Avvocato.it

Articolo 277 Codice di procedura civile — Pronuncia sul merito

Articolo 277 Codice di procedura civile — Pronuncia sul merito

Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.

Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell’articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 16135/2009

L’ordinamento processuale ammette sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui la sua configurazione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. Ne consegue che nello stesso giudizio nel quale il danneggiato propone domanda risarcitoria contro il danneggiante ed il suo assicuratore è ammessa la domanda di rivalsa proposta da quest’ultimo nei confronti del proprio assicurato per l’ipotesi in cui sia condannato al pagamento in favore del danneggiato.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6882/2009

Nel caso in cui vengano proposte domande che si pongono in rapporto di pregiudizialità logica tra loro (come, nella specie, la domanda di accertamento dell’illegittimità del recesso per giusta causa del preponente dal rapporto di agenzia e quelle di risarcimento dei danni conseguenti al ricorso illegittimo) e il giudice ritenga di decidere con sentenza non definitiva la domanda logicamente pregiudiziale, accogliendola, senza dire nulla in ordine alla domanda logicamente consequenziale, ma impartendo le prescrizioni per la determinazione del “quantum” dovuto all’attore, nel successivo giudizio per la quantificazione non è precluso l’accertamento della fondatezza o meno delle domande consequenziali.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 26687/2005

L’ordinamento processuale vigente conosce, oltre che le sentenze definitive di accoglimento o di rigetto, anche le sentenze di inammissibilità e di improcedibilità. Qualora il giudice del merito dichiari, nel dispositivo di una sentenza, improcedibile, piuttosto che inammissibile, la domanda, incorre in un errore meramente formale, risolvendosi la diversità terminologica adottata in una improprietà nell’uso dei termini, che non dà luogo ad una contraddizione logica della sentenza.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 5068/2001

È inammissibile l’impugnazione avverso il capo di sentenza con il quale si sospende di decidere su alcuna delle domande sino all’esito dell’istruttoria decisa con separata ordinanza, giacché questa non è idonea a pregiudicare, rispetto alla questione riservata, l’esito della causa, potendo essere riesaminata dallo stesso giudice che la ha emessa e, dato il carattere ordinatorio di detto provvedimento, l’eventuale illegittimità di esso potrà essere dedotta come motivo d’impugnazione avverso la sentenza di accoglimento della domanda in ordine alla quale era stata disposta l’istruttoria.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4979/2001

Poiché il nostro ordinamento ammette la possibilità d’una condanna condizionata, è consentito al proprietario di un fondo rustico agire in giudizio, ex art. 46 legge 203 del 1982, per l’accertamento della data di cessazione dell’affitto, a nulla rilevando che l’affittuario non abbia fino a quel momento sollevato eccezioni in merito.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 14393/1999

L’esatto contenuto della pronuncia giurisdizionale va individuato non alla stregua del solo dispositivo, ma integrando il dispositivo con la motivazione, nella parte in cui questa rivela una effettiva volontà del giudice.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4821/1999

Nel vigente sistema processuale il frazionamento della decisione comporta l’esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Ciò significa che il giudice che ha emesso una sentenza non definitiva – anche se non passata in giudicato – resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine sia alle questioni definite sia per quelle da queste dipendenti che debbano essere esaminate e decise sulla base dell’intervenuta pronunzia, a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata (la quale rappresenta l’unico strumento per sottoporre a riesame le statuizioni contenute in una sentenza non definitiva).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 1642/1999

Nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al criterio della economia dei giudizi, le cosiddette sentenze condizionate, nelle quali l’efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all’esecuzione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva condannato i convenuti al pagamento delle somme che gli attori sarebbero stati tenuti a versare all’amministrazione doganale a seguito di un diverso giudizio pendente).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6471/1997

Sebbene, di norma, la pronunzia giurisdizionale sul merito debba essere unica e tale da definire il giudizio con un unica sentenza, quando il giudice riconosca che la sollecitata definizione di una parte della domanda o di alcuni capi dell’unica domanda sia di apprezzabile interesse per le parti può derogare al principio generale di concentrazione della decisione in un unica sentenza, restando escluso che ove vi deroghi in mancanza della richiesta delle parti prevista dall’art. 277 c.p.c. la sentenza risulti affetta da nullità, attesa l’assenza di una previsione di legge in tal senso e non configurandosi violazione di principi di ordine pubblico o di finalità essenziali del processo.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6329/1996

