Art. 303 – Codice di procedura civile – Riassunzione del processo
Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.
In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.
Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.
Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.
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Cass. civ. n. 24378/2025
In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima).
Cass. civ. n. 20991/2025
Il principio dell'unità del rapporto processuale tra cause inscindibili inibisce che esso possa estinguersi solo in parte e restare in vita per alcune delle azioni che ne costituiscono oggetto e ciò indipendentemente dall'eventuale eccezione di estinzione parziale sollevata da alcuna delle parti, giacché trova applicazione il rilievo officioso di cui al comma 4 dell'art. 307 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009; ne deriva che la tempestiva riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari non determina l'estinzione dell'intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 18494/2025
Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. Per l'effetto, i soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa non sono soltanto coloro che abbiano già accettato l'eredità, ma tutti quelli che allo stato degli atti oggettivamente presentino un valido titolo per succedere alla parte deceduta, dovendo perciò considerarsi tali tutti i chiamati di cui non sia già conosciuta o conoscibile l'intervenuta rinuncia all'eredità.
Cass. civ. n. 14668/2025
In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.
Cass. civ. n. 18294/2024
Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare il tipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione.
Cass. civ. n. 6815/2024
Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo
Cass. civ. n. 92/2024
Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio comporta il necessario computo della sospensione feriale, che interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali, dopo tale periodo, riprendono a decorrere.
Cass. civ. n. 27254/2023
La parte contumace in primo grado non può eccepire in appello l'estinzione del processo nell'ipotesi in cui sia stata posta, nel grado in cui si è verificato l'evento interruttivo, nella condizione di formulare la relativa eccezione per esserle stato ritualmente notificato, in detto grado, l'atto di riassunzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile, per violazione dell'art. 345 c.p.c., l'eccezione di estinzione del processo sollevata, in grado d'appello, dalla parte rimasta contumace in primo grado, escludendo che quest'ultima potesse giovarsi degli effetti dell'eccezione ritualmente formulata, in primo grado, dalle altre parti).
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Cass. civ. n. 3391/2023
Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.
Cass. civ. n. 8051/2017
In tema di interruzione del processo per morte della persona fisica, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se quest'ultimo rivesta la qualità di successore del "de cuius". (Così statuendo, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva rilevato l'irregolare instaurazione del contraddittorio in sede di gravame, e rigettato l'appello, avendo gli intimati già rinunciato all'eredità al momento della proposizione dell'istanza di prosecuzione del giudizio).
Cass. civ. n. 22797/2017
Per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta, con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi.
Cass. civ. n. 11686/2014
In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione.
Cass. civ. n. 20406/2013
La morte di una parte nel corso del giudizio comporta la necessità della prosecuzione del procedimento nei confronti dei suoi eredi, ma la circostanza che questi ultimi non vengano citati con la formale enunciazione di tale qualità non implica, di per sé, un difetto di legittimazione passiva degli stessi, allorché dall'atto di riassunzione emerga in modo inequivoco che i predetti sono stati evocati in giudizio non in proprio, ma quali successori della parte defunta.
Cass. civ. n. 6924/2012
Se nel giudizio di risarcimento del danno proposto nei confronti di più convenuti, obbligati solidali, muoia uno di essi, è facoltà dell'attore riassumere il giudizio nei confronti soltanto della parte non colpita dall'evento interruttivo, trattandosi di cause scindibili. In tal caso ove il convenuto nei cui confronti il giudizio è regolarmente riassunto intenda coltivare la propria domanda di manleva o di accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro convenuto, ha l'onere di provvedere lui a quella riassunzione cui non ha provveduto l'attore, né può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa ove ciò non faccia, ed il processo sia proseguito soltanto nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 22436/2011
L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che tale atto non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme ancorché non trascritte.
Cass. civ. n. 21287/2011
Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, secondo comma, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 111 Cost., per la riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare, tempestivamente, il contrario.
Cass. civ. n. 19613/2011
Alla stregua del collegamento della disposizione contenuta nell'art. 303 c.p.c. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. c.p.c., dopo l'interruzione del processo la parte contro la quale il ricorso deve essere riassunto e non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace ed il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad essa è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto, dovendosi applicare le disposizioni sul procedimento in contumacia, tra le quali l'art. 292 c.p.c., atteso che nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale.
Cass. civ. n. 18645/2011
La mancata riassunzione del giudizio di primo grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa, indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione dell'oggetto di esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a pena di nullità dell'intero giudizio, dell'integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 17533/2010
In tema di riunione e separazione di cause, i processi in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome, possono essere legittimamente riassunti o proseguiti, dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento, anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti da cui sono composte poiché su ogni parte grava l'onere di riattivare il processo, relativamente alle domande per le quali ha interesse a una pronuncia di merito.
