Art. 392 – Codice di procedura civile – Riassunzione della causa
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [disp. att. 126].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14189/2025
La deduzione con cui, a fronte di un'eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio oltre il termine di cui all'art. 392 c.p.c., si invoca l'avvenuto esercizio della facoltà di avviare un nuovo processo ex art 393 c.p.c., non costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma un semplice argomento di difesa, sicché non è tardiva la sua proposizione nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto tempestiva la deduzione inerente all'esercizio della facoltà di proporre un autonomo giudizio ex art. 393 c.p.c. dinanzi al tribunale civile, anziché riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.).
Cass. civ. n. 132/2025
Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..
Cass. civ. n. 12365/2024
Il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata; ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. (Nella specie, relativa ad un giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello di rinvio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con l'azione restitutoria).
Cass. civ. n. 10337/2024
In caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del "quantum" del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull'"an" del diritto, ma anche sulla parte del "quantum" non travolta dall'annullamento della sentenza di merito. (Nella specie, in relazione ad una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di retribuzione dei medici specializzandi, pronunciata in un giudizio estintosi in ragione della mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di tale pronuncia, la S.C. ha riconosciuto il giudicato nell'accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, residuati alla intervenuta cassazione della pronuncia d'appello).
Cass. civ. n. 27409/2023
Il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza cassata, prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, il giudice di quest'ultima può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale.
Cass. civ. n. 17134/2023
In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo.
Cass. civ. n. 14624/2023
In tema di giudizio di rinvio, poiché il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni unionali vincolanti, applicandole anche d'ufficio, nel caso di ricorso per cassazione avverso la decisione adottata in sede di rinvio, il giudice di legittimità è tenuto a rendere la decisione finale conforme alle regole eurounitarie, anche discostandosi dal principio di diritto precedentemente formulato e superando il vincolo derivante dall'art. 384, comma 2, c.p.c. in caso di contrasto con il diritto unionale.
Cass. civ. n. 5287/2023
Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege", e, in caso di scissione di quest'ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 605/2022
La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c.. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA).
Cass. civ. n. 38323/2021
L'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione di terzo all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c., non potendo certamente ritenersi che possa o debba avere nuovamente luogo la fase sommaria del giudizio, per la quale è prevista l'introduzione con ricorso; di conseguenza, se il giudizio di merito dell'opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell'applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 392, comma 1, c.p.c. (Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 22/06/2018).
Cass. civ. n. 11430/2019
Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio.
Cass. civ. n. 17149/2019
L'atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio deve essere notificato personalmente al fallito tornato "in bonis", poiché la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore. Tuttavia, la notifica eventualmente eseguita al curatore deve ritenersi nulla e non già inesistente, attesa la possibilità di ricollegare il predetto soggetto con le precedenti designazioni della parte, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del giudizio ma, giusta la previsione di cui all'art. 291 c.p.c., deve ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita in giudizio sanando la nullità.
Cass. civ. n. 29204/2018
Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso.
Cass. civ. n. 3883/2017
L'atto di riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio deve soltanto esplicitare la volontà di ottenere la pronuncia di merito favorevole, atteso che l'accertamento fattuale derivante dalla sentenza di cassazione riguarda i poteri del giudice di rinvio, non la domanda giudiziale, che si forma e si definisce esclusivamente nel giudizio di primo grado, e che in sede di rinvio non sono ammissibili domande nuove (già precluse in appello), mentre sono consentite - e dunque non imposte “quoad validitatem” relativamente all'atto di riassunzione - le sole conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (art. 394, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 4242/2017
La morte del difensore che aveva rappresentato la parte nel giudizio di cassazione, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza che ha cassato con rinvio la decisione impugnata, non determina l'interruzione del processo, che deve essere riassunto nel termine di un anno, previsto dall'art. 392 c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, pena l'estinzione del giudizio e la formazione del giudicato, atteso che l'ampiezza di tale termine, che consente alle parti di informarsi ed attivarsi diligentemente, esclude la possibile lesione del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 3362/2015
Per la riattivazione del giudizio di cassazione, sospeso in pendenza di quello di revocazione avverso la medesima sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., non è necessaria l'istanza di riassunzione di cui all'art. 297 cod. proc. civ., poiché il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso di ufficio, il cui concreto esercizio può essere sollecitato dalla parte interessata anche con una mera segnalazione informale della cessazione della causa di sospensione, senza necessità di osservare i termini stabiliti dalla legge per il diverso caso della riassunzione del processo sospeso.
