Art. 41 – Codice di procedura civile – Regolamento di giurisdizione
Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado [277], ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37 [374, 382]. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.
La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [324].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2129/2025
Avverso il decreto di liquidazione dell'equa indennità riconosciuta in favore dell'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c., é proponibile il reclamo, non l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice ma un gestore degli interessi del beneficiario.
Cass. civ. n. 788/2025
In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, elencate dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 1997, in cui l'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono fra loro alternative e, pertanto, la definizione con adesione dell'accertamento parziale consente, ai sensi della lettera b) del citato art. 2, comma 4, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini predetti, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Ufficio, come invece richiesto nella diversa ipotesi prevista dalla precedente lettera a).
Cass. civ. n. 35870/2024
In tema di giudizio di appello, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, pur delimitando la responsabilità dell'imputato per un reato permanente (nella specie, associazione di tipo mafioso) a un tempo in cui il regime sanzionatorio era più favorevole di quello successivo, non operi alcuna riduzione di pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. non coincidono con quelli che, ove sussistenti, ne impongono, a norma dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., la riduzione).
Cass. civ. n. 35789/2024
Non si estende alla confisca per equivalente il criterio di temperamento della "ragionevolezza temporale" fra le acquisizioni patrimoniali e l'attività illecita, richiesto ai fini della confisca di prevenzione e di quella per sproporzione, in quanto, a differenza di queste due ultime forme di ablazione, la confisca per equivalente, quale sanzione di entità commisurata al vantaggio illecito ritratto, consegue all'accertamento della colpevolezza dell'autore in ordine ad uno specifico fatto delittuoso.
Cass. civ. n. 34458/2024
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è illegittima l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che disapplichi l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, a mente del quale la consegna di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", in quanto tale regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo contemperando le esigenze di sicurezza pubblica e il diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti affettivi e familiari.
Cass. civ. n. 33693/2024
In tema di concessione del permesso premio, dopo la modifica dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le condizioni di accesso al beneficio in relazione ai reati ivi elencati, per i detenuti che non collaborano con l'autorità giudiziaria, sono diventate più gravose rispetto a quelle sussistenti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, prevedendo, da un lato, la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento) e, codificando, dall'altro, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione che contempla, accanto all'individuazione di alcuni indicatori valutabili, anche la regola legale dell'insufficienza di alcuni di essi (la regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione). (In motivazione, la Corte ha però affermato che, in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio.).
Cass. civ. n. 33221/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento.
Cass. civ. n. 32091/2024
L'inammissibilità della richiesta di ricusazione per carenza di allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti può essere dichiarata con procedura camerale "de plano".
Cass. civ. n. 29959/2024
In tema di remissione tacita della querela, il disposto dell'art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, opera anche nel caso in cui il testimone non comparso all'udienza senza giustificato motivo abbia precedentemente sporto querela in qualità di legale rappresentante, in carica, dell'ente persona offesa, alla duplice condizione che conservi tale qualità alla data dell'udienza e che sia legittimato dallo statuto dell'ente rappresentato a rimettere la querela, non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone.
Cass. civ. n. 28583/2024
L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 28144/2024
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 28061/2024
In tema di rapina, l'agire professionale, violento e organizzato non è sufficiente "ex se" per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso. (In motivazione, la Corte ha individuato gli indici idonei ad ingenerare nella persona offesa una più accentuata condizione di minorata difesa indotta dalla parvenza di un agire mafioso nella consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, negli espliciti richiami all'appartenenza o alla vicinanza a tali sodalizi e nelle concrete modalità di coercizione poste in essere).
Cass. civ. n. 28050/2024
La richiesta di interrogatorio formulata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non necessita di formule sacramentali, ma, in ossequio al dovere di lealtà che incombe sul difensore e alla necessità che non siano compiute condotte di abuso del processo, dev'essere chiara e agevolmente riconoscibile, pur se contenuta nel corpo di una memoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità dell'istanza di interrogatorio espressa, nello scritto difensivo, con la frase "che chiede l'interrogatorio" inserita, in modo incidentale, in un più ampio periodo, volto a dedurre argomentazioni finalizzate esclusivamente a sollecitare una richiesta di archiviazione o una modifica dell'imputazione).
Cass. civ. n. 27826/2024
L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nelle singole ipotesi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore del processo oncogeno e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata sul rilievo della mancata verifica dell'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e dell'intensità dell'esposizione ad amianto, capace di accelerare l'insorgenza e la progressione del mesotelioma pleurico o del tumore polmonare, rendendo efficienti le condotte omissive comprese in un determinato periodo di esposizione).
Cass. civ. n. 25519/2024
E' affetta da nullità assoluta la sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità emessa in assenza della parte offesa, in orario antecedente a quello indicato nell'invito a comparire all'udienza comunicato alla stessa, contenente l'avviso che la sua eventuale mancata comparizione avrebbe configurato una remissione tacita di querela. (In motivazione la Corte ha precisato che l'impedimento alla parte offesa di intervenire in giudizio e di esercitare il proprio diritto di difesa equivale a omessa citazione).
Cass. civ. n. 24901/2024
In tema di associazione di tipo mafioso, deve intendersi "gruppo mafioso a soggettività differente" il sodalizio composto da soggetto già condannato, in via definitiva, per partecipazione a una determinata associazione di tipo mafioso che, scontata la pena, abbia ripreso le attività delittuose e da altri individui, originariamente estranei a fattispecie associative di tal genere, che si siano aggregati al pregiudicato mafioso, intraprendendo, insieme a quest'ultimo, attività criminali diffuse sul territorio.
Cass. civ. n. 24786/2024
In caso di opposizione avverso il decreto di convalida della perquisizione con esito negativo effettuata di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il giudice per le indagini preliminari decide in camera di consiglio basandosi sul verbale delle operazioni compiute e sugli eventuali ulteriori atti a corredo prodotti dal pubblico ministero, non essendo quest'ultimo tenuto a trasmettere il fascicolo delle indagini preliminari. (In motivazione la Corte ha chiarito che una tale ostensione, non prevista dalle norme codicistiche, comporterebbe una "discovery" incompatibile con la fase processuale in corso).
Cass. civ. n. 24553/2024
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo.
Cass. civ. n. 24251/2024
Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità.
Cass. civ. n. 23855/2024
Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata).
Cass. civ. n. 23731/2024
In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento dell'amministrazione di diniego dell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo approvato dall'istituto (nella specie, lievito e farina) non può essere oggetto di reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, non determinando la lesione di un diritto soggettivo del detenuto. (In motivazione la Corte ha chiarito che il diritto del detenuto ad una sana alimentazione è garantito dalla varietà dei prodotti inseriti nel catalogo e dalla loro idoneità a soddisfare i bisogni nutritivi, e che l'individuazione dei generi alimentari acquistabili, attenendo alle modalità di esercizio del diritto del detenuto, è rimessa alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria e non è giustiziabile in sede giurisdizionale).
Cass. civ. n. 23409/2024
L'inizio di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento non impedisce al contribuente di presentare, entro il termine previsto nell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, una valida dichiarazione tardiva, senza che tale ritardo, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni, consenta all'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento induttivo, previsto dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 per le diverse ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazioni nulle, ai sensi delle disposizioni del titolo I dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973.
Cass. civ. n. 23059/2024
Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'impugnata sentenza, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carente allegazione dei fatti nel ricorso di primo e di secondo grado, aveva nella sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio, non rilevata dal primo giudice e non fatta valere come motivo di impugnazione, ragione per la quale essa avrebbe dovuto invece decidere l'appello nel merito).
Cass. civ. n. 22261/2024
In tema di cessioni intracomunitarie, l'onere di diligenza e prudenza - che, ai sensi dell'art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, grava sul cedente per prevedere e prevenire possibili illeciti a valle - si accentua quando emergono anomalie rispetto a prassi ordinarie (nella specie, la conduzione di trattative con il futuro legale rappresentante di una costituenda società) e deve avere riguardo all'effettività, operatività, serietà e solidità del cessionario, al fine di ricavarne un complessivo giudizio di affidabilità, attraverso un'indagine che non sia limitata alle risultanze formali, quali l'esistenza e la validità della partita IVA, ma che si estenda alla reale situazione economico-patrimoniale, scandagliando le strutture, la patrimonializzazione, la clientela e la reputazione.
Cass. civ. n. 21879/2024
Integra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta dell'"extraneus" che si faccia latore di messaggi dal carcere nell'interesse del sodalizio, nel caso in cui detta attività sia reiterata e non episodica, nonché riferita a messaggi aventi contenuto idoneo a porsi quale elemento condizionante, consapevole e volontario, rispetto alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa, a nulla rilevando che l'intermediario conosca o meno tale contenuto, purché sia consapevole dell'aiuto illecito apportato con la finalità di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere.
Cass. civ. n. 21616/2024
In tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non è associato.
Cass. civ. n. 21579/2024
In tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto.
Cass. civ. n. 21511/2024
In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all'operato dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell'espletata CTU, era emerso che, anche laddove si fosse dato tempestivo corso agli accertamenti ecografici e al parto cesareo, l'evento infausto sarebbe comunque occorso a causa delle patologie contratte nell'utero materno).
Cass. civ. n. 20966/2024
In tema di licenziamento collettivo, la disciplina dell'art. 4, commi 2-12 e 15-bis, della l. n. 223 del 1991, dettata per le ipotesi di eccedenza di personale, si applica anche al caso di cessazione dell'attività aziendale, per il quale, tuttavia, a differenza di quanto previsto per i licenziamenti per riduzione di personale, non è necessario indicare nella prescritta comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali le misure alternative ai licenziamenti che si intendono adottare, essendo sufficiente esporre in modo chiaro le ragioni che sorreggono la decisione di cessare definitivamente e completamente l'attività aziendale e che impediscono l'adozione delle misure alternative.
Cass. civ. n. 19751/2024
In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo.
Cass. civ. n. 19741/2024
In tema di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione della pena nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, previsto dall'art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.
Cass. civ. n. 19541/2024
In caso di riforma della sentenza in grado di appello per l'avvenuta riqualificazione in termini di delitto tentato del delitto consumato originariamente contestato, la riduzione della pena inflitta per il delitto come derubricato non implica l'obbligo di ridurre anche gli aumenti sanzionatori per le aggravanti riconosciute nel giudizio di primo grado, posto che la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali.
Cass. civ. n. 19109/2024
La restituzione degli atti al pubblico ministero, prevista dall'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen. come rimedio alla permanente difformità fra l'imputazione formulata dalla pubblica accusa e quella ritenuta dal giudice dell'udienza preliminare, prevale sulla possibilità per il medesimo giudice di riqualificare il fatto all'atto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tal modo garantendosi, fin da subito, la corretta instaurazione del giudizio e il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'imputato, anche in relazione all'accesso ai riti deflattivi.
Cass. civ. n. 18866/2024
In caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere, può essere ordinata, in presenza di adeguato accertamento della pericolosità sociale, una misura di sicurezza personale ex art. 417, cod. pen., posto che il richiamo ivi previsto ai "due articoli precedenti" deve intendersi riferito agli artt. 416 e 416-bis, cod. pen., e non all'art. 416-ter, cod. pen., introdotto successivamente all'art. 417, cod. pen. e che, pertanto, non lo contemplava.
Cass. civ. n. 18177/2024
L'autorizzazione alla riapertura delle indagini non richiede l'acquisizione di nuovi elementi di prova, essendo sufficiente a tal fine l'esigenza di nuove investigazioni, che è configurabile anche nel caso in cui si prospetti la necessità di valutare nuove intercettazioni aventi portata indiziante, salvo restando che il vaglio sulla loro utilizzabilità non può che essere demandato alla fase successiva del giudizio.
Cass. civ. n. 17489/2024
In tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria non autorizzi l'acquisto al sopravvitto e la detenzione di alimenti, sulla base di obiettive esigenze di ordine e di sicurezza interna, ove le conseguenti limitazioni non incidano sui diritti del detenuto alla salute e all'alimentazione. (Fattispecie relativa al diniego all'acquisto al sopravvitto di farina e lievito, adottato per la loro facile infiammabilità nonché per la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto fornito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali).
Cass. civ. n. 17306/2024
In tema di licenziamento disciplinare, in presenza di disposizioni del contratto collettivo che, anche attraverso clausole generali o elastiche, prevedono per la stessa infrazione l'applicazione di una sanzione conservativa e, nei casi di maggiore gravità, della sanzione espulsiva, il giudice di merito deve verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva ed individuare gli specifici elementi, di cui dar conto in motivazione, atti ad integrare il dirimente requisito della maggiore gravità.
Cass. civ. n. 17171/2024
Allorquando l'illecito è integrato dalla violazione di regole finalizzate ad evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende ai soli eventi dannosi che rappresentino la concretizzazione del suddetto rischio. (Nella specie, relativa alla domanda di risarcimento del danno alla salute conseguente alla tardiva diagnosi di due neoplasie benigne, del tutto indipendenti l'una dall'altra, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'insorgenza della seconda potesse essere eziologicamente correlata all'operato dei sanitari, essendo la regola dell'arte violata preordinata a scongiurare unicamente la concretizzazione del rischio relativo al manifestarsi della prima patologia, siccome fondata sul relativo quadro clinico, diverso da quello che avrebbe imposto indagini strumentali orientate all'individuazione dell'altra).
Cass. civ. n. 17106/2024
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nel caso di assenza dal cantiere, dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed adottare, ove necessario, le dovute precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'esecutore dei lavori, mediante la rinunzia all'incarico ricevuto. (Fattispecie in tema di disastro colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse eseguita in assenza di un programma e con modalità divergenti dalle "leges artis" e dalle regole della buona tecnica nella "subiecta materia").
Cass. civ. n. 17014/2024
In tema di divieto di "bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, sicché non opera il suddetto divieto nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per associazione mafiosa e di altro procedimento intentato per associazione di narcotraffico finalizzata all'agevolazione del medesimo clan mafioso.
Cass. civ. n. 16481/2024
In assenza di un'espressa dichiarazione di conservazione dell'efficacia degli atti a contenuto probatorio contenuta nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione o in quello, ad esso successivo, emesso in sede rinvio a seguito di annullamento, gli atti precedentemente compiuti dal giudice astenutosi o ricusato devono ritenersi inefficaci.
Cass. civ. n. 16434/2024
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.
Cass. civ. n. 16318/2024
In tema di omicidio, ove la morte della vittima derivi da un concorso di cause originato da un atto intenzionale dell'agente, l'imputazione del fatto a titolo di dolo presuppone l'accertamento della persistenza della volontà omicidiaria per tutto l'iter della condotta, fino all'ultimo atto causalmente collegato al decesso della vittima. (Fattispecie relativa a donna che aveva intenzionalmente versato benzina sul coniuge, poi deceduto per carbonizzazione, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la condanna per omicidio volontario che, nonostante l'obiettiva inidoneità dell'atto a cagionare da solo l'evento e l'incertezza sulle cause di innesco del fuoco, si basava sulla mera presunzione che l'intento omicidiario fosse rimasto fermo fino al prodursi dell'evento).
Cass. civ. n. 16315/2024
La notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio, a seguito dell'omesso ritiro da parte dell'imputato residente all'estero della raccomandata inviatagli ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., del perfezionamento di tale notificazione per compiuta giacenza, e della mancanza di un domicilio dichiarato o eletto nel territorio dello Stato, non consente di dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., in difetto di elementi dai quali desumere che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero se ne sia volontariamente sottratto.
Cass. civ. n. 16199/2024
In materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto; non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale.
Cass. civ. n. 16138/2024
In tema di archiviazione, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, a seguito di richiesta del pubblico ministero di archiviazione per irrilevanza penale del fatto, disponga l'archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è viziata da nullità purché nel provvedimento di fissazione dell'udienza camerale abbia espressamente informato le parti della necessità di valutare la possibilità di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
Cass. civ. n. 15895/2024
In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il detenuto può fruire di un colloquio prolungato fino a due ore, ai sensi dell'art. 37, comma 10, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, con la peculiarità che, avendo egli diritto ad effettuare un solo colloquio visivo al mese, il presupposto della mancata fruizione "del colloquio settimanale" deve ritenersi integrato quando il detenuto non abbia effettuato il colloquio nel mese antecedente.
Cass. civ. n. 15429/2024
In tema di estorsione, l'aggravante, soggettiva, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., può concorrere con quella, oggettiva, dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza è funzionale a sanzionare la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda è volta a punire la maggior capacità intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non è associato.
Cass. civ. n. 15219/2024
La decadenza convenzionalmente stabilita dall'art. 35 del c.c.n.l. per l'industria edile, il quale prevede che qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro devono essere presentati dall'operaio entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua cessazione, è validamente impedita dalla tempestiva richiesta del tentativo di conciliazione, il cui espletamento integra il contenuto e la ratio della norma contrattuale, dovendosi detta richiesta intendere come vera ed inequivocabile manifestazione di volontà di far valere il proprio diritto, intervenuta la quale saranno operativi i soli ordinari principi in tema di prescrizione.
Cass. civ. n. 15006/2024
Il giudice nazionale, dovendo ottemperare agli obblighi comunitari di neutralizzazione degli aiuti di Stato, non contrastati dall'impossibilità di esecuzione o dalla necessità di tutelare la certezza del diritto e il legittimo affidamento, deve disapplicare la disposizione di cui all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabilisce il principio di unitarietà dell'accertamento fiscale, con conseguente legittimità del recupero anche frazionato dell'aiuto, purché l'Amministrazione giunga all'obiettivo del rispetto della normativa di cui all'art. 289 TFUE.
Cass. civ. n. 14654/2024
Nei procedimenti con pluralità di reati plurisoggettivi, la confisca per equivalente non può eccedere il profitto corrispondente ai delitti specificamente attribuiti all'imputato, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato condannato per tutti i delitti accertati. (Fattispecie relativa a imputazioni per associazione per delinquere, truffa aggravata e commercio di farmaci anabolizzanti, in cui era stata disposta la confisca, nei confronti di un coimputato, per un ammontare corrispondente anche al profitto di delitti di truffa concretamente accertati, ma per i quali non era stato condannato).
Cass. civ. n. 14403/2024
In caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite cioè al di fuori dei territori di origine delle "mafie storiche", la configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d'intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della "casa madre", con la quale mantengono uno stretto legame.
Cass. civ. n. 14074/2024
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato lamenta la mancata verifica, da parte del giudice di merito, del concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento, posto che tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel giudizio civile instaurato a tal fine l'efficacia di giudicato della condanna penale investe, ex art. 651 cod. proc. pen., la sola condotta del condannato e non anche quella della persona offesa, pur se costituita parte civile).