Cass. civ. n. 14353/2009
Il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte ha natura perentoria, mentre è meramente ordinatorio il termine che il giudice, ai sensi dell'art. 303 c.p.c. assegna, secondo il suo prudente apprezzamento, per la notifica, da parte dell'istante alla controparte, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza. Pertanto, qualora quest'ultimo termine non sia stato fissato dal giudice, è sufficiente che si provveda alla notifica con un congruo intervallo temporale tra la notifica stessa e l'udienza, tale da consentire alla controparte, già costituita in giudizio, un adeguato margine per le proprie difese.
Cass. civ. n. 25548/2008
La forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta prevista dall'art. 303, comma secondo, c.p.c. - che costituisce una rilevante deroga ai principi della esatta identificazione nominativa della parte citata in giudizio e del luogo presso cui la notificazione deve essere eseguita - trova fondamento nella presunzione legale che gli eredi, nel periodo di un anno dalla morte, facciano capo al domicilio del "de cuius" per tutte le questioni o i rapporti inerenti la successione, la quale presunzione può avere come punto di riferimento oggettivo esclusivamente l'evento stesso del decesso. Ne consegue che il citato art. 303, secondo comma, non può essere interpretato nel senso che l'anno durante il quale è consentita la citazione in riassunzione degli eredi della parte defunta in via impersonale nell'ultimo domicilio del "de cuius" decorra dalla conoscenza che la parte abbia dell'evento interruttivo.
Cass. civ. n. 18208/2008
Se, nel corso del giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, quest'ultimo venga posto in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio che sia stato interrotto a causa della liquidazione coatta deve essere riassunto nei confronti del commissario liquidatore, il quale deve necessariamente partecipare al giudizio, mentre non è sufficiente la riassunzione nei soli confronti dell'impresa designata.
Cass. civ. n. 23783/2007
L'art. 303, comma secondo, c.p.c. prevede una forma di notificazione agevolata, impersonale e collettiva, agli eredi della parte defunta, per il periodo di un anno dalla morte, dell'atto di riassunzione del processo interrotto; detta norma dispensa il notificante da una ricerca specifica ed individuale degli eredi (che non devono essere designati nominativamente) né tale forma di notifica è impedita se, come nella specie, sia stato depositato in atti il certificato storico della composizione della famiglia del de cuius.
Cass. civ. n. 9195/2007
In tema di riassunzione del processo interrotto, la notificazione al soggetto colpito dall'evento interruttivo o ai suoi aventi causa è essenziale per la ricostituzione del rapporto processuale, mentre la notificazione alle altre parti assolve alla più limitata finalità di consentire ad esse di partecipare alla successiva fase del giudizio, ai fini della quale è sufficiente il mandato rappresentativo e difensivo a suo tempo conferito. Ne consegue che, ove la parte non sia rimasta assente, ma abbia partecipato alla successiva fase del processo, conservando, senza il compimento di particolari formalità, l'originaria posizione, la controversia deve essere decisa anche nei suoi confronti. (Nella specie il difensore del ricorrente e di altra parte processuale — entrambe opponenti un decreto ingiuntivo — aveva riassunto il giudizio spendendo il nome della seconda, pur avendo dichiarato nel verbale di udienza di essere presente «per gli attori» la S.C. in applicazione del principio soprariportato ha cassato la sentenza di appello che aveva omesso di pronunziare sul merito della causa anche con riferimento al ricorrente).
Cass. civ. n. 14371/2005
In tema di riassunzione del processo interrotto, il codice di rito non prevede che alla parte che ha presentato l'istanza di riassunzione sia comunicato, a cura della cancelleria, il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., viene fissata l'udienza ed assegnato il termine per la notifica del ricorso e del decreto medesimo alle altre parti, nè che tale provvedimento sia da annotare nei registri di cancelleria. Pertanto grava sul ricorrente l'onere di informazione e di verificazione, eventualmente tramite la consultazione del fascicolo d'ufficio, onde adempiere all'onere di tempestiva notificazione su di esso incombente.
Cass. civ. n. 13597/2004
L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che, per la sua validità — direttamente controllabile in sede di legittimità — il giudice di merito deve apprezzare l'intero contenuto dell'atto stesso, come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mera mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dalla impossibilità del raggiungimento dello scopo per effetto della mancanza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale; l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta; le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa; il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. Pertanto per la validità del ricorso per riassunzione per morte di una delle parti è sufficiente che esso contenga sufficienti elementi idonei ad individuare il giudizio che si vuole proseguire, senza necessità che siano riprodotti nel medesimo tutti gli estremi della domanda proposta.