Nell’ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze nelle quali l’efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di determinati eventi futuri ed incerti o al sopravvenire di un termine o al preventivo adempimento di una controprestazione, in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro, se ed in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l’esistenza attuale dell’obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento, parimenti attuale, di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui avveramento si presenta differito ed incerto, ma sempre che ciò non richieda altra indagine, diversa da quella circa l’avvenuta verificazione o meno della circostanza anzidetta.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 19/1996

Il capo di una sentenza con il quale il giudice, sul presupposto della sussistenza di plurime domande (o di questioni di merito) talune delle quali, a suo giudizio, non immediatamente definibili, disponga, con riferimento a queste ultime, la prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione, come consentito dagli artt. 277 e 194 c.p.c., si risolve in una situazione che ha, per ratio decidendum, la mera affermazione dell’esigenza dell’ulteriore istruzione e, per contenuto, da un canto, il rinvio della decisione sulla domanda all’esito di detta istruttoria e, dall’altro, l’ordine di prosecuzione del processo ai fini dell’espletamento dell’istruttoria e della pronuncia definitiva. Ne discende che, avendo quel capo e la relativa pronuncia natura meramente ordinatoria ed istruttoria, le affermazioni sulle quali detto provvedimento si forma non possono impegnare la decisione della causa o costituire preclusioni in sede di sentenza, né sono suscettibili di impugnazione in una con la sentenza che abbia deciso sulle altre domande o sulle altre questioni.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 9207/1991

L’uso della facoltà — conferita al giudice del merito dall’art. 277 c.p.c. — di pronunziare, quando ritenga necessaria ulteriore istruzione, una sentenza limitata a quella parte del thema decidendum che di tale istruzione non abbia bisogno, ha carattere discrezionale e, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 546/1985

Il giudice che abbia deliberato una sentenza non definitiva, anche se non passata in giudicato, resta da questa vincolato, agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé, in ordine alle questioni definite e a quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell’intervenuta pronuncia (salvo il caso in cui questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato emanata a seguito di impugnazione immediata); ne consegue che pronunciata sentenza non definitiva, il giudice non può con successiva sentenza non definitiva dichiarare la nullità della prima (nella specie, per difetto d’integrità del contraddittorio), né può, per essere venuta meno la causa della nullità (nella specie: con l’intervento volontario della parte pretermessa), con la medesima o con la sentenza definitiva validamente decidere le questioni già risolte con quella sentenza.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 3946/1982

La sentenza non definitiva mentre fa stato sul decisum, in quanto preclude al giudice che l’ha emessa il riesame delle medesime questioni che hanno formato oggetto della pronuncia, non può comportare un giudicato, né una preclusione in ordine al criterio o al metodo di indagine della controversia con essa enunciato restando il giudice libero d’esaminarla secondo i principi di diritto.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 1756/1967

Le pronunce di accertamento giudiziali si distinguono in sentenze dichiarative e sentenze costitutive. Le prime dichiarano la volontà della legge rispetto alla fattispecie concreta con funzione di mero accertamento e, per la loro stessa natura, retroagiscono, nei loro effetti, al momento rispetto al quale è richiesto dalle parti l’accertamento della concreta volontà di legge (data della domanda giudiziale o momento anteriore) ed hanno, quindi, efficacia ex tunc. Le seconde, pur avendo un’identica funzione dichiarativa, mirano allo scopo ulteriore di creare uno status giuridico dapprima inesistente e, pertanto, avendo effetti costitutivi, operano ex nunc, in quanto servono esse stesse come titolo o causa per il sorgere di nuove situazioni giuridiche, che da loro prendono vita, e solo eccezionalmente, per il particolare carattere delle azioni che le determinano (annullamento, risoluzione contrattuale) hanno efficacia ex tunc, come le sentenze dichiarative. La sentenza che pronuncia la cessazione della proroga legale (nella specie, per morte del professionista, conduttore d’immobile adibito a studio legale) ha natura di sentenza dichiarativa, in quanto accerta il sussistere delle condizioni dalle quali la legge fa dipendere il venir meno del diritto alla continuazione del rapporto, senza determinare alcuna nuova situazione, a cui consegua l’effetto suddetto. Peraltro, la cessazione della proroga legale, sebbene determinata dal verificarsi di condizioni stabilite dalla legge, non opera automaticamente, giacché occorre che il locatore se ne avvalga proponendo nei confronti del conduttore la relativa istanza, cosicché la sentenza retroagisce al momento della domanda giudiziale.

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze