Art. 392 – Codice di procedura civile – Riassunzione della causa

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [disp. att. 126].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 26357/2025

In tema di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 14189/2025

La deduzione con cui, a fronte di un'eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio oltre il termine di cui all'art. 392 c.p.c., si invoca l'avvenuto esercizio della facoltà di avviare un nuovo processo ex art 393 c.p.c., non costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma un semplice argomento di difesa, sicché non è tardiva la sua proposizione nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto tempestiva la deduzione inerente all'esercizio della facoltà di proporre un autonomo giudizio ex art. 393 c.p.c. dinanzi al tribunale civile, anziché riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.).

Cass. civ. n. 132/2025

Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..

Cass. civ. n. 12365/2024

Il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata; ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. (Nella specie, relativa ad un giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello di rinvio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con l'azione restitutoria).

Cass. civ. n. 10337/2024

In caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del "quantum" del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull'"an" del diritto, ma anche sulla parte del "quantum" non travolta dall'annullamento della sentenza di merito. (Nella specie, in relazione ad una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di retribuzione dei medici specializzandi, pronunciata in un giudizio estintosi in ragione della mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di tale pronuncia, la S.C. ha riconosciuto il giudicato nell'accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, residuati alla intervenuta cassazione della pronuncia d'appello).

Cass. civ. n. 27409/2023

Il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza cassata, prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, il giudice di quest'ultima può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale.

Cass. civ. n. 17134/2023

In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo.

Cass. civ. n. 14624/2023

In tema di giudizio di rinvio, poiché il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni unionali vincolanti, applicandole anche d'ufficio, nel caso di ricorso per cassazione avverso la decisione adottata in sede di rinvio, il giudice di legittimità è tenuto a rendere la decisione finale conforme alle regole eurounitarie, anche discostandosi dal principio di diritto precedentemente formulato e superando il vincolo derivante dall'art. 384, comma 2, c.p.c. in caso di contrasto con il diritto unionale.

Cass. civ. n. 5287/2023

Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege", e, in caso di scissione di quest'ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 16689/2013

Nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 c.p.c., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinando, con riguardo al giudizio tributario, la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto.

Cass. civ. n. 5777/2012

In caso di annullamento con rinvio, ove la sentenza di cassazione qualifichi la causa univocamente, seppur implicitamente, come controversia di lavoro, in quanto la sentenza sia pronunciata dalla Sezione lavoro della Corte, nonché riferita alla "remunerazione" del prestatore d'opera e alla contrattazione collettiva di settore, la riassunzione davanti al giudice di rinvio deve seguire il rito del lavoro, essendo quindi tardiva se eseguita con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il termine ex art. 392 cod. proc. civ., a nulla rilevando l'anteriore notifica alle parti.

Cass. civ. n. 4370/2012

Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l'estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l'estinzione del processo.

Cass. civ. n. 4065/2009

Qualora, pronunciando su ricorso ordinario, la Corte di cassazione statuisca esclusivamente in ordine alla questione relativa alla competenza del giudice adito in sede di gravame, indicando il giudice competente, la riassunzione del giudizio va effettuata nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. e non in quello previsto dall'art. 392 cod. proc. civ., poiché in tal caso la sentenza della S.C. non introduce la fase rescissoria del giudizio di rinvio, bensì determina, in ipotesi di tempestiva riassunzione, la prosecuzione del giudizio nello stato in cui esso si trovava prima della dichiarazione di incompetenza.

Cass. civ. n. 11512/2006

Nei giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa, la notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio in sede di rinvio, eseguita, nei confronti dell'amministrazione statale, presso l'avvocatura generale dello Stato (che ne aveva assunto il patrocinio in sede di legittimità) anziché presso l'avvocatura del distretto in cui ha sede il giudice di rinvio, è affetta da nullità, la quale (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967) è sanabile, con effetto ex tunc, dalla costituzione dell'amministrazione convenuta o, in mancanza, mediante la rinnovazione della notificazione stessa, che deve essere ordinata dal giudice del rinvio, a norma dell'art. 291 c.p.c.

