Art. 41 – Codice di procedura civile – Regolamento di giurisdizione
Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado [277], ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37 [374, 382]. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.
La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [324].
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Cass. civ. n. 24045/2025
Il ricorso ex art. 112, comma 5 c.p.a., proposto dall'amministrazione soccombente al fine di ottenere chiarimenti sulla portata del dictum giudiziale da eseguire, non è impugnabile per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto la relativa questione non investe la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, involgendo unicamente il sindacato sulla legittimità dell'esercizio del potere medesimo.
Cass. civ. n. 20022/2025
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in un giudizio a cognizione piena non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito (nella specie, una corte di giustizia tributaria) abbia provveduto su un'istanza di sospensione dell'esecuzione, ancorché, in occasione ed ai fini dell'emanazione di tale provvedimento avente carattere non definitivo (e quindi privo di attitudine al giudicato), la questione di giurisdizione sia stata risolta in un più ampio contesto, riferibile anche alla domanda di merito.
Cass. civ. n. 9442/2025
Il potere di demolizione di un manufatto abusivo spetta in maniera autonoma e concorrente al giudice penale e all'amministrazione comunale, di modo che, ove il relativo provvedimento sia stato emesso dalla P.A. in esecuzione di una statuizione del giudice penale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda volta a contestare le valutazioni da quest'ultimo effettuate in sede di individuazione del colpevole dell'abuso edilizio, e non già i vizi del suddetto provvedimento o del procedimento amministrativo ad esso prodromico.
Cass. civ. n. 30331/2023
Il regolamento preventivo di giurisdizione - la cui proponibilità presuppone che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41, comma 1, c.p.c.) - non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno a un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, resa al termine di un procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione, a seguito di un precedente ricorso ex art. 41 c.p.c.).
Cass. civ. n. 19368/2023
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, se proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare in un procedimento d'urgenza "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, nel quale si determina l'oggetto del procedimento e sorge l'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire; né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il predetto provvedimento carattere decisorio e definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 18749/2023
di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008.
Cass. civ. n. 8675/2023
realtà, a sindacare il merito amministrativo delle scelte compiute dalla P.A. in relazione all'affidamento di un appalto pubblico).
Cass. civ. n. 8252/2023
dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo - si ponga come antecedente logico giuridico della decisione; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando le domande sono dirette a censurare l'"iter" procedimentale, in via preventiva rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale e collettiva dei terreni. (In applicazione del principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione a favore del Commissario regionale per gli usi civici in un caso in cui il piano di sviluppo del comprensorio sciistico del monte Terminillo formava oggetto di questioni attinenti alla natura civico-demaniale di alcuni fondi e alla presenza di autorizzazioni al relativo cambio d'uso).
Cass. civ. n. 10823/2014
Proposto regolamento preventivo di giurisdizione, la sentenza emessa, nelle more, dal giudice di merito (nella specie, dichiarativa del fallimento) è condizionata alla conferma del potere giurisdizionale e, dunque, non preclude la decisione sul regolamento medesimo in quanto inidonea a far venire meno l'interesse del ricorrente a coltivare il regolamento.
Cass. civ. n. 584/2014
La pronuncia, da parte del giudice amministrativo, sull'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell'ordinanza che abbia provveduto sull'istanza cautelare sia stata delibata la questione di giurisdizione.
Cass. civ. n. 13639/2011
Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 19256/2010
In tema di regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) - ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente - il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 c.p.c., giacché il citato art. 59 impone che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante "translatio iudicii", potendo solo quest'ultimo rimettere d'ufficio la questione alla decisione delle Sezioni Unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni Unite non abbiano già statuito al riguardo. Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la legge n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorché successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del terzo comma dell'anzidetto art. 59, la "causa è riassunta", né in tal caso può parlarsi di "successivo processo" ai sensi del secondo comma dello stesso art. 59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c..
Cass. civ. n. 18052/2010
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione col quale il ricorrente alleghi che né il giudice amministrativo, né quello ordinario, né alcun altro giudice statale sia competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione non di giurisdizione, ma di merito. (Nella specie era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice statale a conoscere della legittimità dell'estromissione dall'attività di un arbitro decisa dalla Associazione Italiana Arbitri e dalla Federazione Gioco Calcio).
Cass. civ. n. 16540/2008
Il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari presuppone, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano emesso una pronuncia (nella specie declinatoria ) del proprio potere di decidere la causa sulla base degli elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati ; pertanto, ricorre tale ipotesi anche allorchè la pronuncia declinatoria del giudice (nella specie del giudice ordinario ) sia stata preceduta dall'acquisizione di documenti, sempre che tale circostanza non abbia comportato alcun accertamento del medesimo giudice riguardo al merito della domanda.
