Art. 372 – Codice di procedura civile – Produzione di altri documenti

Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10602/2025

In tema di ricorso per cassazione, qualora sia venuto meno, per qualsiasi causa, l'interesse all'impugnazione successivamente alla sua notificazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all'ammissibilità del ricorso.

Cass. civ. n. 19976/2024

Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. (Fattispecie in tema di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ravvisato dalla S.C. nella richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente e rimasta indimostrata in ragione della tardiva produzione dei documenti a sostegno di essa).

Cass. civ. n. 16617/2024

Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove

Cass. civ. n. 6792/2024

Con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito - competente alla liquidazione delle spese anche per la fase del giudizio di cassazione - nel giudizio di legittimità può essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 373 c.p.c.; tuttavia, affinché sia rispettato il principio del

Cass. civ. n. 29221/2023

La nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione, non è solo quella derivante dai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del ricorrente volta a dimostrare la nullità della sentenza per essere stata pronunciata a seguito di gravame interposto da società già estinta, per incorporazione e cancellazione dal registro delle imprese, al momento della proposizione dell'appello).

Cass. civ. n. 26619/2023

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante

Cass. civ. n. 10595/2023

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).

Cass. civ. n. 6397/2023

L'appello proposto da una società estinta è inammissibile e tale vizio è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, qualora sul punto non si sia formato il giudicato; a tal fine, la parte originariamente appellata, che ricorra per cassazione, è ammessa a produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti comprovanti la suddetta estinzione, essendo quello della proposizione dell'impugnazione il momento in cui è tenuta a verificare l'esistenza del soggetto cui deve notificarla.

Cass. civ. n. 11261/2014

Nel giudizio di legittimità, l'attività di notificazione dell'elenco delle produzioni, di cui all'art. 372 cod. proc. civ., deve essere effettuata su impulso del difensore munito della procura speciale e non di quello soltanto domiciliatario, con la conseguenza che, la notificazione effettuata da quest'ultimo ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (il cui art. 1 attribuisce il potere notificatorio al difensore munito di procura) è nulla. Tuttavia, se la controparte contraddice sulle risultanze della produzione senza lamentare e dimostrare il pregiudizio che la eccepita nullità le avrebbe arrecato quanto alla possibilità di svolgere il contraddittorio sui documenti nella sua pienezza, la nullità stessa rimane sanata e la produzione deve considerarsi esaminabile dalla Corte.

Cass. civ. n. 2125/2014

In tema di ricorso per cassazione, il divieto di cui all'art. 372 cod. proc. civ. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione - fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso - non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d'ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Ne consegue che la parte che abbia prodotto nel giudizio di merito la fotocopia di un documento, può produrre in cassazione l'originale (nella specie, sentenza impugnata con relata di notifica), senza che la sostituzione implichi produzione di un documento nuovo.

Cass. civ. n. 21729/2013

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rituale la produzione, in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., della procura conferita da una società al proprio legale rappresentante, quantunque non notificata, in un caso in cui l'avvocato della controparte aveva comunque preso parte alla discussione).

Cass. civ. n. 10967/2013

Nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c., e ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di indennità perequativa di cui all'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la S.C. ha ritenuto che non riguardasse l'ammissibilità del ricorso, ma il merito della pretesa, la produzione di una sentenza definitiva del giudice amministrativo, concernente il riconoscimento di tale trattamento retributivo per un periodo antecedente alla novazione del rapporto di lavoro, proseguito sulla base di un nuovo regolamento contrattuale e nei confronti di un ente di nuova costituzione).

Cass. civ. n. 12982/2012

Qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia negato la legittimazione ad agire per assenza di prova della qualità di successore dell'originaria parte, la relativa prova non può essere offerta nel giudizio di legittimità, in cui, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non possono essere prodotti documenti che non siano stati depositati nella fase di merito, ad eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Cass. civ. n. 8557/2012

Le cosiddette "tabelle" uniformi predisposte dai Tribunali per la liquidazione del danno non patrimoniale non costituiscono dei documenti in senso proprio, né rappresentano degli elementi di fatto, come tali da allegare con gli atti introduttivi del giudizio, ma sono piuttosto assimilabili ai precedenti giurisprudenziali, che le parti possono invocare a sostegno delle proprie argomentazioni. Esse, pertanto, possono essere prodotte anche in sede di legittimità, da parte di chi ne lamenti l'erronea applicazione da parte del giudice di merito, senza che ciò violi il divieto di cui all'art. 372 c.p.c..

