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Articolo 372 Codice di procedura civile — Produzione di altri documenti

Articolo 372 Codice di procedura civile — Produzione di altri documenti

Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3349/2017

Nel giudizio di legittimità, l’art. 372 c.p.c. non determina, di per sé, l’inammissibilità della produzione di documenti comprovanti l’applicabilità alla fattispecie dello “ius superveniens”, ove rilevante ai fini della riforma della decisione di merito (nella specie, della cassazione con rinvio).

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Cass. civ. n. 11261/2014

Nel giudizio di legittimità, l’attività di notificazione dell’elenco delle produzioni, di cui all’art. 372 cod. proc. civ., deve essere effettuata su impulso del difensore munito della procura speciale e non di quello soltanto domiciliatario, con la conseguenza che, la notificazione effettuata da quest’ultimo ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (il cui art. 1 attribuisce il potere notificatorio al difensore munito di procura) è nulla. Tuttavia, se la controparte contraddice sulle risultanze della produzione senza lamentare e dimostrare il pregiudizio che la eccepita nullità le avrebbe arrecato quanto alla possibilità di svolgere il contraddittorio sui documenti nella sua pienezza, la nullità stessa rimane sanata e la produzione deve considerarsi esaminabile dalla Corte.

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Cass. civ. n. 2125/2014

In tema di ricorso per cassazione, il divieto di cui all’art. 372 cod. proc. civ. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione – fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso – non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d’ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Ne consegue che la parte che abbia prodotto nel giudizio di merito la fotocopia di un documento, può produrre in cassazione l’originale (nella specie, sentenza impugnata con relata di notifica), senza che la sostituzione implichi produzione di un documento nuovo.

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Cass. civ. n. 21729/2013

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l’elenco dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l’omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rituale la produzione, in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., della procura conferita da una società al proprio legale rappresentante, quantunque non notificata, in un caso in cui l’avvocato della controparte aveva comunque preso parte alla discussione).

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Cass. civ. n. 10967/2013

Nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c., e ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all’ammissinbilità del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di indennità perequativa di cui all’art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la S.C. ha ritenuto che non riguardasse l’ammissibilità del ricorso, ma il merito della pretesa, la produzione di una sentenza definitiva del giudice amministrativo, concernente il riconoscimento di tale trattamento retributivo per un periodo antecedente alla novazione del rapporto di lavoro, proseguito sulla base di un nuovo regolamento contrattuale e nei confronti di un ente di nuova costituzione).

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Cass. civ. n. 9692/2013

In tema di giudizio di cassazione, poiché l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte – per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria – mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., poiché l’attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l’erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma che l’eventuale costituzione irrituale del primo è sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni.

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Cass. civ. n. 4305/2013

Nel giudizio di legittimità relativo a controversia inerente la prosecuzione di un rapporto di lavoro, è ammissibile la produzione ex art. 372 cod. proc. civ. della domanda di accesso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, in funzione della valutazione dell’ammissibilità del ricorso per l’asserito venir meno dell’interesse alla sua prosecuzione, e, tuttavia, l’eventuale indicazione, nel relativo modulo presentato all’INPS, della data di risoluzione del rapporto di lavoro – come giudizialmente riconosciuta nelle fasi di merito – non ha contenuto negoziale, ma è finalizzata solo all’attivazione della procedura di erogazione del credito, “rebus sic stantibus”, in relazione allo stato del processo.

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Cass. civ. n. 12982/2012

Qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia negato la legittimazione ad agire per assenza di prova della qualità di successore dell’originaria parte, la relativa prova non può essere offerta nel giudizio di legittimità, in cui, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., non possono essere prodotti documenti che non siano stati depositati nella fase di merito, ad eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

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Cass. civ. n. 8557/2012

Le cosiddette “tabelle” uniformi predisposte dai Tribunali per la liquidazione del danno non patrimoniale non costituiscono dei documenti in senso proprio, né rappresentano degli elementi di fatto, come tali da allegare con gli atti introduttivi del giudizio, ma sono piuttosto assimilabili ai precedenti giurisprudenziali, che le parti possono invocare a sostegno delle proprie argomentazioni. Esse, pertanto, possono essere prodotte anche in sede di legittimità, da parte di chi ne lamenti l’erronea applicazione da parte del giudice di merito, senza che ciò violi il divieto di cui all’art. 372 c.p.c..

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Cass. civ. n. 1883/2011

In tema di rilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimità, quando esso si forma per effetto di una pronuncia della Corte di cassazione successiva alla proposizione del ricorso relativo al procedimento nel quale il giudicato s’intende far valere e l’oggetto della cosa giudicata deve desumersi dalla sentenza di merito in quanto l’impugnazione si è chiusa in rito con declaratoria d’inammissibilità, la parte, per documentare la formazione del giudicato che non possa emergere dal tenore della decisione della Corte di cassazione, può produrre la sentenza di merito fino all’udienza di discussione, essendo tale produzione esclusivamente funzionale alla dimostrazione del giudicato.

