Art. 296 – Codice di procedura civile – Sospensione su istanza delle parti

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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