Art. 295 – Codice di procedura civile – Sospensione necessaria
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
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Cass. civ. n. 25492/2025
La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità amministrativa presuppone che la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, condizione ricorrente unicamente quando il giudice amministrativo sia chiamato a risolvere questioni di diritto soggettivo nell'ambito di attribuzioni giurisdizionali esclusive. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tra il giudizio civile avente ad oggetto l'escussione di una garanzia, concessa quale intervento di sostegno pubblico, e il giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento di revoca della garanzia stessa sussistesse un rapporto di pregiudizialità giuridica, non essendo stato chiamato il giudice amministrativo a pronunciarsi su un provvedimento incidente su diritti soggettivi).
Cass. civ. n. 23361/2025
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, il principio della cd. pregiudizialità penale (vigente prima dell'introduzione della l. n. 247 del 2012) non presuppone l'esatta coincidenza della condotta disciplinarmente rilevante con i fatti contestati nel capo d'imputazione, dovendosi avere riguardo alla complessiva condotta tenuta dal soggetto ai fini penali.
Cass. civ. n. 20950/2025
Il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva conseguente all'accertamento di un maggior reddito e quello avente ad oggetto i contributi previdenziali sullo stesso dovuti, benché entrambi fondati sul medesimo accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non sono legati da un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché fra le stesse può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, per sua natura inidonea a dar luogo a contrasto di giudicati.
Cass. civ. n. 19741/2025
L'unitarietà dell'accertamento fiscale condotto nei confronti delle società di persone e dei relativi soci comporta la necessità del litisconsorzio tra la prima ed i secondi ma non implica che l'accertamento sociale sia pregiudiziale rispetto a quello personale, con conseguente necessità di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai soci a seguito dell'impugnazione, rispettivamente, dell'accertamento rivolto alla società e di quelli individualmente indirizzati nei loro confronti.
Cass. civ. n. 12258/2025
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 11535/2025
In tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2024), impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine a una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure "incidenter tantum".
Cass. civ. n. 2211/2025
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Cass. civ. n. 23260/2024
In tema di contenzioso tributario, il giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, emessa ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è soggetto a sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla conclusione di quello di impugnazione della sentenza in base alla quale risulta emessa la cartella, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, in quanto la pretesa erariale azionata con la cartella è fondata su una sentenza e, quindi, su un titolo diverso rispetto all'avviso di accertamento la cui legittimità è ancora sub iudice, atteso che, in caso contrario, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in questione sarebbe surrettiziamente surrogata con la sospensione del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento.
Cass. civ. n. 20351/2024
Tra la domanda di risarcimento del danno relativa all'"an debeatur" e quella relativa al "quantum debeatur" non si pone un rapporto di piena alternatività, ma un rapporto di pregiudizialità logica, non soggetta all'applicazione dell'art. 34 c.p.c., che, invece, riguarda la diversa fattispecie della pregiudizialità tecnica; ne consegue che, nell'ipotesi in cui le due domande siano proposte contemporaneamente davanti a due giudici diversi, non deve procedersi alla sospensione necessaria del giudizio sul "quantum" in attesa della definizione di quello sull'"an", mentre, in caso di contemporanea proposizione delle domande al medesimo giudice, quella pregiudiziale non deve essere decisa autonomamente, poiché l'accertamento sul diritto pregiudicato (oggetto della domanda di condanna specifica) implica quello sul rapporto pregiudicante (oggetto della domanda di condanna generica), a cui si estende l'effetto di giudicato.
Cass. civ. n. 18196/2024
In caso di divisione cd. "endoesecutiva", il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell'art. 601 c.p.c., non decorre dal provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione bensì dal provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, in quanto solo quest'ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato ai fini dell'art. 297 c.p.c.
Cass. civ. n. 6121/2024
Non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
Cass. civ. n. 2942/2024
La sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati.
Cass. civ. n. 32996/2023
In tema di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., la necessità che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione del giudizio pregiudiziale assuma in quello sospeso, trova un correttivo ove, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle medesime parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra ed il titolo dedotto come legittimante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale, poiché la prosecuzione dell'altro giudizio potrebbe dar luogo a quel contrasto di giudicati che l'art. 295 c.p.c. intende impedire, attesa la contestazione del medesimo titolo nel procedimento pregiudiziale. (Affermando tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza che aveva sospeso il giudizio di pagamento di somme, proposto dal preteso erede testamentario nei confronti di un istituto di credito, in quanto ritenuto pregiudizialmente necessario definire il giudizio sulla validità del testamento, ancorché in quest'ultimo procedimento non fosse presente la banca convenuta nell'altro giudizio).