Cass. civ. n. 1093/2005

Nelle controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la riassunzione della causa a seguito di rinvio disposto dalla sentenza della Cassazione va effettuata nelle forme del rito previsto per la medesima opposizione, e cioè mediante deposito di ricorso nella cancelleria del giudice del rinvio. Il ricorso e il decreto di fissazione della udienza di prima comparizione delle parti sono notificati di ufficio alle parti (art. 23, commi secondo e nono, legge n. 689 del 1981). Pertanto, nel caso in cui sia notificato il solo avviso di fissazione dell'udienza, senza il ricorso — che introduce una autonoma fase del giudizio, soggetta alle norme concernenti il corrispondente procedimento, e deve contenere gli elementi per questo previsti, e va pertanto necessariamente notificato alla parte, per permetterle l'esercizio del diritto di difesa —, e l'amministrazione non si costituisca nel giudizio, questo non è regolarmente instaurato ed è nullo.

Cass. civ. n. 13422/2004

In tema di separazione e divorzio, in quanto l'appello deve essere proposto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, come il tempestivo esperimento del gravame proposto invece con citazione resta pur sempre legato al deposito del relativo atto in cancelleria nei termini di legge, così occorre parimenti ritenere riguardo al giudizio di riassunzione in sede di rinvio, il quale, quindi, ove introdotto in forma di citazione anzichè in quella di ricorso, risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall'art. 393 c.p.c., soltanto qualora l'atto, entro il termine annuale fissato dall'art. 392, primo comma, c.p.c., sia stato altresì depositato in cancelleria.

Cass. civ. n. 3695/2001

Costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo; la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. non determina la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione (nella specie il tribunale aveva dichiarato nulla la riassunzione, contenente l'indicazione dell'atto introduttivo del giudizio e del provvedimento in forza del quale veniva eseguita per omessa riproduzione delle domande e dell'esposizione dei fatti di causa).

Cass. civ. n. 14892/2000

Il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. (nella specie, per vizio di motivazione) non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto indicium rescissorium) funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).

Cass. civ. n. 538/2000

L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. non comporta che a detta riassunzione debbano provvedere separatamente e distintamente tutte le parti interessate alla prosecuzione del giudizio, come si desume dal carattere non impugnatorio dell'atto di riassunzione e dal litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti del giudizio di cassazione, sicché una volta avvenuta ad opera di una delle parti la riassunzione, le altre parti possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma terzo, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto dalla legge per la riassunzione stessa.

Cass. civ. n. 617/1999

La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato; ne consegue che non deve ritenersi richiesta per la validità dell'atto di riassunzione la medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto d'appello.

Cass. civ. n. 6829/1998

In tema di impugnazioni, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta la instaurazione, tra iudicium rescindens ed iudicium rescissorium, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata (così detta litisconsorzio processuale necessario), configurandosi la citazione in riassunzione in tale fase procedimentale non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che coinvolge gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità. Ne consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione di una sola (o di alcune soltanto) di dette parti entro il termine di legge, non può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l'atto introduttivo del giudizio, mentre l'intero processo andrà ad estinguersi in caso di mancata ottemperanza a tale disposizione ordinatoria.

Cass. civ. n. 6828/1998

Il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale del precedente procedimento, ed il thema decidendum è definito dalla pronuncia rescindente. Da ciò consegue che la riassunzione si caratterizzi come un mero atto di impulso processuale, posto che il giudizio, nei termini fissati dalla pronuncia della S.C., va considerato pendente fin dal momento della pubblicazione di questa, e le parti sono ricollocate nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata.

Cass. civ. n. 2581/1998

In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che ove la riassunzione della causa dopo la sentenza di annullamento della Cassazione sia validamente intervenuta nei confronti di alcuni soltanto degli eredi della parte defunta, il giudice di rinvio deve ordinare anche d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli stessi principi sopra richiamati, nei confronti dei coeredi restanti.

Cass. civ. n. 6364/1996

La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte, non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, la estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite, con le forme prescritte dall'art. 392, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 846/1996

Nel caso in cui la Corte di cassazione annulli, ai soli effetti civili, una decisione penale, il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della stessa Corte, stabilito dall'art. 392 c.p.c. ai fini della riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, decorre, secondo le norme del codice di rito civile, dal deposito in cancelleria della sentenza stessa e non dal giorno della lettura del dispositivo in udienza.

