Art. 303 – Codice di procedura civile – Riassunzione del processo
Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.
In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.
Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.
Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32994/2024
In tema di termini massimi della custodia cautelare, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna e conseguente regressione del procedimento, si applica la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 303 cod. proc. pen. con nuova decorrenza dalla data della sentenza di annullamento, mentre i termini previsti dal comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen., non riguardano ipotesi diverse di decorrenza alternative a quelle previste dal comma 2 e rappresentano il limite massimo di durata complessiva della misura cautelare.
Cass. civ. n. 18294/2024
Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare il tipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione.
Cass. civ. n. 9199/2024
All'annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione non consegue, in via automatica, la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che tale cessazione deve essere ordinata solo con riguardo alle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi in cui l'annullamento della sentenza di appello sia disposto senza rinvio, purché, in tale eventualità, non comporti, ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento e una nuova decorrenza dei termini di custodia a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 6815/2024
Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo
Cass. civ. n. 1330/2024
In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato.
Cass. civ. n. 92/2024
Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio comporta il necessario computo della sospensione feriale, che interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali, dopo tale periodo, riprendono a decorrere.
Cass. civ. n. 46798/2023
In caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare la perdita di efficacia della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., occorre fare riferimento alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati in relazione ai quali è stata applicata la misura, non rilevando che, per taluno di essi, debba ritenersi superato il termine massimo di custodia di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 46381/2023
In tema di mandato di arresto europeo, qualora col differimento della consegna per l'esecuzione di sentenza di condanna emessa dallo Stato di esecuzione venga disposto, ai sensi dell'art. 12 decisione quadro 2002/584/GAI, anche il mantenimento della custodia cautelare a carico della persona richiesta fino alla data in cui la consegna è stata rinviata, la detenzione sofferta all'estero deve considerarsi subita a causa e per effetto del mandato di arresto europeo, con conseguente sua computabilità agli effetti degli artt. 303, 304 e 657 cod. proc. pen. e deduzione del corrispondente periodo dalla durata di custodia o detenzione da scontare in Italia, in applicazione dell'art. 33 legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato da Corte cost. n. 143 del 2008.
Cass. civ. n. 46380/2023
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità, adottata ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., non spiega i suoi effetti nei confronti dell'imputato libero, perché scarcerato per decorrenza dei termini di custodia in forza di provvedimento in seguito annullato dalla Corte di cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che non può configurarsi un interesse concreto ed attuale da parte di tale imputato ad impugnare la sospensione, in mancanza del ripristino della misura e della adozione di un provvedimento sospensivo "ex novo").
Cass. civ. n. 45697/2023
La disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non può trovare applicazione a fronte di una prima misura cautelare adottata in un procedimento svolto su iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana per lo stesso fatto per cui è richiesta l'estradizione e di una seconda misura emessa nel procedimento estradizionale ed esclusivamente funzionale alla consegna, in quanto i termini di durata di ciascuna misura sono autonomamente disciplinati e rispondono a finalità diverse, sicché non sono cumulabili.
Cass. civ. n. 37879/2023
In tema di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame, a condizione che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo fosse già scaduto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'indagato in stato di custodia cautelare, nei cui confronti siano stati adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale e che assuma la sussistenza di un'ipotesi di "contestazione a catena", non può impugnare davanti al tribunale del riesame l'ulteriore ordinanza impositiva di misura cautelare, posto che la cosiddetta "contestazione a catena" non incide sul provvedimento in sé, ma solo sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare, questioni che possono essere proposte al giudice che ha applicato la misura con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 30254/2023
La modifica della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato, ove rilevante ai fini del computo dei termini di fase della misura cautelare in atto, non ha effetto retroattivo, anche se favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame, intervenuto nelle more del giudizio abbreviato, che aveva fatto retroagire alla fase delle indagini preliminari, già esaurita, gli effetti favorevoli della decisione della Cassazione in ordine alla riqualificazione del fatto).