Cass. civ. n. 30650/2023
L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l'effetto, subordina l'operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile - secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità - acquisire elementi di prova del processo penale.
Cass. civ. n. 23215/2023
Nel caso in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domanda di liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 ed il convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato, la corte di appello è competente a decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, ma non la riconvenzionale, quantunque quest'ultima sia suscettibile di una istruzione sommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e che la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causa avente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitiva della causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità.
Cass. civ. n. 18725/2023
In tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare - nella specie, abbandono di coniuge incapace e mancata somministrazione allo stesso, infermo, dei mezzi di sussistenza - e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita.
Cass. civ. n. 14124/2023
Ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della S.C., venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, la quale comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad agire (e pure ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta l'impugnazione, ma anche al momento della decisione.
Cass. civ. n. 14091/2023
È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c..
Cass. civ. n. 8268/2023
Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.
Cass. civ. n. 6982/2023
Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell'adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione di quella che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno).
Cass. civ. n. 5671/2023
A norma dell'art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento di sospensione, affermando la pregiudizialità in senso stretto del giudizio promosso dal cessionario di un credito nei confronti del debitore ceduto per il pagamento del debito alienato "pro soluto" rispetto all'azione, svolta dal medesimo cessionario, nei confronti del cedente per il recupero del credito già oggetto di cessione in caso di suo incasso).
Cass. civ. n. 5058/2023
con riferimento a vicenda in cui la querela di falso era stata proposta ai fini dell'accertamento della falsità di firme apposte su avvisi di ricevimento di raccomandate - ha altresì rilevato che nel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertata falsità degli atti).
Cass. civ. n. 891/2023
In tema di impugnazioni, l'appellante può limitarsi a porre a fondamento del gravame la mancata sospensione del giudizio di primo grado, senza alcuna deduzione sulle questioni di merito, sempre che specifichi che l'arresto del procedimento è funzionale all'attesa di una pronuncia che influirà sull'esito della lite.
Cass. civ. n. 20072/2017
Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’ordinanza di sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per un credito a titolo di mediazione prestata dall'opposta, sulla base della ritenuta pregiudizialità della decisione di altra causa pendente tra la venditrice-opponente e l'acquirente dell’immobile ed avente ad oggetto il mancato avveramento di una condizione sospensiva del contratto di vendita).
Cass. civ. n. 5463/2017
In materia di contratti agrari, la causa di rilascio del fondo, promossa dal proprietario concedente o acquirente del fondo stesso, ha carattere di pregiudizialità giuridica rispetto alla causa di riscatto promossa dall’affittuario qualora, con efficacia di giudicato, si chieda l’accertamento della scadenza del contratto anteriore all’alienazione, con conseguente necessità di sospensione del giudizio di riscatto in attesa che sia definito il giudizio di rilascio.
Cass. civ. n. 6834/2017
In tema di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., ove alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale. (Così statuendo, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio, avente ad oggetto domanda di risoluzione del contratto nei confronti di un convenuto, e di rilascio di un fondo nei confronti di altro, rilevando che solo riguardo a quest'ultima – in relazione ai fatti oggetto del coevo giudizio penale, concernente pretesa frode processuale per immutazione dello stato dei luoghi – poteva al più configurarsi un collegamento con il procedimento penale, così da potersi giustificare, previa separazione dei giudizi, la sospensione "in parte qua" del processo civile).
Cass. civ. n. 4038/2014
Non sussiste il rapporto di pregiudizialità, ai fini della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio di risoluzione contrattuale promosso dal subappaltante nei confronti del subappaltatore per l'inadempimento di questi, ed il giudizio promosso dallo stesso subappaltante nei confronti del fideiussore per escutere la garanzia prestata per l'inadempimento del subappaltatore, tenuto conto sia dell'autonomia dei rapporti e della diversità dei soggetti, non esclusa dal carattere accessorio della garanzia, sia del fatto che l'inadempimento del subappaltatore non può essere accertato con efficacia di giudicato nei confronti del fideiussore in un giudizio cui quest'ultimo è estraneo.