Cass. civ. n. 18853/2014
La cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta l'instaurazione, tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata, essendosi determinata una situazione di cosiddetto litisconsorzio processuale necessario, in presenza della quale la citazione in riassunzione nella fase procedimentale di rinvio si configura non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che deve coinvolgere gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità e nei cui confronti è stata emessa la pronuncia di annullamento della precedente sentenza. Ne consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione di anche una sola di dette parti entro il termine di legge, non può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l'atto introduttivo del giudizio.
Cass. civ. n. 16689/2013
Nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 c.p.c., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinando, con riguardo al giudizio tributario, la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto.
Cass. civ. n. 5777/2012
In caso di annullamento con rinvio, ove la sentenza di cassazione qualifichi la causa univocamente, seppur implicitamente, come controversia di lavoro, in quanto la sentenza sia pronunciata dalla Sezione lavoro della Corte, nonché riferita alla "remunerazione" del prestatore d'opera e alla contrattazione collettiva di settore, la riassunzione davanti al giudice di rinvio deve seguire il rito del lavoro, essendo quindi tardiva se eseguita con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il termine ex art. 392 cod. proc. civ., a nulla rilevando l'anteriore notifica alle parti.
Cass. civ. n. 4370/2012
Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l'estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l'estinzione del processo.
Cass. civ. n. 7536/2009
Nel caso in cui l'atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio contenga l'indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale, il giudice del rinvio è tenuto, in assenza di costituzione del convenuto, a rilevare d'ufficio la conseguente nullità e ad assegnare, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., all'attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, che, se eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza; nell'ipotesi di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue "ipso facto", in virtù dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., l'estinzione del processo (che non si determina, perciò, direttamente per effetto del solo rilievo della nullità dell'atto di riassunzione).
Cass. civ. n. 4065/2009
Qualora, pronunciando su ricorso ordinario, la Corte di cassazione statuisca esclusivamente in ordine alla questione relativa alla competenza del giudice adito in sede di gravame, indicando il giudice competente, la riassunzione del giudizio va effettuata nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. e non in quello previsto dall'art. 392 cod. proc. civ., poiché in tal caso la sentenza della S.C. non introduce la fase rescissoria del giudizio di rinvio, bensì determina, in ipotesi di tempestiva riassunzione, la prosecuzione del giudizio nello stato in cui esso si trovava prima della dichiarazione di incompetenza.
Cass. civ. n. 11512/2006
Nei giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa, la notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio in sede di rinvio, eseguita, nei confronti dell'amministrazione statale, presso l'avvocatura generale dello Stato (che ne aveva assunto il patrocinio in sede di legittimità) anziché presso l'avvocatura del distretto in cui ha sede il giudice di rinvio, è affetta da nullità, la quale (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967) è sanabile, con effetto ex tunc, dalla costituzione dell'amministrazione convenuta o, in mancanza, mediante la rinnovazione della notificazione stessa, che deve essere ordinata dal giudice del rinvio, a norma dell'art. 291 c.p.c.
Cass. civ. n. 8492/2005
La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. ha la funzione di riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che non deve ritenersi necessario per la validità della comparsa di costituzione della parte citata in riassunzione, che aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, un contenuto ripetitivo dell'atto di appello, potendo la comparsa essere integrata a mezzo di tale atto.
Cass. civ. n. 1093/2005
Nelle controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la riassunzione della causa a seguito di rinvio disposto dalla sentenza della Cassazione va effettuata nelle forme del rito previsto per la medesima opposizione, e cioè mediante deposito di ricorso nella cancelleria del giudice del rinvio. Il ricorso e il decreto di fissazione della udienza di prima comparizione delle parti sono notificati di ufficio alle parti (art. 23, commi secondo e nono, legge n. 689 del 1981). Pertanto, nel caso in cui sia notificato il solo avviso di fissazione dell'udienza, senza il ricorso — che introduce una autonoma fase del giudizio, soggetta alle norme concernenti il corrispondente procedimento, e deve contenere gli elementi per questo previsti, e va pertanto necessariamente notificato alla parte, per permetterle l'esercizio del diritto di difesa —, e l'amministrazione non si costituisca nel giudizio, questo non è regolarmente instaurato ed è nullo.