Cass. civ. n. 9968/1994

La sospensione del decorso dei termini processuali, che opera di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1, L. n. 742 del 1969) riguarda qualsiasi termine processuale, con la conseguenza che anche il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 392 c.p.c. per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, deve essere prorogato di quarantasei giorni.

Cass. civ. n. 3869/1991

A seguito di annullamento con rinvio di pronuncia resa dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, il termine per la notificazione dell'atto di riassunzione è quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, fissato dall'art. 392 c.p.c., mentre per il successivo deposito dell'atto stesso trovano applicazione le norme del processo davanti a detta Commissione, e, quindi, gli artt. 53 e 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che concedono l'ulteriore termine di trenta giorni.

Cass. civ. n. 11430/1990

L'attore, vittorioso in primo grado, che riassuma la causa in sede di rinvio a seguito della cassazione della sfavorevole sentenza d'appello, non è tenuto a riproporre l'originaria domanda, né a richiedere la conferma della pronuncia di primo grado, dato che l'atto di riassunzione è di per sé sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata.

Cass. civ. n. 6511/1990

La sentenza di cassazione con rinvio è vincolante anche con riguardo all'individuazione delle parti del processo, e, pertanto, rende inammissibile l'atto di riassunzione in sede di rinvio, ove proposto da un soggetto che in base ad essa risulti estraneo al giudizio di legittimità. Tale principio non può trovare deroga, in relazione alla eventualità che la mancata inclusione di quel soggetto fra le parti in causa sia frutto di omissione od errore materiale, essendo questo suscettibile di correzione solo ad opera della stessa Suprema Corte.

Cass. civ. n. 5156/1990

Nel giudizio per la dichiarazione della paternità naturale di minore, promosso dalla madre di quest'ultimo, e per il caso in cui la Suprema Corte abbia cassato con rinvio la sentenza d'appello, in accoglimento di ricorso di detta madre, la legittimazione della medesima alla proposizione di tale ricorso non può essere contestata, sotto il profilo del precorso raggiungimento della maggiore età da parte del figlio né in sede di rinvio, né, in sede di ulteriore ricorso per cassazione. Ciò non osta, peraltro, a che il figlio maggiorenne possa intervenire nel procedimento di rinvio, per la gestione diretta dei propri interessi, ferma restando la legittimazione della madre.

Cass. civ. n. 2449/1989

Con riguardo alla sentenza emessa malgrado l'interruzione automatica del processo per la morte del procuratore di una delle parti, e, trattandosi di sentenza di appello, tempestivamente impugnata con ricorso per cassazione, deve escludersi qualsiasi rilevanza all'avvenuta notificazione del ricorso per cassazione — anche se da tale atto si possa desumere la conoscenza legale della morte del procuratore — quale dies a quo, agli effetti della prosecuzione o riassunzione del processo interrotto. Pertanto, dopo la cassazione di detta sentenza la riassunzione deve essere compiuta dinanzi al giudice di rinvio ad istanza della parte che vi abbia interesse entro il termine annuale di cui all'art. 392 c.p.c. e non in quello più breve fissato dall'art. 305 dello stesso codice.

Cass. civ. n. 4412/1988

Quando la parte, all'atto della notificazione della sentenza, abbia dichiarato la propria residenza, la notifica dell'impugnazione della controparte deve essere effettuata, a norma dell'art. 330 c.p.c., in via esclusiva presso tale luogo. L'inosservanza di tale disposizione comporta la nullità della notificazione (nella specie, eseguita presso il procuratore costituito ex art. 170 c.p.c.), sanabile ex tunc con la costituzione del destinatario o con la rinnovazione ordinata dal giudice ex art. 291 c.p.c. Se non sanata, la nullità si comunica all'intero giudizio di secondo grado, compresa la sentenza che la definisce, la quale ove impugnata in sede di legittimità deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'atto di impugnazione pervenuto a conoscenza dell'appellato ed essendo perciò superflua una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.

