Art. 368 – Codice di procedura civile – Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto
Nel caso previsto nell'articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.
Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo [o davanti a un pretore], oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte.
Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.
La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.
Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27098/2024
Il dubbio sulla sussistenza del reato presupposto, pur sancito da una sentenza irrevocabile, non giustifica, di per sé solo, il dubbio sulla sussistenza del reato di calunnia. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel giudizio per il delitto di calunnia, l'innocenza del calunniato non va necessariamente accertata in via pregiudiziale in un separato procedimento penale e il giudicato eventualmente formatosi al riguardo deve essere liberamente e autonomamente valutato). (Conf.: n. 8637 del 1979,
Cass. civ. n. 21543/2024
A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.
Cass. civ. n. 16740/2024
In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, poiché il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, ratione temporis applicabile, per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale di pagare il TFR maturato alle dipendenze del cedente, accordo che non è opponibile all'INPS.
Cass. civ. n. 15296/2024
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla natura calunniosa della denuncia querela presentata nei confronti dell'attore per i reati di calunnia e diffamazione, dai quali egli era stato assolto per mancanza dell'elemento soggettivo, aveva tratto la prova della consapevolezza, in capo ai convenuti, dell'innocenza dell'attore dalla sentenza di assoluzione).
Cass. civ. n. 13093/2024
La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).
Cass. civ. n. 48749/2023
Le dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, "a fortiori", l'antigiuridicità della condotta).
Cass. civ. n. 30981/2023
Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato. (Fattispecie in cui l'imputata aveva incolpato i conduttori dell'appropriazione di un bene immobile).
Cass. civ. n. 7340/1998
Il decreto con cui il prefetto, nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia parte in causa, richiede, a norma degli artt. 41, secondo comma, e 368 c.p.c., che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione, costituisce in realtà, più che la formulazione di una domanda, l'esercizio di un potere di veto, al quale consegue, attraverso gli adempimenti rimessi all'art. 368, terzo comma, al pubblico ministero e al capo dell'ufficio giudiziario, la sospensione del procedimento, e l'onere per le parti del giudizio di investire della questione di giurisdizione la Corte di cassazione, mediante ricorso per regolamento di giurisdizione da proporre nel previsto termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto prefettizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Cass. civ. n. 1103/1969
Soltanto la P.A., che non sia stata parte in causa, può proporre l'istanza di regolamento, previo decreto motivato del prefetto, in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. n. 3029/1968
Il prefetto può proporre regolamento di giurisdizione riguardo ad una procedura esecutiva del singolo contro uno Stato estero.
Cass. civ. n. 2663/1950
Se la pubblica amministrazione, non essendo parte in causa, abbia sollevato la questione di giurisdizione a mezzo di decreto del prefetto, a norma dell'art. 41, secondo comma, e 368, primi tre comma del codice di procedura civile, e in conseguenza le Sezioni Unite della Suprema Corte siano state investite della questione di giurisdizione con ricorso proposto a cura della «parte più diligente», tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile, qualora successivamente l'amministrazione abbia ritenuto opportuno di desistere dal proporre la questione di giurisdizione, ed abbia pertanto revocato il decreto del prefetto; tale inammissibilità non viene meno anche se la «parte più diligente» dichiari di fare propria la questione di giurisdizione già sollevata dalla P.A. con l'opposizione poi revocata.
Cass. civ. n. 1584/1947
Sollevata dal prefetto la questione di giurisdizione a termini dell'art. 41 secondo comma c.p.c. il ricorso che la parte diligente proponga alla Corte di cassazione per investirla della cognizione della questione stessa deve essere dichiarato inammissibile se sia già decorso il termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione del decreto prefettizio.