2003
Qualora le vicende del giudizio ne comportino la decisione in fasi diverse (ad esempio, come nella specie, con l'emissione di sentenza non definitiva seguita da sentenza definitiva) non è causa di nullità la circostanza che la composizione del collegio risulti diversa nelle due decisioni, atteso che il principio dell'immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione solo dal momento dell'inizio della discussione e va valutato esclusivamente in rapporto alla decisione che segue tale discussioni.
Cass. civ. n. 11541/2002
Quando vi sia coincidenza tra la composizione del collegio giudicante, risultante dall'intestazione della sentenza e quella indicata nel verbale dell'udienza di discussione della causa, che, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, giusta il disposto dell'art. 2700 c.c., le risultanze di detti atti, quanto alla composizione del collegio giudicante, possono essere superate solo dopo il positivo esperimento, su richiesta della parte interessata, della querela di falso.
Cass. civ. n. 6456/1996
L'art. 276, comma quinto, c.p.c., il quale prevede che la motivazione della sentenza è stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice, pone una presunzione – ribadita dall'art. 119, secondo comma, att. c.p.c., che indica come sottoscrittori il presidente ed il relatore – di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza. Tale presunzione può essere vinta solo dalla dimostrazione, in base alla documentale formulazione della stessa sentenza, dell'avvenuta sostituzione nella posizione di estensore del giudice autore della relazione con il presidente o con l'altro giudice. (Nella specie, sulla sentenza, oltre alla sottoscrizione del presidente, figurava un'altra sottoscrizione, illeggibile, non accompagnata dalla qualifica di estensore. Tale sottoscrizione, secondo il giudice di merito doveva ritenersi del relatore, essendo essa conforme a quella del giudice istruttore risultante dai verbali di causa e non essendo contestata la coincidenza di quest'ultimo con il relatore).
Cass. civ. n. 2019/1995
È pienamente legittima la sentenza in calce alla quale si dia atto che il provvedimento stesso è stato adottato e redatto in collaborazione con un uditore giudiziario, atteso che, da un lato, né le partecipazione dell'uditore all'udienza, né la sua presenza in camera di consiglio alterano in alcun modo la composizione del giudice, che rimane monocratico o collegiale indipendentemente dalla presenza di una persona che, essendo sfornita di funzioni giudiziarie, non è in grado di influire col suo voto sulla decisione da adottare, e, dall'altro, che la sentenza stessa, anche se redatta dall'uditore, viene sottoscritta dal giudice relatore solo dopo la verifica che la motivazione stessa corrisponde esattamente all'opinione del giudicante.
Cass. civ. n. 3328/1994
La questione di competenza – intesa questa come frazione o misura della giurisdizione – ha posizione logicamente successiva e conseguente a quella di giurisdizione e presuppone, quindi, che sia stata preventivamente risolta in senso affermativo tale ultima questione, cioè che sia divenuta certa e definitiva l'attribuzione al giudice ordinario della potestas judicandi in ordine alla controversia in atto.
Cass. civ. n. 7634/1994
La presunzione di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza – posta dall'art. 276 c.p.c. e ribadita dall'art. 119, comma 2, att. c.p.c. – può essere vinta solo dalla dimostrazione, in base alla documentale formulazione della stessa sentenza, dell'intervenuta sostituzione, nella posizione di estensore, del giudice autore della relazione con il presidente (o con altro giudice), senza che tale dimostrazione possa ricavarsi dalla semplice mancanza di altra firma, oltre quella del presidente. (Nella specie, nell'epigrafe della sentenza era indicato il relatore in persona diversa dal presidente del collegio, mentre la sentenza portava la sola firma del presidente. La Suprema Corte, in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto che la sentenza fosse insanabilmente nulla, ex art. 132 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 6 della L. 8 agosto 1977, n. 532, per l'omessa sottoscrizione dell'estensore).