Cass. civ. n. 13213/2024
In tema di ricettazione (nella specie, aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso), il dolo può configurarsi anche nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito.
Cass. civ. n. 13081/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata allegazione dell'effetto favorevole che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento del ricorso).
Cass. civ. n. 13063/2024
In tema di mandato d'arresto europeo, non è configurabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, ove nel territorio dello Stato di emissione siano avvenuti anche solo un frammento apprezzabile della condotta, intesa in senso naturalistico, o una parte dell'evento che è conseguenza dell'azione od omissione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna del ricorrente all'Autorità giudiziaria tedesca in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alle truffe informatiche e ai reati fine, commessi in Albania ai danni anche di cittadini residenti in Germania, ove erano stati effettuati gli esborsi per via telematica).
Cass. civ. n. 13038/2024
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della
Cass. civ. n. 12753/2024
In tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria.
Cass. civ. n. 12595/2024
In tema di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, in presenza di rischio tipizzato - nella specie da esposizione ad uranio impoverito - e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, è onere del datore dimostrare l'efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale.
Cass. civ. n. 11558/2024
In tema di misure alternative, il divieto di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.
Cass. civ. n. 10656/2024
Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa. (Fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha escluso rilevanza deterministica esclusiva alle sopravvenute complicanze nosocomiali, causa ultima del decesso del lavoratore, per il lungo periodo di immobilizzazione patito in conseguenza di gravi fratture vertebrali).
Cass. civ. n. 10065/2024
La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.
Cass. civ. n. 9723/2024
In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Cass. civ. n. 8778/2024
In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in una fattispecie di compravendita immobiliare inefficace perché stipulata da falsus procurator, aveva condannato al risarcimento dei danni, nei confronti dell'apparente venditore, non solo i notai roganti la falsa procura e la compravendita, ma anche il compratore, rilevando come le condotte dei due notai avevano esaurito fin dall'origine la serie causale del danno evento).
Cass. civ. n. 8456/2024
E' annullabile la donazione effettuata da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno quando il giudice tutelare, con il decreto di cui all'art. 405 c.c., o successivamente anche d'ufficio, abbia previsto che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere validamente eseguiti soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, senza che al riguardo rilevi la conoscenza che il donatario abbia dell'apertura della misura di protezione.
Cass. civ. n. 8429/2024
Non sussiste il rapporto di causalità fra l'evento dannoso costituito dall'epatite contratta in conseguenza di emotrasfusione, praticata nel corso dell'intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un incidente stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale che ha cagionato dette lesioni, perché tale evento non integra la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mira a prevenire.
Cass. civ. n. 8020/2024
In tema di cessioni intracomunitarie ex d.l. n. 331 del 1993, con riferimento alla normativa antecedente alle modifiche di cui alla Dir. 2018/1910/UE, l'assenza o l'erronea indicazione del "VAT number", che pure costituisce elemento essenziale della fattura, non possono impedire l'individuazione del cessionario effettivo, in quanto esso rappresenta un requisito formale, subvalente rispetto all'accertamento, che compete in via esclusiva al giudice di merito, della sussistenza dei requisiti sostanziali.
Cass. civ. n. 7414/2024
Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.
Cass. civ. n. 7022/2024
In tema di misure cautelari personali, qualora in pendenza del ricorso per cassazione sopraggiunga la morte del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto spetta solo al giudice del procedimento principale l'accertamento della causa di estinzione del reato e l'emissione del conseguente provvedimento, a seconda della fase processuale, di archiviazione o ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 5922/2024
L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. (Nella specie, relativa alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell'errata esecuzione dell'anestesia nell'ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull'erroneo presupposto che competesse all'attore l'onere di provare la condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova dallo stesso forniti e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, che pure avevano individuato una relazione probabilistica tra la manovra anestesistica e i postumi neurologici ed ortopedici reliquati).
Cass. civ. n. 4902/2024
Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).
Cass. civ. n. 4458/2024
In tema di licenziamento, le condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, possono integrare giusta causa di licenziamento, anche a prescindere da un'apposita previsione contrattuale, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza la relazione lavorativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato la rilevanza disciplinare di una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. non solo perché intervenuta prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo e per fatti molto risalenti, ma anche in ragione dell'assenza di qualsivoglia potere decisionale e gerarchico del dipendente).
Cass. civ. n. 3939/2024
In tema di distanze delle costruzioni dal confine, le norme di un regolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione sono efficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo che siano state adottate dal consiglio comunale, approvate della giunta regionale e portate a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale, rimanendo, nel frattempo, applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dal codice civile.
Cass. civ. n. 3824/2024
In tema di archiviazione, non è abnorme il decreto con cui il giudice dichiara inammissibile la richiesta riguardante procedimento relativo a "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica, trattandosi di provvedimento non adottato in carenza di potere e non causativo di un'irrimediabile stasi processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la restituzione degli atti non preclude al pubblico ministero di reiterare la richiesta di archiviazione, non determinandosi alcuna nullità nel caso in cui sia tardiva rispetto al termine previsto per la chiusura delle indagini preliminari).
Cass. civ. n. 3600/2024
In tema di amministrazione di sostegno, la nomina dell'amministratore non è preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, dovendo in tali casi il giudice valutare attentamente se sia preferibile, nell'interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontà, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l'onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta.
Cass. civ. n. 3087/2024
Non è abnorme la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato espletamento dell'interrogatorio chiesto con modalità non consentita, posto che la conseguente regressione del procedimento non comporta alcuna stasi, potendo il pubblico ministero assumere nuovamente le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale all'esito del disposto interrogatorio. (Fattispecie in cui l'interrogatorio era stato chiesto dall'indagato mediante PEC anziché attraverso il deposito nel portale del processo telematico (PPT), come previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione all'art. 111-bis cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 3059/2024
Il giudice del rinvio, chiamato a rivalutare la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche a seguito della diversa qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente (nella specie, dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa a quello di concorso esterno), non ha l'obbligo di adottare una motivazione diversa da quella della pronuncia annullata.
Cass. civ. n. 2939/2024
L'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione all'archiviazione proposto dal querelante non comporta la condanna di quest'ultimo a rifondere all'indagato, che ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la pronuncia sulle spese in favore di una parte privata all'esito del procedimento camerale instaurato per la trattazione della opposizione alla richiesta di archiviazione, è circoscritta ai soli interessi civili, con esclusione di quelli instaurati esclusivamente agli effetti penali).
Cass. civ. n. 2739/2024
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
Cass. civ. n. 2345/2024
In tema di concessioni per servizi di pubblica utilità, va escluso che la scelta del legislatore, attuata con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 453, della l. n. 232 del 2016, tesa a confermare la necessità del pagamento del canone di concessione anche nel corso della proroga del rapporto, presenti profili di incostituzionalità o di contrarietà con i principi eurounitari, in quanto l'ordinamento riconosce alle parti del contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas la facoltà di rinegoziarne le condizioni, assicurando in caso di esito negativo della trattativa la possibilità di recedere dal contratto, garantendo altresì al concessionario del servizio gli strumenti per reagire tanto all'inerzia dell'amministrazione nel provvedere all'indizione delle gare, quanto per neutralizzare, sotto forma di risarcimento del danno derivante da tale inerzia, l'eventuale minore redditività o le perdite conseguenti alla mancata attualizzazione delle condizioni del rapporto contrattuale.
Cass. civ. n. 2062/2024
Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice, investito del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di un ente, dispone, in esito alla declaratoria di nullità dello stesso, la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con richiesta di rinvio a giudizio, in ragione del richiamo all'art. 407-bis, comma 1, cod. proc. pen. operato dall'art. 59, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, costituendo la decisione espressione dei poteri ordinamentali riconosciuti al giudice del dibattimento, che non determina un'insuperabile stasi processuale, atteso che il rappresentante della pubblica accusa può disporre la rinnovazione del decreto senza incorrere nell'adozione di un atto nullo.
Cass. civ. n. 1975/2024
In tema di conciliazione sindacale, la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato, in conformità alle previsioni dell'art. 412-ter c.p.c. e del contratto collettivo applicabile, non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato; ne consegue che la stipula in una sede diversa non produce alcun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente ha avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte.
Cass. civ. n. 1909/2024
La nullità, prevista dall'art. 413, ult. comma, c.p.c., delle clausole derogative della competenza per territorio del giudice del lavoro non riguarda soltanto i rapporti elencati dall'art. 409 c.p.c., ma anche quelli ad essi avvinti da uno stretto collegamento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la nullità della clausola di deroga alla competenza territoriale apposta al contratto di cessione del credito retributivo ai fini del pagamento, da parte del lavoratore, delle quote di associazione al sindacato).
Cass. civ. n. 1838/2024
Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito.
Cass. civ. n. 1791/2024
L'elemento materiale del delitto di associazione per delinquere consiste nell'associarsi di tre o più persone al fine di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo o di un organizzatore, figure che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuali, configurando la loro condotta come autonoma e più grave fattispecie criminosa.
Cass. civ. n. 1436/2024
In caso di automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio, il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell'originario prezzo, attribuitogli in forza della sostituzione automatica della clausola che riservi allo stesso la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio, deve costituire oggetto di autonoma domanda, che la parte ha facoltà di proporre anche successivamente al giudizio sul riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati.
Cass. civ. n. 1061/2024
In tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela. (Fattispecie relativa al delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso prima che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d'ufficio, e giudicato dopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023, n. 60).
Cass. civ. n. 574/2024
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell'avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di "Cosa nostra" e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso).
Cass. civ. n. 321/2024
La previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento che si instaura a seguito della presentazione di un'istanza di ricusazione, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo alla nullità dell'udienza camerale.
Cass. civ. n. 51659/2023
Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen., l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito non solo dal denaro, ma anche da beni traducibili in valori di scambio immediatamente quantificabili in termini economici, quali i mezzi di pagamento diversi dalla moneta, i preziosi, i titoli o i valori mobiliari, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice le altre "utilità", suscettibili di essere oggetto di monetizzazione solo in via mediata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'utilità potesse rinvenirsi nel cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla locale parrocchia la realizzazione di una mensa per poveri, dalla quale non derivava alcun vantaggio economica per l'imputato).
Cass. civ. n. 51407/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, ord, pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 3 CEDU, posto che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, la presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante è divenuta relativa, essendo tenuto il giudice alla valutazione, nel merito, delle istanze di concessione di benefici penitenziari.
Cass. civ. n. 50847/2023
In tema di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, sono illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d'istituto che, con riferimento ai detenuti allo stesso sottoposti, limitano a una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all'aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis citato, all'interno delle sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all'aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti e internati, sia perché la limitazione da due a una delle ore di permanenza all'aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell'art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere "ex se" considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all'adozione di un provvedimento specifico e individualizzato della direzione dell'istituto, chiamata a render conto dei "motivi eccezionali" che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione.
Cass. civ. n. 50469/2023
In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., nei casi di impossibilità o gravissima difficoltà di uno dei congiunti del condannato ad effettuare i colloqui in presenza, deve essere consentito non solo a quest'ultimo ma anche agli altri familiari di partecipare, nei limiti previsti dall'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e salvo che non ricorrano specifiche cause ostative alla fruizione congiunta, al colloquio a mezzo di collegamento audiovisivo a distanza.
Cass. civ. n. 49935/2023
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.
Cass. civ. n. 49790/2023
Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso.
Cass. civ. n. 49625/2023
In tema di benefici penitenziari, ai fini della concessione della liberazione anticipata in presenza di un reato ostativo permanente con contestazione cd. aperta (nella specie quello di partecipazione ad associazione di tipo mafioso), è necessario che il giudice verifichi, tenendo conto della motivazione della sentenza di condanna, le date cui deve essere riferita in concreto ed entro le quali deve ritenersi esaurita la condotta partecipativa attribuita al condannato.
Cass. civ. n. 49279/2023
In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., per l'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, della Direzione distrettuale antimafia.
Cass. civ. n. 48816/2023
Ai fini della determinazione della competenza per territorio in relazione a reati connessi, tra i quali figuri un delitto associativo, come tale di natura permanente, nel caso in cui la sua consumazione abbia avuto inizio all'estero e sia proseguita in territorio nazionale, trova applicazione la regola suppletiva prevista dall'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. per effetto del rinvio ad essa operato dall'art. 10, comma 3, cod. proc. pen., non potendo detta competenza essere determinata secondo le regole generali di cui all'art. 8 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 48560/2023
E' configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (Fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).
Cass. civ. n. 48529/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
Cass. civ. n. 48448/2023
In tema di associazione a delinquere di tipo mafioso, i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei alla consorteria, espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno della stessa di informazioni e di notizie relative a fatti di interesse comune degli associati, sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni "de relato", soggette alla verifica di attendibilità della fonte primaria.
Cass. civ. n. 47894/2023
E' abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio in relazione a procedimento trasferito per competenza territoriale, dichiara la nullità dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari perchè notificato a difensore d'ufficio iscritto all'Albo forense del Tribunale ritenuto incompetente e dispone, per l'effetto, la restituzione degli atti al pubblico ministero per la nomina di altro difensore d'ufficio, appartenente all'Albo forense del tribunale competente, in quanto, imponendo il compimento di un atto suscettibile di future eccezioni di nullità, qual è la revoca, da parte del pubblico ministero, del difensore d'ufficio al di fuori dei casi di cui all'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., determina una stasi non consentita del processo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio d'immutabilità del difensore, finalizzato ad assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e l'efficace tutela dei diritti dell'imputato, opera anche per la difesa d'ufficio, a nulla rilevando che, successivamente alla nomina del difensore d'ufficio, il processo sia trasferito ad altra Autorità giudiziaria).
Cass. civ. n. 47768/2023
E' configurabile il delitto di associazione per delinquere nel caso di condotte sistematicamente tese all'arricchimento degli agenti, attuate nell'ambito di un programma illecito, temporalmente indeterminato, anche quando la vittima sia sempre un unico soggetto, laddove il progetto delittuoso perseguito, realizzato pur con comportamenti non costituenti reato, sia espressione dell'evoluzione dell'originario "modus operandi". (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione che aveva ritenuto sussistente un'associazione per delinquere, e non il mero concorso di persone nel reato continuato, in presenza di un gruppo di individui, organizzato prevalentemente su base familiare, il cui programma illecito non era limitato alla spoliazione del patrimonio di un'azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria, unica parte offesa, ma si estendeva al procacciamento di fonti continuative e indeterminate di futuri guadagni illeciti).
Cass. civ. n. 47643/2023
In tema di intercettazioni telefoniche, ha natura di norma interpretativa, come tale applicabile retroattivamente, la previsione dell'art. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha definito l'ambito applicativo della disciplina "speciale" di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, riguardante i presupposti e le modalità esecutive delle operazioni di captazione nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, tra i quali quelli, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso contemplate.
Cass. civ. n. 45836/2023
In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza al momento dell'esecuzione della misura, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena).
Cass. civ. n. 44864/2023
La preclusione processuale ex art. 414 cod. proc. pen. derivante dall'omessa riapertura delle indagini dopo l'intervenuta archiviazione richiede che si sia in presenza dello stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'identità del fatto in relazione ad alcuni episodi che, in sé considerati, erano stati già archiviati perché non costituenti notizia di reato, e poi erano stati riproposti nell'imputazione elevata ai sensi dell'art. 319 cod. pen. nell'ottica della complessiva condotta corruttiva).
Cass. civ. n. 44349/2023
L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nei singoli casi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore della carcerogenesi e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva omesso di verificare, in concreto, l'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e delle modalità dell'esposizione nociva in relazione alla insorgenza o alla progressione del mesotelioma pleurico).
Cass. civ. n. 43789/2023
Il trasferimento del processo ad altra sede, conseguente alla declinatoria di competenza del giudice, non impone la rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se in precedenza ritualmente effettuata, nel caso in cui il pubblico ministero si sia limitato a escludere dalle originarie contestazioni un coimputato e i relativi capi di imputazione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto avverso la decisione che aveva ritenuto corretto l'operato del pubblico ministero, che, senza procedere a nuove indagini o a contestare un ulteriore reato o ulteriori aggravanti, aveva esercitato l'azione penale per le originarie imputazioni, con esclusione di un correo e delle contestazioni allo stesso rivolte, non notificando un nuovo avviso di conclusioni delle indagini).
Cass. civ. n. 43636/2023
disp. att. cod. proc. pen. - Sussistenza di elementi idonei a far dubitare della volontà di rimettere la querela - Onere del giudice di verificare l'effettiva volontà di remissione - Sussistenza - Fattispecie. In tema di remissione tacita della querela, anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela da parte della persona offesa senza tenere conto della sua costituzione di parte civile).
Cass. civ. n. 39858/2023
E' configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso.
Cass. civ. n. 37154/2023
È inapplicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. alla condotta di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. realizzata dalla moglie di soggetto latitante il quale rivesta una posizione apicale all'interno di un gruppo criminale mafioso, ove caratterizzata da una generalizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione (nella specie, mediante appoggi logistici e la fornitura di veicoli "bonificati" da microspie per gli spostamenti, schede telefoniche, denaro) volta ad eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non necessitata né riconducibile ai soli rapporti affettivo-familiari.
Cass. civ. n. 36468/2023
L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicchè, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione).
Cass. civ. n. 35680/2023
Il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti c.c., applicabile anche in relazione all'operato dell'amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 411 c.c., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c. e, pertanto, non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.
Cass. civ. n. 35437/2023
Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva respinto il ricorso avverso il diniego di trascrizione, da parte dell'ufficiale di Stato civile, della sentenza straniera di adozione di una minore, cittadina statunitense, da parte di una coppia di cittadini italiani naturalizzati statunitensi, non uniti da vincolo coniugale).
Cass. civ. n. 35376/2023
Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, non si pone in contrasto con la CEDU, dovendosi escludere - secondo quanto statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto 2023, Ruggeri c. Italia - che i diritti a una pensione di vecchiaia o ad una prestazione sociale rientrino tra quelli garantiti dalla Convenzione.
Cass. civ. n. 34098/2023
La condotta agevolativa incriminata dal delitto di cui all'art. 391-bis cod. pen. presuppone l'"elusione delle prescrizioni" imposte al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., ossia una violazione delle prescrizioni inerenti a tale regime, da parte del soggetto agente, sorretta da malizia o astuzia.
Cass. civ. n. 33753/2023
È configurabile il delitto di favoreggiamento personale con riguardo ad un'associazione per delinquere la cui permanenza sia in atto, sempre che il reato presupposto abbia raggiunto una soglia minima di rilevanza penale. (Fattispecie di ausilio ad eludere le investigazioni in favore degli aderenti ad un'associazione finalizzata al narcotraffico).
Cass. civ. n. 33580/2023
In tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione.
Cass. civ. n. 32569/2023
In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.
Cass. civ. n. 32564/2023
Il giudice d'appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative è tenuto a disporne la rinnovazione. (Fattispecie in cui la Corte di appello, diversamente dal primo giudice, aveva riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso senza rinnovare l'istruttoria).
Cass. civ. n. 32527/2023
Il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da un giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all'estero, da parte dell'altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli artt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995, non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all'adozione internazionale. Ne consegue, ex art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, che richiama i citati artt. 64 e ss. della medesima legge, la competenza della Corte d'Appello e non del tribunale per i minorenni ex artt. 41, comma 2 l. n. 218 del 1995.
Cass. civ. n. 32219/2023
Ai fini della scelta dell'amministratore di sostegno, l'audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina.
Cass. civ. n. 32126/2023
L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, comma primo, seconda parte, cod. pen., di natura soggettiva e caratterizzata da dolo intenzionale, si comunica al compartecipe del reato che sia stato consapevole della finalità perseguita dai concorrenti di agevolare il sodalizio mafioso, non potendo, invece, ritenersi sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del predetto, dell'esistenza e dell'operatività di un'organizzazione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'appartenenza ad essa dei concorrenti, che rivestano posizioni apicali.
Cass. civ. n. 31775/2023
L'art. 416-bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o del capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima.
Cass. civ. n. 31234/2023
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la rituale affiliazione del richiedente ad un'associazione di tipo mafioso costituisce causa ostativa al riconoscimento del diritto, in quanto comportamento gravemente colposo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., ancorché non sufficiente a giustificare la condanna del predetto per il delitto associativo, in mancanza della prova di suo un ruolo dinamico e funzionale all'interno del sodalizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto della domanda di riparazione avanzata da un soggetto affiliato alla "ndrangheta", con dote di "picciotto", sul rilievo che l'affiliazione rituale a un sodalizio di tipo mafioso costituisce un comportamento percepito all'esterno come espressione di contiguità allo stesso e, quindi, un "quid pluris" rispetto alle mere "frequentazioni ambigue").
Cass. civ. n. 31184/2023
E' abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso interrogatorio di un coimputato che ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., disponga la regressione del procedimento alla fase antecedente anche per gli altri coimputati nei cui confronti non sia ravvisabile siffatta nullità.
Cass. civ. n. 30639/2023
Gli interessi sulle somme pagate a titolo di rimborso di crediti di imposta hanno natura compensativa e decorrono, come previsto dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.
Cass. civ. n. 30331/2023
Il regolamento preventivo di giurisdizione - la cui proponibilità presuppone che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41, comma 1, c.p.c.) - non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno a un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, resa al termine di un procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione, a seguito di un precedente ricorso ex art. 41 c.p.c.).
Cass. civ. n. 30165/2023
In tema di incendio colposo, il camino deve essere qualificato, ai sensi del punto 8.2.1., come richiamato dal punto 21 del d.m. 9 aprile 1994, quale "impianto di produzione di calore", assimilabile, anche per quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m., agli impianti termici, "quando la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 KW". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un albergatore che aveva utilizzato un camino la cui condotta di incanalamento del fumo non era stata correttamente manutenuta, in violazione della menzionata disciplina).
Cass. civ. n. 29344/2023
In tema di riposi giornalieri per le guardie giurate, i contratti collettivi dei dipendenti degli istituti di vigilanza privata, ratione temporis vigenti, vanno interpretati nel senso che, ove il riposo giornaliero sia fruito in misura inferiore al minimo delle undici ore consecutive, il recupero debba avvenire mediante corrispondente protrazione degli intervalli non lavorati tra una prestazione e l'altra, non essendo prevista, invece, la concessione di permessi retribuiti per un numero di ore corrispondenti a quelle di riposo giornaliero non fruite.
Cass. civ. n. 29339/2023
Il trasferimento di personale a una Provincia di nuova istituzione (nella specie, Fermo) costituisce un "passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" riconducibile alla disciplina generale dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché ai dipendenti transitati non è dovuta l'indennità di disagio speciale di cui all'accordo sindacale del 26.3.2005, perché - in assenza di specifiche disposizioni della legge istitutiva della Provincia - gli accordi sindacali non possono riconoscere trattamenti economici ulteriori non previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e perché gli artt. 41 e 42 del c.c.n.l. del Comparto Autonomie Locali del 14 settembre 2000 non sono applicabili alla fattispecie, che non integra l'ipotesi di trasferta o di trasferimento.
Cass. civ. n. 29331/2023
In tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il provvedimento col quale il giudice ordina l'imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., senza la previa fissazione dell'udienza camerale non è nullo né abnorme, ma è legittimamente emesso ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., se non è stata presentata opposizione o se la stessa è inammissibile, prefigurando quest'ultima norma un'ipotesi di contraddittorio camerale solo eventuale, rispetto alla quale le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. risultano applicabili solo in quanto compatibili.
Cass. civ. n. 27722/2023
In tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato nei confronti di un avvocato che, al fine di prevenire l'adozione di provvedimenti ablatori a carico di un esponente di vertice di un'associazione mafiosa in relazione a un immobile di cui questi era proprietario di fatto, ne acquisiva la proprietà formale con un contratto di compravendita e, il giorno stesso, lo rivendeva al fratello del capomafia).
Cass. civ. n. 26748/2023
Il termine preclusivo del "compimento dell'atto" ex art. 38, comma 1, cod. proc. pen., entro il quale deve essere presentata l'istanza di ricusazione nei procedimenti camerali, coincide con qualunque adempimento nel quale per la prima volta si concretizza il contraddittorio delle parti. (Fattispecie relativa ad udienza ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto tempestiva la dichiarazione di ricusazione proposta dopo ripetuti meri rinvii concessi al difensore per formalizzare la relativa istanza, reputando detti rinvii inidonei a concretizzare una situazione processuale di effettivo contraddittorio).
Cass. civ. n. 25796/2023
In tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l'accordo sia stato raggiunto con un'assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. (Nella specie la S.C. ha escluso, la riconducibilità al novero delle conciliazioni non impugnabili di cui all'art. 2113, ult. comma, c.c., di un accordo stipulato nella sede della Prefettura, nonostante la partecipazione di un rappresentante sindacale del lavoratore, avendo il giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, escluso l'effettiva assistenza, anche alla luce della sede non prettamente sindacale di sottoscrizione dell'accordo e della mancanza di previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare la valutazione, senza tuttavia in astratto escludere la possibilità di sottoscrizione di detto atto anche in tale luogo).
Cass. civ. n. 25764/2023
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, 41 e 111, comma secondo, Cost., giustificandosi, in ragione della diversità di natura di tale illecito, il previsto regime derogatorio rispetto alla prescrizione del reato delle persone fisiche e costituendo il complessivo sistema di responsabilità "ex delicto" dell'ente disciplina attuativa del citato art. 41, volta ad evitare che, anziché favorire l'attività sociale, l'iniziativa economica privata rappresenti l'occasione per agevolare la commissione di reati. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che tale disciplina contrasti con le garanzie convenzionali relative alla "matière pénale", di cui all'art. 6 CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117 Cost., in considerazione dell'autonomia dell'illecito dell'ente rispetto al reato presupposto e della maggiore complessità del relativo accertamento).
Cass. civ. n. 24950/2023
In tema di circostanze aggravanti, il motivo abietto ricorre quando il proposito di vendetta, pur non suscitando negli appartenenti ad un'associazione il senso di ripugnanza e di disprezzo che caratterizza la circostanza, si accompagni alla finalità di affermazione del potere di un sodalizio criminoso e della capacità di sopraffazione dell'agente. (Fattispecie relativa ad aggressione commessa, a scopo punitivo, dagli appartenenti a una cosca mafiosa in danno di persona che aveva realizzato condotte violente senza l'autorizzazione dei vertici dell'associazione).
Cass. civ. n. 24873/2023
In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.
Cass. civ. n. 24804/2023
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso.
Cass. civ. n. 24157/2023
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, lo stato di interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. incide sulla sola capacità di agire per il compimento di atti di natura patrimoniale e non determina l'incapacità dell'incolpato di impugnare la sentenza di condanna. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, considerato tardivo sul presupposto della validità della notificazione della sentenza di condanna, relativa all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, eseguita all'incolpato quando si trovava in condizione di interdizione legale).
Cass. civ. n. 24006/2023
Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere escluso nel caso in cui l'assoluzione sia determinata da mutamenti giurisprudenziali estranei al quadro giuridico e fattuale che si presentava al giudice della cautela all'atto dell'adozione del provvedimento custodiale, attesa l'assimilabilità di tale ipotesi a quella di cui all'art. 314, comma 5, cod. proc. pen., relativa al caso della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita in relazione al reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, dal quale l'imputato era stato assolto per insussistenza del fatto in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale sulle condizioni per il riconoscimento della natura mafiosa di una cellula delocalizzata di 'ndrangheta).
Cass. civ. n. 22906/2023
concorso di persone nel reato continuato - Prova dell'associazione anche attraverso i reati scopo - Fattispecie. Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, in cui la Corte ha ritenuto carente la motivazione della decisione di condanna per non aver individuato, con specificità, né gli indicatori dell'autonomia dell'associazione rispetto al mero accordo criminoso funzionale alla consumazione delle azioni predatorie, nè il ruolo dei singoli partecipi al sodalizio).
Cass. civ. n. 22614/2023
Nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale.
Cass. civ. n. 22364/2023
Il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive, ha natura ordinatoria, sicché i diritti difensivi possono esercitarsi fino alla richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la mancata effettuazione dell'interrogatorio, chiesto dopo il decorso di venti giorni dalla notifica dell'avviso, ma prima della richiesta di rinvio a giudizio, integra una nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di difesa).
Cass. civ. n. 20045/2023
In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.
Cass. civ. n. 19848/2023
In tema di custodia cautelare in carcere, sussistono esigenze di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini del mantenimento della misura intramuraria, nei confronti di soggetto ultrasettantenne di cui sia riconosciuto il ruolo apicale e di rappresentanza in seno all'articolazione territoriale di un'associazione mafiosa. (Fattispecie in cui il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, nonostante l'età molto avanzata, "ha assicurato il presidio del territorio", venendo riconosciuto come referente dell'articolazione territoriale).
Cass. civ. n. 19703/2023
In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale.
Cass. civ. n. 19378/2023
La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell'omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 19368/2023
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, se proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare in un procedimento d'urgenza "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, nel quale si determina l'oggetto del procedimento e sorge l'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire; né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il predetto provvedimento carattere decisorio e definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 19117/2023
Omessa indicazione nel ricorso del contratto collettivo applicabile - Conseguenze - Nullità del ricorso – Esclusione – Rilevanza probatoria del contratto collettivo. L'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda.
Cass. civ. n. 18908/2023
In tema di ricusazione, l'avviso per l'udienza camerale, fissata ex art. 41, comma 3, cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore del ricusante nel procedimento in cui è stata presentata l'istanza di ricusazione, anche nel caso in cui quest'ultima sia stata avanzata personalmente dall'imputato, atteso che, per principio generale, la nomina del difensore di fiducia è valida non solo per il procedimento principale, ma anche per quelli incidentali che ne siano derivati, ancorché di competenza di un ufficio giudiziario diverso, a meno che non risulti un'espressa volontà contraria.
Cass. civ. n. 18797/2023
Il mancato espletamento dell'interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta dopo aver ricevuto un primo avviso di conclusione delle indagini preliminari non dà luogo a nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso in cui, disposta la riunione ad altro procedimento, sia stato notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini relativo a tutti i reati per cui si procede e l'indagato, successivamente ad esso, non abbia rinnovato la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, con conseguente legittimo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'adozione e la notifica del secondo avviso di conclusione determina autonomi effetti processuali, tra i quali la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato può esercitare le proprie facoltà difensive).
Cass. civ. n. 18749/2023
di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008.
Cass. civ. n. 17772/2023
Nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale.
Cass. civ. n. 16403/2023
In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione. CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST.
Cass. civ. n. 15779/2023
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dopo aver rilevato la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio limitatamente a uno degli imputati, dispone erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero anche con riferimento alla posizione degli altri coimputati, in quanto l'abnormità deve essere limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte pubblica è tenuta ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi.
Cass. civ. n. 15705/2023
Costituisce causa di astensione o ricusazione del giudice l'aver partecipato all'adozione di una decisione di condanna relativa ad associazione per delinquere costituita da tre soli associati, in quanto, in tale ipotesi, la condanna di uno di essi implica un giudizio sulla sussistenza stessa del sodalizio, diversamente dal caso di consorzi criminali coinvolgenti un numero rilevante di persone, nei quali l'idoneità pregiudicante per il giudice della decisione assunta nei confronti di un partecipe deve valutarsi in concreto, in relazione ai profili di responsabilità dei coimputati giudicati in altro procedimento.
Cass. civ. n. 12570/2023
I diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l'attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l'estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull'indennità di espropriazione.
Cass. civ. n. 11152/2023
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Cass. civ. n. 9021/2023
E' configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, e non quello di favoreggiamento reale, nel caso in cui l'agente non si limita ad aiutare gli associati a conservare il denaro provento dell'attività del sodalizio, ma collabora costantemente e stabilmente alla sua gestione. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come partecipazione ad associazione mafiosa la condotta dell'imputata, che aveva ricevuto, detenuto e occultato, con continuità, i guadagni del sodalizio, destinati agli associati detenuti e ai capi latitanti).
Cass. civ. n. 8987/2023
In tema di distanze fra costruzioni nei rapporti fra privati, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, apportata dagli strumenti urbanistici regionali, deve ritenersi legittima solo nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, inseriti in strumenti urbanistici funzionali a soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio.
Cass. civ. n. 8790/2023
In tema di associazione mafiosa, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. non può essere ritenuta sulla base della mera constatazione del reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche, dovendo il giudice descriverne le specifiche modalità e la destinazione di tali introiti al finanziamento delle attività produttive, anche con riguardo alla dimensione degli investimenti eseguiti. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva configurato l'aggravante in presenza di un generico richiamo al "reimpiego del denaro ricavato nei più disparati settori merceologici").
Cass. civ. n. 8675/2023
realtà, a sindacare il merito amministrativo delle scelte compiute dalla P.A. in relazione all'affidamento di un appalto pubblico).
Cass. civ. n. 8252/2023
dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo - si ponga come antecedente logico giuridico della decisione; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando le domande sono dirette a censurare l'"iter" procedimentale, in via preventiva rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale e collettiva dei terreni. (In applicazione del principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione a favore del Commissario regionale per gli usi civici in un caso in cui il piano di sviluppo del comprensorio sciistico del monte Terminillo formava oggetto di questioni attinenti alla natura civico-demaniale di alcuni fondi e alla presenza di autorizzazioni al relativo cambio d'uso).
Cass. civ. n. 7922/2023
Nell'esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità, affidato dalla Ausl ad una cooperativa sociale privata, grava su quest'ultima, in virtù del principio di affidamento, l'obbligo di sorveglianza e di tenere un comportamento diligente, da valutare ex art. 1176, comma 2, c.c., al fine di garantire, nel caso concreto ed in relazione alle specifiche condizioni di vulnerabilità del trasportato, la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, dovendo rispondere dei danni cagionati per l'omessa adozione delle idonee cautele; la responsabilità della cooperativa sociale non esclude, peraltro, la responsabilità della Ausl, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per aver affidato ad un preposto/ausiliario un'attività al cui adempimento era tenuta "ex lege".
Cass. civ. n. 7324/2023
In tema di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittima la previsione della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, che limita la ricezione di libri, riviste e giornali alle sole testate di cui alla tabella 72 alla stessa allegata, acquistabili tramite l'impresa di mantenimento, posto che non determina un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti di informazione e di studio, ma ne impedisce un esercizio elusivo delle prescrizioni imposte a tutela della sicurezza pubblica. (Vedi Corte cost. n. 122 del 2017).
Cass. civ. n. 7235/2023
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 550 cod. proc. pen, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui prevedono che si proceda con citazione diretta, anziché con richiesta di rinvio a giudizio, anche nel caso in cui il limite di pena di quattro anni, previsto dall'art. 550 cod. proc. pen., sia superato in ragione della contestata recidiva qualificata, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, posto che la recidiva, pur quando si delinea come circostanza ad effetto speciale, resta un'aggravante peculiare, inerente alla persona del colpevole, sicché, se ritenuta applicabile, può legittimamente riverberarsi sul solo trattamento sanzionatorio e non sull'accertamento della competenza o dell'individuazione della pena ai fini cautelari, ove vengono in rilievo criteri che prescindono dalla biografia criminale dell'indagato.
Cass. civ. n. 6409/2023
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., per contrasto con gli artt. 15, 27 e 29 Cost., 3 e 8 CEDU, nella parte in cui assegna al direttore dell'istituto penitenziario e non all'autorità giudiziaria, la competenza ad autorizzare i colloqui telefonici con i familiari e i conviventi del detenuto. (In motivazione la Corte ha affermato che le prescritte limitazioni conseguono all'esecuzione di un provvedimento giudiziario applicativo della restrizione in carcere e che la tutela giurisdizionale è assicurata dalla possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso i provvedimenti resi dal direttore dell'istituto penitenziario).
Cass. civ. n. 6122/2023
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda dei figli di una ottantatreenne - deceduta a seguito di un ictus dopo le dimissioni da un ricovero ospedaliero per la frattura del femore -, ascrivendone la causa della morte alle pregresse condizioni patologiche, senza vagliare la concorrente incidenza eziologica della condotta umana imputabile a cui era riconducibile la caduta all'origine della suddetta frattura).
Cass. civ. n. 5737/2023
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una fattispecie in cui il danneggiato da un sinistro stradale si era successivamente tolto la vita e, dopo aver affermato che le conseguenze del sinistro avevano contribuito - come movente ultimo - al suicidio della vittima, aveva attribuito efficacia di concausa alle "condizioni personali" e allo sconvolgimento dovuto ad altre vicende familiari, riducendo significatviamente il risarcimento in favore dei congiunti).
