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Articolo 319 Codice di procedura civile — Costituzione delle parti

Articolo 319 Codice di procedura civile — Costituzione delle parti

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25727/2008

A differenza di quanto avviene per i giudizi dinanzi al tribunale, per i quali la parte che iscrive la causa a ruolo deve contestualmente costituirsi, nei giudizi dinanzi al giudice di pace, caratterizzati da semplificazione di forme, gli artt. 316, 319 c.p.c. e 56 disp. att. c.p.c. delineano un sistema in cui la costituzione in giudizio dell’attore può anche non coincidere con l’iscrizione della causa a ruolo ed essere, invece, formalizzata nella prima udienza di trattazione. Pertanto, il deposito del fascicolo di parte, con l’atto di citazione e gli altri documenti, effettuato in cancelleria contestualmente all’iscrizione a ruolo, deve intendersi finalizzato a tale iscrizione, e la citazione non può ritenersi nulla per carenza di procura, se quest’ultima sia depositata nella prima udienza di trattazione, in tal modo perfezionandosi la costituzione in giudizio.

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Cass. civ. n. 9350/2008

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, allorquando il convenuto intenda chiamare in causa un terzo ha l’onere di costituirsi nel termine di rito e, a pena di decadenza, farne esplicita richiesta nell’atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza, a cui il predetto giudice deve dar luogo anche nel caso in cui lo stesso convenuto si costituisca direttamente alla prima udienza e si renda necessario provvedervi in base all’attività svolta dalle parti in tale udienza. Al di fuori di dette situazioni processuali al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all’udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell’udienza prevista dall’art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva.

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Cass. civ. n. 12476/2004

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire con la massima libertà di forme in udienza o in cancelleria secondo quanto previsto dall’art. 319 c.p.c., che nella sua attuale formulazione corrisponde letteralmente, salvo il riferimento all’art. 316 in luogo dell’art. 312 c.p.c. per effetto della nuova numerazione degli articoli, all’abrogato art. 314 c.p.c., dal quale era disciplinata la costituzione delle parti nel giudizio dinanzi al pretore e al conciliatore; peraltro, se in relazione alla consentita libertà delle forme, non è sancita alcuna preclusione in relazione agli atti introduttivi, l’art. 320, terzo comma c.p.c., nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento ad altra della prima udienza. Ne consegue che l’incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c. può essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza.

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Cass. civ. n. 11946/2003

Nel procedimento avanti al giudice di pace, l’art. 319 c.p.c. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall’onere di presentare la comparsa di costituzione; peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l’art. 320 c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l’attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all’attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. Ne consegue che all’udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, né, ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest’ultima, gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa. Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l’espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell’esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell’interesse del singolo ma anche di quello della collettività.

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Cass. civ. n. 2830/2002

Il combinato disposto degli artt. 319 c.p.c. e 57 att. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l’iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell’attore può essere effettuata fino al giorno dell’udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva sostituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione.

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Cass. civ. n. 14074/1999

Nel caso in cui, nel processo avanti al giudice di pace per causa di valore non superiore ai due milioni di lire e, quindi, da decidersi secondo equità, il provvedimento di fissazione della nuova udienza ai sensi degli articoli 181 e 309 del c.p.c. non sia stato comunicato a una delle parti, ancorché entrambe regolarmente costituite, si verifica una grave violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, con la conseguente nullità del procedimento e della sentenza conclusiva di esso.

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Cass. civ. n. 5751/1999

Nel processo dinanzi al giudice di pace, al convenuto contumace che si costituisce in seconda udienza è preclusa la proposizione della domanda riconvenzionale, anche nel caso in cui il rinvio sia stato effettuato a norma dell’art. 181 c.p.c.

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Cass. civ. n. 5626/1999

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito – tardivamente – all’udienza successiva (fissata, nella specie, per «richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni»), è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti.

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