Art. 405 – Codice di procedura civile – Domanda di opposizione
L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.
La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 163, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17113/2024
Il principio di ultrattività della rappresentanza processuale del genitore del minore che, nel corso del giudizio, matura la maggiore età opera anche se al figlio divenuto maggiorenne è nominato un amministrazione di sostegno, non potendo farsi derivare automaticamente dalla predetta nomina la perdita di capacità processuale della parte, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di interdizione; ne consegue che la dichiarazione dell'intervenuta nomina dell'amministratore di sostegno da parte del difensore con la comparsa conclusionale non determina ex se l'interruzione del giudizio, a meno che non sia finalizzata al conseguimento di tale effetto e corredata dei necessari requisiti formali. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato la carenza di rappresentanza in giudizio di una persona disabile divenuta medio tempore maggiorenne, ritenendo venuta meno la rappresentanza genitoriale per effetto della nomina della nonna quale amministratore di sostegno, senza neppure valutare l'idoneità ai fini interruttivi del processo della dichiarazione dell'evento da parte del difensore nominato dal padre).
Cass. civ. n. 8456/2024
E' annullabile la donazione effettuata da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno quando il giudice tutelare, con il decreto di cui all'art. 405 c.c., o successivamente anche d'ufficio, abbia previsto che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere validamente eseguiti soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, senza che al riguardo rilevi la conoscenza che il donatario abbia dell'apertura della misura di protezione.
Cass. civ. n. 7414/2024
Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.
Cass. civ. n. 5909/2024
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto della proroga del termine per il compimento delle indagini, restituisce gli atti al pubblico ministero in ragione della ritenuta mancata scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 3, cod. proc. pen., posto che tale giudicante può accogliere o rigettare la richiesta, ma non omettere la decisione, determinandosi, in tal caso, una stasi nel procedimento. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva, peraltro, erroneamente ritenuto che fossero applicabili i termini di durata delle indagini introdotti dalla cd. riforma Cartabia, facendo riferimento, a tal proposito, alla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. del nome della persona indagata e non, invece, alla data di iscrizione della notizia di reato, come ritenuto corretto dalla Corte).
Cass. civ. n. 3762/2024
Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza.
Cass. civ. n. 1759/2024
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta una seconda richiesta di emissione di decreto penale di condanna sul presupposto che quella presentata in precedenza, non accolta, abbia consumato il potere del pubblico ministero di esercizio dell'azione penale, posto che, per effetto della regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, quest'ultimo è reintegrato nella totalità delle attribuzioni conferitegli dagli artt. 405 e ss. cod. proc. pen. con riguardo all'esercizio della stessa e alle sue modalità.
Cass. civ. n. 35646/2023
Le modifiche apportate dagli artt. 405 e 408 cod. proc. pen. dall'art. 22 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. citato, nel caso in cui il pubblico ministero abbia già disposto l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 18027/2023
In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).
Cass. civ. n. 11291/2007
Ai fini della disciplina transitoria dettata dall'art.90 della legge 353/1990, (secondo la quale ai "giudizi pendenti" alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data), nel caso di opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. la costituzione dell'opponente deve avvenire alla stregua della disciplina di cui all'art. 348, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 54 della legge citata, ancorché l'opposizione venga introdotta con citazione notificata in epoca successiva al 30 aprile 1995. Trattandosi, infatti, di impugnazione - sia pure straordinaria, perché proponibile da soggetto estraneo al giudizio nel quale fu emessa la sentenza impugnata e nonostante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza stessa -, sussiste il collegamento con il precedente giudizio, con la conseguente necessità di fare riferimento a quest'ultimo per stabilire se ricorra o meno la pendenza alla data di entrata in vigore della riforma del rito civile. (Rigetta, App. Napoli, 19 Marzo 2003).
Cass. civ. n. 6360/2007
A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio, in difesa, oltretutto, di fissazione da parte del giudice di un termine perentorio).
Cass. civ. n. 21683/2006
Il giudicato è intangibile finché la sentenza, già passata in giudicato, non venga dichiarata nulla a seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ. correttamente instaurato, che presuppone l'evocazione in giudizio di tutti coloro che sono stati parti nel giudizio in cui è avvenuta la violazione del principio del contraddittorio e, in particolare - quanto all'impugnazione di sentenza emessa in tema di revisione di tabelle millesimali condominiali - con la chiamata in giudizio di tutti i singoli condomini e non del condominio, in persona del suo amministratore. (Rigetta, App. Napoli, 11 Luglio 2002).
Cass. civ. n. 6358/2006
Il giudice che ha pronunciato la sentenza poi impugnata con l'opposizione di terzo ben può partecipare alla decisione sull'opposizione medesima, non essendo configurabile la situazione di cui all'art. 51 n. 4 cod. proc. civ., in quanto competente a conoscere della opposizione, a norma dell'art. 405 dello stesso codice, è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta. Nè rileva, al fine di proporre rituale istanza di ricusazione, la tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall'intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere. (Rigetta, App. Ancona, 18 Dicembre 1999).
Cass. civ. n. 10116/1997
Il creditore che agisce con il rimedio della opposizione di terzo revocatoria avverso un decreto ingiuntivo (che si assuma) ottenuto, nei confronti del proprio debitore, da un terzo per effetto di collusione tra questi ultimi, ha l'onere di indicare specificamente, nell'atto di citazione in opposizione, la data della conoscenza di tale collusione e della relativa prova, così come prescritto dall'art. 405, comma secondo, c.p.c., con la conseguenza che la omissione di tale indicazione è causa di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, stesso codice (integrando, in sostanza, una ipotesi di «mancata esposizione dei fatti» richiesta dall'art. 163, n. 4, c.p.c., cui il successivo art. 164, comma quarto, ricollega detto effetto di nullità, peraltro non sanabile con la mera costituzione del convenuto, ma solo con la integrazione successiva della domanda e con effetto soltanto ex nunc, trattandosi di vizio inerente non alla vocatio in ius, ma alla vera e propria editio actionis), atteso il difetto, nell'atto, di uno dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento del suo scopo, costituito, nel caso di specie, dall'esigenza di porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di rilevare la tempestività dell'opposizione, in relazione al termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dagli artt. 325 e 326, comma secondo, del codice di rito.
Cass. civ. n. 4798/1991
L'opposizione di terzo deve essere proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Siffatta competenza, per il suo carattere funzionale inderogabile, non può subire eccezioni per ragioni di connessione, ivi compresa quella derivante dall'esperimento della domanda riconvenzionale.
Cass. civ. n. 514/1977
Il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria, che si inquadra tra i mezzi di impugnazione previsti dal vigente sistema processuale (art. 323 c.p.c.) ha carattere di azione rescissoria autonoma, distinta dall'azione che ha formato oggetto e materia del contendere nel processo precedente. Di conseguenza essa, anziché proporsi davanti al giudice ordinario di primo grado, va proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 405 c.p.c.