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Articolo 405 Codice di procedura civile — Domanda di opposizione

Articolo 405 Codice di procedura civile — Domanda di opposizione

L’opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.

La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all’articolo 163, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell’articolo precedente, l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10116/1997

Il creditore che agisce con il rimedio della opposizione di terzo revocatoria avverso un decreto ingiuntivo (che si assuma) ottenuto, nei confronti del proprio debitore, da un terzo per effetto di collusione tra questi ultimi, ha l’onere di indicare specificamente, nell’atto di citazione in opposizione, la data della conoscenza di tale collusione e della relativa prova, così come prescritto dall’art. 405, comma secondo, c.p.c., con la conseguenza che la omissione di tale indicazione è causa di nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 156, comma secondo, stesso codice (integrando, in sostanza, una ipotesi di «mancata esposizione dei fatti» richiesta dall’art. 163, n. 4, c.p.c., cui il successivo art. 164, comma quarto, ricollega detto effetto di nullità, peraltro non sanabile con la mera costituzione del convenuto, ma solo con la integrazione successiva della domanda e con effetto soltanto ex nunc, trattandosi di vizio inerente non alla vocatio in ius, ma alla vera e propria editio actionis), atteso il difetto, nell’atto, di uno dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento del suo scopo, costituito, nel caso di specie, dall’esigenza di porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di rilevare la tempestività dell’opposizione, in relazione al termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dagli artt. 325 e 326, comma secondo, del codice di rito.

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Cass. civ. n. 4798/1991

L’opposizione di terzo deve essere proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Siffatta competenza, per il suo carattere funzionale inderogabile, non può subire eccezioni per ragioni di connessione, ivi compresa quella derivante dall’esperimento della domanda riconvenzionale.

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Cass. civ. n. 514/1977

Il rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria, che si inquadra tra i mezzi di impugnazione previsti dal vigente sistema processuale (art. 323 c.p.c.) ha carattere di azione rescissoria autonoma, distinta dall’azione che ha formato oggetto e materia del contendere nel processo precedente. Di conseguenza essa, anziché proporsi davanti al giudice ordinario di primo grado, va proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 405 c.p.c.

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