Cass. civ. n. 5895/2004
Il ricorso per riassunzione del processo interrotto per la morte di una delle parti deve contenere, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, c.p.c., gli «estremi della domanda», per esigenze di conoscenza da parte degli eredi (e ciò a differenza dell'ipotesi in cui l'evento interruttivo riguardi il procuratore). Ad un tal riguardo, pur se non è necessario che siano riprodotti nell'atto tutti gli estremi della domanda proposta, occorre tuttavia che siano resi noti — in particolare agli eredi della parte defunta non costituiti in proprio nella precedente fase processuale — tutti gli elementi idonei all'identificazione della causa e del suo oggetto, con la conseguenza che, in mancanza di detti indispensabili requisiti formali, l'atto deve ritenersi nullo in quanto inidoneo a raggiungere il suo scopo.
Cass. civ. n. 14100/2003
In tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa.
Cass. civ. n. 8988/2003
In tema di interruzione del processo per morte della parte prima della costituzione ai sensi dell'art. 299 c.p.c., l'onere di provare che la conoscenza dell'evento interruttivo si sia avuta non contestualmente all'evento, ma successivamente, sì da restare impedita la riassunzione del processo nel termine di sei mesi dal fatto interruttivo, incombe sugli eredi in riassunzione, e non sulla controparte che eccepisce l'estinzione del processo, giacché la mancata contestuale conoscenza del fatto interruttivo costituisce una controeccezione ostativa al verificarsi dell'estinzione.
Cass. civ. n. 9516/1999
Il secondo comma dell'art. 303 c.p.c., laddove ammette che la riassunzione del processo interrotto possa avvenire mediante notificazione dell'atto riassuntivo collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio della parte defunta, entro l'anno della morte di quest'ultima, si deve ritenere applicabile anche nell'ipotesi in cui l'evento della morte si sia verificato prima della costituzione della parte, poiché l'art. 303 va letto al lume dell'art. 302 c.p.c., il quale con l'espressione «nei casi previsti dagli articoli precedenti» si riferisce anche alla fattispecie dell'art. 299 stesso codice.
Cass. civ. n. 10080/1998
L'art. 303, comma 2, c.p.c., al fine di superare le difficoltà di individuazione degli eredi nell'imminenza della morte della parte, consente di notificare il ricorso collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La deroga riguarda il principio di identificazione del destinatario, ferme restando le modalità di notificazione previste dagli artt. 137 ss. c.p.c., compresa quella di cui all'art. 140 c.p.c.
Cass. civ. n. 9432/1998
La notifica del ricorso in riassunzione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, anziché singolarmente a ciascuno di essi, oltre l'anno della morte dello stesso, cessata, quindi, l'operatività dell'art. 303, comma 2, c.p.c., che prevede tale forma di notificazione agevolata, comporta l'inesistenza della notificazione medesima per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell'atto e per la mancata consegna di una copia dell'atto a ciascuna di esse. Né esiste alcuna possibilità di rinnovazione della notifica, non essendo tale istituto applicabile in caso di inesistenza giuridica dell'atto.
Cass. civ. n. 8356/1998
Il decesso di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado comporta la necessità della prosecuzione del procedimento nei confronti di tutti gli eredi, litisconsorti necessari (per l'inscindibilità del rapporto processuale) tanto nel grado di giudizio non ancora esaurito quanto in quello di appello, così che, notificato l'atto riassuntivo del giudizio di primo grado agli eredi impersonalmente e collettivamente, la mancata costituzione di uno di essi ne comporta l'acquisto della qualità di parte contumace (non potendosi ipotizzare, nei suoi confronti, una integrazione di contraddittorio che, come tale, postula la carenza di una regolare vocatio in ius e non riguarda, pertanto, soggetti ritualmente citati nei modi ammessi dalla legge, e ciononostante non costituiti). Ne consegue che, in sede di proposizione del gravame, la mancata vocatio in ius dell'erede contumace in primo grado da parte dell'appellante e la mancata integrazione del contraddittorio officio iudicis, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti di quel litisconsorte necessario, danno luogo alla nullità dell'intero giudizio di appello (e della relativa sentenza), rilevabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente annullamento con rinvio della pronuncia viziata al giudice di appello per la rinnovazione di quel giudizio.