Cass. civ. n. 1883/2011

In tema di rilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimità, quando esso si forma per effetto di una pronuncia della Corte di cassazione successiva alla proposizione del ricorso relativo al procedimento nel quale il giudicato s'intende far valere e l'oggetto della cosa giudicata deve desumersi dalla sentenza di merito in quanto l'impugnazione si è chiusa in rito con declaratoria d'inammissibilità, la parte, per documentare la formazione del giudicato che non possa emergere dal tenore della decisione della Corte di cassazione, può produrre la sentenza di merito fino all'udienza di discussione, essendo tale produzione esclusivamente funzionale alla dimostrazione del giudicato.

Cass. civ. n. 25234/2010

La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; l'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

Cass. civ. n. 4863/2010

La prova mediante documenti delle condizioni dell'azione, nonostante queste, in caso di controversia sulle relative circostanze, siano verificabili fino al momento della decisione, da non limitarsi restrittivamente a quella di primo grado, è soggetta alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio; di conseguenza, essendo inammissibile, ex art. 372 c.p.c., nella sede di legittimità, qualsiasi attività istruttoria, sia pure documentale, sono irricevibili i documenti volti a provare la condizione dell'azione esercitata. (Nella specie, il decreto con cui il giudice delegato aveva autorizzato il trasferimento degli immobili ed il conseguente atto pubblico, intervenuti nelle more del giudizio di appello, in un caso in cui il trasferimento non poteva considerarsi avvenuto per effetto della sentenza omologativa del concordato fallimentare, essendo sottoposto alla condizione sospensiva del regolare adempimento degli obblighi concordatari).

Cass. civ. n. 21122/2008

Nel corso del giudizio di legittimità possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l'interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell'ambito di applicazione dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso (Nella specie la S.C. ha ammesso il deposito di documenti attestanti l'avvenuta definizione con condono di una violazione amministrativa relativa ad affissione abusiva).

Cass. civ. n. 627/2008

La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.

Cass. civ. n. 22900/2007

L'eccezione di litispendenza sollevata per la prima volta davanti la Corte di cassazione, senza che sia stata nei precedenti gradi del giudizio almeno allegata la pendenza dell'altro processo, è inammissibile. Infatti, se è vero che essa può essere rilevata in qualunque stato e grado del processo, quindi anche nel giudizio di cassazione, occorre però in ogni caso che i relativi fatti posti a fondamento della pronuncia siano stati al momento acquisiti nel corso del giudizio, così che il giudice possa anche d'ufficio riconoscere gli effetti giuridici dei fatti dedotti ed allegati dalle parti. Peraltro, una volta allegato il fatto della pendenza nel corso del giudizio, occorre che tale situazione persista nel giudizio di cassazione sino all'udienza di discussione, con conseguente onere di allegazione della relativa documentazione che attesti attualità delle condizioni di applicabilità dell'art. 39 c.p.c., documentazione quest'ultima non soggetta alla preclusione di cui all'art. 372 c.p.c.

Cass. civ. n. 13916/2006

Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall'art. 384, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal D.L.vo 2006, n. 40, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.

Cass. civ. n. 13011/2006

L'art. 372 c.p.c., che consente la produzione nel giudizio di legittimità dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, si applica anche alla inesistenza o nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado quando, trattandosi di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione, la produzione dei documenti costituisce l'unico mezzo per dimostrare, con il vizio del procedimento, la nullità della sentenza, atteso che il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità si tradurrebbe, altrimenti, in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, garantito dall'art. 24 Cost. Pur se conseguentemente ammissibile, la produzione della documentazione anagrafica — non costituendo il certificato anagrafico prova idonea del diverso luogo di residenza del destinatario della notifica rispetto al luogo ove la notifica è stata effettuata — è peraltro inidonea a dimostrare ex se la nullità della notificazione dell'atto di citazione.

Cass. civ. n. 11650/2006

La società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 c.p.c., a meno che il resistente non l'abbia — nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 c.p.c. — esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 18129/2005

Nella nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., rientra — quale nullità propria o originaria — la nullità derivante da giudicato interno per inammissibilità del ricorso in appello, atteso che tale sentenza, decidendo nonostante il giudicato formatosi, non è idonea, ai sensi dell'art. 156 del codice di rito, a raggiungere il proprio scopo disciplinando il rapporto controverso e non è, pertanto, conforme alla fattispecie legale; d'altra parte, diversamente opinando, sarebbe vulnerato il principio del ne bis in idem posto nell'interesse pubblico e volto anche ad evitare che — attraverso attività inutili — si metta in pericolo il bene, costituzionalmente protetto, della ragionevole durata del processo. Conseguentemente, la relativa documentazione (nella specie la copia notificata della sentenza di primo grado ai fini del superamento del termine breve per impugnare) può essere legittimamente prodotta nel giudizio di cassazione.

