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Articolo 283 Codice di procedura civile — Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

Articolo 283 Codice di procedura civile — Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

Il giudice d’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita’ di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2671/2013

L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell’art. 283 c.p.c., mette capo ad un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative deve essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest’ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo. Pertanto, ove la sentenza impugnata sia stata riformata “in toto” dal giudice d’appello, la liquidazione delle spese relative a tale subprocedimento non può essere esclusa sul presupposto che l’istanza di sospensione fosse stata, “medio tempore”, rigettata.

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Cass. civ. n. 4024/2007

L’ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 283 c.p.c., con la quale venga accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, ha carattere provvisorio e cautelare e, pertanto, non pregiudica in nessun caso la decisione definitiva sull’appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali dalla quale è destinata ad essere assorbita, con la sua conseguente inidoneità ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.

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Cass. civ. n. 4060/2005

La sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 può disporre in presenza di «gravi motivi» è rimessa ad una valutazione globale d’opportunità, poichè tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall’esecuzione della sentenza, che può essere inibita anche parzialmente se i capi della sentenza sono separati. Ne consegue che il potere discrezionale riconosciuto al giudice d’appello dagli articoli 283 e 351 c.p.c. dopo la suddetta novella è più ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice con riferimento alla sentenza impugnata con ricorso per Cassazione ovvero alla sentenza di primo grado favorevole al lavoratore o a quella di condanna relativa a rapporti di locazione, comodato e affitto d’immobili, per la sospensione dell’esecutività delle quali è rispettivamente richiesta l’esistenza di un «grave e irreparabile danno» ovvero di un «gravissimo danno».

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Cass. civ. n. 13617/2004

Poiché, ai sensi dell’art. 283 c.p.c. riformato, l’istanza diretta ad ottenere la sospensione, in tutto o in parte, dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado deve essere proposta con l’impugnazione principale o incidentale, la decisione di inammissibilità dell’appello (nel caso di specie, appello con riserva dei motivi) fa venir meno anche gli effetti dell’inibitoria.

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Cass. civ. n. 11143/1995

Le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, ai sensi del previgente art. 282 c.p.c., che, in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice d’appello, debbono essere restituite costituiscono debito di valuta, sicché trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l’obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, salvo oltre agli interessi legali il diritto al risarcimento del «maggior danno», ai sensi dell’art. 1224 comma secondo c.c. Detto risarcimento non può, peraltro, essere chiesto allo stesso giudice d’appello, ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione.

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Cass. civ. n. 4647/1985

La declaratoria di difetto di giurisdizione, resa dal giudice d’appello, privando di ogni efficacia la sentenza di primo grado, ne elimina anche l’eventuale valore provvisoriamente esecutivo (nella specie, trattandosi di condanna al pagamento di crediti di lavoro) e comporta quindi il potere-dovere del medesimo giudice d’appello di disporre la restituzione di quanto ricevuto in forza di detta provvisoria esecutività, senza che si renda in proposito necessaria, trattandosi di pronuncia di natura conseguenziale, una istanza della parte interessata.

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