Art. 304 – Codice di procedura civile – Effetti dell’interruzione

In caso di interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 17199/2016

Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.

Cass. civ. n. 15031/2016

Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata.

Cass. civ. n. 24762/2007

La violazione delle norme sull'interruzione del processo determina la nullità di tutti gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo o alla dichiarazione o notificazione di esso; tuttavia, trattasi di nullità relativa eccepibile, ex art. 157 c.p.c., soltanto dalla parte nel cui interesse sono poste le norme sull'interruzione e, cioè, dalla parte colpita dall'evento interruttivo.

Cass. civ. n. 3623/2004

L'interruzione del processo dovuta alla morte del procuratore costituito di una delle parti si verifica ope legis e, in virtù, del combinato disposto degli artt. 304 e 298, primo comma, c.p.c., comporta la preclusione del compimento di ogni attività processuale ovvero l'inefficacia degli atti processuali compiuti successivamente all'evento interruttivo.

Cass. civ. n. 3279/1997

La morte (come la radiazione o la sospensione) dell'unico procuratore, a mezzo del quale una parte è costituita nel giudizio di merito, (intervenuta nel caso di specie tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione) determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva dichiarazione o notificazione dell'evento, necessaria invece nel caso di morte o perdita di capacità della parte, ex art. 300 c.p.c.) e la interruzione del processo preclude ogni ulteriore attività processuale (artt. 304 e 298 c.p.c.), che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità, che vizi la sentenza di appello, potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell'art. 383 stesso codice dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell'evento interruttivo.

Cass. civ. n. 6431/1995

Il divieto di compiere atti del procedimento durante l'interruzione del processo, sancito dagli artt. 304, 298 c.p.c., non si riferisce a quelli diretti alla prosecuzione o alla declaratoria di estinzione del processo.

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