Cass. civ. n. 16777/2005

Nel giudizio di cassazione promosso (nella specie, dal P.G. presso la Corte di cassazione) avverso la sentenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la produzione di documenti attestanti l'esistenza di un procedimento penale a carico del magistrato incolpato per i medesimi fatti per i quali questi è sottoposto a procedimento disciplinare (procedimento penale aperto dopo la pronuncia della sentenza del CSM nel procedimento disciplinare), deve ritenersi consentita ai sensi dell'art. 372 c.p.c., perché attiene all'ammissibilità in senso lato del ricorso, considerato che l'esame dello stesso postula che l'azione disciplinare sia proseguibile e non debba, invece, essere sospesa. Tale produzione, inoltre, deve ritenersi consentita e rituale, pur se non compiuta con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 372, anche quando sia effettuata in modo da consentire comunque la difesa della controparte, e questa abbia accettato il contraddittorio sul punto.

Cass. civ. n. 5974/2005

I documenti volti a dimostrare l'adempimento dell'obbligazione oggetto del giudizio non appartengono al novero di quelli per cui l'art. 372 c.p.c. ammette la produzione per la prima volta nel giudizio di Cassazione, poiché essi comportano sempre l'esigenza di un accertamento che le circostanze sopraggiunte abbiano eliminato ogni contrasto tra le parti in causa ed il venir meno d'ogni interesse delle medesime alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che dei medesimi documenti, che siano stati prodotti in violazione della disposizione citata, non può tenersi conto al fine di dichiarare, in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere. (Fattispecie relativa ad azione d'annullamento del contratto di fideiussione per vizio del consenso e alla produzione in Cassazione di documenti relativi all'adempimento dell'obbligazione fideiussoria).

Cass. civ. n. 5123/2005

La documentazione allegata dai ricorrenti per Cassazione alla memoria depositata in prossimità dell'udienza è inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c., che vieta la produzione nel giudizio di cassazione d'atti diversi da quelli riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso e che non considera gli atti o documenti già prodotti nei gradi di merito, non perché ne sia permessa la produzione, ma perché alle parti è sufficiente il richiamo ad essi. Né è possibile, nell'udienza di cassazione, procedere alla ricostruzione di fascicoli di giudizio di merito, poiché al giudice di legittimità non sono consentiti accertamenti ed apprezzamenti di fatto.

Cass. civ. n. 9942/2004

Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità non sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, ma si estendono a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi radicali del procedimento. (In applicazione di tale principio la S.C. ha considerato ammissibile la produzione — in sede di giudizio di legittimità — della sentenza di primo grado notificata e impugnata tardivamente in appello, al fine di dimostrarne il passaggio in giudicato, con la conseguente nullità della sentenza pronunciata in appello).

Cass. civ. n. 18595/2003

Nel procedimento per cassazione, che non consente alcuna forma d'istruzione probatoria, è preclusa la produzione di documenti ovvero di altre cose materiali che servano come mezzi di prova di fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti miranti ad introdurre nuove circostanze che non siano quelle riguardanti la nullità della sentenza o l'inammissibilità del ricorso o del controricorso. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione delle sentenze di assoluzione dei ricorrenti da reati connessi all'illegittima assunzione di lavoratori, prodotte al fine di dimostrare la fondatezza della proposta opposizione a sanzione amministrativa).

Cass. civ. n. 2829/2002

In tema di ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora la pronuncia del giudice di merito abbia fatto applicazione di usi locali a lui noti, usi, peraltro, non direttamente a conoscenza del giudice di legittimità, è necessario, ove il ricorrente lamenti l'error iuris nell'applicazione dell'uso stesso, che agli atti del processo risulti già allegata la relativa prova documentale, non essendone consentita per la prima volta la produzione in sede di legittimità (art. 372 c.p.c.), e non essendo consentita la cassazione della sentenza per fini «esplorativi», per verificare, cioè, in sede di giudizio di rinvio, se l'asserita violazione sussista o meno (principio affermato dalla S.C. in tema di mediazione).

Cass. civ. n. 847/2002

... non è pertanto ammissibile la produzione di nuovi documenti con i quali parte ricorrente intenda dimostrare che lo stesso giudice d'appello, in un caso identico, avrebbe deciso in senso diverso dalla sentenza impugnata e conformemente a quanto da essa propugnato.