Cass. civ. n. 5644/2023
L'esclusione della gravità indiziaria in relazione ad un reato o ad una circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. non fa venir meno la competenza di tale giudice, in quanto, anche nel procedimento cautelare, la decisione sulla competenza va assunta in "limine litis", sulla base della mera descrizione del fatto, prima di ogni valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa come pure sulla gravità degli indizi. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice deve declinare la propria competenza e limitarsi ad applicare la misura entro i limiti temporali fissati dall'art. 27 cod. proc. pen., nei casi di urgenza delle esigenze di cautela, qualora l'esclusione del reato o dell'aggravante dipenda dalla radicale assenza di elementi a supporto della loro astratta ricorrenza).
Cass. civ. n. 5632/2023
In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana.
Cass. civ. n. 5490/2023
In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.
Cass. civ. n. 5313/2023
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero dell'archiviazione della notizia di reato a carico di ignoti, ordini l'espletamento di ulteriori indagini e assegni un termine per il loro svolgimento di durata inferiore a quella stabilita dalla legge processuale in via ordinaria, trattandosi di indagini prodromiche alle determinazioni del pubblico ministero in ordine ad eventuali nuove iscrizioni ex art. 335 cod. proc. pen. e non trovando applicazione, nel procedimento a carico di ignoti, la previsione della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata così determinato.
Cass. civ. n. 5182/2023
Ai fini della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, il diritto costituzionalmente garantito della persona detenuta ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve essere oggetto di una valutazione che, caso per caso, operi un adeguato contemperamento con l'opposto interesse alla tutela della collettività. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di sostituzione della misura carceraria con quella autocustodiale, con autorizzazione a recarsi presso un centro medico specializzato, proveniente da detenuta imputata del reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., in ragione dell'acclarato "ruolo nevralgico" da costei ricoperto all'interno del sodalizio criminale di tipo camorristico).
Cass. civ. n. 3873/2023
Sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto.
Cass. civ. n. 2875/2023
In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.
Cass. civ. n. 2750/2023
I termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.
Cass. civ. n. 2505/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (Nella fattispecie, è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).
Cass. civ. n. 2331/2023
L'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non è incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, non comportando il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto alla riscossione, pur se è possibile valorizzare tale aggravante, in uno ad altri elementi, quale dato sintomatico del dolo di estorsione.
Cass. civ. n. 2159/2023
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa sia imperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor più pericoloso. (Fattispecie relativa ad un'associazione mafiosa qualificata come mafia "piccola" o "atipica").
Cass. civ. n. 2121/2023
Integra il delitto di associazione per delinquere aggravato dalla circostanza di cui all'art. 604-ter cod. pen. la condotta di chi si associa, attraverso una struttura dotata di organizzazione e stabilità, al fine di commettere condotte penalmente rilevanti con finalità di discriminazione, mentre integra il delitto di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen. la partecipazione ad un organismo, anche privo di un minimo di organizzazione e di stabilità, che sia caratterizzato, quale elemento costitutivo del gruppo, dalla propaganda discriminatoria e dall'istigazione e incitamento a commettere atti discriminatori. (In motivazione la Corte ha escluso l'applicazione del criterio di specialità, in quanto il confronto strutturale tra le due fattispecie astratte e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle portano a non ravvisare la sussistenza di un rapporto di continenza tra le norme).
Cass. civ. n. 2112/2023
In tema di misure cautelari, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione al reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche" deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra "gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 1929/2023
In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da responsabilità, per carenza di concausalità colposa nel delitto di omicidio stradale, un automobilista che, nel percorrere una via con diritto di precedenza a una velocità superiore di soli 16 Km/h ai limiti consentiti, collideva, in prossimità di un incrocio, con un autocarro che non aveva rispettato il diritto di precedenza, il cui conducente, a seguito dell'impatto, decedeva, sul rilievo della irrilevanza, ai fini della causazione dell'esito letale, dell'inosservanza del limite di velocità).
Cass. civ. n. 1667/2023
Nel procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, l'audizione personale del beneficiario dell'amministrazione deve essere espletata anche quando quest'ultimo sia stato già esaminato dal tribunale nel corso del procedimento d'interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c., trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi è sottoposta, ma anche perché funzionale allo scopo dell'istituto, che è quello di perimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiario dell'amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice tutelare, che aveva ritenuto sufficiente l'esame espletato un anno e mezzo prima dal tribunale investito del procedimento d'interdizione, ritenendo che, invece, l'esame avrebbe dovuto essere rinnovato per cogliere, nell'attualità, le condizioni psico-fisiche dell'interessato, tenendo conto, nei limiti del possibile, anche della sua volontà).
Cass. civ. n. 1525/2023
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.l cod. pen., sebbene l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti. (Fattispecie relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso nei confronti di persona che annoverava un unico precedente del 2007, in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata rilevando che il notevole arco di tempo trascorso tra il delitto contestato e l'unico precedente gravante sull'indagato, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto).
Cass. civ. n. 1306/2023
In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione che aveva ritenuto sufficienti, al fine di escludere rischi per la sicurezza, l'apposizione del sigillo sui "compact disk", il ro acquisto mediante il cosiddetto "sopravitto" e la provenienza dei stessi supporti da autori di fama nazionale o internazionale).
Cass. civ. n. 752/2023
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la legittimità del recesso è sufficiente che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che richiede la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo tale scelta imprenditoriale sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; tuttavia, se il giudice accerti, in concreto, l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva indicata, la cui prova grava sul datore di lavoro, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in quanto, a fronte di un modesto decremento del fatturato, il datore di lavoro aveva assunto due unità di personale, per poi procedere al licenziamento di una dipendente appena rientrata dalla maternità e con orario settimanale ridotto).
Cass. civ. n. 678/2023
In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni I.N.A.I.L. - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1.
Cass. civ. n. 611/2023
L'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l'iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento.
Cass. civ. n. 386/2023
In tema di misure coercitive disposte per il delitto di associazione per delinquere, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte partecipative risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto la fattispecie è qualificata solo dai delitti-fine e non postula necessariamente l'esistenza della struttura e delle connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari, attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.
Cass. civ. n. 17494/2022
In tema di reato di devastazione, per la configurabilità del dolo è necessario che l'agente, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca nonostante la percezione che questa si ponga come concausa efficiente dell'evento.
Cass. civ. n. 17366/2022
In tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata).
Cass. civ. n. 15153/2022
In tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis ord. pen., non sussiste il diritto soggettivo del detenuto all'invio all'esterno di pacchi postali, in quanto a quest'ultimo è riconosciuto il solo diritto alla corrispondenza, sicchè non è esperibile il rimedio di cui all'art. 35-bis ord. pen. avverso il diniego dell'amministrazione penitenziaria alla trasmissione di pacchi postali.
Cass. civ. n. 27890/2021
La controversia insorta a seguito di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa ex art. 3 del R.d. n. 639 del 1910 nei confronti di un dirigente della regione Sicilia per il rimborso dei compensi da quest'ultimo percepiti quale compenso per incarichi ritenuti aggiuntivi, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. n. 10 del 2000, in attuazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza di cui alla l.r. n. 19 del 2008, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale caso l'ente locale non ha promosso azione di responsabilità per danno erariale, rimessa alla giurisdizione contabile, ma ha agito per l'adempimento di un'obbligazione gravante sul lavoratore che trova fondamento nel rapporto di lavoro, non rilevando il danno e la colpa del dipendente medesimo, ma la mera percezione di quanto andava devoluto al bilancio regionale. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 25480/2021
In tema di rilascio della certificazione di regolarità fiscale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda cautelare per il rilascio d'urgenza della relativa attestazione, atteso che il petitum sostanziale dedotto in giudizio si identifica nel diritto soggettivo all'accertamento della posizione fiscale del contribuente, senza che assuma rilevanza il procedimento amministrativo nell'ambito del quale il predetto certificato è destinato a essere utilizzato. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 21767/2021
In tema di litispendenza internazionale, l'ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione non involge alcuna questione di giurisdizione, risolvendosi piuttosto nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti all'identità delle cause e alla pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il provvedimento con cui il giudice italiano aveva sospeso il giudizio di separazione personale tra coniugi, con riguardo alla domanda di mantenimento dei figli minori, sul presupposto che quest'ultima fosse "sub judice" in altro processo, pendente in Scozia tra le stesse parti e avente ad oggetto la legittimità del trasferimento all'estero dei figli medesimi). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TIVOLI).
Cass. civ. n. 5513/2021
In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà del fondo occupato - oggetto della domanda riconvenzionale proposta dalla P.A. -, quale conseguenza non già riconducibile al pregresso esercizio del potere autoritativo bensì meramente occasionale, atteso che, tra quel potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la "interversio possessionis", dalla detenzione qualificata al possesso, dell'occupante, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda, anche risarcitoria, relativa all'occupazione preordinata all'espropriazione. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 16459/2020
Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad una controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento, proposta da una società di gestione del servizio idrico integrato per diversi Comuni di una Provincia, sia della deliberazione della Giunta regionale con la quale era stato approvato il nuovo tariffario relativo all'occupazione permanente del suolo pubblico, sia, in via consequenziale, del provvedimento del direttore del servizio di viabilità contenente l'invito a versare l'importo dovuto in base alla tariffa). (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 6690/2020
La proposizione, in sede civile, di azione risarcitoria diretta contro un magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziaria, configura - ai sensi dell'art. 2 della l. n. 117 del 1988, in forza del quale l'azione diretta di danno può essere proposta unicamente nei confronti dello Stato, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.13 della stessa legge - una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento; ne consegue che la relativa questione integra una deduzione di difetto assoluto di giurisdizione, sindacabile in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (o come motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.), poiché attiene al perimetro, in astratto delimitato dall'ordinamento, della cognizione giurisdizionale. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 1720/2020
Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari, avendo ad oggetto un istituto che - in quanto proiezione economica dell'indennità parlamentare per la vita successiva allo svolgimento del mandato - rientra nella normativa di "diritto singolare" prevista per il Parlamento e per i suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost., sono devolute alla cognizione degli organi di autodichia, in relazione alla quale è, tuttavia, ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, quale strumento di carattere non impugnatorio diretto a verificare il fondamento costituzionale per l'esercizio del potere decisorio da parte dei predetti organi e, quindi, ad accertare se esiste un giudice del rapporto controverso o se quel rapporto debba ricevere una definitiva regolamentazione domestica; tale rimedio può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice, allorché, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, abbia un interesse giuridicamente rilevante ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite, in ragione dell'eventualità che il giudice adito possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 415/2020
L'azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, esercitata dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all'introduzione del comma 7 bis del medesimo art. 53, giacché tale norma non ha portata innovativa, vertendosi in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, al fine di tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico; una volta che il procuratore contabile abbia promosso l'azione di responsabilità in relazione alla tipizzata fattispecie legale, è precluso alla P.A. l'esercizio di quella volta a far valere l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere - stante il divieto del "bis in idem" - una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico "petitum" in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 32608/2019
Ai fini dell'affermazione della giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipata da enti pubblici, dalla nozione di società "in house providing" sono escluse le società partecipate non già da una pubblica amministrazione (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. A), del d.lgs. n. 175 del 2016) bensì da un soggetto (nella specie, la fondazione ENPAM) che, pur svolgendo un'attività pubblicistica ed essendo sottoposto alla vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei Conti, ha la qualificazione giuridica di ente privato e come tale opera all'esterno. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 28212/2019
Spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 39 "bis" del d.l. n. 159 del 2007, aggiunto dalla legge di conversione n. 222 del 2007, la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto per il pagamento delle tasse e dei diritti aeroportuali, non ravvisandosi momenti di valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, mentre il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l'uso delle infrastrutture e dei beni dell'aerostazione, la quale rientra nella previsione dell'art. 133, comma primo, lett. c), del codice del processo amministrativo, venendo necessariamente in questione anche l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione dell'"an" e del "quantum" delle relative tariffe e non semplicemente l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali da cui esse possano essere condizionate. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 22575/2019
L'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla "potestas iudicandi" del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli "aliunde", gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pure in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere.
Cass. civ. n. 5454/2019
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l'Avvocatura generale dello Stato, sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale pende la causa. Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all'interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del secondo comma dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia.
Cass. civ. n. 29879/2018
Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c., per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è ammissibile non solo allorché il convenuto nella causa di merito sia domiciliato o residente all'estero, ma anche quando lo stesso, pur domiciliato e residente in Italia, contesti la giurisdizione italiana in forza di una deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero.
Cass. civ. n. 23143/2018
In tema di regolamento di giurisdizione d'ufficio ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009, il regime delle spese processuali del giudizio davanti alla S.C. e di quelli svoltisi davanti alle giurisdizioni confliggenti è ispirato al principio della soccombenza, collegato a quello della causalità, assumendo rilievo la concreta attività difensiva espletata da ciascuna delle parti. Ne consegue che, con riferimento all'attività processuale dinanzi alla S.C. nel procedimento per conflitto, può dirsi vittoriosa, e ha pertanto diritto alla rifusione delle spese, la parte che abbia preso posizione sull'esercizio del potere officioso da parte del giudice e che, nel farlo, abbia sostenuto l'avviso poi espresso dalle Sezioni Unite in sede di risoluzione del conflitto, non potendosi invece procedere alla regolazione delle spese nell'ipotesi in cui le parti si siano rimesse alla decisione della Corte; con riferimento invece ai procedimenti davanti alle giurisdizioni confliggenti, ove le Sezioni Unite accolgano il conflitto e dichiarino la giurisdizione del giudice che l'aveva declinata, si configura una soccombenza reciproca, dovendosi ritenere che entrambe le parti, omettendo di impugnare la declinatoria che precedette la riassunzione davanti alla giurisdizione confliggente, abbiano dato causa all'inutile svolgimento del processo davanti al plesso giurisdizionale che aveva declinato la giurisdizione.
Cass. civ. n. 22433/2018
Nel vigente sistema di diritto internazionale privato disciplinato dalla l. n. 218 del 1995, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal convenuto residente o domiciliato in Italia è sempre ammissibile, purché l'istante dimostri l'esistenza di uno specifico interesse a ricorrere a questo specifico strumento al fine di escludere la giurisdizione nazionale davanti al quale sia stato convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento proposto da una società avente sede in Italia, che invocava il patto teso a devolvere ad un arbitrato straniero la lite promossa in via monitoria nei suoi confronti davanti al giudice italiano).
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c..
Cass. civ. n. 20045/2018
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da avvocato munito di valida procura speciale, in difetto della quale deve essere dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 19045/2018
Ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a. (e dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009), in tanto il conflitto può essere sollevato dal giudice successivamente adito, in quanto - oltre a ricorrere gli altri requisiti (la tempestività della riproposizione della domanda; il non superamento del termine preclusivo della prima udienza; la mancanza di pronuncia delle Sezioni Unite nel processo, sulla questione di giurisdizione) - la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ove, invece, si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, il giudice adito successivamente, non può investire direttamente le Sezioni Unite della S.C. ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal secondo giudice in una fattispecie in cui gli attori avevano dapprima chiesto al giudice ordinario il riconoscimento in proprio favore del diritto a un indennizzo, a seguito della ingiustificata reiterazione, oltre qualsiasi ragionevole termine, sui terreni di loro proprietà, di un vincolo di inedificabilità e la condanna del Comune al relativo pagamento e successivamente, a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione, al giudice amministrativo l'annullamento o la revoca del vincolo di inedificabilità imposto dal Comune, con contestuale condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto a causa dell'ingiustificata reiterazione del vincolo di inedificabilità e al risarcimento del danno subito).
Cass. civ. n. 4997/2018
Ai fini della verifica della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione nella pendenza del giudizio di primo grado, e della sua conseguente ammissibilità, assume rilievo la data della notifica e non del deposito del ricorso ad esso finalizzato.
Cass. civ. n. 4235/2018
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove le parti di un contratto di compravendita immobiliare contraddicano sull'adempimento dell'obbligazione assunta da una di esse al fine di realizzare un progetto stabilito da una convenzione urbanistica attuativa del Piano Regolatore Generale. In tale ipotesi, infatti, la violazione della convenzione è invocata unicamente per contestare un inadempimento privatistico produttivo di danno patrimoniale, ed i diritti azionati riguardano la sfera giuridica di soggetti privati e non sono condizionati dal potere amministrativo, il cui esercizio non è posto in discussione e la cui cognizione sul vincolo conformativo del territorio ha mero carattere incidentale, costituendo uno dei parametri di valutazione ed accertamento dell'inadempimento e della responsabilità fatta valere. (Fattispecie relativa a compravendita di terreno immobiliare con previsione, a carico di una parte, dell'obbligo di asservimento - poi rimasto inadempiuto - di alcune particelle, nell'ottica della realizzazione di un centro commerciale previsto della convenzione urbanistica).
Cass. civ. n. 2144/2018
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall'art. 41, comma 1, c.p.c. - che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta in decisione - non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processo ai sensi dell'art. 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione.
Cass. civ. n. 21185/2017
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione affermi o neghi la propria competenza, dato che, in virtù della specialità della disciplina del processo esecutivo, i vizi dei provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione possono essere fatti valere, oltre che attraverso l'istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 18977/2017
Il principio di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire l'individuazione del procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, "petitum" e "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento ex art. 41 c.p.c. proposto dalla stessa parte che aveva introdotto due procedimenti identici, l’uno davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e l’altro davanti al giudice amministrativo, per ottenere l’annullamento di un provvedimento dell’Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Moro ed Endine).
Cass. civ. n. 14649/2017
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall'art. 41, comma 1, c.p.c., opera solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche di un lodo pronunciato da arbitri stranieri, atteso che la condizione di esperibilità posta dalla menzionata disposizione è relazionata alla pendenza del giudizio di merito, da intendersi quale giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento.
Cass. civ. n. 11983/2017
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si configura il litisconsorzio necessario processuale relativamente a tutte le parti del processo cui si riferisce la richiesta di regolamento.
Cass. civ. n. 9283/2017
Il regolamento preventivo di giurisdizione non può più proporsi dal momento in cui la causa sia stata trattenuta per la decisione di merito, segnando tale momento l’inizio dei poteri decisori del giudice, con apertura di una fase, inibita all’attività delle parti, che si conclude nella pubblicazione della sentenza e nella conseguente impossibilità che, dopo quel momento, il regolamento suddetto possa assolvere la sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo. Ne consegue che il menzionato regolamento non è precluso dalla circostanza che la causa, precedentemente introitata per la decisione del merito, sia rimessa sul ruolo istruttorio per ulteriori adempimenti, venendo meno, in siffatta ipotesi, la stretta correlazione tra il trattenimento in decisione e la decisione stessa, e neppure quando la questione di giurisdizione sia stata delibata, in via incidentale, in un provvedimento privo di natura decisoria ed avente carattere meramente istruttorio.
