Art. 365 – Codice di procedura civile – Sottoscrizione del ricorso
Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13250/2025
Nelle liti in cui è parte la estinta Riscossione Sicilia s.p.a., nel lasso temporale tra l'1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2023, il ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al difensore del libero foro è ammissibile, in quanto la Convenzione 24 settembre 2020, terzo "Addendum", non riserva all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio.
Cass. civ. n. 12628/2025
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita "giusta delega a margine del ricorso in appello" ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 10806/2025
Il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato a mezzo PEC su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore e procuratore del ricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, sia perché il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, sia perché il procedimento notificatorio può essere delegato dal soggetto legittimato a compierla ad altro professionista, anche verbalmente).
Cass. civ. n. 19905/2024
In tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale, che è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se conferita all'estero da cittadino straniero, poiché, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
Cass. civ. n. 17154/2024
La procura speciale rilasciata dal ricorrente che ha agito per sé, quale genitore, e come legale rappresentante del figlio minore deve intendersi rilasciata, oltre che in nome proprio, anche in nome e nell'interesse del figlio, qualora ciò risulti dall'intestazione e dal contenuto dell'atto processuale a cui la procura afferisce, benché il minore non sia menzionato nella procura medesima.
Cass. civ. n. 8334/2024
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso.
Cass. civ. n. 2077/2024
In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 2075/2024
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.
Cass. civ. n. 1806/2024
In mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) a Riscossione Sicilia S.p.A. - avvenuta in forza dell'art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 - trovano applicazione l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l'Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all'Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da AdER, subentrata a Riscossione Sicilia, ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 31443/2023
È inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto.
Cass. civ. n. 27467/2023
In tema di ricorso per cassazione, la procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), in epoca successiva all'abrogazione della norma da parte dell'art. 66-bis, comma 12, d.l. n. 77 del 2021, è nulla e non può essere sanata mediante la rinnovazione prevista dall'art. 182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 26619/2023
Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante
Cass. civ. n. 20896/2023
In tema di giudizio di legittimità, la nullità della procura speciale - rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso - è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell'anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 18840/2023
In tema di ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica del ricorso per cassazione, di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione effettuata nei confronti della parte ricorrente dagli appellanti a mezzo PEC, ma non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità per nessuno
Cass. civ. n. 14287/2023
In tema di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti la procura speciale, quest'ultima, se inserita in formato analogico nel "sottofascicolo di cortesia", priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosi ritenere congiunta materialmente al ricorso che, dunque, risulta inammissibile.
Cass. civ. n. 9271/2023
La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l'autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e "Marsala-Roma" quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all'atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania).
Cass. civ. n. 6931/2023
Il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 5852/2023
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura non sussiste se quest'ultima è conferita prima della pubblicazione del provvedimento impugnato (nella specie, in calce all'atto di riassunzione del processo d'appello), presupponendo tale requisito non la mera volontà di abilitare il difensore alla proposizione di un eventuale futura impugnazione di legittimità, bensì l'intenzione di proporre lo specifico ricorso avverso un dato provvedimento, il quale, pertanto, deve essere venuto a giuridica esistenza al momento del conferimento della procura ad impugnarlo.
Cass. civ. n. 4353/2023
In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione).
Cass. civ. n. 938/2023
Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest'ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo.
Cass. civ. n. 1392/2020
Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società estinta è inammissibile, perché per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicchè non può valere l'ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese in proprio del detto rappresentante, in quanto, salvo che particolari condizioni o circostanze o elementi anche indiziari non lo richiedano, non corrisponde ad uno specifico dovere professionale dell'avvocato, che si limita ad autenticarne la sottoscrizione, verificare costantemente la persistenza della qualità di legale rappresentante della persona fisica che gli conferisce il mandato, che ha invece l'onere di conoscere la cessata persistenza dei propri poteri e di renderne preventivamente ed adeguatamente edotto il suo difensore. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/01/2015).
Cass. civ. n. 6122/2020
In tema di ricorso per cassazione, secondo il principio di conservazione degli atti, quando la procura al difensore è apposta sul retro della prima pagina del ricorso, seguita dalle pagine successive, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/03/2018).
Cass. civ. n. 23951/2020
Il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m". (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 12/11/2015).
Cass. civ. n. 25447/2020
In tema di protezione internazionale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da difensore munito di una procura speciale alle liti, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto ex art. 83, comma 2, c.p.c., che risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato ed alla data di rilascio, nonché della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, e contenga altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 13/03/2019).
Cass. civ. n. 214/2020
La procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c.. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/07/2013).
Cass. civ. n. 24670/2019
In tema di ricorso per cassazione, mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, la mancanza di tale prova e la conseguente incertezza sull'effettiva volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti (artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.); pertanto, nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso.
Cass. civ. n. 28217/2019
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore al quale sia stata rilasciata la procura speciale da un avvocato munito di procura generale alle liti (peraltro priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all'impugnazione da proporsi), poiché il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a se stesso né ad altri, la procura ex art. 365 c.p.c.
Cass. civ. n. 11898/2019
Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 19923/2019
In tema di procura alle liti, apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il mancato riferimento a tutti gli intimati non determina violazione del requisito della specialità, che è con certezza deducibile, in base all'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 83 c.p.c., dal fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso, essendo la posizione topografica della procura idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla presunzione di riferibilità al giudizio cui l'atto accede. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la presunzione di riferibilità della procura speciale a tutti gli intimati - eredi dell'originario ricorrente - non fosse superata dalla indicazione di un solo nominativo nella formula di conferimento, in assenza di specifica, plausibile ragione per la quale il soccombente avrebbe dovuto impugnare la sentenza di appello nei confronti di una sola parte, che rivestiva la medesima posizione sostanziale e processuale delle altre).