Cass. civ. n. 11227/2000

Ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti dei quali è consentita la produzione «che riguardano la nullità della sentenza impugnata» sono esclusivamente quelli che dimostrano vizi intrinseci della sentenza stessa per difetto di requisiti essenziali e non anche quelli attinenti ad altri e precedenti atti o situazioni processuali che si riflettono sulla validità della decisione (diversamente sarebbe legittimata la produzione di documenti riguardanti qualunque vizio del procedimento, pur se potuti produrre nel giudizio di merito, con palese alterazione del ruolo del giudizio di legittimità). Tuttavia, è ammissibile, in ragione della prevalente esigenza della tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), la produzione di documenti nuovi, pur se non direttamente attinenti a vizi propri della sentenza impugnata, quando essi siano diretti a dimostrare un vizio di costituzione del rapporto processuale non deducibile (per la natura stessa del vizio) nel giudizio di merito e che soltanto con il ricorso per cassazione poteva essere fatto valere. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da un ente pubblico territoriale, siccome la procura apposta a margine dell'atto d'appello ricava la sottoscrizione di colui che già da alcuni mesi prima non era più presidente dell'ente. Questo, nel proporre ricorso per cassazione, aveva prodotto alcuni documenti aventi il fine di dimostrare che il timbro recava effettivamente il nome del cessato presidente, ma la sigla sotto di esso apposta apparteneva al vicepresidente, investito di poteri rappresentativi al momento del conferimento della procura. La S.C., sulla base dell'enunciato principio di diritto, ha respinto il ricorso).

Cass. civ. n. 801/2000

È consentita per la prima volta in sede di legittimità la prova documentale dei vizi inducenti la nullità della sentenza gravata che non li abbia rilevati, allorquando il ricorso per cassazione risulti l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la predetta sentenza e la produzione dei documenti costituisca quindi il solo strumento per dimostrare, attraverso il vizio del procedimento, siffatta nullità. (Fattispecie in tema di pronuncia del giudice di pace emessa in una controversia di valore inferiore a lire due milioni).

Cass. civ. n. 9733/1998

Per nullità della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 372, primo comma, c.p.c. sul deposito in cassazione di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, deve intendersi non soltanto quella derivante dai vizi propri della sentenza — e cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza prescritti dal coordinato disposto degli artt. 132, 156 e 161 c.p.c. —, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale (legitimatio ad processum) e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto di un ente privato e conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che, nel presupposto della mancanza della personalità giuridica del medesimo, aveva ritenuto che ciascuno dei «comitati provinciali» della medesima costituisse un'associazione non riconosciuta, come tale evocabile in giudizio).

Cass. civ. n. 6144/1993

Nel giudizio davanti alla corte di cassazione, la produzione di documenti, che, sebbene ammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c., sia nondimeno avvenuta in modo irrituale per non essere state osservate la formalità di legge, non consente per tale motivo l'utilizzazione dei documenti stessi ai fini della decisione, quando, non essendo stati presenti i difensori delle parti all'udienza di discussione, nulla è dato argomentare circa il loro atteggiamento al riguardo, specie in relazione alla necessaria verifica dell'osservanza del principio del contraddittorio, la cui effettività potrebbe costituire il solo rimedio all'irritualità suddetta.

Cass. civ. n. 653/1989

Le nullità della sentenza — presa in considerazione dall'art. 372 c.p.c. al fine di consentire la produzione di nuovi documenti in cassazione — non sono soltanto quelle derivanti dalla mancanza di requisiti formali della sentenza, ma anche quelle che dal procedimento si ripercuotono direttamente sulla sentenza medesima e la cui esistenza può essere dedotta e provata per la prima volta in sede di legittimità con idonea produzione documentale come la nullità della sentenza in conseguenza della mancata automatica interruzione del processo a seguito della morte del procuratore della parte con esso costituita. (Nel caso, la corte ha ritenuto ammissibile la produzione di certificato attestante la morte del procuratore della parte, sopravvenuta nel corso del giudizio d'appello, tuttavia proseguito sino alla sentenza).

Cass. civ. n. 6886/1983

La produzione in sede di legittimità di nuovi documenti, vietata a norma dell'art. 372 c.p.c., salvo che si tratti di documenti attinenti alla ammissibilità del ricorso e del controricorso ed alla nullità della sentenza impugnata, comporta solo la mancata presa in considerazione di tali documenti da parte della Corte di cassazione e non l'inammissibilità del ricorso.

Cass. civ. n. 2409/1975

Nel ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 1, c.p.c., per motivi attinenti alla giurisdizione, opera il divieto di produrre nuovi documenti, di cui all'art. 372 primo comma, c.p.c.; detto divieto è inapplicabile solo nella diversa ipotesi del regolamento preventivo di giurisdizione, in ordine al quale è consentito alle parti di produrre, ai fini della decisione della questione di giurisdizione, le prove documentali che avrebbero potuto esibire in sede di merito, ove l'istanza di regolamento non fosse stata proposta.

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