Cass. civ. n. 673/2014
La sospensione necessaria del giudizio civile, secondo quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp, att. cod. proc. pen., richiede l'identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i giudizi, con l'eccezione delle limitate ipotesi previste dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen. Ne discende che, ai fini della sospensione del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non rileva la pendenza di un procedimento penale per falsità della relata di notifica dell'atto di opposizione, quando nel giudizio civile tale falsità sia stata oggetto non di querela di falso, ma solo di contestazioni in ordine al profilo della validità o esistenza della notificazione.
Cass. civ. n. 11471/2003
L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 del codice civile, accoglie una nozione di credito non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie. Ne consegue che il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di quest'ultimo giudizio non costituisce antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.
Cass. civ. n. 11348/2003
Qualora davanti al tribunale ordinario si controverta, tra privato e P.A., della proprietà di un terreno, che si contesti costituisca l'alveo di un corso d'acqua, va rimessa al tribunale regionale delle acque pubbliche – competente per materia, ai sensi dell'art. 140, lett. b, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in ordine alle «controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde» – l'intera causa nella quale vengono in rilievo tali limiti, con la conseguenza che non può disporsi la sospensione del giudizio pendente davanti al tribunale ordinario in attesa della definizione, davanti al tribunale delle acque, della sola questione pregiudiziale relativa ai limiti dell'alveo.
Cass. civ. n. 10837/2003
Il provvedimento di sospensione del processo emesso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., pur avendo forma di ordinanza, non è revocabile dal giudice che lo ha pronunciato, poiché tale revocabilità confliggerebbe con la previsione della impugnabilità del provvedimento predetto a mezzo regolamento necessario di competenza (ex art. 42 del codice di rito, così come sostituito dell'art. 6 della legge n. 353/1990). Ne consegue che, ove le parti, anziché proporre il regolamento de quo nel termine di cui all'art. 47 c.p.c., abbiano (come nella specie) presentato istanza per la revoca dell'ordinanza di sospensione al giudice che lo aveva emanato, e questi abbia emesso un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza rende inammissibile quella del secondo provvedimento (dovendosi, in caso contrario, ritenere attribuita alle parti una inammissibile facoltà di aggirare, con la proposizione della richiesta di cui all'art. 297 c.p.c. seguita da rigetto, il termine perentorio di trenta giorni stabilito dal precedente art. 47 per la proposizione del regolamento necessario di competenza, unico mezzo di impugnazione dell'ordinanza di sospensione).
Cass. civ. n. 5039/2002
La sospensione necessaria nel giudizio civile è subordinata alla duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza ed opponibilità dell'eventuale giudicato penale nel processo da sospendere, requisito, quest'ultimo, che sussiste allorché la previa definizione della controversia penale, per il suo carattere pregiudiziale, costituisce l'inevitabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato l'impugnata ordinanza di sospensione del processo civile, in fattispecie di proposizione di domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, consistente nella valutazione del patrimonio di alcune società, a fronte dell'avvenuto esercizio, nei confronti del professionista, parte di quel negozio, di azione penale con l'imputazione di fraudolenta sovraesposizione del valore delle partecipazioni azionarie di dette società.
Cass. civ. n. 13682/2001
Ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 75 c.p.p., 211 disp. att. c.p.c., fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, secondo comma c.p.p., negli altri casi, il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. (sulla base di tale principio la S.C. ha annullato, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, l'ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto l'adempimento del contratto in attesa della definizione del processo penale per la truffa relativa alla determinazione dei corrispettivi).
Cass. civ. n. 12743/2001
Ai fini della sospensione del processo, spetta alla parte interessata l'onere di fornire al giudice i documenti idonei a provare la pendenza di un'altra causa e l'oggetto della medesima per consentirgli di valutare il rapporto di pregiudizialità logico-giuridica e quindi la sussistenza dell'obbligo di sospendere il processo pregiudicato per evitare il potenziale conflitto di giudicati.
Cass. civ. n. 8802/2001
Nell'ipotesi di riunione di due procedimenti pendenti, rispettivamente, dinanzi al G.I. in funzione di giudice unico e dinanzi all'organo collegiale, la competenza a sospendere l'intero processo spetta (in applicazione del principio secondo cui la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., o perché implichi una pronuncia di incompetenza, sia pur temporanea, o perché comporti una limitazione dei poteri decisori, va sempre adottata, con ordinanza, dall'organo che di questi sia titolare) non al giudice istruttore in funzione di giudice unico, ma al collegio, salva facoltà, per quest'organo, di separare le cause, ovvero di sospendere solo quella di sua competenza e di rimettere le altre, per il prosieguo istruttorio e per ogni determinazione (anche sulla loro eventuale sospensione), al G.I. in funzione di giudice unico.
