Art. 349 – Codice di procedura civile – Nomina dell’istruttore

[All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332 oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello o la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto fuori termine o l'improcedibilità di esso nei casi previsti nell'articolo 348, quando al riguardo non sorgono contestazioni. Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 357 nei casi ivi previsti.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE