Art. 283 – Codice di procedura civile – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello
Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.
Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1971/2025
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 c.ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 c.ass., ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri.
Cass. civ. n. 16007/2024
La cessione da parte dell'impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada di un ramo d'azienda, comprensivo di rapporti relativi al Fondo stesso, se autorizzata dall'IVASS,
Cass. civ. n. 15237/2024
In tema di circolazione prohibente domino, il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l'affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione. (Nella fattispecie, in cui il conducente del veicolo se ne era impossessato approfittando del fatto che l'affidatario aveva lasciato la chiave di accensione inserita, la S.C. ha affermato l'insufficienza di tale condotta ad escludere la responsabilità del proprietario, in quanto inidonea ad impedire la circolazione, e dunque colposa).
Cass. civ. n. 3839/2024
In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.
Cass. civ. n. 3145/2024
Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.
Cass. civ. n. 39485/2023
È legittima l'applicazione di una misura cautelare coercitiva a persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, in quanto il divieto di applicare a tale soggetto la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non può essere interpretato nel senso che esso introduca un "salvacondotto" cautelare, pena la violazione del principio di uguaglianza. (Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel comune nel quale il ricorrente ricopriva l'ufficio di consigliere comunale).
Cass. civ. n. 17965/2023
I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.
Cass. civ. n. 10540/2023
In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
Cass. civ. n. 2527/2023
In tema di misure cautelari personali, il giudice può legittimamente sostituire il divieto di dimora con l'obbligo di dimora, anche quando si pronuncia su richiesta di revoca presentata dall'indagato, in quanto sussiste equivalenza normativa tra le due misure, sotto il profilo della loro gravità astratta, essendo entrambe previste e disciplinate dall'art. 283 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 19247/2019
L'ordinanza con la quale il giudice dell'appello irroga, ai sensi dell'art. 283, comma 2, c.p.c., la sanzione pecuniaria per l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non riveste simultaneamente i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, non idoneo ad acquistare autorità di giudicato, essendo revocabile con la sentenza che definisce il giudizio d'impugnazione. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/06/2017).
Cass. civ. n. 13774/2015
I provvedimenti resi dal giudice d'appello sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (anche se emessi secondo il rito attualmente vigente) non sono ricorribili per cassazione, neppure a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti di natura processuale con contenuto non decisorio, che producono effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione. (Dichiara inammissibile, App. Catania, 16/07/2013).
Cass. civ. n. 14048/2013
In caso il titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione, della sua esecutività - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 c.p.c. ad opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione ai sensi dell'art. 623 c.p.c., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo.
Cass. civ. n. 2671/2013
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., mette capo ad un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative deve essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo. Pertanto, ove la sentenza impugnata sia stata riformata "in toto" dal giudice d'appello, la liquidazione delle spese relative a tale subprocedimento non può essere esclusa sul presupposto che l'istanza di sospensione fosse stata, "medio tempore", rigettata.
Cass. civ. n. 4024/2007
L'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., con la quale venga accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, ha carattere provvisorio e cautelare e, pertanto, non pregiudica in nessun caso la decisione definitiva sull'appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali dalla quale è destinata ad essere assorbita, con la sua conseguente inidoneità ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.
Cass. civ. n. 4060/2005
La sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 può disporre in presenza di «gravi motivi» è rimessa ad una valutazione globale d'opportunità, poiché tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall'esecuzione della sentenza, che può essere inibita anche parzialmente se i capi della sentenza sono separati. Ne consegue che il potere discrezionale riconosciuto al giudice d'appello dagli articoli 283 e 351 c.p.c. dopo la suddetta novella è più ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice con riferimento alla sentenza impugnata con ricorso per Cassazione ovvero alla sentenza di primo grado favorevole al lavoratore o a quella di condanna relativa a rapporti di locazione, comodato e affitto d'immobili, per la sospensione dell'esecutività delle quali è rispettivamente richiesta l'esistenza di un «grave e irreparabile danno» ovvero di un «gravissimo danno».
Cass. civ. n. 13617/2004
Poiché, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. riformato, l'istanza diretta ad ottenere la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado deve essere proposta con l'impugnazione principale o incidentale, la decisione di inammissibilità dell'appello (nel caso di specie, appello con riserva dei motivi) fa venir meno anche gli effetti dell'inibitoria.
Cass. civ. n. 11143/1995
Le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, ai sensi del previgente art. 282 c.p.c., che, in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice d'appello, debbono essere restituite costituiscono debito di valuta, sicché trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, salvo oltre agli interessi legali il diritto al risarcimento del «maggior danno», ai sensi dell'art. 1224 comma secondo c.c. Detto risarcimento non può, peraltro, essere chiesto allo stesso giudice d'appello, ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione.
Cass. civ. n. 4647/1985
La declaratoria di difetto di giurisdizione, resa dal giudice d'appello, privando di ogni efficacia la sentenza di primo grado, ne elimina anche l'eventuale valore provvisoriamente esecutivo (nella specie, trattandosi di condanna al pagamento di crediti di lavoro) e comporta quindi il potere-dovere del medesimo giudice d'appello di disporre la restituzione di quanto ricevuto in forza di detta provvisoria esecutività, senza che si renda in proposito necessaria, trattandosi di pronuncia di natura conseguenziale, una istanza della parte interessata.