Cass. civ. n. 27254/2023
La parte contumace in primo grado non può eccepire in appello l'estinzione del processo nell'ipotesi in cui sia stata posta, nel grado in cui si è verificato l'evento interruttivo, nella condizione di formulare la relativa eccezione per esserle stato ritualmente notificato, in detto grado, l'atto di riassunzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile, per violazione dell'art. 345 c.p.c., l'eccezione di estinzione del processo sollevata, in grado d'appello, dalla parte rimasta contumace in primo grado, escludendo che quest'ultima potesse giovarsi degli effetti dell'eccezione ritualmente formulata, in primo grado, dalle altre parti).
Cass. civ. n. 21236/2023
autotutela per ragioni esclusivamente procedimentali - Nuova emissione degli avvisi privi del vizio - Sanzioni originariamente irrogate con atto separato - Travolgimento per effetto dell'annullamento - Esclusione - Fondamento. L'annullamento in autotutela di avvisi di rettifica dell'accertamento di diritti doganali per ragioni esclusivamente procedimentali - a cui abbia fatto seguito, in relazione alla medesima pretesa, una nuova emissione degli atti emendati del vizio - non comporta il travolgimento delle sanzioni irrogate, con atti separati, in conseguenza degli originari avvisi, giacché il nuovo esercizio del potere impositivo ristabilisce il collegamento ontologico tra accertamento e relativa sanzione.
Cass. civ. n. 20058/2023
La disposizione dell'art. 303, comma 3, lett. e), del d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD), come sostituito dall'art. 11 del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, nel determinare la sanzione per il diritto di confine non dichiarato in un importo minimo fisso di 30.000 euro senza la possibilità di adeguamento della sanzione stessa alle circostanze specifiche del singolo caso, eccede il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e per evitare l'evasione di un dazio doganale non versato in misura superiore a 4.000 euro, ma inferiore a 5.000 euro, e, pertanto, va disapplicata in quanto contraria al diritto dell'Unione europea, nell'interpretazione data dalla Corte di giustizia.
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Cass. civ. n. 15431/2023
In tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi dei termini della fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., è automatico, in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti e pertanto, ai fini della sua operatività, non è necessario alcun provvedimento del giudice.
Cass. civ. n. 3391/2023
Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.
Cass. civ. n. 2750/2023
I termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.
Cass. civ. n. 6193/2020
L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto valido l'atto di riassunzione del processo, a seguito della morte del difensore di una delle parti, avendo la controparte notificato a quest'ultima personalmente una istanza di anticipazione dell'udienza contenente l'indicazione delle parti e degli altri elementi idonei all'identificazione della causa, allegando altresì la relazione di notifica da cui risultava la scomparsa del difensore). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/09/2017).
Cass. civ. n. 21480/2019
In tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa.
Cass. civ. n. 20867/2019
E' nulla la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 139, commi 3 e 4, c.p.c., che si è completata con la spedizione avvenuta dopo la morte del destinatario e, comunque, dopo l'udienza di comparizione delle parti, dovendosi escludere in tal caso la regolare costituzione del rapporto processuale; ne consegue l'invalidità della notifica dell'atto in riassunzione effettuata ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., prevista, invece, in ipotesi tassative a condizione che il processo sia validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta. Gli eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il giudice di secondo grado, o, in sua vece, la Cassazione, deve dichiarare la nullità del giudizio e rimettere le parti ex art. 354 comma 1 c. p. c. davanti al primo giudice.
Cass. civ. n. 19400/2019
Qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dai ricorrenti solo in sede di legittimità, non emergendo dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito gli elementi posti a fondamento dell'eccezione).
Cass. civ. n. 17445/2019
Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione.
Cass. civ. n. 10445/2019
Ove all'interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa - nella quale, cioè, resti invariato il soggetto del rapporto processuale –, gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall'evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione.
Cass. civ. n. 22797/2017
Per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta, con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi.
Cass. civ. n. 8051/2017
In tema di interruzione del processo per morte della persona fisica, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se quest'ultimo rivesta la qualità di successore del "de cuius". (Così statuendo, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva rilevato l'irregolare instaurazione del contraddittorio in sede di gravame, e rigettato l'appello, avendo gli intimati già rinunciato all'eredità al momento della proposizione dell'istanza di prosecuzione del giudizio).