Cass. civ. n. 4219/2017
È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione qualora, nel corso del giudizio di primo grado, il giudice abbia statuito negativamente sull'eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni, atteso che un tale provvedimento ha natura meramente ordinatoria e, pertanto, non preclude la proposizione del regolamento suddetto.
Cass. civ. n. 3557/2017
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione. (Nella specie, la ricorrente, in difetto di contestazione sulla giurisdizione del giudice ordinario, adito per il riconoscimento di "compensazioni per obblighi di servizio" nell'ambito di un contratto di affidamento provvisorio dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale, aveva motivato il proposto regolamento ex art. 41 c.p.c. sulla base della diversa qualificazione, in termini di concessione anziché di appalto, data dalla controparte al rapporto, per giustificare la propria facoltà di riduzione "ex post" delle somme dovute per dette compensazioni, e che avrebbe potuto ingenerare un dubbio nel giudice di merito sulla giurisdizione, nonostante questa, pur accedendo a tale ricostruzione, avrebbe dovuto essere comunque radicata in capo al giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c], del d.l.vo n. 104 del 2010).
Cass. civ. n. 23224/2016
In tema di conflitti di giurisdizione, per potersi ravvisare un conflitto negativo denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione - l'una del giudice ordinario e l'altra del giudice amministrativo - emessa con decisioni di piena cognizione, sicchè il conflitto è inammissibile ove anche una sola di esse sia stata pronunciata in sede cautelare. (Nella specie, si è ritenuto inammissibile il regolamento di giurisdizione, sollevato d'ufficio dal TAR, in un giudizio ivi riassunto dopo che il giudice ordinario, si era dichiarato carente di giurisdizione a conoscere un ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso l'inerzia del comune su alcune richieste di emissione di ordinanza ex art. 50, comma 7, del d.lgs n. 267 del 2000).
Cass. civ. n. 15539/2016
Il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuarsi in quello in cui l'attività processuale delle parti in primo grado si esaurisce ed inizia il momento decisorio della causa, sicché, ove sia prevista l'udienza di discussione di quest'ultima, esso coincide con la sua chiusura, mentre, in assenza della stessa, occorre fare riferimento allo scadere dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali.
Cass. civ. n. 15200/2015
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto, nell'ambito di una procedura concorsuale, in pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto del giudice delegato che abbia ammesso o escluso, in tutto o in parte, la pretesa creditoria ex art. 95, terzo comma, legge fall., non essendo più utilizzabile lo strumento di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., quando il giudice del merito abbia reso una decisione anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, laddove il suddetto provvedimento del giudice delegato ha natura decisoria, è idoneo, ove non tempestivamente opposto, ad acquisire efficacia di giudicato endoprocedimentale e l'eventuale successiva opposizione instaura un giudizio diverso da quello concluso mediante esso.
Cass. civ. n. 15155/2015
È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel corso del procedimento possessorio, ancorché, nella fase sommaria o in sede di reclamo, sia stata risolta, in senso affermativo o negativo, una questione attinente alla giurisdizione, trattandosi di provvedimento che mantiene carattere di provvisorietà ed essendo comunque possibile richiedere la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art 703, comma 4, c. p.c., per la rivalutazione della stessa questione. In difetto, tuttavia, di istanza di parte per la fissazione del giudizio di merito, non è proponibile il ricorso ex art. 41 c.p.c., in quanto l'interesse a promuovere l'accertamento sulla giurisdizione postula necessariamente la pendenza di un processo.
Cass. civ. n. 14345/2015
Qualora una parte abbia promosso il medesimo giudizio innanzi a due distinte giurisdizioni, dubitando soggettivamente quale di esse fosse quella effettivamente esistente, la contestazione della giurisdizione sollevata dal convenuto anche in uno solo dei giudizi fonda l'interesse della parte proponente ad avvalersi del regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo ad entrambi i processi, trattandosi della medesima questione, il cui apprezzamento è unitario e riguarda ambedue i giudizi pendenti.
Cass. civ. n. 11131/2015
Il regolamento di giurisdizione è esperibile anche in relazione ad un giudizio (nella specie, amministrativo) sospeso per incidente di costituzionalità, poiché la sospensione non esclude la pendenza del giudizio e il divieto di compiere attività processuale durante la sospensione impedisce il compimento di atti propri del giudizio sospeso, ma non il promovimento di un'autonoma fase processuale diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito.
Cass. civ. n. 10092/2015
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., qualora non esponga gli estremi della controversia necessari alla definizione della questione di giurisdizione e alla verifica di proponibilità del mezzo, cioè le parti, l'oggetto e il titolo della domanda, il procedimento cui si riferisce l'istanza e la fase in cui esso si trova.
Cass. civ. n. 19674/2014
E ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto nella prima fase del procedimento di impugnativa di licenziamento, di cui all'art. 1, commi 47 e segg., della legge 28 giugno 2012, n. 92, la quale, pur caratterizzata da sommarietà dell'istruttoria, ha natura semplificata e non cautelare in senso stretto, non riferendosi la sommarietà anche alla cognizione del giudice, né sussistendo un'instabilità dell'ordinanza conclusiva di tale fase, che è idonea al passaggio in giudicato in caso di omessa opposizione.
Cass. civ. n. 14041/2014
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva.
Cass. civ. n. 10823/2014
Proposto regolamento preventivo di giurisdizione, la sentenza emessa, nelle more, dal giudice di merito (nella specie, dichiarativa del fallimento) è condizionata alla conferma del potere giurisdizionale e, dunque, non preclude la decisione sul regolamento medesimo in quanto inidonea a far venire meno l'interesse del ricorrente a coltivare il regolamento.
Cass. civ. n. 7179/2014
In sede di regolamento di giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale relativamente a tutte le parti del processo, cui si riferisce la richiesta di regolamento, e in tale giudizio trova applicazione la norma l'art. 331 cod. proc. civ., in ordine alla integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo fissato (con conseguente declaratoria di inammissibilità qualora tale ordine sia rimasto inosservato), essendo il regolamento di giurisdizione soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l'instaurazione del contraddittorio. La finalità di garantire la presenza di tutte le parti necessarie per il regolamento della giurisdizione, peraltro, può essere assicurata anche attraverso la notifica del controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto da tale istanza. Ne consegue che, ove il ricorso per regolamento non risulti notificato ad una delle parti del giudizio "a quo", ma a detta parte sia stato notificato il controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto dall'istanza di regolamento, tale ultima notifica è di per sé sufficiente a consentire l'intervento della stessa parte nel giudizio per regolamento preventivo e ad escludere la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 4432/2014
Nel caso in cui una delle parti eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice adito, proponendo il regolamento ex art. 41 cod. proc. civ., il giudice del merito deve disporre la sospensione del processo (salvo il caso di contestazione manifestamente infondata), che impedisce qualsiasi ulteriore pronuncia, anche declinatoria della giurisdizione. Né rileva l'eventuale sopravvenuto accordo tra le parti sull'avvenuto difetto di giurisdizione, che non determina l'inammissibilità del regolamento per carenza di interesse, prospettabile solo quando non sia mai sorto contrasto sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito.
Cass. civ. n. 584/2014
La pronuncia, da parte del giudice amministrativo, sull'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell'ordinanza che abbia provveduto sull'istanza cautelare sia stata delibata la questione di giurisdizione.
Cass. civ. n. 24155/2013
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione. (Nella specie, il ricorrente, in difetto di qualsivoglia contestazione delle controparti sulla giurisdizione del giudice ordinario, da lui adito per il risarcimento del danno asseritamente subito essendogli stato tardivamente riconosciuto lo "status" di rifugiato, aveva giustificato il proposto regolamento ex art. 41 c.p.c. con la mancanza di precedenti specifici delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione su una tale domanda, sospettandone la attraibilità nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché era coinvolto l'esercizio di un potere discrezionale del questore).
Cass. civ. n. 24153/2013
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza.
Cass. civ. n. 3237/2012
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione va rilevato d'ufficio, rispetto a quei profili e domande per cui esso non risulti specificamente denunciato dalle parti, e salva la ricorrenza di preclusioni di carattere processuale, poiché detto regolamento, pur non essendo un mezzo di impugnazione, configura comunque, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., uno "stato" del processo, conformandosi tale doverosità anche al canone della ragionevole durata ex art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 22382/2011
Il regolamento preventivo di giurisdizione non può essere richiesto dopo che sia stata resa una decisione idonea a definire il giudizio, come quella attinente alla giurisdizione o ad altra questione pregiudiziale o preliminare, preclusiva o meno dell'ulteriore corso del giudizio nel grado. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento proposto ex art. 41 c.p.c. in un giudizio per resa del conto dinanzi alla Corte dei conti, sezione regionale, dopo che tale giudice, nel contraddittorio della parte e decidendo sulla questione di giurisdizione da essa sollevata, si era pronunciato in modo espresso su di essa, in motivazione e in dispositivo, con provvedimento, sottoscritto da presidente e relatore, avente natura di sentenza ex art. 279 c.p.c.).
Cass. civ. n. 13639/2011
Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 24417/2010
La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l'atto di impulso processuale contenuto nel controricorso.
Cass. civ. n. 23596/2010
In tema di "translatio iudicii", il processo che, dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura, per effetto della tempestiva riassunzione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio; ne consegue che non può essere proposto regolamento preventivo di giurisdizione poiché la sentenza declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio, in quanto tale impeditiva della proposizione del regolamento preventivo, potendo tale strumento essere usato nella prima fase del giudizio, mancando ancora una decisione nella giurisdizione.
Cass. civ. n. 19256/2010
In tema di regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) - ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente - il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 c.p.c., giacché il citato art. 59 impone che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante "translatio iudicii", potendo solo quest'ultimo rimettere d'ufficio la questione alla decisione delle Sezioni Unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni Unite non abbiano già statuito al riguardo. Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la legge n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorché successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del terzo comma dell'anzidetto art. 59, la "causa è riassunta", né in tal caso può parlarsi di "successivo processo" ai sensi del secondo comma dello stesso art. 59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c..
Cass. civ. n. 19255/2010
È inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel quale l'esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito. Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso.
Cass. civ. n. 18052/2010
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione col quale il ricorrente alleghi che né il giudice amministrativo, né quello ordinario, né alcun altro giudice statale sia competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione non di giurisdizione, ma di merito. (Nella specie era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice statale a conoscere della legittimità dell'estromissione dall'attività di un arbitro decisa dalla Associazione Italiana Arbitri e dalla Federazione Gioco Calcio).
Cass. civ. n. 16193/2010
Nelle ipotesi in cui la tutela giurisdizionale sia chiesta per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti. Ne consegue che, dopo che sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno, non è ammissibile neppure il regolamento preventivo di giurisdizione nel corso del giudizio diretto alla liquidazione del danno stesso, restando irrilevante altresì l'entrata in vigore di uno "jus superveniens" determinante un nuovo criterio di riparto della giurisdizione (nella specie, per la trasformazione del debitore da soggetto pubblico a privato), che non dispiega alcun effetto di fronte ad un giudicato sostanziale, il quale, comportando che sul medesimo rapporto non abbiano a pronunciare giudici appartenenti ad ordini diversi di giurisdizione, prevale sull'applicabilità del diritto sopravvenuto.
Cass. civ. n. 14828/2010
Nell'attuale quadro normativo processuale, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 (contenente la disciplina sulla decisione delle questioni di giurisdizione), si è venuta a realizzare la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell'eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione. Ne consegue che la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione non può più essere limitata all'ipotesi di proposizione dell'indicato rimedio nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, applicandosi tale preclusione anche nel caso in cui il regolamento venga formulato a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dal primo come quello fornito di "potestas iudicandi", per effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione, che si determina in mancanza dell'impugnazione della decisione di difetto di giurisdizione del primo giudice ed in conseguenza della realizzata riassunzione avanti al giudice individuato nella stessa pronuncia.
Cass. civ. n. 4553/2010
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, determinando l'apertura di una fase incidentale nell'ambito del giudizio nel corso del quale è stato proposto, va notificato presso il procuratore della controparte costituito in giudizio; tuttavia, la notifica alla parte personalmente non dà luogo alla sua inammissibilità, trattandosi di atto nullo e non inesistente, con la conseguente sanatoria della nullità, ove la controparte si sia costituita, avendo l'atto raggiunto il suo scopo.
Cass. civ. n. 2716/2010
Il principio, secondo cui l'art. 41, comma primo, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, è rimasto fermo anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha disciplinato la " translatio iudicii", risultandone anzi da quest'ultima rafforzato, sia perché le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione sono rimaste immutate in virtù del comma terzo, ultima parte, del suddetto art. 59, sia perché, anche nel nuovo sistema processuale in materia di giurisdizione, il legislatore ha inteso conservare la natura non impugnatoria del rimedio del regolamento preventivo, la cui funzione continua ad essere proprio quella di prevenire decisioni impugnabili o possibili conflitti reali o virtuali di giurisdizione, e, quindi, quella di soddisfare un'esigenza di rispetto della compresenza nell'ordinamento di ordini giudiziali distinti.
Cass. civ. n. 2224/2010
Anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione trova applicazione il principio secondo cui l'ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto da una società, non può essere contestata, sotto il profilo della mancanza di prove circa i poteri di rappresentanza della persona che ha conferito il mandato al difensore, qualora nelle pregresse fasi di merito la medesima persona sia stata in giudizio nella qualità di rappresentante dell'ente, senza che fosse formulata al riguardo tempestiva eccezione.
Cass. civ. n. 25798/2009
Il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicché, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria. Ne consegue che la pronuncia con cui il giudice di pace abbia statuito (come nella specie) sull'eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni ha natura di ordinanza e non è, come tale, preclusiva del regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c.
Cass. civ. n. 25256/2009
La preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello, precedente, in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, momento che, segnando il radicamento dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la Suprema Corte. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione notificato lo stesso giorno in cui il giudice di merito aveva trattenuto la causa per la decisione per decidere sull'eccezione di difetto di giurisdizione).
Cass. civ. n. 21747/2009
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si applica la disposizione di cui all'art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c., a tenore della quale il ricorrente è tenuto, a pena d'improcedibilità, a depositare insieme al ricorso "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito.
Cass. civ. n. 12252/2009
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l'Avvocatura generale dello Stato sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa (che è tenuta a rimettere il ricorso, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra uffici dello stesso organismo, all'Avvocatura generale dello Stato, abilitata al patrocinio in cassazione). Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all'interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del secondo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia.
Cass. civ. n. 6061/2009
L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non può convertirsi in denuncia di conflitto, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., qualora nessuno dei due giudici aditi abbia adottato una pronuncia sulla giurisdizione, trattandosi di conflitto virtuale.
Cass. civ. n. 6057/2009
Il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, allorché, successivamente alla sua proposizione e nelle more del procedimento di cassazione, il giudice amministrativo abbia, nel relativo giudizio, pronunciato sentenza di primo grado. (Nel caso di specie il giudice aveva dichiarato il ricorso improcedibile ed inammissibile, anche respingendo nel merito).
Cass. civ. n. 28537/2008
La riunione d' ufficio di procedimenti pendenti dinanzi allo stesso giudice in ordine alla medesima causa (art. 273 c.p.c. ), trova applicazione anche davanti alla Corte di cassazione nel caso di ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, con la conseguenza che ove si prospettino, in entrambi i ricorsi, le medesime ragioni, il regolamento proposto con atto notificato in epoca successiva dev'essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, atteso che, pur non applicandosi al regolamento preventivo il principio di consumazione del gravame, non trattandosi di un mezzo di impugnazione, ciò non ne esclude l'assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 100 c.p.c.
Cass. civ. n. 19601/2008
Il regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile in pendenza di un processo di esecuzione, è invece proponibile nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che, pur essendo occasionato da un procedimento esecutivo, si configura come un vero e proprio giudizio di cognizione sull'esistenza del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, in quanto risponde all'esigenza di certezza sull'ammontare del credito stesso, si svolge secondo le regole normali del giudizio di cognizione (art. 548 c.p.c. ) e si conclude con una sentenza di accertamento dell'esistenza del credito (art. 549 c.p.c. ), soggetta ai normali rimedi impugnatori.
Cass. civ. n. 16540/2008
Il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari presuppone, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano emesso una pronuncia (nella specie declinatoria ) del proprio potere di decidere la causa sulla base degli elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati ; pertanto, ricorre tale ipotesi anche allorchè la pronuncia declinatoria del giudice (nella specie del giudice ordinario ) sia stata preceduta dall'acquisizione di documenti, sempre che tale circostanza non abbia comportato alcun accertamento del medesimo giudice riguardo al merito della domanda.
Cass. civ. n. 10828/2008
Quando il giudice del merito pronunzia sulla propria giurisdizione affermandola e, contemporaneamente, declini la propria competenza, la parte che accetti la pronunzia di incompetenza, ma non anche la decisione sulla giurisdizione, deve, se vuole mettere in discussione l'affermata giurisdizione, appellare tale pronuncia dinanzi al giudice superiore o proporre autonomo regolamento di giurisdizione (se ammissibile ), rimanendo altrimenti la questione di giurisdizione preclusa dal giudicato, qualificabile come interno a seguito della translatio iudicii conseguente alla riassunzione della causa davanti al giudice competente.
Cass. civ. n. 8738/2008
È ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto in relazione ad una causa che successivamente sia stata riunita ad altre, anche se in una di queste sia stata emessa sentenza parziale, non essendo quest'ultima ostativa, in quanto con il ricorso si chiede una pronuncia definitiva sulla giurisdizione da determinarsi, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda, che è quella dell'atto di citazione della causa originaria e non degli atti introduttivi delle cause riunite.
Cass. civ. n. 8266/2008
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di merito per incompletezza del contraddittorio; poiché, infatti, l'art. 41 c.p.c. consente tale regolamento finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, non rileva che in sede di rinvio siano stati chiamati in causa altri soggetti, poiché la pronuncia cassata è pur sempre una pronuncia di merito.
Cass. civ. n. 26109/2007
A seguito della formulazione dell'art. 367 c.p.c., così come introdotta dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990, il disposto dell'art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso dell'inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l'ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione, rispetto al quale soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio, mentre nel processo esecutivo esiste solo un giudice dell'esecuzione. Conseguentemente, neppure nei giudizi di opposizione che si inseriscono nel corso dell'esecuzione risulta ammissibile il suddetto regolamento giacché la decisione che può essere chiesta con l'istanza atterrebbe, in astratto, solo alla giurisdizione a conoscere dell'opposizione, che, peraltro, non può che spettare al giudice ordinario una volta che il processo esecutivo sia iniziato dinanzi a lui.