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Cass. civ. n. 25234/2010

La morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; l’irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti all’uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo quest’ultima essere rilevata d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

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Cass. civ. n. 4863/2010

La prova mediante documenti delle condizioni dell’azione, nonostante queste, in caso di controversia sulle relative circostanze, siano verificabili fino al momento della decisione, da non limitarsi restrittivamente a quella di primo grado, è soggetta alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio; di conseguenza, essendo inammissibile, ex art. 372 c.p.c., nella sede di legittimità, qualsiasi attività istruttoria, sia pure documentale, sono irricevibili i documenti volti a provare la condizione dell’azione esercitata. (Nella specie, il decreto con cui il giudice delegato aveva autorizzato il trasferimento degli immobili ed il conseguente atto pubblico, intervenuti nelle more del giudizio di appello, in un caso in cui il trasferimento non poteva considerarsi avvenuto per effetto della sentenza omologativa del concordato fallimentare, essendo sottoposto alla condizione sospensiva del regolare adempimento degli obblighi concordatari).

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Cass. civ. n. 21122/2008

Nel corso del giudizio di legittimità possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell’ambito di applicazione dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso (Nella specie la S.C. ha ammesso il deposito di documenti attestanti l’avvenuta definizione con condono di una violazione amministrativa relativa ad affissione abusiva).

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Cass. civ. n. 627/2008

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.

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Cass. civ. n. 22900/2007

L’eccezione di litispendenza sollevata per la prima volta davanti la Corte di cassazione, senza che sia stata nei precedenti gradi del giudizio almeno allegata la pendenza dell’altro processo, è inammissibile. Infatti, se è vero che essa può essere rilevata in qualunque stato e grado del processo, quindi anche nel giudizio di cassazione, occorre però in ogni caso che i relativi fatti posti a fondamento della pronuncia siano stati al momento acquisiti nel corso del giudizio, così che il giudice possa anche d’ufficio riconoscere gli effetti giuridici dei fatti dedotti ed allegati dalle parti. Peraltro, una volta allegato il fatto della pendenza nel corso del giudizio, occorre che tale situazione persista nel giudizio di cassazione sino all’udienza di discussione, con conseguente onere di allegazione della relativa documentazione che attesti attualità delle condizioni di applicabilità dell’art. 39 c.p.c., documentazione quest’ultima non soggetta alla preclusione di cui all’art. 372 c.p.c.

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Cass. civ. n. 16402/2007

Nel giudizio di cassazione non può essere proposta querela di falso concernente un verbale di udienza del giudizio di merito, anzitutto perché nella fase di legittimità la querela di falso può essere proposta solo quando concerna documenti relativi alla fase stessa e non documenti già sottoposti al giudice del merito senza essere stati davanti a lui impugnati come falsi, poi perché nel giudizio di cassazione possono essere prodotti documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata, ma intendendosi per tale solo quella inficiante direttamente la sentenza e non quella verificatasi nel corso del processo e incidente solo indirettamente sulla decisione e, infine, perché la querela di falso civile presuppone che il documento impugnato sia stato prodotto dalla parte, che ne conservi la disponibilità, ciò che non è per i verbali d’udienza.

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Cass. civ. n. 10122/2007

Qualora il ricorso per cassazione venga proposto da soggetto diverso da quello nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza impugnata, la documentazione diretta a provare la legittimazione del ricorrente può essere depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., anche oltre il termine previsto dall’art. 369 dello stesso codice, ma del deposito eseguito la parte deve dare comunicazione all’altra notificandogli un elenco. Pertanto, poiché la notificazione costituisce uno specifico procedimento volto a realizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce l’oggetto, qualora questa sia mancata e la controparte non consenta che il deposito avvenga in altra forma o faccia valere l’inosservanza della forma prescritta, la documentazione prodotta non può essere presa in considerazione dalla Corte che, in mancanza di prova della legittimazione, deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

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Cass. civ. n. 13916/2006

Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall’art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall’art. 384, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal D.Lgs. 2006, n. 40, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.

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Cass. civ. n. 13011/2006

L’art. 372 c.p.c., che consente la produzione nel giudizio di legittimità dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, si applica anche alla inesistenza o nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado quando, trattandosi di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione, la produzione dei documenti costituisce l’unico mezzo per dimostrare, con il vizio del procedimento, la nullità della sentenza, atteso che il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità si tradurrebbe, altrimenti, in un’ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, garantito dall’art. 24 Cost. Pur se conseguentemente ammissibile, la produzione della documentazione anagrafica — non costituendo il certificato anagrafico prova idonea del diverso luogo di residenza del destinatario della notifica rispetto al luogo ove la notifica è stata effettuata — è peraltro inidonea a dimostrare ex se la nullità della notificazione dell’atto di citazione.