Cass. civ. n. 18319/2015
In caso di morte della parte, la notificazione tempestivamente effettuata, impersonalmente e collettivamente, nei confronti degli eredi, ex art. 303 c.p.c., è idonea a validamente riassumere il giudizio ed integrare il contraddittorio anche nei confronti di colui che, a seguito di rinunzia all'eredità effettuata dal proprio dante causa, originario chiamato all'eredità della parte deceduta, succeda a quest'ultima per rappresentazione, non rilevando che la rinunzia sia avvenuta oltre l'anno dalla morte del "de cuius", posto che, in caso di successione per rappresentazione, la chiamata all'eredità deve considerarsi avvenuta, per il rappresentante, fin dal momento di apertura della successione medesima.
Cass. civ. n. 9000/2015
Per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l'istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all'avvenuta notifica dell'atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio.
Cass. civ. n. 217/2015
Nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro un anno dalla morte, può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta, nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. sicché, in tale ipotesi, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio.
Cass. civ. n. 26372/2014
In seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte.
Cass. civ. n. 11686/2014
In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione.
Cass. civ. n. 20406/2013
La morte di una parte nel corso del giudizio comporta la necessità della prosecuzione del procedimento nei confronti dei suoi eredi, ma la circostanza che questi ultimi non vengano citati con la formale enunciazione di tale qualità non implica, di per sé, un difetto di legittimazione passiva degli stessi, allorché dall'atto di riassunzione emerga in modo inequivoco che i predetti sono stati evocati in giudizio non in proprio, ma quali successori della parte defunta.
Cass. civ. n. 6924/2012
Se nel giudizio di risarcimento del danno proposto nei confronti di più convenuti, obbligati solidali, muoia uno di essi, è facoltà dell'attore riassumere il giudizio nei confronti soltanto della parte non colpita dall'evento interruttivo, trattandosi di cause scindibili. In tal caso ove il convenuto nei cui confronti il giudizio è regolarmente riassunto intenda coltivare la propria domanda di manleva o di accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro convenuto, ha l'onere di provvedere lui a quella riassunzione cui non ha provveduto l'attore, né può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa ove ciò non faccia, ed il processo sia proseguito soltanto nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 22436/2011
L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che tale atto non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme ancorché non trascritte.
Cass. civ. n. 21287/2011
Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, secondo comma, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 111 Cost., per la riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare, tempestivamente, il contrario.
Cass. civ. n. 19613/2011
Alla stregua del collegamento della disposizione contenuta nell'art. 303 c.p.c. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. c.p.c., dopo l'interruzione del processo la parte contro la quale il ricorso deve essere riassunto e non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace ed il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad essa è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto, dovendosi applicare le disposizioni sul procedimento in contumacia, tra le quali l'art. 292 c.p.c., atteso che nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale.
Cass. civ. n. 18645/2011
La mancata riassunzione del giudizio di primo grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa, indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione dell'oggetto di esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a pena di nullità dell'intero giudizio, dell'integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 25126/2010
L'atto di riassunzione del processo, essendo un atto di impulso processuale destinato essenzialmente a riattivare il corso del processo, non ha l'autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione attribuita agli atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c.; i suoi effetti, pertanto, restano assorbiti e travolti dalla successiva estinzione del processo che con esso sia tardivamente riassunto, a meno che lo stesso possa essere considerato, ricorrendone gli estremi, come atto di costituzione in mora, a tal fine necessitando, però, la notificazione dell'atto stesso alla parte personalmente (od al suo rappresentante sostanziale) e non già al suo procuratore "ad litem", il cui potere di rappresentanza è circoscritto all'esplicazione delle attività rientranti nella tutela del processuale del diritto controverso.
Cass. civ. n. 17533/2010
In tema di riunione e separazione di cause, i processi in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome, possono essere legittimamente riassunti o proseguiti, dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento, anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti da cui sono composte poiché su ogni parte grava l'onere di riattivare il processo, relativamente alle domande per le quali ha interesse a una pronuncia di merito.