Cass. civ. n. 8418/1994
La disposizione (art. 276 c.p.c.) che impone la partecipazione, alla deliberazione della decisione, degli stessi giudici che componevano il collegio all'udienza di discussione — da osservarsi anche con riguardo al procedimento (disciplinato dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, col richiamo alla L. 13 giugno 1942, n. 794, sulla liquidazione degli onorari agli avvocati e procuratori) di liquidazione dei compensi ai periti e consulenti tecnici, cui deve riconoscersi natura di giurisdizione contenziosa e non volontaria, nonostante le forme camerali del suo svolgimento — implica, in caso di violazione, la nullità della decisione stessa, per la cui dichiarazione, peraltro, è necessaria la prova della diversità di composizione, non desumibile dalla sola indicazione, nell'intestazione dell'atto, del magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, con un nominativo diverso da quello riportato sul verbale dell'udienza di discussione, poiché tale circostanza, in assenza della prova suddetta è sintomatica soltanto di un errore materiale, essendo la detta intestazione priva di un'autonoma efficacia probatoria e limitandosi alla riproduzione dei dati risultanti dal verbale di udienza.
Cass. civ. n. 3371/1993
La decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione, in violazione dell'art. 278, primo comma, c.p.c., è causa di nullità insanabile della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 158 c.p.c. In siffatta ipotesi il giudice dell'impugnazione, mentre può rilevare d'ufficio la nullità, indipendentemente dal fatto che il vizio di costituzione del giudice sia stato eccepito come motivo di gravame della parte interessata (salvo che sul punto vi sia stata una espressa pronuncia del giudice a quo), non può rimettere la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, poiché nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.
Cass. civ. n. 5015/1986
La questione dell'ammissibilità dell'appello precede, sul piano logico e procedurale, quella relativa alla competenza del giudice adito con l'atto d'impugnazione, giacché il giudice prima di ogni altra indagine deve compiere quella diretta ad accertare la valida introduzione del giudizio, in difetto della quale non ha il potere-dovere di decidere la causa ed atteso, in particolare, che la mancata proposizione dell'impugnazione nei termini prescritti determina la formazione del giudicato formale, che, se fosse consentita la preventiva decisione sulla competenza, sarebbe implicitamente rimesso in discussione.
Cass. civ. n. 739/1984
In relazione al principio dispositivo per cui le parti hanno il potere di disporre dell'ordine logico delle questioni proposte in giudizio, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, il giudice è tenuto ad esaminare le questioni nell'ordine voluto dagli interessati, fatta salva l'eccezione indicata e quindi legittimamente non provvede su una richiesta formulata in via subordinata qualora accolga quella formulata dalla stessa parte in via principale.
Cass. civ. n. 5755/1982
Non sussiste nullità, per violazione del primo comma dell'art. 25 della Costituzione, della sentenza resa in causa decisa da sezione diversa da quella destinata alla cognizione della controversia del lavoro o da un collegio nel quale siano intervenuti magistrati supplenti, ma facenti parte dello stesso ufficio, giacché detta norma, nel disporre che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, considera la competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, ma non esclude che nell'ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell'organo giudicante, che possono essere determinate sia dall'avvicendarsi dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario competente in virtù di legge preesistente, sia dalle sostituzioni che, consentite dalle norme procedurali, possono essere determinate da necessità organizzative del medesimo ufficio.
Cass. civ. n. 1037/1981
Quando la composizione del collegio giudicante è indicata in modo identico sia nel verbale di udienza, sia nell'intestazione del provvedimento denunciato, deve ritenersi, fino a prova contraria, per la presunzione di legittimità che assiste gli atti processuali, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati che parteciparono alla discussione, e che la sottoscrizione di essa da parte di un diverso giudice costituisca il frutto di un mero errore materiale, il quale non invalida la sentenza stessa ed è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., a meno che l'errore non sia stato denunziato nel giudizio di appello, in quanto in tale diversa ipotesi la correzione va eseguita in questo procedimento, rientrando nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame.
Cass. civ. n. 2271/1979
Le questioni di competenza per materia contenute in una impugnazione incidentale condizionata, essendo comunque rilevabili d'ufficio, debbono essere esaminate prescindendo dal condizionamento, e cioè con precedenza rispetto alle questioni sollevate con la impugnazione principale.