Cass. civ. n. 3617/1988

L'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, il quale introduce un'autonoma fase del giudizio soggetta all'applicazione delle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado, deve contenere tutti gli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c. ed è soggetto alle nullità previste dal successivo art. 164, con la conseguenza che la nullità dell'atto per assoluta indeterminatezza della domanda di merito comporta non l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c., ma l'improponibilità della stessa, il cui difetto non è surrogabile con le pronunce contenute nella sentenza di rinvio.

Cass. civ. n. 1027/1986

Qualora una delle parti abbia riassunto la causa, in sede di rinvio, nel termine annuale di cui all'art. 392 c.p.c., ancorché per conseguire soltanto la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza cassata, ne deriva la tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio con la conseguenza che la controparte può chiedere il riesame della questione di merito deferita al giudice di rinvio con la comparsa di risposta, depositata nella cancelleria del giudice di rinvio, senza che sia necessaria la sua notificazione nell'indicato termine, all'altra parte.

Cass. civ. n. 1758/1985

La nullità, giudizialmente dichiarata, della citazione riassuntiva del giudizio di rinvio non ne preclude la proponibilità ex novo, purché nel termine annuale fissato dall'art. 392 c.p.c.; e ciò sia perché per tale giudizio non è prevista una disposizione analoga a quelle dettate dagli artt. 358 e 387 c.p.c., rispettivamente per l'appello e per il ricorso per cassazione, sia perché, in conseguenza della predetta accertata nullità, non si configura una vera e propria costituzione del giudizio di rinvio, sia perché, mentre l'intervento di una causa estintiva del giudizio di rinvio travolge l'intero processo, con possibilità soltanto di un rinnovo del giudizio ab imis (art. 393 c.p.c.), il fenomeno della consumazione processuale è riscontrabile, in riferimento all'estinzione del processo di impugnazione, unicamente quando siffatta estinzione determina, ex art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della decisione di primo grado impugnata.

Cass. civ. n. 2738/1983

Il dies a quo del termine annuale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, a norma dell'art. 392 c.p.c., è segnato dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione mediante deposito in cancelleria, non dalla successiva comunicazione del deposito stesso, la quale non configura elemento integrativo di tale pubblicazione, ma solo adempimento posteriore con finalità informative. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di esercitare concretamente ed adeguatamente il diritto di difesa resta assicurata dall'entità del suddetto termine e della sua decorrenza da un evento conosciuto o conoscibile dalle parti con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Cass. civ. n. 951/1982

In presenza della nullità della citazione introduttiva del giudizio, per difetto degli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., ed in relazione al disposto dell'art. 164 c.p.c., e, quindi, anche a fronte della nullità dell'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, soggetto all'applicazione delle citate norme, la parte istante ha il potere di provvedere alla rinnovazione dell'atto nullo, cioè alla compilazione e notificazione di una nuova citazione, che, in quanto effettuata nel rispetto dei requisiti e dei termini di legge, sia idonea alla valida instaurazione del rapporto processuale ex nunc. L'esercizio di tale potere non richiede, se ciò non si renda necessario al raggiungimento dello scopo dell'atto processuale, la formazione di un nuovo documento, anziché l'integrazione di quello già utilizzato. Pertanto, in ipotesi di nullità di detta riassunzione per mancanza dell'indicazione dell'udienza di comparizione, la rinnovazione deve ritenersi consentita anche mediante un'integrazione dell'originale dell'atto nullo con tale indicazione, seguita dalla rituale notificazione alla controparte di copia conforme del documento integrato.

Cass. civ. n. 3877/1980

Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel giudizio di merito. Ne consegue che l'erronea indicazione, nell'atto di riassunzione, del conferimento, allo stesso difensore precedente, di una nuova procura, in realtà mai rilasciata, non ha alcuna influenza sulla validità dell'atto di riassunzione medesimo, in quanto siffatto errore non rientra fra le cause di nullità della citazione considerate dall'art. 164 c.p.c. né, ai sensi del secondo comma dell'art. 156 dello stesso codice, si risolve nel difetto di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

Cass. civ. n. 6149/1979

La tempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio incompetente assicura la valida prosecuzione del processo, anche se la successiva translatio iudicii dinanzi al giudice competente a norma dell'art. 50 c.p.c. avvenga oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

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