Cass. civ. n. 14353/2009
Il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte ha natura perentoria, mentre è meramente ordinatorio il termine che il giudice, ai sensi dell'art. 303 c.p.c. assegna, secondo il suo prudente apprezzamento, per la notifica, da parte dell'istante alla controparte, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza. Pertanto, qualora quest'ultimo termine non sia stato fissato dal giudice, è sufficiente che si provveda alla notifica con un congruo intervallo temporale tra la notifica stessa e l'udienza, tale da consentire alla controparte, già costituita in giudizio, un adeguato margine per le proprie difese.
Cass. civ. n. 25548/2008
La forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta prevista dall'art. 303, comma secondo, c.p.c. - che costituisce una rilevante deroga ai principi della esatta identificazione nominativa della parte citata in giudizio e del luogo presso cui la notificazione deve essere eseguita - trova fondamento nella presunzione legale che gli eredi, nel periodo di un anno dalla morte, facciano capo al domicilio del "de cuius" per tutte le questioni o i rapporti inerenti la successione, la quale presunzione può avere come punto di riferimento oggettivo esclusivamente l'evento stesso del decesso. Ne consegue che il citato art. 303, secondo comma, non può essere interpretato nel senso che l'anno durante il quale è consentita la citazione in riassunzione degli eredi della parte defunta in via impersonale nell'ultimo domicilio del "de cuius" decorra dalla conoscenza che la parte abbia dell'evento interruttivo.
Cass. civ. n. 18208/2008
Se, nel corso del giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, quest'ultimo venga posto in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio che sia stato interrotto a causa della liquidazione coatta deve essere riassunto nei confronti del commissario liquidatore, il quale deve necessariamente partecipare al giudizio, mentre non è sufficiente la riassunzione nei soli confronti dell'impresa designata.
Cass. civ. n. 27183/2007
In tema di interruzione del processo, qualora la riassunzione sia effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 c.p.c., con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice precedentemente adito entro il termine prescritto, tale tempestivo deposito è sufficiente per impedire l'estinzione del processo. Tuttavia la parte può provvedere alla riassunzione, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione ad udienza fissa, purchè la stessa possieda tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 att. c.p.c. indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 c.p.c. — consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio — ed in tal caso è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l'estinzione del processo, restando al di fuori l'obbligo di deposito dell'atto, che può avvenire solo dopo il compimento effettivo della notificazione, a cura dell'ufficiale giudiziario, e che non ha alcuna funzione definitoria circa la posizione processuale della parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall'art. 303, secondo comma, c.p.c., che il riassumente indichi (nell'atto di riassunzione) gli estremi della domanda.
Cass. civ. n. 23783/2007
L'art. 303, comma secondo, c.p.c. prevede una forma di notificazione agevolata, impersonale e collettiva, agli eredi della parte defunta, per il periodo di un anno dalla morte, dell'atto di riassunzione del processo interrotto; detta norma dispensa il notificante da una ricerca specifica ed individuale degli eredi (che non devono essere designati nominativamente) né tale forma di notifica è impedita se, come nella specie, sia stato depositato in atti il certificato storico della composizione della famiglia del de cuius.
Cass. civ. n. 9195/2007
In tema di riassunzione del processo interrotto, la notificazione al soggetto colpito dall'evento interruttivo o ai suoi aventi causa è essenziale per la ricostituzione del rapporto processuale, mentre la notificazione alle altre parti assolve alla più limitata finalità di consentire ad esse di partecipare alla successiva fase del giudizio, ai fini della quale è sufficiente il mandato rappresentativo e difensivo a suo tempo conferito. Ne consegue che, ove la parte non sia rimasta assente, ma abbia partecipato alla successiva fase del processo, conservando, senza il compimento di particolari formalità, l'originaria posizione, la controversia deve essere decisa anche nei suoi confronti. (Nella specie il difensore del ricorrente e di altra parte processuale — entrambe opponenti un decreto ingiuntivo — aveva riassunto il giudizio spendendo il nome della seconda, pur avendo dichiarato nel verbale di udienza di essere presente «per gli attori» la S.C. in applicazione del principio soprariportato ha cassato la sentenza di appello che aveva omesso di pronunziare sul merito della causa anche con riferimento al ricorrente).