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Cass. civ. n. 11650/2006

La società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un’altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall’art. 372 c.p.c., a meno che il resistente non l’abbia — nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 c.p.c. — esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell’impugnazione.

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Cass. civ. n. 11474/2006

Il deposito di documenti nel giudizio di cassazione, che riguardi l’ammissibilità del ricorso, deve essere notificato alle parti anche quando il ricorso sia trattato con il rito camerale, onde tale documentazione non può essere presa in considerazione ove tale notifica sia mancata e ove difetti la prova che sulla relativa questione si sia formato il contraddittorio.

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Cass. civ. n. 5480/2006

Il deposito di documenti relativi alla questione di nullità della sentenza impugnata è ammesso ex articolo 372 del codice di procedura civile anche al di fuori dei termini fissati dalla legge per resistere in cassazione e quindi sino all’udienza di discussione purché prima che sia iniziata la relazione della causa. (Nella specie è stata ritenuta tempestiva la allegazione alla memoria della parte resistente del provvedimento di correzione di errore materiale emesso da una corte di appello e avente ad oggetto l’indicazione nella sentenza impugnata per cassazione del terzo componente del Collegio).

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Cass. civ. n. 18129/2005

Nella nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., rientra — quale nullità propria o originaria — la nullità derivante da giudicato interno per inammissibilità del ricorso in appello, atteso che tale sentenza, decidendo nonostante il giudicato formatosi, non è idonea, ai sensi dell’art. 156 del codice di rito, a raggiungere il proprio scopo disciplinando il rapporto controverso e non è, pertanto, conforme alla fattispecie legale; d’altra parte, diversamente opinando, sarebbe vulnerato il principio del ne bis in idem posto nell’interesse pubblico e volto anche ad evitare che — attraverso attività inutili — si metta in pericolo il bene, costituzionalmente protetto, della ragionevole durata del processo. Conseguentemente, la relativa documentazione (nella specie la copia notificata della sentenza di primo grado ai fini del superamento del termine breve per impugnare) può essere legittimamente prodotta nel giudizio di cassazione.

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Cass. civ. n. 16777/2005

Nel giudizio di cassazione promosso (nella specie, dal P.G. presso la Corte di cassazione) avverso la sentenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la produzione di documenti attestanti l’esistenza di un procedimento penale a carico del magistrato incolpato per i medesimi fatti per i quali questi è sottoposto a procedimento disciplinare (procedimento penale aperto dopo la pronuncia della sentenza del CSM nel procedimento disciplinare), deve ritenersi consentita ai sensi dell’art. 372 c.p.c., perché attiene all’ammissibilità in senso lato del ricorso, considerato che l’esame dello stesso postula che l’azione disciplinare sia proseguibile e non debba, invece, essere sospesa. Tale produzione, inoltre, deve ritenersi consentita e rituale, pur se non compiuta con le modalità di cui al secondo comma dell’art. 372, anche quando sia effettuata in modo da consentire comunque la difesa della controparte, e questa abbia accettato il contraddittorio sul punto.

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Cass. civ. n. 15920/2005

Nel giudizio di cassazione, i documenti miranti a dimostrare l’irregolare composizione, a causa della presenza nel collegio di un membro con mandato scaduto, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (irregolare composizione che si presta ad essere denunciata con ricorso alle Sezioni Unite come motivo attinente alla giurisdizione), possono essere depositati davanti alla Corte stessa, anche se non prodotti nel precedente grado di giudizio, purché con il ricorso (secondo quanto prescrive l’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.), e non successivamente, come è invece disposto (dall’art. 372, secondo comma, dello stesso codice) per i documenti che riguardano l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, senza tuttavia che il mancato deposito di tali documenti possa essere superato facendo ricorso a poteri officiosi del giudice di legittimità, atteso che il difetto di legittimazione all’esercizio della funzione giurisdizionale dipende da un complesso di fattori risalenti al procedimento di nomina dei componenti del Consiglio, aventi natura di atti amministrativi, che la Corte di cassazione non ha l’onere di conoscere e di cui essa può acquisire conoscenza solo attraverso gli atti del processo.

