Avvocato.it

Articolo 364 Codice di procedura civile — [ Deposito per il caso di soccombenza ]

Articolo 364 Codice di procedura civile — [ Deposito per il caso di soccombenza ]

[ Il ricorso deve essere preceduto dal deposito, per il caso di soccombenza, di lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, di lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, di lire tremila in ogni altro caso.

È sufficiente un solo deposito quando più parti ricorrono con lo stesso atto contro una o più parti, anche se per motivi diversi.

Non è richiesto deposito:

1. per i ricorsi di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 362;

2. per i ricorsi nell’interesse dello Stato e per quelli proposti a norma dell’articolo 368;

3. per i ricorsi, nell’interesse delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione;

4. per i ricorsi relativi a controversie del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie;

5. negli altri casi indicati dalla legge. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze