Art. 365 – Codice di procedura civile – Sottoscrizione del ricorso

Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 25284/2025

La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale).

Cass. civ. n. 24801/2025

La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato dello Stato diverso da quello che lo abbia materialmente redatto non integra motivo di nullità dell'atto, dal momento che la difesa erariale ha carattere impersonale e gli avvocati dello Stato sono, pertanto, pienamente fungibili nel compimento degli atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, essendo sufficiente la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa.

Cass. civ. n. 13250/2025

Nelle liti in cui è parte la estinta Riscossione Sicilia s.p.a., nel lasso temporale tra l'1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2023, il ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al difensore del libero foro è ammissibile, in quanto la Convenzione 24 settembre 2020, terzo "Addendum", non riserva all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio.

Cass. civ. n. 12628/2025

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita "giusta delega a margine del ricorso in appello" ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata).

Cass. civ. n. 10806/2025

Il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato a mezzo PEC su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore e procuratore del ricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, sia perché il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, sia perché il procedimento notificatorio può essere delegato dal soggetto legittimato a compierla ad altro professionista, anche verbalmente).

Cass. civ. n. 5067/2025

In tema di giudizio di legittimità, la legalizzazione della procura alle liti conferita all'estero, in quanto non costituisce parte integrante dell'atto, non deve necessariamente precedere la notifica del ricorso, ma è sufficiente che intervenga prima della costituzione in giudizio.

Cass. civ. n. 3641/2025

Rispondenza al requisito della posteriorità rispetto alla data del provvedimento impugnato - Esclusione - Conseguenze. In tema di ricorso per cassazione, la disposizione sul rilascio della procura speciale nel periodo pandemico di cui all'art. 83, comma 20 ter del d.l. n. 18 del 2020, introdotto dalla l. di conversione n. 27 del 2020, non deroga al necessario requisito della sua posteriorità rispetto alla data del provvedimento impugnato, sicché il riutilizzo o la rielaborazione grafica della procura conferita, per i gradi di merito, ai sensi di tale disciplina speciale determina l'inammissibilità insanabile del ricorso.

Cass. civ. n. 19905/2024

In tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale, che è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se conferita all'estero da cittadino straniero, poiché, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.

Cass. civ. n. 17154/2024

La procura speciale rilasciata dal ricorrente che ha agito per sé, quale genitore, e come legale rappresentante del figlio minore deve intendersi rilasciata, oltre che in nome proprio, anche in nome e nell'interesse del figlio, qualora ciò risulti dall'intestazione e dal contenuto dell'atto processuale a cui la procura afferisce, benché il minore non sia menzionato nella procura medesima.

Cass. civ. n. 8334/2024

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso.

Cass. civ. n. 2077/2024

In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 2075/2024

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

Cass. civ. n. 1806/2024

In mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) a Riscossione Sicilia S.p.A. - avvenuta in forza dell'art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 - trovano applicazione l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l'Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all'Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da AdER, subentrata a Riscossione Sicilia, ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 31443/2023

È inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto.

Cass. civ. n. 27467/2023

In tema di ricorso per cassazione, la procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), in epoca successiva all'abrogazione della norma da parte dell'art. 66-bis, comma 12, d.l. n. 77 del 2021, è nulla e non può essere sanata mediante la rinnovazione prevista dall'art. 182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.

Cass. civ. n. 26619/2023

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante

Cass. civ. n. 20896/2023

In tema di giudizio di legittimità, la nullità della procura speciale - rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso - è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell'anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 18840/2023

In tema di ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica del ricorso per cassazione, di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione effettuata nei confronti della parte ricorrente dagli appellanti a mezzo PEC, ma non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità per nessuno

Cass. civ. n. 14287/2023

In tema di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti la procura speciale, quest'ultima, se inserita in formato analogico nel "sottofascicolo di cortesia", priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosi ritenere congiunta materialmente al ricorso che, dunque, risulta inammissibile.

Cass. civ. n. 9271/2023

La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l'autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e "Marsala-Roma" quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all'atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania).

Cass. civ. n. 6931/2023

Il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 5852/2023

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura non sussiste se quest'ultima è conferita prima della pubblicazione del provvedimento impugnato (nella specie, in calce all'atto di riassunzione del processo d'appello), presupponendo tale requisito non la mera volontà di abilitare il difensore alla proposizione di un eventuale futura impugnazione di legittimità, bensì l'intenzione di proporre lo specifico ricorso avverso un dato provvedimento, il quale, pertanto, deve essere venuto a giuridica esistenza al momento del conferimento della procura ad impugnarlo.

Cass. civ. n. 4353/2023

In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione).

Cass. civ. n. 938/2023

Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest'ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo.

Cass. civ. n. 13558/2012

Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio.

Cass. civ. n. 4454/2012

Nel giudizio di cassazione, l'ambito della procura speciale non è limitato semplicemente all'atto per il quale essa è stata conferita, ma deve intendersi esteso a tutti quegli atti che costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale del processo. Pertanto deve ritenersi che il rilascio della procura speciale in calce al ricorso per cassazione è valido anche per resistere con controricorso al ricorso incidentale che venga eventualmente proposto.

Cass. civ. n. 929/2012

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesta dall'articolo 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura si rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale. Essa, inoltre, non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all'art. 45 comma 9, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69, "ratione temporis" applicabile, che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art. 83.

Cass. civ. n. 1235/2011

Il ricorso per cassazione, sottoscritto da avvocato diverso da quello cui, nella procura a margine del ricorso stesso, è stato conferito il mandato a proporlo, è inammissibile, per la mancanza della necessaria procura in favore del sottoscrittore, non potendo il conferimento di essa desumersi dalla circostanza che il legale, che ha sottoscritto il ricorso, abbia autenticato la firma della parte in calce alla procura espressamente conferita ad altro professionista.

Cass. civ. n. 18062/2010

In tema di ricorso per cassazione, la procura speciale al difensore, prescritta a pena di nullità dall'art. 365 c.p.c., può essere conferita al difensore esclusivamente dal soggetto legittimato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.c., il quale, per il Comune, è il solo Sindaco (art. 50 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267) e non la giunta comunale. Ne deriva che tale ultimo organo, anche laddove abbia per statuto il potere di autorizzare il Sindaco alla proposizione di azioni in giudizio, è privo del potere di nomina del difensore, il quale, seppure designato mediante delibera di giunta, deve nuovamente essere nominato, con conferimento di apposita procura alle liti, dal Sindaco. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di un Comune, presentato da un avvocato autorizzato dalla Giunta comunale a proporre l'atto di impugnazione ma mai nominato dal Sindaco).

Cass. civ. n. 1905/2009

La procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., il carattere della specialità e cioè deve essere esclusivamente finalizzata alla rappresentanza e difesa in tale specifica fase del giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso in cassazione in quanto la procura era stata rilasciata da un Comune "per tutti i possibili futuri giudizi concernenti le opposizioni alle sanzioni amministrative in materia di violazione del codice della strada irrogate dal Comune").

Cass. civ. n. 17145/2008

La procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365 c.p.c., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui tale procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata ; nè può ritenersi sufficiente, con riguardo alle controversie soggette al rito del lavoro, la mera lettura in udienza, in epoca anteriore al rilascio della procura, del dispositivo della sentenza, dovendosi ritenere la previsione di cui all'art. 433 c.p.c. in base al quale può essere proposto l'appello contro le sentenze di primo grado ove l'esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica (nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso incidentale in applicazione del principio su enunciato, ha ulteriormente rilevato che il testo della procura la cui validità era temporalmente circoscritta era assolutamente generico in quanto riferito ad ogni possibile controversia ).

Cass. civ. n. 15478/2008

Il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei due o più difensori muniti di procura, quando il ministero difensivo sia loro affidato dalla parte senza l'espressa volontà di esigere l'espletamento congiunto dell'incarico, atteso che, ai sensi dell'art. 1716 c.c., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell'atto se la delega non richieda l'azione congiunta. Qualora il mandato sia stato conferito, invece, congiuntamente a due (o più difensori ) ed uno di essi non sia iscritto all'albo speciale, la sola sottoscrizione dell'avvocato cassazionista è idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell'atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. (avendo comunque l'atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione ), sia inquadrando l'attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 1711 c.c.

Cass. civ. n. 21473/2007

La circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione, proposto all'Avvocatura dello Stato, sia illeggibile, né siano altrimenti indicate le generalità del sottoscrittore, non rende inammissibile il ricorso stesso, a meno che il resistente non contesti in modo specifico e puntuale l'appartenenza del sottoscrittore all'Avvocatura dello Stato.

Cass. civ. n. 21663/2006

Nel caso in cui l'Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, l'illeggibilità della sottoscrizione dell'avvocato estensore dell'atto originale, apposta sotto la chiara indicazione a stampa del suo nominativo, non comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione trasmesso a mezzo «fax» qualora non si contesti la provenienza dell'atto dall'avvocato indicato nel ricorso stesso, dovendosi intendere per contestazione non già la semplice «messa in dubbio» dell'appartenenza della firma al difensore indicato, bensì la vera e propria «negazione» di tale appartenenza, e dovendosi altresì presumere, fino a prova contraria, l'appartenenza della sottoscrizione al difensore il cui nome sia precisamente indicato nell'atto e, quindi, escludere l'attribuibilità della firma a persona non identificabile.

Cass. civ. n. 7084/2006

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesta dall'articolo 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale. (La Corte ha, nella specie, conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto da difensore in possesso di una procura generale, priva di qualsiasi carattere di specialità e rilasciata in data antecedente all'emanazione della sentenza impugnata).

Cass. civ. n. 5207/2005

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione (e del controricorso) è sufficiente che la sottoscrizione del difensore esista sull'originale e che di essa vi sia menzione nella copia notificata, non rilevando che la sottoscrizione stessa non sia ripetuta in detta copia.

Cass. civ. n. 18241/2004

La circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione, da parte del difensore munito di valida procura speciale (ed il cui nome completo risulti specificato tanto nell'intestazione dell'atto quanto nella procura speciale), sia illeggibile, non incide sull'ammissibilità dell'atto, del quale pure si contesti da controparte la provenienza, allorchè il carattere non leggibile della firma in calce al ricorso sia integrato dalla sottoscrizione, anch'essa in calce all'atto, di autentica della procura, atteso che l'apposizione di entrambe le firme in calce all'atto, recante la precisa indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di appartenenza della sottoscrizione al difensore medesimo, e ciò esclude che tale firma possa essere attribuita a persona non identificabile.

Cass. civ. n. 15490/2004

È rituale, e non affetto da inammissibilità, il ricorso per cassazione proposto dall'Avvocatura dello Stato, nel caso in cui la stessa, avvalendosi della facoltà di teletrasmissione degli atti, anche contenziosi, prevista dall'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, abbia osservato le regole dettate da queste disposizioni, relative alla sottoscrizione dell'atto da parte dell'Avvocato dello Stato ricevente e alla rilevabilità nella copia trasmessa per fax dell'indicazione e della firma dell'Avvocato estensore dell'atto originale.

Cass. civ. n. 5916/2004

La procura a ricorrere per cassazione è valida solo se rilasciata in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, difettando altrimenti il requisito della specialità, senza che rilevi a tal fine la circostanza che la procura sia materialmente congiunta all'atto cui si riferisce, poiché il terzo comma dell'art. 83 (aggiunto dall'art. 1 legge n. 141 del 1997), che consente la diversità dei fogli contenenti il ricorso e la procura, non incide sulla necessità che quest'ultima sia rilasciata dopo il momento in cui è possibile il formarsi di una consapevole volontà di proporre l'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha rilevato anche la mancanza della certificazione dell'autografia della sottoscrizione da parte del difensore, necessaria in caso di procura rilasciata in calce al ricorso, essendo stata l'autenticazione apposta da funzionario comunale).

Cass. civ. n. 3349/2003

La procura a ricorrere per cassazione apposta a margine del ricorso, ancorché con espressioni generiche, ma che tuttavia non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi nel dubbio speciale, non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 c.p.c.

Cass. civ. n. 11436/2002

L'art. 365 del c.p.c., che impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale, non trova applicazione allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio del difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore, dovendo, d'altro canto, reputarsi soddisfatto l'interesse preservato dallo stesso art. 365, cioè che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare.

Cass. civ. n. 10441/2002

In materia di ricorso per cassazione, è inammissibile, per nullità della procura, il ricorso o il controricorso proposto da persona giuridica in assenza di elemento alcuno idoneo a consentire l'accertamento dell'identità personale della persona fisica che l'ha sottoscritta (il nome non essendovi menzionato e la firma risultando illeggibile), e, conseguentemente, dei suoi poteri rappresentativi, senza che vi sia nemmeno rinvio ad altri atti contenuti nel fascicolo di parte depositato, ovvero della precedente fase di merito del processo, da cui sia possibile desumere tali dati e risultarne integrate le insufficienti indicazioni.

Cass. civ. n. 14908/2000

L'art. 13 bis, comma quarto, del D.L.vo n. 286 del 1998 (introdotto dall'art. 4 del D.L.vo n. 113 del 1999) nel prevedere come impugnabile per cassazione la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento d'opposizione avverso il decreto d'espulsione amministrativa dello straniero (adottato dal Prefetto ai sensi del comma secondo, lett. b, dell'art. 13 del menzionato D.L.vo n. 286 del 1998), non contiene alcuna espressa statuizione contraria che deroghi alla norma generale contenuta nell'art. 365 c.p.c. Ne deriva che il ricorso per cassazione avverso tale pronuncia deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale.

Cass. civ. n. 547/2000

In tema di disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, il ricorso per Cassazione previsto dall'art. 12 legge n. 40 del 1998 (riprodotto con qualche modifica nell'art. 14 D.L.vo n. 286 del 1998) avverso il decreto pretorile di convalida del provvedimento del questore dalla stessa norma previsto, deve seguire, in assenza di apposite disposizioni derogatorie, la disciplina prevista dal codice di rito, con la conseguenza che deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dalla parte e non notificato ad alcuno.

Cass. civ. n. 5249/1999

Qualora, nel giudizio di cassazione, il controricorrente eccepisca la mancata trascrizione della procura a margine della copia notificata del ricorso, egli, per vincere la presunzione di conformità della copia all'originale, ha l'onere di depositare la copia notificata, in relazione anche al principio per cui, qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l'inammissibilità del ricorso soltanto se tale copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore già munito di mandato speciale (come la trascrizione o l'indicazione della procura, o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione).

Cass. civ. n. 833/1999

Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga notificato a più parti, utilizzandosi un originale per la notifica ad una parte ed altro originale per la notifica alle altre parti, ed entrambi gli originali, conformi fra loro e recanti la procura a margine con la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore, vengano depositati, la sussistenza della sottoscrizione del difensore solo su uno degli originali rende irrilevante la circostanza che essa manchi invece sull'altro, posto che, essendo il ricorso per cassazione contro una determinata sentenza nei confronti di più parti un atto unitario, la firma su uno dei due (conformi) originali usati per la notificazione realizza il requisito della sottoscrizione del difensore richiesto dalla legge, in quanto vale a rimuovere ogni dubbio sulla provenienza dell'atto da quel difensore con riferimento a tutte le parti destinatarie della notificazione (principio affermato dalle Sezioni Unite a seguito di rilievo d'ufficio della suddetta situazione, non essendosi costituite le parti destinatarie della notificazione ed essendo impossibile accertare se la sottoscrizione figurasse sulle copie notificate).

Cass. civ. n. 927/1997

Se la procura al difensore è apposta a margine dell'originale del ricorso in Cassazione, ma non è trascritta in alcun modo nella copia notificata al destinatario, poiché ai sensi dell'art. 137 secondo comma c.p.c. l'ufficiale giudiziario attesta che questa è conforme all'originale, il ricorso è inammissibile per l'incertezza dell'anteriorità o contemporaneità del rilascio della procura rispetto alla notifica di esso, anche se dell'intestazione sia menzionata la rappresentanza dell'avvocato («giusta mandato a margine del ricorso» e pur se l'ufficiale giudiziario abbia attestato che il ricorrente, istante della notifica, è «come sopra rappresentato e difeso».

Cass. civ. n. 779/1997

Nell'ipotesi in cui l'Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, la sottoscrizione della copia fotoriprodotta da parte di un procuratore dello Stato, anziché di un avvocato (come prescritto dall'art. 7 della legge n. 664 del 1986), costituisce una mera irregolarità amministrativa (non una nullità), che non rende inammissibile il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 4191/1996

La circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione, da parte del difensore munito di valida procura speciale, sia illeggibile, ovvero contenga soltanto una sigla, non incide sull'ammissibilità dell'atto, qualora non sia contestata la provenienza di tale sottoscrizione dal difensore medesimo.

Cass. civ. n. 849/1996

L'avvocato, cui il Consiglio nazionale forense — con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione) — abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell'esercizio della professione forense non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione contro la decisione anzidetta conseguendone in caso contrario l'inammissibilità di tale impugnazione.

Cass. civ. n. 10660/1995

Il ricorso per cassazione di una società per azioni proposto in forza di procura rilasciata da soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società e senza che sia dimostrata e provata la sussistenza del potere rappresentativo è inammissibile, e tale inammissibilità — la quale è rilevabile anche d'ufficio — non è esclusa dalla produzione di documenti (relativi alla prova della legittimatio ad processum) attuata con la presentazione di note ai sensi dell'art. 379, ultimo comma, c.p.c., attesa l'assorbente considerazione che la produzione di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso può avvenire fino all'udienza di discussione, purché prima della relazione.

Cass. civ. n. 4731/1993

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il potere di ricorrere per cassazione non sorge con la semplice lettura del dispositivo della sentenza, ma (come nel rito ordinario) presuppone che questa sia stata depositata in cancelleria completa nei suoi elementi costitutivi, perché solo con tale adempimento la decisione può essere investita di censure specifiche e motivate, mediante detto mezzo d'impugnazione, che, dovendo coordinarsi con uno dei motivi di annullamento denunciabili a norma dell'art. 360 c.p.c., non è legittimato dalla mera soccombenza. Ne deriva che (in tali controversie) la procura a ricorrere per cassazione rilasciata al difensore dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza ma prima del deposito della stessa non può considerarsi speciale ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c., con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del relativo ricorso.

Cass. civ. n. 714/1993

Allorquando né nella intestazione del ricorso per cassazione proposto da un ente né nella relativa procura risulti l'indicazione del nome della persona fisica che ha conferito il mandato e della sua specifica qualità, come nel caso in cui la procura venga rilasciata con sottoscrizione apposta sulla stampigliatura con la denominazione dell'ente stesso e l'indicazione «il legale rappresentante», ne consegue l'inammissibilità del ricorso, non potendosi escludere ogni incertezza in ordine al soggetto che propone il ricorso stesso, atteso che quell'indicazione è del tutto generica e di per sé inidonea ad un fattibile riscontro dei suoi poteri rappresentativi.

Cass. civ. n. 4817/1984

Qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale, nonché l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte conferentegli detta procura, la mancanza di tale firma e di tale autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, sempreché la copia stessa contenga elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore fornito di mandato speciale (quali la menzione della procura nell'epigrafe del ricorso, la sua trascrizione, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione).

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