Cass. civ. n. 14371/2005
In tema di riassunzione del processo interrotto, il codice di rito non prevede che alla parte che ha presentato l'istanza di riassunzione sia comunicato, a cura della cancelleria, il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., viene fissata l'udienza ed assegnato il termine per la notifica del ricorso e del decreto medesimo alle altre parti, nè che tale provvedimento sia da annotare nei registri di cancelleria. Pertanto grava sul ricorrente l'onere di informazione e di verificazione, eventualmente tramite la consultazione del fascicolo d'ufficio, onde adempiere all'onere di tempestiva notificazione su di esso incombente.
Cass. civ. n. 13597/2004
L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che, per la sua validità — direttamente controllabile in sede di legittimità — il giudice di merito deve apprezzare l'intero contenuto dell'atto stesso, come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mera mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dalla impossibilità del raggiungimento dello scopo per effetto della mancanza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale; l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta; le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa; il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. Pertanto per la validità del ricorso per riassunzione per morte di una delle parti è sufficiente che esso contenga sufficienti elementi idonei ad individuare il giudizio che si vuole proseguire, senza necessità che siano riprodotti nel medesimo tutti gli estremi della domanda proposta.
Cass. civ. n. 5895/2004
Il ricorso per riassunzione del processo interrotto per la morte di una delle parti deve contenere, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, c.p.c., gli «estremi della domanda», per esigenze di conoscenza da parte degli eredi (e ciò a differenza dell'ipotesi in cui l'evento interruttivo riguardi il procuratore). Ad un tal riguardo, pur se non è necessario che siano riprodotti nell'atto tutti gli estremi della domanda proposta, occorre tuttavia che siano resi noti — in particolare agli eredi della parte defunta non costituiti in proprio nella precedente fase processuale — tutti gli elementi idonei all'identificazione della causa e del suo oggetto, con la conseguenza che, in mancanza di detti indispensabili requisiti formali, l'atto deve ritenersi nullo in quanto inidoneo a raggiungere il suo scopo.
Cass. civ. n. 14100/2003
In tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa.
Cass. civ. n. 8988/2003
In tema di interruzione del processo per morte della parte prima della costituzione ai sensi dell'art. 299 c.p.c., l'onere di provare che la conoscenza dell'evento interruttivo si sia avuta non contestualmente all'evento, ma successivamente, sì da restare impedita la riassunzione del processo nel termine di sei mesi dal fatto interruttivo, incombe sugli eredi in riassunzione, e non sulla controparte che eccepisce l'estinzione del processo, giacché la mancata contestuale conoscenza del fatto interruttivo costituisce una controeccezione ostativa al verificarsi dell'estinzione.
Cass. civ. n. 9516/1999
Il secondo comma dell'art. 303 c.p.c., laddove ammette che la riassunzione del processo interrotto possa avvenire mediante notificazione dell'atto riassuntivo collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio della parte defunta, entro l'anno della morte di quest'ultima, si deve ritenere applicabile anche nell'ipotesi in cui l'evento della morte si sia verificato prima della costituzione della parte, poiché l'art. 303 va letto al lume dell'art. 302 c.p.c., il quale con l'espressione «nei casi previsti dagli articoli precedenti» si riferisce anche alla fattispecie dell'art. 299 stesso codice.
Cass. civ. n. 808/1999
Per il disposto dell'art. 154 c.p.c. la proroga dei termini ordinatori può disporsi anche d'ufficio solo prima della scadenza di essi e perciò, quando siano decorsi interamente senza l'emanazione di alcun provvedimento che ne protragga la durata, si verificano gli stessi effetti preclusivi derivanti dall'inosservanza degli stessi termini perentori. Pertanto, se il ricorso per la riassunzione del processo sospeso, pur essendo ritualmente depositato nel termine di sei mesi, sia notificato alle controparti non nel termine ordinatorio fissato dal giudice, ma in quello prorogato illegittimamente dopo la sua scadenza, non si producono gli effetti conservativi della tempestiva prosecuzione del processo e le controparti possono eccepirne l'estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c. costituendosi nell'udienza fissata con il provvedimento di proroga del termine già esaurito.