Cass. civ. n. 8738/2008
È ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto in relazione ad una causa che successivamente sia stata riunita ad altre, anche se in una di queste sia stata emessa sentenza parziale, non essendo quest'ultima ostativa, in quanto con il ricorso si chiede una pronuncia definitiva sulla giurisdizione da determinarsi, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda, che è quella dell'atto di citazione della causa originaria e non degli atti introduttivi delle cause riunite.
Cass. civ. n. 14389/2007
È inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto successivamente alla reiezione di un'istanza cautelare per difetto di giurisdizione del giudice ordinario non seguita dall'instaurazione di una causa di merito, non potendo proporsi il regolamento in relazione ad una vertenza ipotetica.
Cass. civ. n. 10941/2007
Il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non ha carattere definitivo e decisorio ed è inidoneo a contenere una statuizione sulla giurisdizione su cui possa formarsi il giudicato; esso, pertanto non preclude la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.
Cass. civ. n. 12792/2005
Ove — pendente tra le stesse parti, dinanzi ad un giudice straniero, una domanda asseritamente avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo ovvero una causa ipotizzata come pregiudiziale senza che il processo dinanzi al giudice italiano sia stato sospeso ai sensi dell'art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato — il giudizio dinanzi al giudice straniero si sia nel frattempo concluso con sentenza passata in giudicato, la valutazione dell'efficacia di tale sentenza si pone come pregiudiziale rispetto alla decisione sulla giurisdizione del giudice italiano di cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione siano investite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, gli effetti di detta sentenza potendo rivelarsi preclusivi (quanto meno in parte) dell'ulteriore corso del giudizio e, in quanto tali, ostativi alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione. Peraltro, allorchè la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 64 della citata legge n. 218 del 1995, cui è subordinato il riconoscimento «automatico» dell'efficacia delle sentenze straniere, non sia pacifica tra le parti, essa non può essere accertata dalle Sezioni Unite (tale indagine involgendo l'esame di questioni diverse da quelle specificamente contemplate dall'art. 41 c.p.c. e richiedendo il ricorso a mezzi istruttori incompatibili con la struttura e le caratteristiche del giudizio di cassazione, di cui le parti possono invece avvalersi con pienezza di poteri nelle fasi di merito), con conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo.
Cass. civ. n. 18263/2004
Quando, dopo la proposizione dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, intervenga la sentenza del giudice di primo grado (il quale non abbia ritenuto di sospendere il giudizio di merito) e tale sentenza sia impugnata, con atto rituale e tempestivo, dalla parte interessata, la quale nuovamente proponga con il ricorso ordinario, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., la questione di giurisdizione che ha formato oggetto della detta istanza di regolamento, l'impugnazione ordinaria non è preclusa per la pendenza del procedimento incidentale di cui all'art. 41 c.p.c., ma è ammissibile e fa sorgere il potere-dovere della Corte di cassazione di pronunciare sulle censure addotte e, tra queste, anche su quella concernente la giurisdizione. Posto che non è configurabile una doppia pronuncia del giudice di legittimità sulla stessa questione, ne consegue che, con la proposizione dell'impugnazione ordinaria ad opera della stessa parte che ha proposto l'istanza di regolamento e che faccia valere la questione di giurisdizione già sollevata con detta istanza, viene meno l'interesse della parte medesima al regolamento.
Cass. civ. n. 9802/2004
Il regolamento preventivo di giurisdizione, relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, presuppone, ai fini della relativa ammissibilità, che la detta questione sorga «nei confronti dello straniero» (così disponendo il secondo comma dell'art. 37 c.p.c., il quale, nonostante l'abrogazione disposta dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, vale tuttora a delineare l'ambito applicativo del regolamento preventivo, atteso che il rinvio dell'art. 41 c.p.c. all'art. 37 dello stesso codice costituisce un rinvio recettizio, cioè un tipo di rinvio avente lo scopo d'inserire nella norma rinviante le disposizioni contenute nella norma di rinvio); ne consegue che deve ritenersi inammissibile, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto, il regolamento di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, allorché le parti della causa di merito siano cittadini italiani, residenti e domiciliati in Italia.
Cass. civ. n. 9532/2004
Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile con riguardo a giudizio di merito che sia pendente, e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione; non costituisce pertanto circostanza ostativa alla proponibilità del regolamento, nell'ambito di un giudizio possessorio, il fatto che il giudice abbia provveduto su una richiesta di provvedimento interdittale, atteso che tale provvedimento non costituisce sentenza, pur se, ai fini della relativa adozione, sia stata risolta, in senso affermativo o negativo, una questione attinente alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 3948/2004
In caso di giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della P.A. (nella specie, per l'annullamento di atti istitutivi di una procedura selettiva per progressione in carriera), la proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione da parte di alcuni degli attori non determina la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.
