Art. 351 – Codice di procedura civile – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria
Sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte d'appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all'istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281 sexies. Davanti alla corte di appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8648/2024
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione con la quale l'imputato deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse del soggetto debole sottoposto all'audizione, onde salvaguardarne l'integrità fisica e psicologica, ed evitare l'insorgere di fenomeni di vittimizzazione secondaria.
Cass. civ. n. 17965/2023
I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.
Cass. civ. n. 2947/2023
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).
Cass. civ. n. 19708/2015
Nel giudizio di appello, le doglianze relative alla provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado - sia essa di condanna ovvero costitutiva - assumono rilievo esclusivamente nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 351 c.p.c., non risultando necessaria, al riguardo, un'autonoma statuizione della sentenza di secondo grado che, per il suo carattere sostitutivo, è destinata ad assorbire interamente l'efficacia di quella di primo grado, sicché, ove il giudice d'appello si sia egualmente pronunciato su tali censure, la relativa decisione non è impugnabile per cassazione, non avendo il ricorrente interesse a dolersi di una statuizione la cui efficacia si è esaurita con la pronuncia della sentenza di secondo grado, a meno che non deduca una questione relativa alla legittimità degli atti esecutivi eventualmente compiuti dalla parte vittoriosa in forza della sentenza di primo grado e prima della definizione del giudizio d'appello.
Cass. civ. n. 8150/2014
La costituzione nella fase dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall'art. 351 cod. proc. civ., non implica l'automatica costituzione della parte nella fase di merito, in quanto, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo, e, dall'altro, diversamente interpretando, l'appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 6344/1999
L'inosservanza del termine perentorio fissato dal giudice d'appello per rinnovare la notifica del decreto presidenziale di fissazione della comparizione delle parti in camera di consiglio per la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, depositati contestualmente al ricorso in appello, incide soltanto sul procedimento incidentale, di natura cautelare, ma non anche sulla rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio ordinario avente ad oggetto l'impugnazione.
Cass. civ. n. 6059/1998
È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice di appello nega la propria competenza funzionale sull'istanza di revoca della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e rimette gli atti al Presidente, — sul presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 351 c.p.c. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 — perché la natura ordinatoria e cautelare di esso, destinato ad esser assorbito dalla sentenza conclusiva del giudizio, ne determina l'idoneità ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, senza che rilevi in contrario la circostanza che il provvedimento si sia limitato ad affrontare questioni pregiudiziali, quali quella della devoluzione dell'istanza all'uno o all'altro organo dello stesso ufficio.