Cass. civ. n. 7280/2001
Il rapporto di pregiudizialità che ai sensi dell'art. 295 c.p.c. impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell'altro, non può perciò stesso costituire il necessario antecedente logico-giuridico della relativa decisione.
Cass. civ. n. 1676/2001
L'art. 42 c.p.c. – come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 –, nel rendere impugnabili con il regolamento di competenza i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 del codice di rito, esclude che questa possa risiedere in ragioni di mera opportunità, atteso che la previsione di un controllo immediato in Cassazione di tali provvedimenti – mirante a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, di cui è componente essenziale la durata ragionevole del processo, ed alla verifica delle prescritte condizioni di pregiudizialità-dipendenza – preclude che il fondamento della sospensione ope iudicis possa rinvenirsi in una definitiva, insindacabile discrezionalità del giudice di merito.
Cass. civ. n. 7695/2000
L'art. 75 del c.p.p. del 1988 regola il rapporto tra azione civile e azione penale in modo diverso dal testo dell'art. 24 del codice previgente, richiedendo, quale presupposto della sospensione necessaria del processo civile, la possibilità della translatio iudicii, ossia la proponibilità della domanda civile in sede penale, ciò che, a sua volta, presuppone la identità della materia e la partecipazione al processo penale di tutte le parti del giudizio civile. In particolare, al terzo comma del citato art. 75 c.p.p. prevede che, se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile è sospeso, mentre, in caso contrario, lo stesso prosegue. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza del tribunale che aveva disposto la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo civile pendente davanti a sé tra il fallimento di una società per azioni ed i consiglieri delegati della stessa per azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., fino alla definizione del giudizio penale a carico di uno di essi per distrazione, occultamento e dissimulazione di beni, merci e ricavi aziendali in epoca prossima al fallimento, processo nel quale il fallimento non si era costituito parte civile).
Cass. civ. n. 5026/2000
La sospensione del processo per la pendenza davanti ad altro giudice di una controversia avente carattere pregiudiziale, anche dopo la modifica apportata all'art. 295 c.p.c. dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990 n. 353, va disposta dal giudice, indipendentemente dall'iniziativa delle parti.
Cass. civ. n. 1237/1999
La sospensione del processo contemplata dall'art. 295 c.p.c. per l'ipotesi in cui la decisione dipenda dalla definizione di una diversa causa implicando la collocazione del processo in uno stato di quiescenza fino al momento della conclusione di tale altra causa, postula che quest'ultima sia effettivamente pendente ed in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale. Tale presupposto difetta quando la causa, in tesi “pregiudicante”, sia stata già sospesa, perché a sua volta reputata “pregiudicata” dalla definizione dell'altra. Il divieto di sospensione in attesa della definizione di controversia non caratterizzata da effettiva pendenza perché in precedenza sospesa, trova conferma nel rilievo che il giudice dell'unica causa concretamente pendente non può revocare ne altrimenti sindacare, l'ordine di sospensione impartito nell'altra controversia, removibile soltanto con l'impugnazione accordata alle parti dall'art. 42, nuovo testo, c.p.c., sicché l'ammissibilità di una nuova sospensione si tradurrebbe in una ineliminabile paralisi del rapporto processuale, dato che non potrebbe mai realizzarsi la condizione risolutiva rispettivamente apposta dai due giudici alla sospensione di ciascun procedimento.
Cass. civ. n. 9787/1998
L'art. 295 c.p.c., prevedendo che il giudice «dispone» la sospensione del processo in presenza di una controversia civile od amministrativa di natura pregiudiziale da decidersi in separato giudizio con autorità di giudicato, comporta non la facoltà ma l'obbligo del giudice di disporre la sospensione del processo ogni volta che, nel suo libero apprezzamento dei fatti, abbia accertato la pregiudizialità della controversia pendente davanti ad altro giudice, rimanendo escluso che il detto giudice abbia la facoltà di non disporre la sospensione del processo, ove ritenga che la domanda introduttiva del giudizio, concernente la questione pregiudiziale, appaia prima facie palesemente infondata.