Cass. civ. n. 13918/2002
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile anche in relazione a procedimento oggetto di sospensione necessaria derivante dalla rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, posto che il giudizio di regolamento si svolge, ancorché fra le medesime parti, davanti a giudice diverso da quello che ha proposto la questione di legittimità costituzionale e, pur configurandosi come incidentale rispetto al giudizio a quo, introduce nondimeno un'autonoma fase del processo.
Cass. civ. n. 12248/2002
La questione relativa all'assoggettabilità o meno al fallimento di un imprenditore attiene al merito e non alla giurisdizione, non potendo essa implicare un ipotetico difetto di giurisdizione del tribunale fallimentare adito nemmeno nel caso in cui si prospetti l'assoggettabilità dell'imprenditore stesso a liquidazione coatta amministrativa, poiché l'eventuale fondatezza di tale ipotesi sarebbe destinata ad incidere soltanto sul contenuto della pronuncia del tribunale - che, anziché di fallimento, sarebbe dichiarativa, sic et simpliciter, dello stato di insolvenza della società, ex art. 195 legge fall. -. A tanto consegue, da un canto, l'inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in tali termini proposti, dall'altro, la condanna, per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., dell'istante, atteso il principio secondo cui costituisce causa di responsabilità ex art. 96 cit. la proposizione di un regolamento di giurisdizione privo del riscontro preventivo (nell'esercizio di un minimo di elementare diligenza) dell'erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e dello stato della giurisprudenza, integrando tale difetto di diligenza gli estremi di un comportamento processuale tanto funzionale ad un uso distorto del regolamento - evidentemente introdotto a fini meramente dilatori - quanto gravido di conseguenze pregiudizievoli per la controparte.
Cass. civ. n. 8157/2002
Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche quando miri alla statuizione del difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice.
Cass. civ. n. 3385/2002
Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) è un istituto di natura straordinaria ed eccezionale e può, pertanto, essere esperito limitatamente alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 c.p.c., e si rende conseguentemente inammissibile in una controversia tra privati nella quale non sia coinvolta la P.A., ancorché il giudice adito debba vagliare situazioni di pubblico interesse ovvero disapplicare provvedimenti amministrativi, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, tali vicende processuali attengono al merito del procedimento e non alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 558/2000
Il giudizio per regolamento di giurisdizione ha come contraddittori necessari tutti i soggetti aventi qualità di parti nella pendente fase di merito, restando irrilevante che taluna di esse abbia sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva, per asserita estraneità al rapporto controverso, poiché tale eccezione pone una questione di titolarità del rapporto, e quindi di merito, rilevante esclusivamente nella relativa fase e non anche in quella di individuazione del giudice dotato della potestas judicandi.
Cass. civ. n. 527/2000
Anche nell'arbitrato rituale, la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale deroga alla giurisdizione. Pertanto, il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia per essere questa devoluta, per legge, alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo costituisce questione, non già di giurisdizione in senso tecnico, ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che rispetto a siffatta questione è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c. sia nell'ambito del processo arbitrale che del giudizio d'impugnazione ex art. 828 c.p.c., essendo il relativo mezzo proponibile con esclusivo riferimento alle questioni di giurisdizione in senso tecnico giuridico riconducibili al paradigma dell'art. 37 c.p.c.
Cass. civ. n. 508/2000
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione quando la richiesta dichiarazione del difetto di giurisdizione implica un giudizio di fatto e di diritto intorno ad una vicenda concreta (le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno così dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto da un magistrato il quale aveva presentato le dimissioni, accettate con conseguente collocamento in pensione, ed aveva successivamente impugnato tale provvedimento di accettazione e collocamento a riposo davanti al giudice amministrativo, per poi vedersi respingere l'istanza di revoca delle dimissioni da parte del Consiglio Superiore della Magistratura ed essere sottoposto a provvedimento disciplinare; le Sezioni Unite hanno stabilito che la questione circa il perdurare dell'appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario, con riferimento alla complessa vicenda amministrativa che lo riguarda, ha natura di merito ed esclude l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione).
Cass. civ. n. 590/1999
Il regolamento di giurisdizione può essere chiesto nel procedimento possessorio anche prima della conclusione della fase sommaria; tuttavia la questione di giurisdizione che in tal modo si sottopone alle Sezioni Unite della Corte di cassazione non riguarda il potere del giudice di provvedere nell'ambito di tale fase sommaria, bensì quello di conoscere, nella fase di merito, del diritto dedotto in giudizio e pertanto la proposizione del ricorso per regolamento preventivo non sospende il dovere del giudice di pronunciare sulla domanda intesa ai provvedimenti interdittali.
