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Articolo 396 Codice di procedura civile — Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello

Articolo 396 Codice di procedura civile — Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello

Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6737/2002

L’accertamento dell’avvenuta scadenza dei termini per la proposizione dell’appello, ai fini della verifica di susistenza della condizione di ammissibilità dell’istanza di revocazione straordinaria ex art. 396, primo comma, c.p.c., riguarda questione di natura processuale e, pertanto, non può formare oggetto di cosa giudicata in senso sostanziale, essendo destinato ad operare soltanto con effetti limitati al processo in cui è intervenuto; ne deriva che il giudice dell’appello, successivamente adito, ben può procedere allo scrutinio di ammissibilità del gravame e ad autonomo accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell’art. 327, secondo comma, c.p.c., consentono tale impugnazione pur dopo la scadenza del termine annuale previsto dal primo comma della medesima norma, dovendosi escludere qualsiasi preclusione derivante dalla sentenza resa dal giudice della revocazione.

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Cass. civ. n. 2894/1982

Ai fini della proroga del termine per l’appello, prevista dal secondo comma dell’art. 396 c.p.c., l’appellante deve offrire la prova del recupero, durante il corso di tale termine, di documenti «decisivi», e non già semplicemente «utili», per la definizione della controversia nonché la prova della causa di forza maggiore o del fatto dell’avversario che gli avrebbero impedito di produrre prima i documenti suddetti.

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Cass. civ. n. 2308/1966

Il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio se le domande di revocazione per dolo, o per rinvenimento di documenti decisivi, siano state proposte nel termine stabilito dalla legge a pena di inammissibilità, a meno che l’indagine si appalesi superflua per ammissione delle parti. Non equivale ad ammissione la mancanza di una specifica contestazione, a meno che il sistema difensivo adottato risulti oggettivamente incompatibile con la contestazione stessa.

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Cass. civ. n. 1462/1949

Se i fatti previsti come motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 (scoperta del dolo di una delle parti in danno dell’altra, scoperta della falsità di prove in base alle quali la sentenza è stata emessa, ricupero di documenti decisivi dopo la pronunzia della sentenza stessa, pronuncia di sentenza che accerti il dolo del giudice), si verificano durante il corso del termine per l’appello, non si fa luogo alla revocazione: detti fatti si risolvono in motivi di appello e il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

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