Art. 401 – Codice di procedura civile – Sospensione dell’esecuzione

Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanzaprevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9660/2023

Nel procedimento per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.), la sospensione prevista dall'art. 401 c.p.c. è ammissibile per le sole sentenze astrattamente suscettibili di esecuzione e, quindi, solo per quelle emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c..

Cass. civ. n. 14680/2012

Il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 401 c.p.c., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, ha natura ordinatoria, poiché non contiene alcuna decisione in senso tecnico, né pregiudica in alcun modo la decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 8138/2005

In tema di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione a seguito di istanza di revocazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 401 c.p.c. in relazione alla sospensione dell'esecuzione della sentenza oggetto di revocazione (che deve essere disposta con ordinanza emessa all'esito di una decisione camerale), il quarto comma dell'art. 398 c.p.c. non prevede la necessità di specifiche formalità e, perciò, non può escludersi che la decisione in proposito, eventualmente in casi d'urgenza, possa essere assunta dal tribunale con decreto (firmato dal solo presidente) pronunciato "inaudita altera parte", ossia a contraddittorio differito.

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