Cass. civ. n. 9440/1998
Il codice di procedura penale del 1988, non ha riprodotto la regola, dettata dall'art. 3 del codice di rito previgente, della necessaria pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile. Ma, pur se nel sistema attualmente in vigore esiste una tendenziale autonomia tra i due giudizi, un rapporto di pregiudizialità tra di essi non può essere negato in via astratta e di principio, ostandovi l'art. 211 delle norme di attuazione e di coordinamento del vigente codice di procedura penale, ispirato alla finalità di prevenire contraddittorietà di giudicati, il quale prevede che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75, comma 2, c.p.p. (e cioè quelle di giudizio civile avente ad oggetto l'azione riparatoria per le restituzioni ed il risarcimento del danno, in cui è fatto divieto di sospensione del processo civile se non quando l'azione sia stata proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), la sospensione necessaria del giudizio civile è subordinata alla duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza ed opponibilità dell'eventuale giudicato penale nel processo da sospendere. Il nuovo assetto dei rapporti tra azione civile e penale ha dato luogo altresì alla necessità di modifica dell'art. 295 c.p.c, che, nel testo risultante dalla novella di cui all'art. 35 della legge n. 353 del 1990, stabilisce che il giudice dispone la sospensione del processo in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa. Occorre, dunque, di volta in volta, una indagine in concreto, diretta a verificare la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le due cause, idoneo a giustificare l'applicazione del citato art. 295 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che non aveva dato conto di tale verifica e dell'iter argomentativo che la aveva condotta ad affermare la insussistenza della pregiudizialità tra la causa civile originata dalla opposizione ad un decreto ingiuntivo per nullità della causa concernente il negozio che aveva dato luogo alla consegna al ricorrente di assegno bancario, ed il procedimento penale per il reato di usura in relazione proprio a quel titolo).
Cass. civ. n. 12895/1997
La sospensione del processo, anche nel caso di questione pregiudiziale, ha carattere interinale ed eventuale e può essere esclusa quando lo svolgimento del processo ne faccia venir meno, sia pure ex post, la necessità, come nel caso in cui la sentenza non definitiva sull'an e quella definitiva sul quantum siano state pronunciate a breve distanza di tempo l'una dall'altra, in modo che sia possibile la riunione e la decisione congiunta dei ricorsi distintamente proposti contro le predette decisioni.
Cass. civ. n. 1501/1996
Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, né sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate (artt. 24 ss. dello stesso codice) – con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 c.p.c., in occasione della sua riformulazione ad opera della legge n. 353 del 1990 – si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile e che, invece, sia stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della (pressoché) completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, nuovo c.p.p. (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizio. Tenuto conto di tali modifiche introdotte nell'ordinamento, la disposizione contenuta nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – secondo cui la responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro permane, nonostante l'operatività della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni stessi, a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale è derivato l'infortunio – deve essere interpretata dando particolare rilievo, rispetto all'elemento letterale, alla sua ratio e all'elemento sistematico e, quindi, facendo riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 75 e 651 ss. c.p.c. vigente, con la conseguenza che, in caso di patteggiamento della pena ai sensi dell'art. 444, se è vero che la relativa sentenza, ai sensi del successivo art. 445, primo comma, non ha efficacia nel giudizio civile, è altrettanto vero che il giudice civile, adito dal lavoratore per ottenere il risarcimento del cosiddetto danno differenziale, ha il potere di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti al fine di stabilire la responsabilità, o meno, del datore di lavoro, giacché, se si ritenesse il contrario, la norma si porrebbe in palese contrasto con i principi dettati dagli artt. 3 e 24 Cost.
Cass. civ. n. 4844/1996
Poiché l'art. 295 c.p.c., la cui ratio è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'an debeatur e di quello sul quantum (fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico) essendo in tal caso applicabile l'art. 337 comma secondo c.p.c., il quale in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità possa essere invocata in un separato processo prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo e tenuto conto altresì del fatto che a norma dell'art. 336, comma secondo, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'an determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente.
Cass. civ. n. 5631/1996
Quando tra gli stessi soggetti pendano due diversi giudizi che prospettino la stessa questione di diritto – quale l'inclusione o meno della maggiorazione prevista per il lavoro notturno prestato in turni avvicendati nella base di calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei compensi per ferie e festività – con riferimento a diritti maturati in periodi di tempo diversi, è configurabile tra i due giudizi solo un rapporto di connessione impropria e non anche quel rapporto di pregiudizialità non meramente logica, ma giuridica, richiesto dall'art. 295 c.p.c. ai fini della sospensione necessaria, il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 42, nuovo testo. c.p.c. contro ordinanza sospensiva pronunciata da giudice di primo grado in relazione alla pendenza, in grado di cassazione, di causa, di analogo contenuto, relativa a ratei antecedentemente maturati).
Cass. civ. n. 12720/1995
In tema di sospensione necessaria del processo civile, anche se nel testo dell'art. 295 c.p.c., modificato dall'art. 35 legge n. 353 del 1990, manca il riferimento ad una pregiudiziale «controversia amministrativa» (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi a priori la sospensione necessaria di giudizi civili in presenza di un giudizio amministrativo, quando questo verta su di un diritto soggettivo e la sua pronunzia conclusiva sia destinata a fare stato in altri giudizi; mentre, qualora il giudice amministrativo sia chiamato a decidere su interessi legittimi – su situazioni giuridiche, cioè, dalle quali, prima della loro tutela giurisdizionale, non possono derivare effetti costitutivi di diritti soggettivi – non c'è necessità di sospensione del giudizio civile, ancorché connesso in qualche modo con quello amministrativo. Ne consegue che non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria con riguardo al giudizio di rilascio, per occupazione sine titulo, di un terreno, promosso da un ente regionale di sviluppo agricolo nei confronti del figlio dell'originario assegnatario, in relazione al giudizio promosso dal figlio medesimo davanti al Tar, per la verifica dei presupposti per ottenere l'assegnazione a sé di detto terreno, non sussistendo «dipendenza» in senso giuridico tra il diritto dell'ente a vedersi restituito il possesso del fondo e quanto forma oggetto del giudizio amministrativo.
Cass. civ. n. 3354/1994
La sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 3409/1994
La parte, che denuncia la necessità della sospensione del giudizio a norma dell'art. 295 c.p.c., deve fornire anche la prova circa la ricorrenza di tutti indistintamente gli estremi per l'adozione del relativo provvedimento ed innanzitutto di quello concernente la precisa individuazione dei soggetti, della causa petendi e del petitum della controversia che si assume pregiudiziale rispetto al giudizio da sospendere. La valutazione circa la sussistenza di tale prova è compito del giudice di merito ed è sottratta al sindacato della Corte di cassazione; né, a norma dell'art. 372 c.p.c., è consentito alla parte, che si sia sottratta a tale onere, di sopperire a questa eventuale carenza, depositando innanzi al giudice di legittimità la documentazione che non sia stata prodotta (o non si sia potuta produrre) nei precedenti gradi di giudizio.
Cass. civ. n. 6653/1992
La statuizione della sentenza di primo grado che, ravvisando erroneamente un rapporto di pregiudizialità, sospende, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il giudizio di una delle cause riunite, disponendone la separazione fino alla definitiva pronuncia sulle altre cause, si risolve nella omessa pronuncia su una domanda in ordine alla quale, se il vizio è stato dedotto con i motivi di gravame, il giudice di appello deve pronunciare nel merito.
Cass. civ. n. 650/1991
Il provvedimento con cui sia disposta la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo diretto soltanto a regolare l'attività processuale al fine di evitare eventuali contrasti di giudicati, non ha un contenuto decisorio bensì meramente ordinatorio, anche quando le ragioni che lo giustificano siano espresse in una coeva sentenza con la quale il giudice dopo aver deciso una o più delle domande proposte, ritenga di non poter decidere le altre rispetto alle quali il processo deve essere sospeso. Ne consegue che nel caso in cui il processo venga successivamente dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine all'uopo fissato, l'ordinanza di sospensione non può farsi rientrare tra i provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento estinto, menzionati nell'art. 338 c.p.c., che modificano la sentenza impugnata, e pertanto non preclude il passaggio in giudicato di quest'ultima in conseguenza dell'estinzione del giudizio di impugnazione.
Cass. civ. n. 3783/1983
L'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo.
Cass. civ. n. 58/1983
L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto la concessione del richiesto provvedimento esula dalla funzione istituzionale della Corte di cassazione, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità sulle decisioni dei giudici del merito.