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Cass. civ. n. 15616/2005

A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 ed in particolare della generalizzazione che quest’ultima ha fatto del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che le quante volte il ricorrente in cassazione (o il controricorrente, in relazione alla notifica del controricorso) riscontri che il perfezionamento della notificazione nei riguardi della controparte destinataria sia avvenuto in data successiva alla scadenza del termine di impugnazione, ancorché il perfezionamento nei propri riguardi (momento della consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario) si sia collocato anteriormente a quella data e, dunque, la notificazione debba reputarsi tempestiva, al fine di dimostrare ritualmente che il ricorso (o il controricorso) è stato notificato tempestivamente, debbono far constare che il momento di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si è collocato prima della scadenza del termine per l’esercizio del diritto di impugnazione (e del termine per la notifica del controricorso). Tale dimostrazione dev’essere data o attraverso la ricevuta, rilasciata dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell’incarico affidatogli e della consegna dell’atto da notificarsi o, qualora il notificante non si sia fatto rilasciare la detta ricevuta al momento dell’incarico, attraverso idonea attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell’atto da notificare. L’introduzione nel processo in cassazione di tale documentazione, ove non avvenga direttamente all’atto del deposito del ricorso (come, ad esempio, se la ricevuta non si sia chiesta al momento della consegna dell’atto e si richieda un’attestazione senza che sia rilasciata entro il termine per il deposito), deve, poi, avvenire nelle forme di cui al secondo comma dell’art. 372 c.p.c., dovendosi escludere la possibilità di una produzione soltanto all’udienza, in quanto contraria alla lettera ed alla finalità del suddetto secondo comma, che è di tutela al tempo stesso del contraddittorio e della possibilità che l’udienza del giudizio di cassazione si svolga in una situazione in cui la Corte abbia già certezza sull’ammissibilità del ricorso.

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Cass. civ. n. 5974/2005

I documenti volti a dimostrare l’adempimento dell’obbligazione oggetto del giudizio non appartengono al novero di quelli per cui l’art. 372 c.p.c. ammette la produzione per la prima volta nel giudizio di Cassazione, poiché essi comportano sempre l’esigenza di un accertamento che le circostanze sopraggiunte abbiano eliminato ogni contrasto tra le parti in causa ed il venir meno d’ogni interesse delle medesime alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che dei medesimi documenti, che siano stati prodotti in violazione della disposizione citata, non può tenersi conto al fine di dichiarare, in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere. (Fattispecie relativa ad azione d’annullamento del contratto di fideiussione per vizio del consenso e alla produzione in Cassazione di documenti relativi all’adempimento dell’obbligazione fideiussoria).

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Cass. civ. n. 5123/2005

La documentazione allegata dai ricorrenti per Cassazione alla memoria depositata in prossimità dell’udienza è inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., che vieta la produzione nel giudizio di cassazione d’atti diversi da quelli riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso e che non considera gli atti o documenti già prodotti nei gradi di merito, non perchè ne sia permessa la produzione, ma perchè alle parti è sufficiente il richiamo ad essi. Nè è possibile, nell’udienza di cassazione, procedere alla ricostruzione di fascicoli di giudizio di merito, poichè al giudice di legittimità non sono consentiti accertamenti ed apprezzamenti di fatto.

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Cass. civ. n. 23321/2004

Nel giudizio di cassazione, la norma di cui all’art. 372 c.p.c. — nel consentire la produzione di documenti (anche in fotocopia, con i limiti probatori di cui all’art. 2719 c.c.) relativi alla ammissibilità del ricorso, dei quali deve essere data notizia alla controparte mediante notifica del suo elenco — non fissa un termine, sicchè tale produzione è consentita fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione. La eventuale contestazione non può consistere nella mera obiezione alla produzione di fotocopia ma deve avere specificamente ad oggetto la conformità all’originale ed in tal caso al giudice della legittimità è demandato di svolgere una, sia pure limitata, attività istruttoria di accertamento delle fonti di prova sulle quali la richiesta stessa si fonda, che può comprendere anche la verifica della autenticità del documento prodotto. Tale verifica, dovendo rispettare il principio del contraddittorio, può comportare il superamento dell’indicato limite temporale ed eventualmente il rinvio della causa.

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Cass. civ. n. 9942/2004

Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità non sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, ma si estendono a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi radicali del procedimento. (In applicazione di tale principio la S.C. ha considerato ammissibile la produzione — in sede di giudizio di legittimità — della sentenza di primo grado notificata e impugnata tardivamente in appello, al fine di dimostrarne il passaggio in giudicato, con la conseguente nullità della sentenza pronunciata in appello).

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Cass. civ. n. 5891/2004

In sede di legittimità, la produzione di documenti diretti a dimostrare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti al ricorso rimane preclusa dalla mancata notifica alle altre parti mediante elenco, come richiede l’art. 372, secondo comma, c.p.c., a nulla rilevando che queste ultime non si siano costituite nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

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Cass. civ. n. 18595/2003

Nel procedimento per cassazione, che non consente alcuna forma d’istruzione probatoria, è preclusa la produzione di documenti ovvero di altre cose materiali che servano come mezzi di prova di fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti miranti ad introdurre nuove circostanze che non siano quelle riguardanti la nullità della sentenza o l’inammissibilità del ricorso o del controricorso. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione delle sentenze di assoluzione dei ricorrenti da reati connessi all’illegittima assunzione di lavoratori, prodotte al fine di dimostrare la fondatezza della proposta opposizione a sanzione amministrativa).