Cass. civ. n. 17963/2019
In tema di ricorso per cassazione, non è necessario che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto e dovendo la conformità del ricorso rispetto all'originale notificato dal contribuente all'Ufficio riguardare il contenuto dell'atto, sicché è a tal fine sufficiente l'apposizione nella copia di una nota che attesti la presenza sull'originale del mandato rilasciato al difensore.
Cass. civ. n. 3379/2019
Il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell'avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 161, comma 2, c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali.
Cass. civ. n. 877/2019
Nel giudizio di cassazione la procura deve essere rilasciata a margine o in calce del controricorso o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.c., sicché, ove la stessa sia conferita con altre modalità, esorbitanti tale modello legale, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 34259/2019
Nel caso di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.
Cass. civ. n. 28146/2018
È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. (Nella specie, la procura, spillata di seguito al ricorso, non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata, né recava alcuna data, e risultava conferita "per tutte le fasi e gradi del presente giudizio").
Cass. civ. n. 22438/2018
In tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l'atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
Cass. civ. n. 15174/2017
Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonché alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l'art. 1712, comma 1, c.c., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo.
Cass. civ. n. 7443/2017
La firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell'autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso.
Cass. civ. n. 7014/2017
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall'atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità.
Cass. civ. n. 18257/2017
È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. (Nella specie, la procura - allegata in calce al ricorso - faceva riferimento al "presente controricorso" e conferiva mandato alle liti al fine di ottenere la conferma, anziché la riforma, della sentenza di secondo grado).
Cass. civ. n. 10071/2017
La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante, derivandone, pertanto, che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è conseguentemente ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio.
Cass. civ. n. 10403/2017
Non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione eseguita ad istanza dell'avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorché non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, perché il particolare requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non quella procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore.
Cass. civ. n. 24422/2016
La procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita in epoca anteriore alla notificazione dello stesso, investire espressamente il difensore del potere di proporre il ricorso suddetto ed essere rilasciata in data successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione. Pertanto, se apposta a margine del ricorso, tali requisiti si desumono, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell'atto a margine del quale essa è apposta, si fa della sentenza gravata, restando, invece, irrilevante che la stessa sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura apposta in calce al ricorso e contenente elezione di domicilio in Roma, evincendosi, da tale ultima circostanza, una chiara volontà della parte di proporre ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 21803/2016
Il ricorso per cassazione proposto da una persona fisica nell'affermata qualità di procuratore speciale di una società, avendo costui rilasciato in tale veste il mandato al difensore per il giudizio di legittimità, è inammissibile qualora non sia stata prodotta la procura all'uopo conferita dal legale rappresentante della società, impedendo tale omissione di verificare la effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi dell'asserito procuratore.
Cass. civ. n. 20832/2016
In virtù del principio di ultrattività del mandato alle liti, la procura speciale conferita dopo la notifica del ricorso per cassazione e, quindi, in pendenza della relativa fase di giudizio, resta valida ed efficace anche nel caso di decesso del conferente, indipendentemente dalla circostanza che il deposito in giudizio dell'atto sia avvenuto in un momento successivo a tale evento, trattandosi di una attività di mera documentazione dell'avvenuto conferimento del mandato.
Cass. civ. n. 12185/2016
In tema di ricorso per cassazione proposto da una persona fisica in proprio e quale legale rappresentante di una società (nella specie, di persone), la sottoscrizione della procura da parte della medesima, apposta dopo l'indicazione a stampa delle sue generalità e prima di quella della denominazione sociale, deve ritenersi effettuata anche in qualità di legale rappresentante della società.
Cass. civ. n. 20468/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la procura alle liti sia stata rilasciata in favore di un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, ancorché anche altro difensore abilitato sia stato indicato nell'intestazione del ricorso ed abbia certificato la sottoscrizione del ricorrente e sottoscritto il ricorso stesso.
Cass. civ. n. 17206/2015
La procura speciale apposta a margine del ricorso per cassazione, sottoscritta dai due soggetti menzionati nell'epigrafe come rappresentanti della società ricorrente, non è inficiata dalla mancata espressa menzione di uno di essi nel testo a stampa del mandato, poiché la firma della procura è sufficiente ad attribuirne la paternità ad entrambi nella qualità indicata in ricorso e ribadita accanto a ciascuna delle due firme, le quali, inoltre, devono ritenersi correttamente autenticate dal difensore con un unico visto.
Cass. civ. n. 13314/2015
È validamente proposto il ricorso per cassazione, notificato alla parte avversaria e recante la sottoscrizione di uno solo dei due difensori del ricorrente, se il mandato alle liti, riportato a margine dell'atto, risulti, in chiusura, sottoscritto da entrambi i difensori, ciò bastando per ritenere proveniente da entrambi i difensori nominati la certificazione della sottoscrizione del conferente la procura, e quindi per l'attribuzione a ciascuno di essi di pieni poteri di rappresentanza processuale.
Cass. civ. n. 3456/2015
Il legale rappresentante di un'impresa costituita in un "trust" conserva la legittimazione al conferimento della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione, atteso che il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, ma non quale legale rappresentante, bensì come colui che dispone del diritto.
Cass. civ. n. 27403/2014
L'illeggibilità della sottoscrizione in calce al ricorso per cassazione, da parte del difensore munito di valida procura, non incide sull'ammissibilità dell'atto, seppure ne sia contestata da controparte la provenienza, allorché essa sia comunque integrata dalla firma di autentica del mandato, parimenti ivi apposta, atteso che l'apposizione di entrambe le sottoscrizioni sul ricorso, recante la precisa indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di loro appartenenza allo stesso, e ne esclude l'attribuibilità a persona non identificabile.