Cass. civ. n. 10080/1998
L'art. 303, comma 2, c.p.c., al fine di superare le difficoltà di individuazione degli eredi nell'imminenza della morte della parte, consente di notificare il ricorso collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La deroga riguarda il principio di identificazione del destinatario, ferme restando le modalità di notificazione previste dagli artt. 137 ss. c.p.c., compresa quella di cui all'art. 140 c.p.c.
Cass. civ. n. 9432/1998
La notifica del ricorso in riassunzione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, anziché singolarmente a ciascuno di essi, oltre l'anno della morte dello stesso, cessata, quindi, l'operatività dell'art. 303, comma 2, c.p.c., che prevede tale forma di notificazione agevolata, comporta l'inesistenza della notificazione medesima per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell'atto e per la mancata consegna di una copia dell'atto a ciascuna di esse. Né esiste alcuna possibilità di rinnovazione della notifica, non essendo tale istituto applicabile in caso di inesistenza giuridica dell'atto.
Cass. civ. n. 8356/1998
Il decesso di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado comporta la necessità della prosecuzione del procedimento nei confronti di tutti gli eredi, litisconsorti necessari (per l'inscindibilità del rapporto processuale) tanto nel grado di giudizio non ancora esaurito quanto in quello di appello, così che, notificato l'atto riassuntivo del giudizio di primo grado agli eredi impersonalmente e collettivamente, la mancata costituzione di uno di essi ne comporta l'acquisto della qualità di parte contumace (non potendosi ipotizzare, nei suoi confronti, una integrazione di contraddittorio che, come tale, postula la carenza di una regolare vocatio in ius e non riguarda, pertanto, soggetti ritualmente citati nei modi ammessi dalla legge, e ciononostante non costituiti). Ne consegue che, in sede di proposizione del gravame, la mancata vocatio in ius dell'erede contumace in primo grado da parte dell'appellante e la mancata integrazione del contraddittorio officio iudicis, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti di quel litisconsorte necessario, danno luogo alla nullità dell'intero giudizio di appello (e della relativa sentenza), rilevabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente annullamento con rinvio della pronuncia viziata al giudice di appello per la rinnovazione di quel giudizio.
Cass. civ. n. 3979/1998
L'art. 303 comma secondo c.p.c. prevede al pari di altre disposizioni analoghe (artt. 286, comma primo, 330, comma secondo, 477, comma secondo c.p.c.) una forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta, sulla base della presunzione, che per il periodo di un anno dalla morte gli eredi stessi facciano capo all'ultimo domicilio del de cuius per tutte le questioni inerenti alla successione, dispensando il notificante da una ricerca specifica ed individuale degli eredi che non devono essere designati nominativamente. La presunzione anzidetta non può, peraltro, operare oltre il periodo stabilito dalla legge, con la conseguenza che la notifica del ricorso in riassunzione effettuata dopo l'anno dalla morte del de cuius impersonalmente e collettivamente agli eredi, anziché individualmente a ciascuno di essi, deve considerarsi inesistente per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell'atto e perciò insanabile con la successiva costituzione degli eredi che abbiano pregiudizialmente eccepito l'avvenuta estinzione del giudizio.
Cass. civ. n. 11155/1997
Verificatasi l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte — costituita a mezzo di procuratore — la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno della morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce — ai sensi dell'art. 303 c.p.c. — una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente. Né comporta, d'altronde, l'inesistenza della notificazione la circostanza che l'atto sia consegnato in unica copia ad uno qualsiasi di detti eredi, stanti l'impersonalità del gruppo di soggetti destinatari dell'atto riassuntivo ed il rilievo che la consegna della copia dell'atto resta soggetta ai principi fissati dagli artt. 138 e ss. c.p.c. così che la consegna può essere effettuata ad uno qualsiasi degli eredi, in qualità di destinatario, o, anche, a persona che, indipendentemente da vincoli di parentela, si trovi nell'ultimo domicilio del defunto per una situazione di stabile convivenza o comunanza di vita.
