Art. 401 – Codice di procedura civile – Sospensione dell’esecuzione
Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanzaprevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17507/2024
La costituzione di parte civile avvenuta nel corso delle indagini preliminari - nella specie, in sede di incidente probatorio - è affetta da nullità a regime intermedio per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento delle parti private. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine iniziale della costituzione di parte civile "per l'udienza preliminare", indicato dall'art. 79 cod. proc. pen., presuppone l'esercizio dell'azione penale e coincide con la fissazione di detta udienza). (Diff.: n. 1767 del 1992,
Cass. civ. n. 8647/2024
L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il suo conseguente esame in udienza, nel contraddittorio delle parti, che dev'essere rinnovato in dibattimento ove ne sia fatta richiesta ex art. 468 cod. proc. pen., rientrando nelle legittime prerogative delle parti la possibilità di ottenere dal perito gli ulteriori chiarimenti che si rendano opportuni alla luce delle emergenze istruttorie acquisite dopo l'incidente probatorio.
Cass. civ. n. 9660/2023
Nel procedimento per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.), la sospensione prevista dall'art. 401 c.p.c. è ammissibile per le sole sentenze astrattamente suscettibili di esecuzione e, quindi, solo per quelle emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c..
Cass. civ. n. 14680/2012
Il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 401 c.p.c., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, ha natura ordinatoria, poiché non contiene alcuna decisione in senso tecnico, né pregiudica in alcun modo la decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Cass. civ. n. 8138/2005
In tema di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione a seguito di istanza di revocazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 401 c.p.c. in relazione alla sospensione dell'esecuzione della sentenza oggetto di revocazione (che deve essere disposta con ordinanza emessa all'esito di una decisione camerale), il quarto comma dell'art. 398 c.p.c. non prevede la necessità di specifiche formalità e, perciò, non può escludersi che la decisione in proposito, eventualmente in casi d'urgenza, possa essere assunta dal tribunale con decreto (firmato dal solo presidente) pronunciato "inaudita altera parte", ossia a contraddittorio differito.