Cass. civ. n. 3979/1998
L'art. 303 comma secondo c.p.c. prevede al pari di altre disposizioni analoghe (artt. 286, comma primo, 330, comma secondo, 477, comma secondo c.p.c.) una forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta, sulla base della presunzione, che per il periodo di un anno dalla morte gli eredi stessi facciano capo all'ultimo domicilio del de cuius per tutte le questioni inerenti alla successione, dispensando il notificante da una ricerca specifica ed individuale degli eredi che non devono essere designati nominativamente. La presunzione anzidetta non può, peraltro, operare oltre il periodo stabilito dalla legge, con la conseguenza che la notifica del ricorso in riassunzione effettuata dopo l'anno dalla morte del de cuius impersonalmente e collettivamente agli eredi, anziché individualmente a ciascuno di essi, deve considerarsi inesistente per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell'atto e perciò insanabile con la successiva costituzione degli eredi che abbiano pregiudizialmente eccepito l'avvenuta estinzione del giudizio.
Cass. civ. n. 11155/1997
Verificatasi l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte — costituita a mezzo di procuratore — la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno della morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce — ai sensi dell'art. 303 c.p.c. — una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente. Né comporta, d'altronde, l'inesistenza della notificazione la circostanza che l'atto sia consegnato in unica copia ad uno qualsiasi di detti eredi, stanti l'impersonalità del gruppo di soggetti destinatari dell'atto riassuntivo ed il rilievo che la consegna della copia dell'atto resta soggetta ai principi fissati dagli artt. 138 e ss. c.p.c. così che la consegna può essere effettuata ad uno qualsiasi degli eredi, in qualità di destinatario, o, anche, a persona che, indipendentemente da vincoli di parentela, si trovi nell'ultimo domicilio del defunto per una situazione di stabile convivenza o comunanza di vita.
Cass. civ. n. 8314/1997
In tema di riassunzione del processo interrotto, mentre ha natura perentoria il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione della causa, è meramente ordinatorio il termine, ex art. 303 stesso codice, in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dell'istante alla controparte; ne consegue che non è preclusa la proroga di detto ultimo termine, né, in caso di sua scadenza, la concessione di altro termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sempre che non sia decorso il semestre dall'interruzione. (Nella specie, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva dichiarato interrotto per sopravvenuto fallimento dell'opposto; l'opponente depositava ricorso in riassunzione ed il giudice fissava l'udienza per la prosecuzione nonché il termine per la notifica; scaduto quest'ultimo, l'opponente presentava istanza di fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione; il giudice provvedeva in tal senso e l'opponente notificava l'atto nel nuovo termine fissato. La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del giudice di merito che, su eccezione della controparte, ha dichiarato estinto il processo poiché l'istanza di fissazione di un nuovo termine per la notifica era stata formulata quando era ormai decorso il termine semestrale dell'art. 305 c.p.c.).
Cass. civ. n. 6867/1996
La riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 c.p.c., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto.
Cass. civ. n. 2291/1996
Nel caso in cui venga riassunto il processo con atto notificato, a norma dell'art. 303 c.p.c., collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, colui il quale si costituisce quale erede del defunto convenuto ed eccepisce l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, ha, al fine di fare acquisire la qualità di parte agli altri coeredi ed estendere ad essi l'efficacia della sentenza, l'onere di provare detta eccezione, ossia l'esistenza, il numero, il titolo alla successione e la stessa qualifica dei coeredi. Ne consegue che la suddetta prova non può ritenersi raggiunta qualora l'erede costituito si limiti a fornire in giudizio la mera elencazione di alcuni soggetti che egli indica quali coeredi del convenuto defunto, stante la inidoneità di una allegazione di parte a radicare in altri la qualifica di erede, e correttamente il giudice di merito limita la sua pronuncia al solo soggetto che, costituendosi quale erede del defunto convenuto, ha autodeterminato la propria legittimazione passiva.
Cass. civ. n. 11657/1993
Nell'ipotesi di riassunzione di una causa dichiarata interrotta dal collegio dopo la rimessione a mente dell'art. 189 c.p.c., per una delle ragioni di cui agli artt. 299 e ss. dello stesso codice, la parte cui sia stato notificato l'atto riassuntivo del processo deve costituirsi in giudizio, pena la dichiarazione di contumacia, con comparsa al collegio a norma dell'art. 190, in relazione all'art. 170, ultimo comma, c.p.c. (richiamati per il giudizio d'appello dall'art. 352 dello stesso codice) e 111 disp. att., che escludono l'ammissibilità del deposito delle comparse nella stessa udienza collegiale. Ne consegue che, in caso di deposito della comparsa di costituzione nell'udienza collegiale, la stessa risulta improduttiva di effetti giuridici, determinando, in una con la preclusione del suo esame, la mancata costituzione e la contumacia del citato in riassunzione.