Cass. civ. n. 17823/2007
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile, finché la causa non sia decisa nel merito, da chiunque risulti munito della qualità di parte. (Nella specie, a seguito d'intervento volontario) nel procedimento in pendenza del quale si chiede la definizione della questione di giurisdizione, essendo inidonea ad interferire sull'ammissibilità del regolamento medesimo ogni deduzione circa la validità dell'assunzione di detta qualità in capo al soggetto che tale mezzo ha proposto.
Cass. civ. n. 14389/2007
È inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto successivamente alla reiezione di un'istanza cautelare per difetto di giurisdizione del giudice ordinario non seguita dall'instaurazione di una causa di merito, non potendo proporsi il regolamento in relazione ad una vertenza ipotetica.
Cass. civ. n. 10941/2007
Il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non ha carattere definitivo e decisorio ed è inidoneo a contenere una statuizione sulla giurisdizione su cui possa formarsi il giudicato; esso, pertanto non preclude la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.
Cass. civ. n. 1141/2007
Ove, in caso di giudizi proposti innanzi a giurisdizioni diverse, la declinatoria della giurisdizione pronunziata da un giudice venga appellata, è ammissibile, nel giudizio innanzi all'altra giurisdizione, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, attesa l'efficacia della sentenza regolatrice nel giudizio nel quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione, quale effetto normale del carattere vincolante extraprocessuale della pronunzia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, che determina – ove sia affermata la giurisdizione negata dalla pronunzia appellata – che il processo venga rimesso al giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c., ponendosi solo il problema se detta rimessione debba essere disposta dal giudice di appello ovvero direttamente dalle Sezioni Unite, e nel caso in cui il giudice di appello abbia, nel frattempo, confermato con sentenza la declinatoria della giurisdizione, anche tale pronunzia resterà travolta da quella delle Sezioni Unite.
Cass. civ. n. 22521/2006
Ogni volta che il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c.) ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte — con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione — in «ogni tempo» e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato.
Cass. civ. n. 20504/2006
Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall'attore nel giudizio di merito, essendo palese, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito (nella specie, originati da un provvedimento di rigetto di un'istanza proposta in via cautelare), la sussistenza di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole.
Cass. civ. n. 15204/2006
È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione diretto ad individuare, a seguito della proposizione di analoghe impugnazioni dinanzi alla corte d'appello e al Consiglio di Stato, quale sia il giudice, ordinario o amministrativo, cui è devoluta la cognizione dell'impugnazione del lodo arbitrale (emesso, nella specie, in controversia concernente diritti soggettivi che sarebbe stata affidata, se non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
Cass. civ. n. 10315/2006
L'intervenuta pronuncia della sentenza con la quale sia stata negata la giurisdizione del giudice adito preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, consentita solo con riguardo a giudizio di merito che sia pendente e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione.
Cass. civ. n. 6578/2006
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile fino a quando non sia intervenuta una pronuncia di merito, nello stesso o anche in altro giudizio tra le parti vertente sulla medesima questione sostanziale, ed è quindi inammissibile il regolamento promosso in una causa avente ad oggetto la determinazione del prezzo di affrancazione di un bene concesso in enfiteusi dopo che, tra le medesime parti, era stata definita la causa per la determinazione del relativo canone.
Cass. civ. n. 21592/2005
La natura di procedimento incidentale del regolamento di giurisdizione rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l'istanza è stata proposta, comporta che il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale si configuri relativamente a tutte le parti, costituite e non, del procedimento principale, mentre resta escluso il controllo di integrità del contraddittorio rispetto a quest'ultimo, non potendo essere diverse le parti del processo incidentale. Infatti, la statuizione sulla giurisdizione, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, senza alcun pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica attinente all'ammissibilità ed alla proponibilità della domanda, nella quale è incluso il quesito dell'eventuale esigenza di integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 20340/2005
Il soggetto, che non abbia, anche in senso formale, la qualità di parte in causa, non può esperire il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, né intervenire in sede di regolamento da altri proposto – tranne che nel caso in cui, benché non si sia costituito nel giudizio a quo la lite gli sia stata contestata – dato che il regolamento medesimo configura un procedimento non autonomo, ma meramente strumentale ed incidentale, nel quale non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione, ivi incluse quelle sulla legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio a quo ovvero sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per un suo intervento.
Cass. civ. n. 12792/2005
Ove — pendente tra le stesse parti, dinanzi ad un giudice straniero, una domanda asseritamente avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo ovvero una causa ipotizzata come pregiudiziale senza che il processo dinanzi al giudice italiano sia stato sospeso ai sensi dell'art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato — il giudizio dinanzi al giudice straniero si sia nel frattempo concluso con sentenza passata in giudicato, la valutazione dell'efficacia di tale sentenza si pone come pregiudiziale rispetto alla decisione sulla giurisdizione del giudice italiano di cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione siano investite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, gli effetti di detta sentenza potendo rivelarsi preclusivi (quanto meno in parte) dell'ulteriore corso del giudizio e, in quanto tali, ostativi alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione. Peraltro, allorchè la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 64 della citata legge n. 218 del 1995, cui è subordinato il riconoscimento «automatico» dell'efficacia delle sentenze straniere, non sia pacifica tra le parti, essa non può essere accertata dalle Sezioni Unite (tale indagine involgendo l'esame di questioni diverse da quelle specificamente contemplate dall'art. 41 c.p.c. e richiedendo il ricorso a mezzi istruttori incompatibili con la struttura e le caratteristiche del giudizio di cassazione, di cui le parti possono invece avvalersi con pienezza di poteri nelle fasi di merito), con conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo.
Cass. civ. n. 8212/2005
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il Consiglio di Stato abbia provveduto, in sede di appello cautelare, sulla richiesta di sospensione degli atti impugnati di fronte al TAR, dinanzi al quale pende il giudizio di merito, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare è privo di carattere decisorio ed è inidoneo ad assumere forza di giudicato, anche ove, ai fini della pronuncia, abbia risolto, in senso negativo od affermativo, una questione attinente alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 4807/2005
Nel vigente sistema di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo proposta dal convenuto residente in Italia. (Nel caso di specie, l'azione civile era stata esercitata in Italia in sede penale da cittadini stranieri residenti in Germania contro soggetti italiani residenti in Italia; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che il soggetto residente in Italia fosse abilitato a proporre istanza di regolamento preventivo di giurisdizione).
Cass. civ. n. 18263/2004
Quando, dopo la proposizione dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, intervenga la sentenza del giudice di primo grado (il quale non abbia ritenuto di sospendere il giudizio di merito) e tale sentenza sia impugnata, con atto rituale e tempestivo, dalla parte interessata, la quale nuovamente proponga con il ricorso ordinario, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., la questione di giurisdizione che ha formato oggetto della detta istanza di regolamento, l'impugnazione ordinaria non è preclusa per la pendenza del procedimento incidentale di cui all'art. 41 c.p.c., ma è ammissibile e fa sorgere il potere-dovere della Corte di cassazione di pronunciare sulle censure addotte e, tra queste, anche su quella concernente la giurisdizione. Posto che non è configurabile una doppia pronuncia del giudice di legittimità sulla stessa questione, ne consegue che, con la proposizione dell'impugnazione ordinaria ad opera della stessa parte che ha proposto l'istanza di regolamento e che faccia valere la questione di giurisdizione già sollevata con detta istanza, viene meno l'interesse della parte medesima al regolamento.
Cass. civ. n. 12880/2004
Nei procedimenti nei quali, come in quello che si svolge dinanzi al Commissario agli usi civici, non è tenuta l'udienza di discussione della causa, il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è costituito dal provvedimento con il quale, precisate dalle parti le conclusioni, il giudice assume la causa a decisione, assegnando alla parte termine per deposito di memorie.
Cass. civ. n. 12191/2004
È inammissibile il regolamento preventivo proposto in altra causa tra le stesse parti, fondata sul medesimo rapporto giuridico per il quale la Suprema Corte ha già regolato la giurisdizione. (Fattispecie relativa ad azioni promosse dal pubblico impiegato per ottenere il compenso relativo ad attività professionale svolta in favore dell'amministrazione nel medesimo arco temporale).
Cass. civ. n. 10183/2004
La circostanza della contemporanea pendenza di due procedimenti dinanzi a giudici diversi (nella specie, giudice amministrativo e giudice ordinario) non esclude l'ammissibilità di un unico regolamento di giurisdizione, allorché le controversie pendenti davanti ai due diversi giudici siano assolutamente identiche per soggetti, petitum e causa petendi sì da potersi ritenere come un'unica causa fra le stesse parti.
Cass. civ. n. 9802/2004
Il regolamento preventivo di giurisdizione, relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, presuppone, ai fini della relativa ammissibilità, che la detta questione sorga «nei confronti dello straniero» (così disponendo il secondo comma dell'art. 37 c.p.c., il quale, nonostante l'abrogazione disposta dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, vale tuttora a delineare l'ambito applicativo del regolamento preventivo, atteso che il rinvio dell'art. 41 c.p.c. all'art. 37 dello stesso codice costituisce un rinvio recettizio, cioè un tipo di rinvio avente lo scopo d'inserire nella norma rinviante le disposizioni contenute nella norma di rinvio); ne consegue che deve ritenersi inammissibile, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto, il regolamento di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, allorché le parti della causa di merito siano cittadini italiani, residenti e domiciliati in Italia.
Cass. civ. n. 9532/2004
Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile con riguardo a giudizio di merito che sia pendente, e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione; non costituisce pertanto circostanza ostativa alla proponibilità del regolamento, nell'ambito di un giudizio possessorio, il fatto che il giudice abbia provveduto su una richiesta di provvedimento interdittale, atteso che tale provvedimento non costituisce sentenza, pur se, ai fini della relativa adozione, sia stata risolta, in senso affermativo o negativo, una questione attinente alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 5184/2004
La contemporanea pendenza di due giudizi di identico oggetto davanti a giudici appartenenti ad ordini diversi non elimina l'incertezza circa la questione di giurisdizione, ma la rende maggiore, mentre la questione stessa può ritenersi superata solo qualora uno dei due giudizi dovesse concludersi con decisione di merito passata in giudicato, cui segue l'incontestabilità, con efficacia panprocessuale, della giurisdizione di provenienza della decisione medesima. (Nella specie, essendosi il ricorrente limitato a segnalare l'esistenza di una pronuncia del giudice amministrativo, senza documentare la formazione del giudicato, la S.C. ha rigettato la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dal ricorrente per tale ragione).
Cass. civ. n. 3948/2004
In caso di giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della P.A. (nella specie, per l'annullamento di atti istitutivi di una procedura selettiva per progressione in carriera), la proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione da parte di alcuni degli attori non determina la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.
Cass. civ. n. 19667/2003
Ancorché il regolamento di giurisdizione non costituisca mezzo di impugnazione, esso comporta nondimeno la necessità di concentrare in un unico giudizio tutte le questioni attinenti alla giurisdizione, con la conseguenza che l'intimato, il quale intenda proporre a sua volta tale regolamento, deve farlo nelle forme e nel termine del ricorso incidentale ai sensi dell'art. 371 c.p.c., al quale rinvia l'art. 41 dello stesso codice.
Cass. civ. n. 17301/2003
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è preclusa dalla circostanza che il giudice amministrativo abbia dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, l'istanza di condanna, in via provvisionale, al pagamento di somme di denaro, proposta ex art. 8 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (il quale richiama l'art. 186 bis c.p.c.), atteso che, in tal caso, la pronuncia sulla giurisdizione si riconnette ad un provvedimento che, a differenza di quello cautelare, non ha natura provvisoria e strumentale, ma definisce direttamente una parte del merito, per cui la statuizione sulla giurisdizione non è sottratta ad impugnazione (come sarebbe, invece, nella ipotesi di provvedimento cautelare).
Cass. civ. n. 15843/2003
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice adito abbia, con ordinanza, affermato la propria giurisdizione, atteso che tale provvedimento, modificabile e revocabile, non costituisce la decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo; del resto, diversamente opinando, ed in palese contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., da un lato sarebbe vanificata l'esigenza di una pronta regolazione della giurisdizione (esigenza costituente il fondamento razionale dell'art. 41 c.p.c.), e dall'altro si lascerebbe la parte interessata sfornita di qualsiasi altro mezzo di tutela, anche di natura impugnatoria.
Cass. civ. n. 13741/2003
Il ricorso per cassazione non è improcedibile, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., allorché, pur non avendo il ricorrente prodotto copia autentica del provvedimento impugnato, quest'ultimo sia inserito in originale nel fascicolo di ufficio debitamente trasmesso dall'ufficio del giudice a quo su richiesta, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 369, del ricorrente.
Cass. civ. n. 11585/2003
La pronuncia resa dalle S.U. della Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione, non contenendo alcuna statuizione sul merito della pretesa azionata, è idonea a divenire cosa giudicata solo sulla questione di giurisdizione, non anche su alcun altro profilo concernente la fondatezza o meno della domanda, con la conseguenza che, ove per giungere alla decisione sulla giurisdizione le S.U. abbiano dovuto procedere alla qualificazione del rapporto dedotto, la suddetta qualificazione, oltre a non acquisire efficacia vincolante per il giudice al quale la giurisdizione sia attribuita, non può assumere neppure un'efficacia lato sensu “persuasiva”, ossia non può costituire per tale giudice neppure un referente o un contributo da valutare liberamente ai fini della formazione del convincimento in ordine alla natura del rapporto dedotto, atteso che la decisione sulla giurisdizione e determinata dall'oggetto della domanda in relazione al petitum sostanziale introdotto dall'attore e pertanto l'accertamento delle S.U. è necessariamente fondato su elementi allegati dalla parte e ancora non accertati, non potendo la giurisdizione essere determinata secondum eventum litis.
Cass. civ. n. 11526/2003
Il soggetto convenuto dinanzi al giudice italiano e rimasto contumace è legittimato a proporre regolamento preventivo per sentir negare la giurisdizione di detto giudice, prescindendo la legittimazione al regolamento dalla costituzione dell'istanza nel giudizio di merito e profilandosi, al riguardo, del tutto irrilevante l'eventuale nullità della notificazione dell'atto di citazione, nei cui confronti il ricorso per regolamento spiega, peraltro, effetti sananti.
Cass. civ. n. 8701/2003
Il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce, non già un'impugnazione in senso proprio, bensì una fase incidentale del procedimento nel corso del quale viene proposto, sicché la relativa istanza, qualora le controparti siano rappresentate in giudizio da un unico difensore, può essere notificata a quest'ultimo mediante consegna di una sola copia a norma dell'art. 170, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 1127/2003
Nel procedimento previsto dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto adottato dal giudice sull'istanza di repressione della condotta antisindacale, posto che tale decreto, fino al momento in cui è definito il giudizio di opposizione, è un atto processuale provvisorio, che non può contenere una statuizione implicita, concernente la giurisdizione, sulla quale possa formarsi il giudicato.
Cass. civ. n. 6954/2003
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza, anche ove, ai fini della pronuncia, abbia risolto in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 6695/2003
L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile per essere stata emanata una qualsiasi decisione dal giudice presso il quale il processo è radicato, può essere convertita in ricorso ordinario per cassazione ove ne ricorrano i presupposti. Ne consegue che tale conversione è inammissibile qualora la sentenza di cui trattasi sia stata pronunciata in primo grado e sia appellabile, come avviene nel caso in cui, pur prevedendo la legge (nella fattispecie, art. 196 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di sanzioni per i promotori finanziari ) l'applicabilità del rito speciale di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, la parte interessata non abbia in concreto utilizzato tale rito speciale, bensì quello ordinario, con la conseguenza di imporre, per il principio di ultrattività del rito, l'utilizzazione del mezzo di impugnazione dell'appello e non di quello – proprio di detto rito speciale – del ricorso diretto per cassazione.
Cass. civ. n. 6690/2003
Perché sia configurabile un conflitto reale di giurisdizione, che può essere denunziato alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è necessario che entrambe le decisioni in contrasto siano emesse in funzione conclusiva del giudizio in punto di giurisdizione, del che è di norma prova l'adozione della forma della sentenza, ancorché non passata in giudicato, mentre, in presenza di un provvedimento avente la forma dell'ordinanza, l'operatività del principio di prevalenza della forma sulla sostanza è condizionata dall'onere di allegazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione della funzione suddetta, la quale, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, postula la cessazione del procedimento davanti al giudice che abbia emesso la pronuncia medesima.
Cass. civ. n. 6349/2003
Il principio dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione rivolto a far valere la carenza di giurisdizione del giudice adito, così come di ogni altro giudice della Repubblica Italiana, a fronte della presenza di un compromesso, o di una clausola compromissoria, che prevedano il ricorso ad un arbitro estero (e ciò sul rilievo dell'insorgenza, in tal caso di una questione, non già di giurisdizione, ma di merito), opera anche nel sistema risultante dalla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e ratificata con la L. 19 gennaio 1968, n. 62, atteso che l'art. II, terzo comma, di detta Convenzione non impone che il rinvio agli arbitri debba avvenire attraverso una declinatoria di giurisdizione, ma rimette agli ordinamenti degli Stati contraenti il meccanismo attraverso il quale il giudice adito si spoglia della causa, così consentendo che la questione sulla validità ed operatività della clausola arbitrale sia considerata dall'ordinamento processuale interno come attinente alla proponibilità della domanda, e non alla giurisdizione; detta norma convenzionale, d'altra parte, attribuendo a qualunque giudice adito il potere-dovere di verificare, in via assolutamente preliminare, la validità e l'operatività della clausola, esclude altresì che possa porsi un problema di giurisdizione del giudice italiano adito, rispetto al giudice straniero, a conoscere di detta questione.
Cass. civ. n. 3144/2003
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in un giudizio a cognizione piena non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito (nella specie, una commissione tributaria) abbia provveduto su un'istanza di sospensione dell'esecuzione, ancorché, in occasione ed ai fini dell'emanazione di tale provvedimento avente carattere non definitivo (e quindi privo di attitudine al giudicato), la questione di giurisdizione sia stata risolta in un più ampio contesto, riferibile anche alla domanda di merito.
Cass. civ. n. 2062/2003
All'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, la quale è preclusa dal momento in cui la causa viene discussa e trattenuta per la decisione di merito, non è di ostacolo il fatto che la causa sia stata riservata per l'adozione di provvedimenti provvisori, quali quelli interdittali nel giudizio possessorio in esito alla fase sommaria, destinati ad essere assorbiti dalla decisione di merito.
Cass. civ. n. 1125/2003
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto con unico atto in riferimento a separati procedimenti pendenti davanti a giudici diversi, salvo che questi si svolgano, nonostante tale diversità, fra le medesime parti ed abbiano altresì ad oggetto le medesime questioni, sì da richiedere l'esame di un unico giudice e la decisione in un unico giudizio.
Cass. civ. n. 342/2003
La preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello, precedente, in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, il quale, segnando l'iter dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendono per saltum la Suprema Corte.
Cass. civ. n. 157/2003
In tema di azione risarcitoria aquiliana proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione, la già avvenuta qualificazione – in sede di regolamento preventivo di giurisdizione – in termine di interesse legittimo, della posizione giuridica soggettiva di cui venga lamentata la lesione, non preclude – di per sé – al giudice di merito ordinario l'accoglimento della pretesa fatta valere innanzi a lui.
Cass. civ. n. 16430/2002
Un ricorso inammissibile quale istanza di regolamento preventivo di giurisdizione è suscettibile di conversione in ricorso per denuncia di conflitto negativo, ex art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c., ove ne presenti i presupposti ed i requisiti formali; pertanto, con riferimento ad un'istanza di repressione di condotta antisindacale proposgta, ai sensi dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, nei confronti della pubblica amministrazione, sulla quale sia il giudice ordinario che quello amministrativo abbiano, con rispettivi decreti, declinato la propria giurisdizione, il regolamento preventivo proposto in assenza di opposizione avverso i predetti decreti, inammissibile come regolamento ex art. 41 c.p.c., per carenza del presupposto della pendenza del giudizio di merito, ben può convertirsi in ricorso per denuncia di conflitto negativo (una volta che sia stato correttamente notificato all'Avvocatura Generale dello Stato), posto che gli anzidetti decreti, divenuti inoppugnabili per difetto di opposizione, costituiscono altrettante decisioni declinatorie della potestas judicandi, non più revocabili dai diversi giudici che li hanno pronunziati e idonei, perciò, ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo di giurisdizione. (Nella specie, relativa all'istanza proposta dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia per la dichiarazione di antisindacabilità del procedimento disciplinare promosso nei confronti di un funzionario di polizia per sue dichiarazioni rilasciate alla stampa, la S.C. ha altresì rilevato che alla conversione del regolamento preventivo non ostava la trattazione con il rito camerale, quest'ultimo dovendo comunque trovare applicazione anche per la denuncia di conflitto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., in ragione della sua manifesta fondatezza, in relazione alla avvenuta attribuzione al giudice ordinario, ex art. 4 legge n. 83 del 2000, di una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni).
Cass. civ. n. 16044/2002
Non comporta una questione di giurisdizione la deduzione della esistenza di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da essa derivando, invece, l'improponibilità della domanda per rinuncia all'azione, atteso che, con l'arbitrato irrituale, è demandato agli arbitri lo svolgimento di una attività negoziale in sostituzione delle parti, e non certo l'esercizio di una funzione giurisdizionale.
Cass. civ. n. 14769/2002
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia emesso una decisione sulla validità della citazione introduttiva, atteso che tale provvedimento ha natura, non di sentenza, ma di ordinanza.
Cass. civ. n. 13918/2002
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile anche in relazione a procedimento oggetto di sospensione necessaria derivante dalla rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, posto che il giudizio di regolamento si svolge, ancorché fra le medesime parti, davanti a giudice diverso da quello che ha proposto la questione di legittimità costituzionale e, pur configurandosi come incidentale rispetto al giudizio a quo, introduce nondimeno un'autonoma fase del processo.
Cass. civ. n. 12248/2002
La questione relativa all'assoggettabilità o meno al fallimento di un imprenditore attiene al merito e non alla giurisdizione, non potendo essa implicare un ipotetico difetto di giurisdizione del tribunale fallimentare adito nemmeno nel caso in cui si prospetti l'assoggettabilità dell'imprenditore stesso a liquidazione coatta amministrativa, poiché l'eventuale fondatezza di tale ipotesi sarebbe destinata ad incidere soltanto sul contenuto della pronuncia del tribunale - che, anziché di fallimento, sarebbe dichiarativa, sic et simpliciter, dello stato di insolvenza della società, ex art. 195 legge fall. -. A tanto consegue, da un canto, l'inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in tali termini proposti, dall'altro, la condanna, per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., dell'istante, atteso il principio secondo cui costituisce causa di responsabilità ex art. 96 cit. la proposizione di un regolamento di giurisdizione privo del riscontro preventivo (nell'esercizio di un minimo di elementare diligenza) dell'erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e dello stato della giurisprudenza, integrando tale difetto di diligenza gli estremi di un comportamento processuale tanto funzionale ad un uso distorto del regolamento - evidentemente introdotto a fini meramente dilatori - quanto gravido di conseguenze pregiudizievoli per la controparte.
Cass. civ. n. 10723/2002
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione rivolto a far valere la carenza di giurisdizione del giudice adito, così come di ogni altro giudice della Repubblica Italiana, a fronte della presenza di un compromesso, o di una clausola compromissoria, che prevedano il ricorso ad un arbitrato estero, determinandosi in tal caso l'insorgere di una questione, non già di giurisidizione (posto, che il dictum arbitrale è un atto di autonomia privata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisidizionali), ma di merito, inerente all'accertamento, da effettuarsi dal giudice fornito di giurisdizione secondo i normali criteri di sua determinazione, della validità del patto prevedente l'arbitrato estero, il quale comporta la rinuncia ad ogni tipo di giurisidzione, sia essa italiana o straniera.
Cass. civ. n. 10691/2002
Il provvedimento con il quale il giudice disponga per l'ulteriore corso del processo, dopo aver dichiarato ammissibile un mezzo istruttorio, non è suscettibile di identificare un provvedimento con attitudine al giudicato sulla questione di giurisdizione precedentemente sollevata e non decisa dal medesimo giudice, stante la natura ordinatoria di detto provvedimento e la sua revocabilità ed atteso che, per aversi pronuncia definitiva sulla giurisdizione, è necessario un provvedimento irretrattabile da parte del giudice che lo ha emesso.
Cass. civ. n. 8157/2002
Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche quando miri alla statuizione del difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice.
Cass. civ. n. 6040/2002
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall'art. 41, primo comma, c.p.c. è operante solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, mentre non opera in ipotesi di sentenza pronunciata dal giudice starniero, la quale fa scattare meccanismi di raccordo affidati al altri istituti.
Cass. civ. n. 3385/2002
Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) è un istituto di natura straordinaria ed eccezionale e può, pertanto, essere esperito limitatamente alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 c.p.c., e si rende conseguentemente inammissibile in una controversia tra privati nella quale non sia coinvolta la P.A., ancorché il giudice adito debba vagliare situazioni di pubblico interesse ovvero disapplicare provvedimenti amministrativi, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, tali vicende processuali attengono al merito del procedimento e non alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 2521/2002
Il principio di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire l'individuazione del procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, petitum e causa petendi.
Cass. civ. n. 1945/2002
Mentre non è ammissibile, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, l'intervento in causa di soggetti che non siano parti, anche in senso formale, della causa in pendenza della quale il regolamento viene proposto, i soggetti che hanno tale veste devono intervenire nelle forme dell'ordinario procedimento per cassazione, cui rinvia l'art. 41, primo comma, c.p.c., e, quindi, a mezzo di controricorso notificato nel termine di legge.
Cass. civ. n. 9650/2001
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito sia stato richiesto anche di un provvedimento cautelare urgente di tutela del diritto azionato. (Nella specie, il giudice del lavoro, adito con ricorso per il merito contenente anche la richiesta di un provvedimento di urgenza, aveva respinto quest'ultima).
Cass. civ. n. 8745/2001
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice, nel sollevare, con ordinanza, questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, abbia esaminato, al solo fine di giustificare la rilevanza di tale questione, anche il profilo pregiudiziale di rito relativo alla propria giurisdizione, senza tuttavia pronunciare alcuna statuizione al riguardo; con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.
Cass. civ. n. 8744/2001
L'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sull'esistenza di clausola compromissoria per arbitrato internazionale ai sensi della Convenzione di New York del 1958, non richiede l'adozione di formule sacramentali né la proposizione di un'espressa istanza di rinvio delle parti all'arbitrato, essendo implicita, nell'eccezione con cui si invoca l'applicazione di una clausola compromissoria, la richiesta di rinvio all'arbitrato, che il giudice adotta quale automatica conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione.
Cass. civ. n. 7859/2001
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione – il quale, a differenza del ricorso ordinario per cassazione, investe la Suprema Corte non dell'intera controversia (sia pure nei limiti delle censure proposte), ma della sola questione di giurisdizione – resta precluso ogni possibilità di indagine sulla permanenza o meno dell'interesse delle parti al giudizio principale, anche al fine del riscontro dell'eventuale sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la cui declaratoria postula un accertamento di carattere sostanziale, nonché una pronuncia sulle spese, e, pertanto, può essere rilevata e dichiarata solo nel giudizio in pendenza del quale è proposto il ricorso per regolamento.
Cass. civ. n. 174/2001
Il ragionevole dubbio in ordine alla competenza giurisdizionale del giudice adito, determinato dalla eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dal convenuto, legittima l'attore del giudizio di merito pendente a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione.
Cass. civ. n. 102/2001
Atteso che la decisione sulla giurisdizione si caratterizza dal fatto che l'apprezzamento affidato al giudice, col correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati, un reale conflitto di giurisdizione può configurarsi quando le decisioni contrastanti conseguano a valutazioni di dati omogenei, nel senso che entrambe presuppongano l'esercizio del suddetto potere in modo astratto e con esclusivo riferimento a quelle deduzioni ed allegazioni. Situazione alla quale non può essere assimilata quella nella quale uno dei giudici emetta, secondo l'esposto criterio, una pronuncia declinatoria del proprio potere di giudicare, mentre l'altro provveda all'accertamento postulato dalla domanda e, all'esito di esso, neghi in concreto (ossia, in relazione alle modalità della situazione controversa effettivamente riscontrate sulla base delle risultanze istruttorie) l'esistenza di quel medesimo rapporto la cui configurabilità astratta (cioè, in base alla domanda) sia stata posta a fondamento dell'anzidetta pronuncia. Caso quest'ultimo, in cui il conflitto di giurisdizione è inesistente (la S.C. ha così dichiarato inammissibile il proposto regolamento di giurisdizione, in una fattispecie in cui l'A.G.O. aveva negato la giurisdizione sulla base dell'oggetto della domanda, mentre il G.A. aveva riconosciuto la propria giurisdizione, pur preliminarmente precisando che tale riconoscimento avveniva a prescindere dalla statuizione in concreto circa la sussistenza dei requisiti necessari per poter affermare l'effettiva configurabilità di un rapporto di pubblico impiego).
Cass. civ. n. 125/2000
A norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994, avverso i provvedimenti di accoglimento o di rigetto della misura cautelare è ammesso il reclamo al giudice processualmente sovraordinato, anche per motivi attinenti alla giurisdizione. Ne consegue che avverso detti provvedimenti è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sia perché trattasi di provvedimenti di natura provvisoria e strumentale contro i quali, non essendo consentito il ricorso ex art. 111 Cost., non può neppure ammettersi quello per regolamento, non potendo logicamente ritenersi che il giudice di legittimità possa per tal via risolvere a norma del citato art. 111 Cost.; sia perché la definizione del relativo procedimento nei tempi brevi fissati dall'art. 739 c.p.c. fa venir meno l'esigenza di una pronta decisione sulla questione della giurisdizione al di fuori di tale procedimento.
Cass. civ. n. 1205/2000
A norma dell'art. 41 c.p.c. il regolamento preventivo di giurisdizione deve intendersi precluso se è intervenuta una qualsiasi decisione in sede di merito, anche se limitata alla giurisdizione; peraltro, il ricorso per regolamento può essere convertito in ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, qualora ne contenga ogni requisito (nella specie la sentenza era stata resa su una domanda di opposizione agli atti esecutivi, suscettibile di essere impugnata ai sensi dell'art. 111 Cost. con ricorso per cassazione per violazione di legge e quindi per motivi attinenti la giurisdizione).
Cass. civ. n. 1129/2000
Il ricorso per regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudicandi del giudice adito, può non contenere i motivi specifici di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice che ha la giurisdizione o delle norme e delle regioni di fatto o di diritto su cui è sostenuto, ma deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa per consentire alla Suprema Corte di conoscere dal ricorso, senza attingere aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo, e delle posizioni in esso assunte dalle parti, pur se in funzione della sola questione di giurisdizione che essa è chiamata a decidere.
Cass. civ. n. 1124/2000
Il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto in pendenza e nell'ambito di un processo di esecuzione deve essere dichiarato inammissibile, non potendosi più ritenere applicabile, in subiecta materia, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, il principio secondo il quale, in qualsivoglia tipo di processo, al potere-dovere del giudice di rilevare il proprio difetto di giurisdizione corrisponde la speculare facoltà delle parti di chiedere alle Sezioni Unite della Suprema Corte una statuizione sulla questione relativa alla giurisdizione stessa. Pur costituendo l'esecuzione forzata uno degli aspetti della tutela giurisdizionale dei diritti, difatti, il disposto degli artt. 41, nuovo testo, c.p.c. («finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado ciascuna parte può chiedere alle Sezioni Unite della Corte che risolvano la questione di giurisdizione») e 367, primo comma, nuovo testo, stesso codice («una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 41 è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile — il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza»), non sembra, oggi, consentire interpretazione diversa da quella che ricostruisca il regolamento di giurisdizione come meccanismo strutturato per il solo processo di cognizione — postulando la prima delle due norme citate un processo evidentemente destinato a svolgersi per gradi, onde pervenire a decisioni aventi natura di sentenza; ed impiegando la seconda di esse nomenclature (giudice istruttore e collegio) anch'esse proprie del processo di cognizione, al fine di individuare il giudice cui spetta la decisione circa la sospensione del processo —, atteso che il processo esecutivo non conosce sviluppo «per gradi» o pronunce avanti natura di sentenza, né è diretto da un giudice che le relative disposizioni designino come «giudice istruttore» (bensì come giudice dell'esecuzione); con la conseguenza che il difetto di giurisdizione assume, in seno a detto processo, il ruolo di quelle situazioni che, nell'impedire al processo stesso di proseguire per la realizzazione del suo scopo, da un lato risultano costantemente rilevabili d'ufficio dal giudice, dall'altro non sono suscettibili di sanatoria e, perciò, legittimamente denunciabili dalla parte interessata mercé il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi proposto avverso qualsiasi, successivo provvedimento del giudice volto alla realizzazione della pretesa esecutiva, mentre il provvedimento che il giudice stesso adotti sul presupposto del proprio difetto di giurisdizione, assumendo, come contenuto, la dichiarazione che il processo non può proseguire, e, come natura giuridica, quella dell'atto esecutivo, è del pari suscettibile di opposizione agli atti. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad una istanza di regolamento di giurisdizione proposta in relazione alla asserita incompetenza del giudice ordinario a dare esecuzione ad una sentenza di condanna al deposito dell'indennità dovuta, a titolo di espropriazione, da un ente pubblico: le Sezioni Unite della Corte hanno, nell'occasione, ulteriormente chiarito che la decisione che può essere chiesta con l'istanza di regolamento proposta nei giudizi di opposizione atterrebbe, in astratto, solo alla giurisdizione a conoscere dell'opposizione, che, peraltro, non può che spettare al giudice ordinario una volta che il processo esecutivo sia iniziato dinanzi a lui).
Cass. civ. n. 558/2000
Il giudizio per regolamento di giurisdizione ha come contraddittori necessari tutti i soggetti aventi qualità di parti nella pendente fase di merito, restando irrilevante che taluna di esse abbia sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva, per asserita estraneità al rapporto controverso, poiché tale eccezione pone una questione di titolarità del rapporto, e quindi di merito, rilevante esclusivamente nella relativa fase e non anche in quella di individuazione del giudice dotato della potestas judicandi.
Cass. civ. n. 527/2000
Anche nell'arbitrato rituale, la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale deroga alla giurisdizione. Pertanto, il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia per essere questa devoluta, per legge, alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo costituisce questione, non già di giurisdizione in senso tecnico, ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che rispetto a siffatta questione è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c. sia nell'ambito del processo arbitrale che del giudizio d'impugnazione ex art. 828 c.p.c., essendo il relativo mezzo proponibile con esclusivo riferimento alle questioni di giurisdizione in senso tecnico giuridico riconducibili al paradigma dell'art. 37 c.p.c.
Cass. civ. n. 508/2000
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione quando la richiesta dichiarazione del difetto di giurisdizione implica un giudizio di fatto e di diritto intorno ad una vicenda concreta (le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno così dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto da un magistrato il quale aveva presentato le dimissioni, accettate con conseguente collocamento in pensione, ed aveva successivamente impugnato tale provvedimento di accettazione e collocamento a riposo davanti al giudice amministrativo, per poi vedersi respingere l'istanza di revoca delle dimissioni da parte del Consiglio Superiore della Magistratura ed essere sottoposto a provvedimento disciplinare; le Sezioni Unite hanno stabilito che la questione circa il perdurare dell'appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario, con riferimento alla complessa vicenda amministrativa che lo riguarda, ha natura di merito ed esclude l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione).
Cass. civ. n. 58/2000
A norma dell'art. 41 c.p.c. il regolamento preventivo di giurisdizione deve intendersi precluso se è intervenuta una qualsiasi decisione in sede di merito, anche se limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale; a tal fine non rileva quindi lo svolgimento di accertamenti tecnici preventivi, neanche se è avvenuta l'acquisizione dei relativi atti nel giudizio di merito.
Cass. civ. n. 15/2000
In presenza di compromesso, o clausola compromissoria, che prevedano il ricorso all'arbitrato, rituale o irrituale, la deduzione della devoluzione della controversia insorta al collegio arbitrale, e non al giudice ordinario, non configura una questione di giurisdizione, bensì, nel primo caso (arbitrato rituale), di competenza, nel secondo, di proponibilità della domanda, con la conseguenza che, in entrambi i casi, il regolamento di giurisdizione eventualmente proposto è inammissibile.
Cass. civ. n. 905/1999
La proposizione di istanza di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'art. 367 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 61 L. n. 353 del 1990, non produce più la sospensione del processo pendente, potendo questa essere disposta dal giudice dinanzi al quale il processo pende solo all'esito di un giudizio sommario in ordine alla non manifesta inammissibilità o infondatezza dell'istanza medesima, con la conseguenza che, non essendo stata disposta la sospensione, il processo può proseguire ed essere definito in primo grado prima che la questione di giurisdizione sia decisa; il dovere delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di pronunciare sulla proposta questione di giurisdizione non trova tuttavia ostacolo nella sentenza del giudice di primo grado che contenga od implichi una decisione anche in ordine alla giurisdizione, né nel fatto che, a seguito di tale sentenza, non impugnata, si sia formato il giudicato sulle questioni decise, giacché la sentenza del giudice nel processo pendente deve considerarsi alla stregua di una sentenza condizionata, nel senso che, ove la decisione della Corte Suprema di cassazione sia di segno contrario a quello ritenuto o presupposto dal giudice di merito, la sentenza di quest'ultimo, sia sulla giurisdizione che sulle questioni logicamente successive, risulterà priva di effetto, a nulla rilevando che tale sentenza non sia stata impugnata, atteso che imporre alla parte di impugnarla solo per conservare il diritto alla decisione sulla questione di giurisdizione significherebbe costruire la disciplina del regolamento su di un uso strumentale dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 298/1999
La censura con la quale si assuma il difetto di giurisdizione, ancorché inammissibile come motivo di ricorso per cassazione ordinario, in ragione del carattere non decisorio del provvedimento impugnato, può ritenersi convertita in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del c.p.c. ed in particolare quello dell'assenza di qualsiasi decisione nel giudizio di merito nel quale risulti pronunciato il provvedimento impugnato. (Alla stregua di questo principio le Sezioni Unite hanno convertito d'ufficio in istanza di regolamento preventivo il motivo del ricorso ordinario, con il quale si erano impugnati per difetto di giurisdizione provvedimenti del Commissario Liquidatore degli Usi Civici, privi del carattere della decisorietà, mentre hanno dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso non afferenti alla giurisdizione).
Cass. civ. n. 274/1999
Nell'ambito del sistema delineato dall'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ratificata in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, come modificato dall'art. 8 della Convenzione di San Sebastian, mirante ad evitare la formazione di decisioni parallele e parzialmente contrastanti, in grado di ostare al riconoscimento e all'esecuzione reciproci, nel caso di domande proposte anche davanti al giudice di altro Stato contraente, non si pone alcune spazio per il profilarsi di una questione di giurisdizione e per la conseguente proponibilità di un regolamento preventivo di giurisdizione. Ed infatti, in tali ipotesi, il giudice italiano, sulla base di quanto stabilito dal citato art. 21, deve innanzitutto accertare se ricorra un'ipotesi di litispendenza — nella più ampia accezione, rispetto a quella dei singoli ordinamenti nazionali, elaborata dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza 8 dicembre 1987 in causa 144/86 — e, in caso affermativo, quale delle due cause sia stata instaurata per prima. Quindi, ove accerti che il giudice preventivamente adito sia quello dell'altro Stato contraente, egli deve sospendere il procedimento davanti a sé in attesa che la competenza di detto giudice sia stata effettivamente accertata dallo stesso, e solo dopo di ciò potrà e dovrà dichiarare la propria «incompetenza» a favore di quello adito in prevenzione. Da ciò discende — appunto — che anteriormente allo svolgimento delle suindicate fasi, quella che si pone non è già una questione di giurisdizione, ma solo di litispendenza internazionale ai fini della prescritta sospensione.
Cass. civ. n. 100/1999
La pronuncia, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, sull'istanza incidentale di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell'ordinanza che abbia provveduto sull'istanza di sospensione (nella specie accogliendola) sia stata delibata la questione di giurisdizione con l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
Cass. civ. n. 53/1999
Lo Stato estero il quale intenda sostenere che il pignoramento dei crediti per somme depositate presso una banca dalla propria ambasciata abbia ad oggetto crediti relativi a somme destinate a funzioni pubbliche e che quei crediti, per tale ragione, non sono suscettibili di espropriazione forzata, deve esperire l'opposizione all'esecuzione per impignorabilità e non già proporre il regolamento preventivo di giurisdizione invocando il difetto di giurisdizione esecutiva del giudice italiano; in tal caso, infatti, il regolamento, avendo ad oggetto una questione di merito attinente all'impignorabilità dei beni esecutati, si rende inammissibile.
Cass. civ. n. 45/1999
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza (anche soltanto) limitata alla giurisdizione opera con esclusivo riferimento al regolamento proposto nell'ambito del medesimo processo, e non anche nel caso in cui esso venga richiesto nel corso del (diverso) giudizio successivamente instaurato per effetto della precedente pronuncia sulla giurisdizione. (Nella specie, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.O., l'attore aveva introdotto il nuovo giudizio presso il giudice amministrativo, dinanzi al quale il convenuto proponeva, a sua volta, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenuto ammissibile dalla S.C. che ha, conseguentemente, enunciato il principio di diritto di cui in massima).
Cass. civ. n. 6/1999
Il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, pur dopo l'abrogazione dell'art. 37, secondo comma, c.p.c. da parte dell'art. 73 della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, poiché il rinvio dell'art. 41 c.p.c. all'art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione costituisce un rinvio ricettizio, cioè un tipo di rinvio, largamente utilizzato nell'ambito di un medesimo testo normativo, avente lo scopo di inserire nella norma «rinviante», le disposizioni contenute nelle norme di rinvio; d'altra parte, l'art. 11 della L. n. 218/1995 non apporta significative innovazioni a quanto già disposto dall'art. 37, secondo comma, c.p.c. per quanto riguarda le modalità del rilievo del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, né riduce l'ambito delle materie alle quali si applica l'art. 41 citato.
Cass. civ. n. 590/1999
Il regolamento di giurisdizione può essere chiesto nel procedimento possessorio anche prima della conclusione della fase sommaria; tuttavia la questione di giurisdizione che in tal modo si sottopone alle Sezioni Unite della Corte di cassazione non riguarda il potere del giudice di provvedere nell'ambito di tale fase sommaria, bensì quello di conoscere, nella fase di merito, del diritto dedotto in giudizio e pertanto la proposizione del ricorso per regolamento preventivo non sospende il dovere del giudice di pronunciare sulla domanda intesa ai provvedimenti interdittali.
Cass. civ. n. 12618/1998
Qualora non vi sia stata una pronuncia esplicita sulla giurisdizione, o anche implicita (per essere passata in giudicato almeno una parte della pronuncia di merito) è ammissibile ricorrere alle Sezioni Unite civili avverso una sentenza d'appello, sollevando, ancorché per la prima volta, la questione della mancanza di giurisdizione del giudice che ha emesso la suddetta sentenza.
Cass. civ. n. 11548/1998
Attesa la natura oggettiva dell'interesse alla retta soluzione del problema della competenza giurisdizionale, il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, abbia poi dubitato – ancorché spontaneamente, e, tanto più in presenza di contestazioni della controparte – della giurisdizione del giudice da essa stessa adito.
Cass. civ. n. 11351/1998
Il regolamento di giurisdizione è proponibile nel giudizio di merito finché non sia stata pronunciata sentenza, e dunque anche qualora, nel giudizio possessorio, esaurita la fase volta all'adozione dei provvedimenti immediati, la causa sia proseguita per la decisione nel merito, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare, positivo e negativo che sia, non costituisce sentenza pur se ai fini della sua pronuncia sia stata risolta in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 7342/1998
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, nel caso in cui dopo la sua proposizione sia cessata la pendenza della controversia cui il regolamento si riferisce.
Cass. civ. n. 7131/1998
Il regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile nei procedimenti cautelari stante la reclamabilità del provvedimento, positivo o negativo, adottato a conclusione degli stessi, è invece ammissibile nei procedimenti possessori quando esso venga proposto prima di qualsivoglia decisione sul merito con lo scopo di accelerare e di anticipare le questioni di giurisdizione tramite la definitiva individuazione del giudice cui sia devoluta la controversia.
Cass. civ. n. 2526/1998
La decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione avente ad oggetto unicamente la giurisdizione (nella specie, conseguente alla natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro intercorso con un ente pubblico), non contenendo alcuna statuizione sul merito della pretesa azionata, è idonea a formare giudicato solo sulla stessa giurisdizione, ma non anche su alcun profilo attinente alla fondatezza, o meno, della domanda.
Cass. civ. n. 12654/1997
L'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che la causa, introitata per la decisione del merito, venga rimessa sul ruolo istruttorio per ulteriori adempimenti, non potendo trovare applicazione in tal caso il principio per cui il regolamento di giurisdizione non può più proporsi dal momento in cui la causa sia stata trattenuta per la decisione di merito, atteso che l'anticipazione a tale momento della preclusione (testualmente fissata dalla legge con riferimento a quello della decisione) trova ragion d'essere nel fatto che esso segna l'inizio dell'iter dei poteri decisori del giudice, con apertura di una fase, inibita all'attività delle parti, che si conclude nella pubblicazione della sentenza, e nella conseguente impossibilità che dopo tale momento il regolamento preventivo possa assolvere la sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo; laddove qualora la fase così apertasi si concluda con una decisione non conforme alla previsione normativa dell'art. 41 (in quanto, come nella specie, per un verso di carattere processuale, siccome relativa a diniego di sospensione del procedimento, e per altro verso di carattere cautelare, in quanto resa su reclamo avverso provvedimento di sequestro conservativo) viene meno la stretta correlazione fra il trattenimento in decisione e la decisione stessa e quindi la ragione di quella anticipazione, onde in tale ipotesi il momento preclusivo del regolamento preventivo deve individuarsi nel termine della ulteriore udienza di discussione fissata a seguito dell'esaurimento della fase istruttoria riapertasi.
Cass. civ. n. 6228/1997
La proposizione del regolamento di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, declinando, solo con riferimento ad esso, la propria giurisdizione. (Nella specie il pretore del lavoro, adito con ricorso per il merito contenente anche la richiesta di un provvedimento di urgenza, nel denegare quest'ultimo, aveva rimesso le parti davanti a sé per la trattazione nel merito).
Cass. civ. n. 3125/1997
Nel procedimento cautelare riformato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione non solo nel caso in cui il suddetto procedimento sia stato introdotto ante causam, ma anche nelle ipotesi in cui esso sia stato instaurato in pendenza del processo di merito, ovvero contestualmente a questo, atteso che in ogni caso il provvedimento emesso all'esito del procedimento cautelare è soggetto a reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.
Cass. civ. n. 2739/1997
La statuizione pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 41 c.p.c. per il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo nel corso del quale tale statuizione sia stata domandata sicché – dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito – il giudizio innanzi a quest'ultimo si esaurisce definitivamente con conseguente preclusione dello svolgimento di ogni ulteriore attività, ancorché successivamente la questione della giurisdizione risulti diversamente regolata per effetto di una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale che, pur avendo efficacia retroattiva, è comunque inidonea a rimuovere il giudicato già formatosi. (Nella specie la S.C. – dopo che in precedenza era stato dichiarato il difetto di giurisdizione di un Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici – ha dichiarato l'inammissibilità del successivo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione del medesimo Commissario proposto dopo che la Corte costituzionale con sentenza n. 46 del 1995 aveva dichiarato incostituzionale l'art. 29, comma secondo, legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario agli usi civili di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma della stessa norma).
Cass. civ. n. 9533/1996
La dichiarazione di inammissibilità di un'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non impedisce la reiterazione dell'istanza medesima, ove non sia scaduto il termine previsto dalla legge per proporla, in quanto il regolamento preventivo non è un mezzo di impugnazione e ad esso non è, pertanto, applicabile il principio di consumazione del gravame.
Cass. civ. n. 9336/1996
L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che il decreto ingiuntivo opposto costituisce, fino al momento in cui esso venga confermato e reso esecutivo, ovvero revocato, un atto processuale provvisorio ed insuscettibile di passare in giudicato, che non può pertanto contenere alcuna implicita statuizione concernente la giurisdizione su cui possa formarsi la cosa giudicata.
Cass. civ. n. 5571/1996
Nei giudizi che iniziano con ricorso, ai fini della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, è sufficiente il deposito del ricorso, al quale è connessa la pendenza del giudizio di merito cui inerisce, senza che occorra anche la notifica del medesimo ricorso e del decreto di convocazione del convenuto. Conseguentemente, il soggetto che nel ricorso depositato è indicato come «convenuto» risulta legittimato, per ciò solo, alla proposizione del regolamento, a prescindere dalla notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, posto che la legittimazione al regolamento prescinde dalla costituzione dell'istante nel giudizio di merito, e ciò anche nell'ipotesi del regolamento proposto dal convenuto straniero, atteso che, con la proposizione del ricorso, per regolamento, costui manifesta, in via principale, l'intenzione di non accettare la giurisdizione del giudice italiano.
Cass. civ. n. 5098/1996
Pur dopo la modifica apportata al testo dell'art. 367 c.p.c., dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990 – secondo cui il giudice, davanti al quale pende la causa di merito, non deve necessariamente sospenderla in caso di proposizione del regolamento di giurisdizione, ma solo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata – il ricorso per regolamento di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte e, quindi, anche dall'attore nel giudizio di merito, in quanto è sufficiente l'insorgere in questi di dubbi ragionevoli concernenti i limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, senza che sia indispensabile la contestazione della giurisdizione medesima ad opera delle altre parti.
Cass. civ. n. 4220/1996
Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari, poiché contro i provvedimenti di natura provvisoria e strumentale emessi a conclusione degli stessi, sia in caso di concessione della misura cautelare che (a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 669 terdecies c.p.c. di cui a Corte cost. n. 253 del 1994) di rigetto del ricorso, è ammesso il reclamo a un giudice processualmente sovraordinato, cioè un mezzo di impugnazione con cui la parte interessata può ottenere in tempi brevi anche il riesame della questione di giurisdizione. D'altra parte, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei procedimenti cautelari, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Corte di cassazione. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nella pendenza di un procedimento diretto all'emissione di un provvedimento possessorio interdittale).
Cass. civ. n. 3031/1996
Anche nel regolamento preventivo di giurisdizione la mancata richiesta della trasmissione del fascicolo d'ufficio determina l'improcedibilità del ricorso, quando senza l'anzidetto fascicolo non sia possibile valutare la natura e la fondatezza della pretesa fatta valere. (Nella specie mancavano l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice amministrativo e il provvedimento ivi impugnato dalla controparte).
Cass. civ. n. 1473/1996
Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) è previsto con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 del codice di rito, cioè alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero; tale previsione, attesa la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto è tassativa e non può essere estesa ad ipotesi non contemplate dall'indicato art. 37. Pertanto, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad un giudizio di nunciazione del quale non sia parte la P.A. e nel quale uno dei contendenti privati deduce l'impossibilità, per il giudice adito, di imporre la realizzazione di un giunto tecnico, trattandosi di questione attinente al merito della decisione, non prospettabile con il regolamento medesimo.
Cass. civ. n. 11298/1995
Il principio secondo cui il provvedimento per il regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi nei confronti delle parti del giudizio di merito si applica anche nei confronti della parte che sia intervenuta in tale ultimo giudizio dopo la notificazione del ricorso per regolamento all'originario contraddittore del giudizio di merito, sempreché, all'atto dell'intervento, questo giudizio non risulti quiescente a seguito di emanazione del provvedimento di sospensione dello stesso.
Cass. civ. n. 8305/1995
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. qualora l'istante non abbia provveduto a chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio del procedimento in pendenza del quale il ricorso medesimo viene proposto, nonché a depositare la relativa richiesta, ove l'inottemperanza del suddetto obbligo si traduca nell'impossibilità di individuare gli elementi indispensabili per la definizione della questione di giurisdizione.
Cass. civ. n. 6597/1995
L'estinzione del processo di merito (nella specie, per rigetto dell'istanza di fallimento) comporta il venir meno del presupposto del regolamento di giurisdizione, che è strutturato come fase incidentale del processo per l'individuazione del giudice investito della competenza giurisdizionale e di conseguenza determina la improcedibilità dell'istanza di regolamento di giurisdizione proposta.
Cass. civ. n. 6595/1995
In tema di domanda di reintegrazione nel possesso ex art. 703 c.p.c. ed avverso il provvedimento con cui il pretore dichiara che il giudice difetta di giurisdizione, così definendo l'intero giudizio, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Infatti, il nuovo testo dell'art. 367, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 61 della L. 26 novembre 1990, n. 353 — il quale consente al giudice di non sospendere il processo quando ritenga l'istanza manifestamente inammissibile la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata — comporta che il regolamento di giurisdizione non possa essere ammesso dopo che il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza che declina la giurisdizione, perché ormai manca una causa pendente davanti ad un giudice che ne possa disporre la sospensione. Né rileverebbe in contrario una riconduzione del provvedimento allo schema dell'ordinanza a contenuto negativo, poiché, una volta che il procedimento cautelare si sia concluso davanti al giudice di primo grado cautelare, l'art. 669 terdecies c.p.c. (nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità di cui alla sentenza n. 253 del 23 giugno 1994 della Corte Costituzionale) consente il reclamo avverso il procedimento del pretore senza limitazione alcuna, e quindi anche per ottenere che il giudice del reclamo dichiari sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice ed emetta egli il provvedimento di accoglimento della misura cautelare.
Cass. civ. n. 7154/1994
La sentenza che statuisca esclusivamente sui presupposti processuali ed in particolare sulla competenza, sia pure compiendo un'indagine di merito nei limiti necessari alla qualificazione della domanda ai fini dell'accertata incompetenza, non può considerarsi pronuncia di merito, ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.c., e, pertanto, non preclude l'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.
Cass. civ. n. 10999/1993
La sospensione del giudizio per effetto di rimessione alla Corte di giustizia della CEE, ex art. 177 del Trattato di Roma, di una questione interpretativa di norme comunitarie, non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, poiché non esclude la pendenza del processo e, mentre impedisce il compimento di atti propri di quel giudizio, non è di ostacolo al promovimento di un'autonoma fase processuale, diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito.
Cass. civ. n. 7632/1993
Il pubblico dipendente che abbia già ottenuto il riconoscimento del proprio credito per stipendi ed accessori, quali gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego, può, in concorrenza col giudizio di ottemperanza per l'emanazione del titolo di spesa, procedere, per la realizzazione coattiva del credito fatto valere, ad esecuzione forzata, destinata a svolgersi davanti al giudice ordinario, senza che la questione — proponibile con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. — dell'esistenza o meno del titolo esecutivo ovvero della carenza dei requisiti di liquidità o esigibilità del credito si ponga come questione di giurisdizione denunciabile col rimedio del regolamento ex art. 41 c.p.c., essendo la giurisdizione stessa attribuita sempre al giudice ordinario nell'esecuzione forzata per crediti di somme di denaro, qualunque sia l'origine di tali crediti, salve soltanto le eccezioni espressamente previste dalla legge, come nel caso delle imposte.