Cass. civ. n. 8314/1997
In tema di riassunzione del processo interrotto, mentre ha natura perentoria il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione della causa, è meramente ordinatorio il termine, ex art. 303 stesso codice, in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dell'istante alla controparte; ne consegue che non è preclusa la proroga di detto ultimo termine, né, in caso di sua scadenza, la concessione di altro termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sempre che non sia decorso il semestre dall'interruzione. (Nella specie, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva dichiarato interrotto per sopravvenuto fallimento dell'opposto; l'opponente depositava ricorso in riassunzione ed il giudice fissava l'udienza per la prosecuzione nonché il termine per la notifica; scaduto quest'ultimo, l'opponente presentava istanza di fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione; il giudice provvedeva in tal senso e l'opponente notificava l'atto nel nuovo termine fissato. La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del giudice di merito che, su eccezione della controparte, ha dichiarato estinto il processo poiché l'istanza di fissazione di un nuovo termine per la notifica era stata formulata quando era ormai decorso il termine semestrale dell'art. 305 c.p.c.).
Cass. civ. n. 6867/1996
La riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 c.p.c., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto.
Cass. civ. n. 4600/1996
La mancata comparizione di una delle parti nel giudizio riassunto dopo la sua interruzione (per morte del procuratore o qualsiasi altro motivo) non fa venir meno l'efficacia degli atti, precedenti all'interruzione, posti in essere dalla parte in tutto il periodo durante il quale essa ha regolarmente partecipato al giudizio.
Cass. civ. n. 2291/1996
Nel caso in cui venga riassunto il processo con atto notificato, a norma dell'art. 303 c.p.c., collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, colui il quale si costituisce quale erede del defunto convenuto ed eccepisce l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, ha, al fine di fare acquisire la qualità di parte agli altri coeredi ed estendere ad essi l'efficacia della sentenza, l'onere di provare detta eccezione, ossia l'esistenza, il numero, il titolo alla successione e la stessa qualifica dei coeredi. Ne consegue che la suddetta prova non può ritenersi raggiunta qualora l'erede costituito si limiti a fornire in giudizio la mera elencazione di alcuni soggetti che egli indica quali coeredi del convenuto defunto, stante la inidoneità di una allegazione di parte a radicare in altri la qualifica di erede, e correttamente il giudice di merito limita la sua pronuncia al solo soggetto che, costituendosi quale erede del defunto convenuto, ha autodeterminato la propria legittimazione passiva.
Cass. civ. n. 5548/1994
In tema di riassunzione del processo interrotto, mentre ha natura perentoria il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione della causa, è meramente ordinatorio il termine, ex art. 303 stesso codice, in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dello istante alla controparte; ne consegue che non è preclusa la proroga di detto ultimo termine, né, in caso di sua scadenza, la concessione di altro termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sempre che non sia decorso il semestre dall'interruzione.
Cass. civ. n. 11657/1993
Nell'ipotesi di riassunzione di una causa dichiarata interrotta dal collegio dopo la rimessione a mente dell'art. 189 c.p.c., per una delle ragioni di cui agli artt. 299 e ss. dello stesso codice, la parte cui sia stato notificato l'atto riassuntivo del processo deve costituirsi in giudizio, pena la dichiarazione di contumacia, con comparsa al collegio a norma dell'art. 190, in relazione all'art. 170, ultimo comma, c.p.c. (richiamati per il giudizio d'appello dall'art. 352 dello stesso codice) e 111 disp. att., che escludono l'ammissibilità del deposito delle comparse nella stessa udienza collegiale. Ne consegue che, in caso di deposito della comparsa di costituzione nell'udienza collegiale, la stessa risulta improduttiva di effetti giuridici, determinando, in una con la preclusione del suo esame, la mancata costituzione e la contumacia del citato in riassunzione.
Cass. civ. n. 11065/1992
L'atto di riassunzione del processo sospeso, configurando istanza di fissazione dell'udienza, non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme, ancorché non trascritte.