17 Mar Articolo 371 bis Codice di procedura civile — Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio
Posted at 10:26h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Secondo – Del processo di cognizione > Titolo III – Delle impugnazioni > Capo III – Del ricorso per cassazione > Sezione I – Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi
Qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole «atto di integrazione del contraddittorio», deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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