Cass. civ. n. 53/1999
Lo Stato estero il quale intenda sostenere che il pignoramento dei crediti per somme depositate presso una banca dalla propria ambasciata abbia ad oggetto crediti relativi a somme destinate a funzioni pubbliche e che quei crediti, per tale ragione, non sono suscettibili di espropriazione forzata, deve esperire l'opposizione all'esecuzione per impignorabilità e non già proporre il regolamento preventivo di giurisdizione invocando il difetto di giurisdizione esecutiva del giudice italiano; in tal caso, infatti, il regolamento, avendo ad oggetto una questione di merito attinente all'impignorabilità dei beni esecutati, si rende inammissibile.
Cass. civ. n. 6/1999
Il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, pur dopo l'abrogazione dell'art. 37, secondo comma, c.p.c. da parte dell'art. 73 della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, poiché il rinvio dell'art. 41 c.p.c. all'art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione costituisce un rinvio ricettizio, cioè un tipo di rinvio, largamente utilizzato nell'ambito di un medesimo testo normativo, avente lo scopo di inserire nella norma «rinviante», le disposizioni contenute nelle norme di rinvio; d'altra parte, l'art. 11 della L. n. 218/1995 non apporta significative innovazioni a quanto già disposto dall'art. 37, secondo comma, c.p.c. per quanto riguarda le modalità del rilievo del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, né riduce l'ambito delle materie alle quali si applica l'art. 41 citato.
Cass. civ. n. 1473/1996
Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) è previsto con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 del codice di rito, cioè alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero; tale previsione, attesa la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto è tassativa e non può essere estesa ad ipotesi non contemplate dall'indicato art. 37. Pertanto, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad un giudizio di nunciazione del quale non sia parte la P.A. e nel quale uno dei contendenti privati deduce l'impossibilità, per il giudice adito, di imporre la realizzazione di un giunto tecnico, trattandosi di questione attinente al merito della decisione, non prospettabile con il regolamento medesimo.
Cass. civ. n. 11298/1995
Il principio secondo cui il provvedimento per il regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi nei confronti delle parti del giudizio di merito si applica anche nei confronti della parte che sia intervenuta in tale ultimo giudizio dopo la notificazione del ricorso per regolamento all'originario contraddittore del giudizio di merito, sempreché, all'atto dell'intervento, questo giudizio non risulti quiescente a seguito di emanazione del provvedimento di sospensione dello stesso.
Cass. civ. n. 1308/1993
Nel procedimento di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, ai sensi dell'art. 147 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è ammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto il procedimento medesimo comporta l'esercizio di potestà giurisdizionale e l'esperibilità del regolamento non trova ostacolo nella precedente dichiarazione di fallimento, alla cui fase il detto socio è estraneo.
Cass. civ. n. 12078/1992
Il regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall'art. 41 c.p.c. con limitato effetto alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 è, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto, inammissibile ove proposto in una controversia fra privati per far valere l'improponibilità della domanda sotto il profilo della carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento proposto da una loggia massonica nella causa di impugnazione di delibera di espulsione di un associato, deducendosi essere stata questa adottata a seguito di apposito procedimento previsto da norme statutarie, liberamente accettate al momento dell'adesione all'associazione e di contenuto incompatibile con la persistente potestà dell'associato medesimo di ricorrere all'autorità giudiziaria).
Cass. civ. n. 5998/1984
In pendenza di espropriazione forzata, in relazione alla quale il giudice dell'esecuzione abbia respinto l'istanza di sospensione, non è esperibile il regolamento preventivo di giurisdizione, per sostenere che detto giudice aveva l'obbligo di concedere la sospensione, non avendo il potere di rilevare l'intervenuta estinzione di una causa pregiudiziale vertente sull'effettiva appartenenza dei beni pignorati, in quanto tale questione non investe le attribuzioni giurisdizionali del giudice medesimo, ma il corretto esercizio di esse, anche in relazione alla competenza trattandosi di ripartizione dei compiti, nell'ambito dello stesso ordine giurisdizionale, fra giudice del processo di esecuzione e giudice del processo di cognizione.
Cass. civ. n. 5026/1984
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, avente ad oggetto esclusivamente le questioni attinenti alla giurisdizione, o le questioni che sono in funzione di essa (ivi compresa la ammissibilità del regolamento medesimo), non possono essere dedotti vizi attinenti alla costituzione del contraddittorio davanti al giudice a quo (nella specie, nullità della procura alla lite rilasciata dall'attore all'estero per difetto di legalizzazione), il cui esame spetta a detto giudice, salvo che si verta in tema di inesistenza del contraddittorio stesso, rilevabile prima facie, difettando, in tal caso, il presupposto per l'esperibilità del regolamento, cioè la pendenza di un processo.