Cass. civ. n. 13422/2004
In tema di separazione e divorzio, in quanto l'appello deve essere proposto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, come il tempestivo esperimento del gravame proposto invece con citazione resta pur sempre legato al deposito del relativo atto in cancelleria nei termini di legge, così occorre parimenti ritenere riguardo al giudizio di riassunzione in sede di rinvio, il quale, quindi, ove introdotto in forma di citazione anzichè in quella di ricorso, risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall'art. 393 c.p.c., soltanto qualora l'atto, entro il termine annuale fissato dall'art. 392, primo comma, c.p.c., sia stato altresì depositato in cancelleria.
Cass. civ. n. 3695/2001
Costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo; la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. non determina la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione (nella specie il tribunale aveva dichiarato nulla la riassunzione, contenente l'indicazione dell'atto introduttivo del giudizio e del provvedimento in forza del quale veniva eseguita per omessa riproduzione delle domande e dell'esposizione dei fatti di causa).
Cass. civ. n. 15489/2000
Il giudizio di rinvio non è configurabile quale continuazione di quello in esito al quale è stata emessa la decisione impugnata, ma come una nuova, autonoma fase del giudizio. Ne consegue la necessità di una nuova costituzione delle parti, con l'osservanza delle norme relative a tale atto. Pertanto, la mancata costituzione di una di esse ne comporta la contumacia, anche se la stessa parte si era costituita nelle precedenti fasi del giudizio.
Cass. civ. n. 14892/2000
Il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. (nella specie, per vizio di motivazione) non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto indicium rescissorium) funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
Cass. civ. n. 538/2000
L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. non comporta che a detta riassunzione debbano provvedere separatamente e distintamente tutte le parti interessate alla prosecuzione del giudizio, come si desume dal carattere non impugnatorio dell'atto di riassunzione e dal litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti del giudizio di cassazione, sicché una volta avvenuta ad opera di una delle parti la riassunzione, le altre parti possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma terzo, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto dalla legge per la riassunzione stessa.
Cass. civ. n. 617/1999
La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato; ne consegue che non deve ritenersi richiesta per la validità dell'atto di riassunzione la medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto d'appello.
Cass. civ. n. 6829/1998
In tema di impugnazioni, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta la instaurazione, tra iudicium rescindens ed iudicium rescissorium, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata (così detta litisconsorzio processuale necessario), configurandosi la citazione in riassunzione in tale fase procedimentale non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che coinvolge gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità. Ne consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione di una sola (o di alcune soltanto) di dette parti entro il termine di legge, non può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l'atto introduttivo del giudizio, mentre l'intero processo andrà ad estinguersi in caso di mancata ottemperanza a tale disposizione ordinatoria.
Cass. civ. n. 6828/1998
Il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale del precedente procedimento, ed il thema decidendum è definito dalla pronuncia rescindente. Da ciò consegue che la riassunzione si caratterizzi come un mero atto di impulso processuale, posto che il giudizio, nei termini fissati dalla pronuncia della S.C., va considerato pendente fin dal momento della pubblicazione di questa, e le parti sono ricollocate nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata.
Cass. civ. n. 2581/1998
In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che ove la riassunzione della causa dopo la sentenza di annullamento della Cassazione sia validamente intervenuta nei confronti di alcuni soltanto degli eredi della parte defunta, il giudice di rinvio deve ordinare anche d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli stessi principi sopra richiamati, nei confronti dei coeredi restanti.
Cass. civ. n. 6364/1996
La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte, non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, la estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite, con le forme prescritte dall'art. 392, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 846/1996
Nel caso in cui la Corte di cassazione annulli, ai soli effetti civili, una decisione penale, il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della stessa Corte, stabilito dall'art. 392 c.p.c. ai fini della riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, decorre, secondo le norme del codice di rito civile, dal deposito in cancelleria della sentenza stessa e non dal giorno della lettura del dispositivo in udienza.
Cass. civ. n. 9968/1994
La sospensione del decorso dei termini processuali, che opera di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1, L. n. 742 del 1969) riguarda qualsiasi termine processuale, con la conseguenza che anche il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 392 c.p.c. per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, deve essere prorogato di quarantasei giorni.
Cass. civ. n. 3869/1991
A seguito di annullamento con rinvio di pronuncia resa dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, il termine per la notificazione dell'atto di riassunzione è quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, fissato dall'art. 392 c.p.c., mentre per il successivo deposito dell'atto stesso trovano applicazione le norme del processo davanti a detta Commissione, e, quindi, gli artt. 53 e 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che concedono l'ulteriore termine di trenta giorni.