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Cass. civ. n. 17870/2003

Al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, i documenti che dimostrano il regolare conferimento dello jus postulandi devono essere inseriti formalmente tra gli atti del giudizio, mediante la loro espressa indicazione nel contesto del ricorso ed il successivo deposito in cancelleria — ovvero, ai sensi dell’art. 372, secondo comma c.p.c., provvedendo alla loro notificazione mediante elenco — trattandosi di formalità imprescindibili allo scopo di garantire alla controparte di avere cognizione dei titoli in base ai quali il ricorrente è legittimato ad agire, non essendo sufficiente che essi siano contenuti nel fascicolo di merito, pure depositato, e quindi detti documenti, in mancanza della loro rituale produzione, non sono suscettibili di esame da parte della Corte di cassazione. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha rigettato la domanda di revocazione di una sentenza della Corte, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso sottoscritto da un avvocato, che cumulava la qualità di legale rappresentante della Spa parte del giudizio, in mancanza di prova dell’atto deliberativo della società in forza del quale egli era legittimato ad agire nella duplice veste, di data posteriore alla sentenza impugnata, in quanto la copia autenticata di siffatto verbale, benché contenuta nel fascicolo di merito, non era stata ritualmente prodotta e, pertanto, dovendo ritenersi tamquam non esset, correttamente non era stata presa in considerazione).

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Cass. civ. n. 10904/2003

L’art. 372 c.p.c. consente che il deposito di documenti che riguardano l’ammissibilità del ricorso per cassazione o del controricorso avvenga anche oltre il termine previsto dall’art. 369 dello stesso codice, ma richiede che del deposito eseguito la parte dia comunicazione all’altra notificandogli un elenco. Pertanto, poichè la notificazione costituisce uno specifico procedimento volto a realizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce l’oggetto, ove essa sia stata omessa la documentazione prodotta non può essere presa in considerazione, segnatamente quando la parte (come nella specie) non sia intervenuta all’udienza di discussione di cui all’art. 375 c.p.c.

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Cass. civ. n. 12607/2002

Il principio secondo il quale, dopo la notifica del ricorso per cassazione, è consentita, a norma dell’art. 372 c.p.c., la produzione di un documento dal quale risulti la sopraggiunta carenza d’interesse all’impugnazione non può trovare applicazione allorquando l’atto poteva e doveva essere prodotto nella fase di merito, perché anteriore alla conclusione della stessa.

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Cass. civ. n. 9093/2002

La produzione di atti e documenti di cui all’art. 372 c.p.c., riguardanti l’ammissibilità del ricorso per cassazione, da parte dell’intimato che abbia proposto tardivamente il controricorso, al quale i documenti siano stati allegati, è valida ed efficace, ed i documenti stessi possono conseguentemente essere esaminati e valutati dalla corte (nella specie, per verificare l’intempestività della notifica del ricorso, e quindi la formazione di un giudicato interno) a condizione che l’intimato stesso partecipi alla discussione orale.

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Cass. civ. n. 2829/2002

In tema di ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora la pronuncia del giudice di merito abbia fatto applicazione di usi locali a lui noti, usi, peraltro, non direttamente a conoscenza del giudice di legittimità, è necessario, ove il ricorrente lamenti l’error iuris nell’applicazione dell’uso stesso, che agli atti del processo risulti già allegata la relativa prova documentale, non essendone consentita per la prima volta la produzione in sede di legittimità (art. 372 c.p.c.), e non essendo consentita la cassazione della sentenza per fini «esplorativi», per verificare, cioè, in sede di giudizio di rinvio, se l’asserita violazione sussista o meno (principio affermato dalla S.C. in tema di mediazione).

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Cass. civ. n. 847/2002

… non è pertanto ammissibile la produzione di nuovi documenti con i quali parte ricorrente intenda dimostrare che lo stesso giudice d’appello, in un caso identico, avrebbe deciso in senso diverso dalla sentenza impugnata e conformemente a quanto da essa propugnato.

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Cass. civ. n. 844/2002

È suscettibile di acquisizione in sede di legittimità il documento diretto a dimostrare l’ammissibilità del ricorso per cassazione quando la relativa produzione, sebbene non avvenuta nei modi previsti dall’art. 372 c.p.c. o dall’art. 134 disp. att. c.p.c., derivi da un’iniziativa del resistente.

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Cass. civ. n. 15148/2000

Il divieto di cui all’art. 372 c.p.c. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione — fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso — non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d’ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Consegue che se una parte deposita in cassazione copia di un atto o documento, assumendo che ha fatto parte del fascicolo d’ufficio o del fascicolo di parte, la produzione non può essere considerata senz’altro inammissibile, ma va invece presa in esame, restando impregiudicata la questione della corrispondenza della copia all’originale e dell’effettiva appartenenza ad uno dei predetti fascicoli. (Nel caso di specie è stata ritenuta ammissibile la produzione della copia della comparsa di risposta volta a provare la costituzione di una parte nel giudizio di merito).

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Cass. civ. n. 11227/2000

Ai sensi dell’art. 372 c.p.c., i documenti dei quali è consentita la produzione «che riguardano la nullità della sentenza impugnata» sono esclusivamente quelli che dimostrano vizi intrinseci della sentenza stessa per difetto di requisiti essenziali e non anche quelli attinenti ad altri e precedenti atti o situazioni processuali che si riflettono sulla validità della decisione (diversamente sarebbe legittimata la produzione di documenti riguardanti qualunque vizio del procedimento, pur se potuti produrre nel giudizio di merito, con palese alterazione del ruolo del giudizio di legittimità). Tuttavia, è ammissibile, in ragione della prevalente esigenza della tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), la produzione di documenti nuovi, pur se non direttamente attinenti a vizi propri della sentenza impugnata, quando essi siano diretti a dimostrare un vizio di costituzione del rapporto processuale non deducibile (per la natura stessa del vizio) nel giudizio di merito e che soltanto con il ricorso per cassazione poteva essere fatto valere. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un ente pubblico territoriale, siccome la procura apposta a margine dell’atto d’appello ricava la sottoscrizione di colui che già da alcuni mesi prima non era più presidente dell’ente. Questo, nel proporre ricorso per cassazione, aveva prodotto alcuni documenti aventi il fine di dimostrare che il timbro recava effettivamente il nome del cessato presidente, ma la sigla sotto di esso apposta apparteneva al vicepresidente, investito di poteri rappresentativi al momento del conferimento della procura. La S.C., sulla base dell’enunciato principio di diritto, ha respinto il ricorso).

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Cass. civ. n. 4248/2000

Il deposito di documenti comprovanti l’ammissibilità del ricorso per cassazione deve avvenire nelle forme stabilite dall’art. 372, comma secondo, c.p.c. — cioè contestualmente al deposito del ricorso ovvero in un tempo successivo in cancelleria purché, in tale ultimo caso, previa notifica, «mediante elenco, alle altre parti» — anche nell’ipotesi in cui la controparte non abbia resistito in giudizio con controricorso, atteso che la mancata notificazione del controricorso preclude all’intimato la possibilità di presentare memorie ma non la possibilità di partecipare alla discussione orale e di esercitare in tal modo, anche in relazione alla documentazione predetta, la propria difesa. Ne consegue che, nel caso considerato, in assenza del difensore dell’intimato l’avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione del ricorso notificato a mezzo del servizio postale non può essere depositato direttamente in udienza e, se depositato in tale sede, non può essere esaminato sicché il ricorso va dichiarato inammissibile.

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Cass. civ. n. 3736/2000

Al fine di assicurare la garanzia del contraddittorio nella trattazione delle questioni relative all’ammissibilità del ricorso per cassazione — questioni che danno luogo ad una fase autonoma del processo comprendente una sia pur limitata attività istruttoria relativamente alle fonti di prova addotte a fondamento delle stesse — l’adempimento della notificazione dell’elenco dei documenti al riguardo prodotti può essere validamente surrogato da un’adeguata indicazione degli stessi nel controricorso, mentre la loro produzione non deve necessariamente avvenire negli stessi termini fissati per il deposito del ricorso o del controricorso, ma, in assenza della precisazione del relativo termine da parte dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., può ritenersi consentita fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione (salva restando la facoltà del difensore della controparte di richiedere un rinvio per formulare eventuali rilievi).
Allo scopo di dimostrare l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il decorso del termine breve di impugnazione, la sentenza impugnata con la relata della sua notificazione può essere prodotta dal controricorrente anche in fotocopia, poiché per i documenti di cui è ammessa la produzione in base all’art. 372 c.p.c. non è prescritto il requisito dell’autenticità della copia, previsto invece dall’art. 369 riguardo alla copia della sentenza depositata dal ricorrente, ed è quindi applicabile la regola generale posta dall’art. 2719 c.c. (che opera anche per gli atti pubblici) sulla equiparazione della copia fotostatica all’originale, in difetto di una contestazione che abbia espressamente ad oggetto la sua conformità all’originale.

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Cass. civ. n. 801/2000

È consentita per la prima volta in sede di legittimità la prova documentale dei vizi inducenti la nullità della sentenza gravata che non li abbia rilevati, allorquando il ricorso per cassazione risulti l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la predetta sentenza e la produzione dei documenti costituisca quindi il solo strumento per dimostrare, attraverso il vizio del procedimento, siffatta nullità. (Fattispecie in tema di pronuncia del giudice di pace emessa in una controversia di valore inferiore a lire due milioni).

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Cass. civ. n. 8119/1999

Il deposito di documenti, non prodotti nelle pregresse fasi di merito, concernenti l’ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere notificato alle controparti, perché ne abbiano legale conoscenza, a norma dell’art. 372 c.p.c., non potendo, in difetto, il loro deposito essere autorizzato dalla Corte.

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Cass. civ. n. 10978/1998

Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, la mancata notificazione del deposito di un documento relativo all’ammissibilità del ricorso (nella specie, diretto a dimostrare l’invalidità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante della società ricorrente), effettuato dal resistente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., preclude l’utilizzabilità del documento qualora la parte ricorrente, intervenuta all’udienza di discussione, si opponga alla produzione di esso, deducendo di non aver avuto la possibilità di esaminarne il contenuto.

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Cass. civ. n. 9733/1998

Per nullità della sentenza impugnata, in riferimento all’art. 372, primo comma, c.p.c. sul deposito in cassazione di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, deve intendersi non soltanto quella derivante dai vizi propri della sentenza — e cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza prescritti dal coordinato disposto degli artt. 132, 156 e 161 c.p.c. —, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale (legitimatio ad processum) e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto di un ente privato e conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che, nel presupposto della mancanza della personalità giuridica del medesimo, aveva ritenuto che ciascuno dei «comitati provinciali» della medesima costituisse un’associazione non riconosciuta, come tale evocabile in giudizio).

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Cass. civ. n. 3228/1998

Qualora la sentenza impugnata sia stata emessa nei confronti di un soggetto e il ricorso per cassazione sia stato proposto da un diverso soggetto, la documentazione da questo prodotta direttamente all’udienza per provare la propria legittimazione all’impugnazione senza rispettare la procedura prevista dall’art. 372 c.p.c., che prescrive che il deposito della stessa venga notificato, mediante elenco alla controparte, in difetto di partecipazione del difensore di questa alla discussione orale, non può essere esaminata dal collegio, il quale, pertanto, in mancanza di prova della legittimazione del ricorrente alla impugnazione deve dichiarare la inammissibilità del ricorso.

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Cass. civ. n. 12886/1997

La parte cui sia stato notificato un atto d’impugnazione nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve di cui all’art. 325 dello stesso codice e l’avvenuto superamento del medesimo deve provarne il momento di decorrenza, producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, non essendo all’uopo sufficiente la produzione di copia informale della sentenza gravata e della relativa notificazione.

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Cass. civ. n. 10022/1997

In caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale, in sede di giudizio di legittimità, abbia proposto ricorso assumendo di esserne l’erede deve provare, pena l’inammissibilità del gravame, la propria legittimazione processuale attraverso le produzioni documentali consentite dalla norma di cui all’art. 372 c.p.c., con riferimento tanto al fatto storico del decesso della parte originaria, quanto alla asserita qualità di erede della stessa (oneri ottemperabili, ad esempio, mediante produzione del certificato di morte del de cuius e della conseguente denuncia di successione, ovvero di atti notori), trattandosi, nella specie, di fatti costitutivi del diritto di impugnazione e, come tali, da provare da parte del soggetto che intenda esercitarlo. Tale prova, necessaria in presenza di apposita eccezione di controparte, può essere fornita in tempi anche successivi a quello del deposito del ricorso, purché precedenti la discussione del medesimo, così che siano resi edotti gli eventuali controricorrenti presenti (ove mai questi ultimi non siano già stati destinatari, in precedenza, di apposita notificazione ex art. 372 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 6144/1993

Nel giudizio davanti alla corte di cassazione, la produzione di documenti, che, sebbene ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., sia nondimeno avvenuta in modo irrituale per non essere state osservate la formalità di legge, non consente per tale motivo l’utilizzazione dei documenti stessi ai fini della decisione, quando, non essendo stati presenti i difensori delle parti all’udienza di discussione, nulla è dato argomentare circa il loro atteggiamento al riguardo, specie in relazione alla necessaria verifica dell’osservanza del principio del contraddittorio, la cui effettività potrebbe costituire il solo rimedio all’irritualità suddetta.

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Cass. civ. n. 1873/1991

Il sopravvenire della morte della parte — che è evento inidoneo a determinare effetti interruttivi, allorché si verifichi nel corso del giudizio di cassazione — non può essere documentato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., al diverso fine di ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, allorché il suddetto giudizio abbia ad oggetto la questione della legittimità di sanzioni pecuniarie irrogate per infrazioni valutarie riferibili a periodi anteriori all’entrata in vigore delle disposizioni che hanno, in pendenza del giudizio medesimo, prima sancito (art. 23 del D.P.R. n. 454 del 1987, emesso in attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. n. 599 del 1986) e poi ribadito (art. 23 del D.P.R. n. 148 del 1988, attuativo della delega di cui all’art. 1, comma terzo della stessa L. n. 599 del 1986) il principio della personalità delle obbligazioni conseguenti a siffatte sanzioni e dell’intrasmissibilità agli eredi. Ciò, in quanto, non potendosi analogo principio desumere dalla previgente normativa in modo incontrovertibile ed essendo ugualmente disputabile se il menzionato jus superveniens possa trovare applicazione, difetta il requisito dell’incontrovertibilità della sopravvenuta carenza di interesse, che condiziona la possibilità della declaratoria suddetta.

