Art. 372 – Codice di procedura civile – Produzione di altri documenti
Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10602/2025
In tema di ricorso per cassazione, qualora sia venuto meno, per qualsiasi causa, l'interesse all'impugnazione successivamente alla sua notificazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all'ammissibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 19976/2024
Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. (Fattispecie in tema di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ravvisato dalla S.C. nella richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente e rimasta indimostrata in ragione della tardiva produzione dei documenti a sostegno di essa).
Cass. civ. n. 16617/2024
Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove
Cass. civ. n. 6792/2024
Con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito - competente alla liquidazione delle spese anche per la fase del giudizio di cassazione - nel giudizio di legittimità può essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 373 c.p.c.; tuttavia, affinché sia rispettato il principio del
Cass. civ. n. 29221/2023
La nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione, non è solo quella derivante dai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del ricorrente volta a dimostrare la nullità della sentenza per essere stata pronunciata a seguito di gravame interposto da società già estinta, per incorporazione e cancellazione dal registro delle imprese, al momento della proposizione dell'appello).
Cass. civ. n. 26619/2023
Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante
Cass. civ. n. 10595/2023
In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).
Cass. civ. n. 6397/2023
L'appello proposto da una società estinta è inammissibile e tale vizio è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, qualora sul punto non si sia formato il giudicato; a tal fine, la parte originariamente appellata, che ricorra per cassazione, è ammessa a produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti comprovanti la suddetta estinzione, essendo quello della proposizione dell'impugnazione il momento in cui è tenuta a verificare l'esistenza del soggetto cui deve notificarla.
Cass. civ. n. 1574/2020
La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/03/2017).
Cass. civ. n. 21359/2020
La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/11/2018).
Cass. civ. n. 9685/2020
Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c. e ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una perizia su immobili costituenti garanzia di mutuo ipotecario, la S.C. ha ritenuto che la produzione di documenti - successivi alla decisione impugnata, inerenti la prosecuzione della procedura esecutiva e volti a dimostrare l'ulteriore riduzione del prezzo di vendita - non riguardasse l'ammissibilità del ricorso, bensì il merito della pretesa risarcitoria). (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/09/2017).
Cass. civ. n. 18464/2018
Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c..
Cass. civ. n. 28999/2018
Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c..
Cass. civ. n. 22095/2018
La nozione di nullità della sentenza che consente la produzione nel giudizio di legittimità di nuovi documenti, ex art. 372 c.p.c., va interpretata in senso ampio, comprendendo nella stessa non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle correlate a vizi del procedimento che influiscono direttamente sulla decisione medesima: ne deriva che assumono rilievo anche le certificazioni "postume" rilasciate dalla cancelleria del giudice d'appello in ordine al rispetto degli adempimenti processuali.
Cass. civ. n. 3349/2017
Nel giudizio di legittimità, l'art. 372 c.p.c. non determina, di per sé, l'inammissibilità della produzione di documenti comprovanti l'applicabilità alla fattispecie dello “ius superveniens”, ove rilevante ai fini della riforma della decisione di merito (nella specie, della cassazione con rinvio).
Cass. civ. n. 13792/2016
In tema di società di persone, l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con la prova che la società abbia continuato ad operare pur dopo la suddetta cancellazione, sicché il difetto di legittimazione processuale della società non può essere dedotto per la prima volta in cassazione, con produzione dell'atto di cancellazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comportando una non consentita introduzione di una nuova questione di fatto in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 26359/2014
Il curatore del fallimento, pur essendo parte nelle controversie fallimentari, non ha capacità processuale autonoma, bensì condizionata all'autorizzazione del giudice delegato, che deve essere rilasciata in relazione a ciascun grado di giudizio tant'è che, in mancanza, sussiste il difetto di legittimazione processuale, rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di questione inerente la "legitimatio ad processum". Peraltro, mentre nelle fasi di merito il giudice, che ne rilevi l'assenza, può invitare il curatore a munirsene, nel giudizio di legittimità non sussiste un analogo potere poiché la peculiare natura di quest'ultimo, caratterizzato dall'assenza di attività istruttoria e dalle rigide formalità che disciplinano il deposito dei documenti (ammissibili con le forme e i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ.), esclude la possibilità per il giudicante di invitare una delle parti a depositare documenti mancanti.
Cass. civ. n. 19980/2014
In presenza di una fattispecie estintiva del processo di cassazione ricollegata al verificarsi, al di fuori del processo, di determinati presupposti che si devono dalla parte far constare alla S.C. (quale, nella specie, quella del condono fiscale regolato dall'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, richiamato dall'art. 39 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111), il deposito in sede di legittimità di un'istanza di estinzione accompagnata dai documenti idonei a dimostrarne l'esistenza deve essere preceduto, a cura della parte medesima, dalla notificazione ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., alle altre parti costituite dell'elenco dei suddetti documenti, nella cui mancanza il presidente di sezione (o un suo delegato), che ravvisi le condizioni per provvedere con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., deve disporre, in via preliminare, che la stessa venga previamente effettuata.
Cass. civ. n. 16036/2014
L'art. 372 cod. proc. civ., che consente la produzione, nel giudizio di legittimità, dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, si applica anche quando si lamentino "errores in procedendo" idonei ad inficiare direttamente la validità della pronuncia impugnata, ove quest'ultima sia impugnabile solo con il ricorso in cassazione. (Nella specie, relativa ad impugnazione di lodo arbitrale, il cui giudizio si svolge in un unico grado di merito, la S.C. ha ammesso la produzione di documenti per dimostrare la carenza del potere di procedere alla rinuncia agli atti del giudizio di merito da parte della società ricorrente in quanto proveniente da persona non più sua rappresentante, nonché il difetto di contraddittorio nel sub procedimento di estinzione del giudizio per l'omessa comunicazione della relativa ordinanza, pronunciata fuori dall'udienza).
Cass. civ. n. 15073/2014
Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento quale la pretesa irregolare costituzione del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha considerato inammissibile la produzione di documentazione comprovante le vicende societarie del Gruppo Ferrovie dello Stato, depositata unitamente al ricorso, per dimostrare la legittimazione ad impugnare, esclusa dalla corte territoriale).
Cass. civ. n. 11261/2014
Nel giudizio di legittimità, l'attività di notificazione dell'elenco delle produzioni, di cui all'art. 372 cod. proc. civ., deve essere effettuata su impulso del difensore munito della procura speciale e non di quello soltanto domiciliatario, con la conseguenza che, la notificazione effettuata da quest'ultimo ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (il cui art. 1 attribuisce il potere notificatorio al difensore munito di procura) è nulla. Tuttavia, se la controparte contraddice sulle risultanze della produzione senza lamentare e dimostrare il pregiudizio che la eccepita nullità le avrebbe arrecato quanto alla possibilità di svolgere il contraddittorio sui documenti nella sua pienezza, la nullità stessa rimane sanata e la produzione deve considerarsi esaminabile dalla Corte.
Cass. civ. n. 2125/2014
In tema di ricorso per cassazione, il divieto di cui all'art. 372 cod. proc. civ. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione - fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso - non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d'ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Ne consegue che la parte che abbia prodotto nel giudizio di merito la fotocopia di un documento, può produrre in cassazione l'originale (nella specie, sentenza impugnata con relata di notifica), senza che la sostituzione implichi produzione di un documento nuovo.
Cass. civ. n. 21729/2013
Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rituale la produzione, in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., della procura conferita da una società al proprio legale rappresentante, quantunque non notificata, in un caso in cui l'avvocato della controparte aveva comunque preso parte alla discussione).
Cass. civ. n. 10967/2013
Nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c., e ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di indennità perequativa di cui all'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la S.C. ha ritenuto che non riguardasse l'ammissibilità del ricorso, ma il merito della pretesa, la produzione di una sentenza definitiva del giudice amministrativo, concernente il riconoscimento di tale trattamento retributivo per un periodo antecedente alla novazione del rapporto di lavoro, proseguito sulla base di un nuovo regolamento contrattuale e nei confronti di un ente di nuova costituzione).
Cass. civ. n. 9692/2013
In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma che l'eventuale costituzione irrituale del primo è sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni.
Cass. civ. n. 12982/2012
Qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia negato la legittimazione ad agire per assenza di prova della qualità di successore dell'originaria parte, la relativa prova non può essere offerta nel giudizio di legittimità, in cui, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non possono essere prodotti documenti che non siano stati depositati nella fase di merito, ad eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Cass. civ. n. 8557/2012
Le cosiddette "tabelle" uniformi predisposte dai Tribunali per la liquidazione del danno non patrimoniale non costituiscono dei documenti in senso proprio, né rappresentano degli elementi di fatto, come tali da allegare con gli atti introduttivi del giudizio, ma sono piuttosto assimilabili ai precedenti giurisprudenziali, che le parti possono invocare a sostegno delle proprie argomentazioni. Esse, pertanto, possono essere prodotte anche in sede di legittimità, da parte di chi ne lamenti l'erronea applicazione da parte del giudice di merito, senza che ciò violi il divieto di cui all'art. 372 c.p.c..
Cass. civ. n. 1883/2011
In tema di rilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimità, quando esso si forma per effetto di una pronuncia della Corte di cassazione successiva alla proposizione del ricorso relativo al procedimento nel quale il giudicato s'intende far valere e l'oggetto della cosa giudicata deve desumersi dalla sentenza di merito in quanto l'impugnazione si è chiusa in rito con declaratoria d'inammissibilità, la parte, per documentare la formazione del giudicato che non possa emergere dal tenore della decisione della Corte di cassazione, può produrre la sentenza di merito fino all'udienza di discussione, essendo tale produzione esclusivamente funzionale alla dimostrazione del giudicato.
Cass. civ. n. 25234/2010
La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; l'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.
Cass. civ. n. 4863/2010
La prova mediante documenti delle condizioni dell'azione, nonostante queste, in caso di controversia sulle relative circostanze, siano verificabili fino al momento della decisione, da non limitarsi restrittivamente a quella di primo grado, è soggetta alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio; di conseguenza, essendo inammissibile, ex art. 372 c.p.c., nella sede di legittimità, qualsiasi attività istruttoria, sia pure documentale, sono irricevibili i documenti volti a provare la condizione dell'azione esercitata. (Nella specie, il decreto con cui il giudice delegato aveva autorizzato il trasferimento degli immobili ed il conseguente atto pubblico, intervenuti nelle more del giudizio di appello, in un caso in cui il trasferimento non poteva considerarsi avvenuto per effetto della sentenza omologativa del concordato fallimentare, essendo sottoposto alla condizione sospensiva del regolare adempimento degli obblighi concordatari).
Cass. civ. n. 21122/2008
Nel corso del giudizio di legittimità possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l'interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell'ambito di applicazione dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso (Nella specie la S.C. ha ammesso il deposito di documenti attestanti l'avvenuta definizione con condono di una violazione amministrativa relativa ad affissione abusiva).
Cass. civ. n. 627/2008
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.
Cass. civ. n. 22900/2007
L'eccezione di litispendenza sollevata per la prima volta davanti la Corte di cassazione, senza che sia stata nei precedenti gradi del giudizio almeno allegata la pendenza dell'altro processo, è inammissibile. Infatti, se è vero che essa può essere rilevata in qualunque stato e grado del processo, quindi anche nel giudizio di cassazione, occorre però in ogni caso che i relativi fatti posti a fondamento della pronuncia siano stati al momento acquisiti nel corso del giudizio, così che il giudice possa anche d'ufficio riconoscere gli effetti giuridici dei fatti dedotti ed allegati dalle parti. Peraltro, una volta allegato il fatto della pendenza nel corso del giudizio, occorre che tale situazione persista nel giudizio di cassazione sino all'udienza di discussione, con conseguente onere di allegazione della relativa documentazione che attesti attualità delle condizioni di applicabilità dell'art. 39 c.p.c., documentazione quest'ultima non soggetta alla preclusione di cui all'art. 372 c.p.c.
Cass. civ. n. 16402/2007
Nel giudizio di cassazione non può essere proposta querela di falso concernente un verbale di udienza del giudizio di merito, anzitutto perché nella fase di legittimità la querela di falso può essere proposta solo quando concerna documenti relativi alla fase stessa e non documenti già sottoposti al giudice del merito senza essere stati davanti a lui impugnati come falsi, poi perché nel giudizio di cassazione possono essere prodotti documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata, ma intendendosi per tale solo quella inficiante direttamente la sentenza e non quella verificatasi nel corso del processo e incidente solo indirettamente sulla decisione e, infine, perché la querela di falso civile presuppone che il documento impugnato sia stato prodotto dalla parte, che ne conservi la disponibilità, ciò che non è per i verbali d'udienza.
Cass. civ. n. 10122/2007
Qualora il ricorso per cassazione venga proposto da soggetto diverso da quello nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza impugnata, la documentazione diretta a provare la legittimazione del ricorrente può essere depositata in cancelleria, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., anche oltre il termine previsto dall'art. 369 dello stesso codice, ma del deposito eseguito la parte deve dare comunicazione all'altra notificandogli un elenco. Pertanto, poiché la notificazione costituisce uno specifico procedimento volto a realizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce l'oggetto, qualora questa sia mancata e la controparte non consenta che il deposito avvenga in altra forma o faccia valere l'inosservanza della forma prescritta, la documentazione prodotta non può essere presa in considerazione dalla Corte che, in mancanza di prova della legittimazione, deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 13916/2006
Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall'art. 384, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal D.L.vo 2006, n. 40, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.
Cass. civ. n. 13011/2006
L'art. 372 c.p.c., che consente la produzione nel giudizio di legittimità dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, si applica anche alla inesistenza o nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado quando, trattandosi di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione, la produzione dei documenti costituisce l'unico mezzo per dimostrare, con il vizio del procedimento, la nullità della sentenza, atteso che il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità si tradurrebbe, altrimenti, in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, garantito dall'art. 24 Cost. Pur se conseguentemente ammissibile, la produzione della documentazione anagrafica — non costituendo il certificato anagrafico prova idonea del diverso luogo di residenza del destinatario della notifica rispetto al luogo ove la notifica è stata effettuata — è peraltro inidonea a dimostrare ex se la nullità della notificazione dell'atto di citazione.
Cass. civ. n. 11650/2006
La società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 c.p.c., a meno che il resistente non l'abbia — nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 c.p.c. — esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione.