Art. 399 – Codice di procedura civile – Deposito della citazione e della risposta

Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte di appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.

Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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