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Cass. civ. n. 2352/1990

L’autorizzazione a stare in giudizio integra un requisito di efficacia — non già di validità — della costituzione dell’ente pubblico e, pertanto, la dimostrazione della sua esistenza — ove l’atto non sia stato allegato al ricorso per cassazione né successivamente depositato e notificato alla controparte (ancorché non costituita) ai sensi dell’art. 372 c.p.c. — può essere fornita finché non sia iniziata la discussione del ricorso cui si riferisce l’autorizzazione stessa, sempreché sia presente il difensore della controparte. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Inadel in regime di commissariamento, sul rilievo che la deliberazione ex art. 5 del R.D. n. 3239 del 1928 del commissario a proporre il gravame era stata depositata all’udienza di discussione del ricorso medesimo, nella quale non era presente il difensore della controparte, non costituita).

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Cass. civ. n. 653/1989

Le nullità della sentenza — presa in considerazione dall’art. 372 c.p.c. al fine di consentire la produzione di nuovi documenti in cassazione — non sono soltanto quelle derivanti dalla mancanza di requisiti formali della sentenza, ma anche quelle che dal procedimento si ripercuotono direttamente sulla sentenza medesima e la cui esistenza può essere dedotta e provata per la prima volta in sede di legittimità con idonea produzione documentale come la nullità della sentenza in conseguenza della mancata automatica interruzione del processo a seguito della morte del procuratore della parte con esso costituita. (Nel caso, la corte ha ritenuto ammissibile la produzione di certificato attestante la morte del procuratore della parte, sopravvenuta nel corso del giudizio d’appello, tuttavia proseguito sino alla sentenza).

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Cass. civ. n. 6957/1988

Poiché per l’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689 l’obbligazione di pagare la pena pecuniaria irrogata con la ingiunzione amministrativa non si trasmette agli eredi, la morte dell’intimato, sopravvenuta nel corso del procedimento di opposizione alla ingiunzione, determina la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione potendo a tal fine essere depositato a norma dell’art. 372 c.p.c. il certificato di morte dell’opponente.

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Cass. civ. n. 5732/1988

Dal principio secondo cui nel giudizio di legittimità la produzione di nuovi documenti che riguardino la nullità della sentenza impugnata deve avvenire nel termine fissato per il deposito del ricorso o del controricorso, mentre può avvenire indipendentemente dagli stessi solo se i documenti si riferiscano all’ammissibilità del ricorso o del controricorso ai sensi del secondo comma dell’art. 372 c.p.c., consegue che ove il ricorrente intenda depositare un documento per dimostrare la nullità del procedimento di appello per difetto di legitimatio ad causam di una parte e quindi la inammissibilità del controricorso dalla stessa proposto, egli deve depositare il detto documento unitamente al ricorso, poiché dallo stesso è desumibile in primo luogo un motivo di nullità della sentenza denunciata, mentre l’aspetto della inammissibilità del controricorso è solo conseguenziale, in quanto deriva unicamente dalla dedotta nullità della sentenza.

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Cass. civ. n. 6886/1983

La produzione in sede di legittimità di nuovi documenti, vietata a norma dell’art. 372 c.p.c., salvo che si tratti di documenti attinenti alla ammissibilità del ricorso e del controricorso ed alla nullità della sentenza impugnata, comporta solo la mancata presa in considerazione di tali documenti da parte della Corte di cassazione e non l’inammissibilità del ricorso.

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Cass. civ. n. 4443/1983

La persistenza dell’interesse ad agire deve essere verificata dal giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità, con riferimento al quale l’art. 372 c.p.c. non solo consente la produzione di ogni documento idoneo a dimostrare il venir meno dell’interesse suddetto (ancorché testualmente si riferisca alla sola inammissibilità del ricorso), per il sopravvenire di fatti che elidono in radice la necessità del giudice di pronunciare sulla domanda, ma, a maggior ragione, nel caso di più ricorsi riuniti e da decidere contestualmente, abilita il giudice di legittimità a tener conto degli atti relativi ad uno di tali ricorsi e della decisione sul medesimo pronunciata, al fine di compiere la menzionata verifica, con riferimento all’altro ricorso.

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Cass. civ. n. 631/1982

L’art. 372 c.p.c., sulla producibilità di nuovi documenti in cassazione, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere, per fatti sopravvenuti che elidano radicalmente la necessità del giudice di pronunciare sulla domanda e facciano venir meno, quindi, l’interesse al ricorso.

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Cass. civ. n. 2409/1975

Nel ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 1, c.p.c., per motivi attinenti alla giurisdizione, opera il divieto di produrre nuovi documenti, di cui all’art. 372 primo comma, c.p.c.; detto divieto è inapplicabile solo nella diversa ipotesi del regolamento preventivo di giurisdizione, in ordine al quale è consentito alle parti di produrre, ai fini della decisione della questione di giurisdizione, le prove documentali che avrebbero potuto esibire in sede di merito, ove l’istanza di regolamento non fosse stata proposta.

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