Art. 404 – Codice di procedura civile – Casi di opposizione di terzo
Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20880/2025
Il litisconsorte necessario, pretermesso fin dal primo grado, può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello al fine di dedurre esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio, in quanto il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione e la lesione di tale diritto processuale "essenziale" determina una nullità insanabile.
Cass. civ. n. 2983/2025
Nel giudizio di appello avverso la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, il padre naturale non assume la qualità di parte necessaria, non essendo prevista dalla legge la sua legittimazione ad agire, né la qualità di parte facoltativa, non essendo portatore di un interesse giuridico che legittimi il suo intervento anche solo adesivo, e non può intervenire nel giudizio di appello, poiché l'intervento in appello è ammesso solo a favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e non anche a favore di chi, come il padre naturale, è portatore di un interesse di mero fatto all'esito del giudizio di disconoscimento.
Cass. civ. n. 34540/2023
L'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva ritenuto incompatibile il giudicato formatosi sull'opposizione di terzo, promossa da un assegnatario di un immobile dell'Istituto Autonomo Case Popolari, con la sentenza di reintegra, accertativa dell'illiceità dello spoglio subito dal precedente assegnatario del medesimo immobile).
Cass. civ. n. 30331/2023
Il regolamento preventivo di giurisdizione - la cui proponibilità presuppone che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41, comma 1, c.p.c.) - non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno a un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, resa al termine di un procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione, a seguito di un precedente ricorso ex art. 41 c.p.c.).
Cass. civ. n. 25928/2023
L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo l'effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione.
Cass. civ. n. 17619/2023
Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.
Cass. civ. n. 4436/2017
La sentenza pronunciata nei confronti del condominio, in persona del suo amministratore, non è impugnabile con l’opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. dai singoli condomini, non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, la quale fa stato anche nei loro confronti, benchè non intervenuti in giudizio, atteso che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei condomini.
Cass. civ. n. 6378/2017
In tema di opposizione di terzo revocatoria, la legittimazione attiva compete al creditore titolare di un credito certo, non essendo a tal fine sufficiente la mera allegazione dello stesso o la produzione di un titolo giudiziale solo provvisoriamente esecutivo e contestato dal debitore, ma risultando necessario che il credito sia stato accertato, anche in via incidentale, dal giudice dell’opposizione, sulla base delle prove fornite dall’opponente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito circa la mancanza del requisito di certezza del credito fondato su decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo a seguito di opposizione, senza che vi fosse prova del rigetto di quest’ultima).
Cass. civ. n. 466/2014
In tema di impugnazioni, il termine per proporre opposizione di terzo stabilito dall'art. 325, primo comma, cod. proc. civ. si riferisce esclusivamente all'opposizione di terzo revocatoria prevista dall'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., e non concerne l'opposizione di terzo ordinaria, il cui esercizio non trova altro limite che l'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone.
Cass. civ. n. 24721/2009
In tema di impugnazioni, il termine per proporre opposizione di terzo stabilito dall'art. 325, primo comma, c.p.c., si riferisce esclusivamente all'opposizione di terzo revocatoria prevista dall'art. 404, secondo comma, c.p.c., e non concerne l'opposizione di terzo ordinaria, il cui esercizio non trova altro limite che l'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone. (Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Cass. civ. n. 18784/2009
A norma dell'art. 404, secondo comma, c.p.c., i creditori e gli aventi causa di una delle parti del processo, i quali subiscano pregiudizio per effetto di una sentenza emessa a carico del loro debitore, possono proporre opposizione di terzo revocatoria a condizione che la sentenza sia frutto di dolo o collusione a loro danno; pertanto, poiché essi sono soggetti all'efficacia di detta pronuncia finché non venga rimossa, è solo dopo l'accoglimento di tale opposizione che il giudice può esaminare l'eventuale revocabilità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di disposizione compiuto dal debitore oggetto della sentenza pregiudizievole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in presenza di una sentenza, passata in giudicato, che aveva stabilito la validità della vendita di un immobile poi assoggettato a pignoramento - aveva dichiarato inefficace tale vendita, ritenendo assorbita l'opposizione di terzo proposta contro la sentenza).
Cass. civ. n. 21813/2006
L'azione revocatoria, di cui all'art. 2901 c.c., non è esperibile, da parte dei creditori del promittente venditore, contro le sentenze emesse, ai sensi dell'art. 2932 c.c., nei confronti del debitore e ricollegabili ad un preliminare stipulato preordinatamente o scientemente in loro danno: ciò in quanto detti creditori sono soggetti essi medesimi all'efficacia della sentenza, se non rimossa, in mancanza di intervento adesivo dipendente nel relativo giudizio, mediante esperimento dell'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 12144/2006
In tema di opposizione di terzo revocatoria (art. 404 c.p.c.), l'eccezionalità del mezzo di impugnazione, lo stretto termine per proporlo, le finalità ad esso riconducibili, individuando una netta diversità del rimedio rispetto all'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), inducono a ritenere che la nozione di «creditori di una delle parti», richiamata dall'art. 404, secondo comma, c.p.c., vada interpretata in senso più restrittivo dell'analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all'azione revocatoria ordinaria (per la quale rileva anche la titolarità di un credito eventuale), nel senso che per creditore, ai fini dell'impugnazione in questione, deve intendersi chi rivesta tale qualità – pur se sottoposta a termine o a condizione – al momento della proposizione di essa; analogamente, per «aventi causa», ai sensi della medesima disposizione, devono intendersi i successori a titolo particolare di una delle parti.
Cass. civ. n. 5252/2004
Nel caso di domanda inerente a rapporto obbligatorio, qualora la titolarità, in capo all'attore, del credito azionato sia controversa esclusivamente a seguito dell'eccezione del convenuto che abbia indicato il soggetto che a suo avviso sarebbe titolare, non si determina nei confronti di quest'ultimo un ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che in assenza di una domanda principale o riconvenzionale, che reclami un accertamento vincolante anche nei suoi confronti, il thema decidendum viene circoscritto al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria fra l'istante e il convenuto, senza alcun effetto vincolante per il terzo. Questi, peraltro, conserva la piena ed autonoma azionabilità del proprio diritto e, ove intenda avvalersi dei riflessi positivi, od evitare i riflessi negativi che la definizione del distinto rapporto potrebbe comportargli in via mediata, è abilitato ad utilizzare gli strumenti all'uopo apprestati dagli artt. 105, 344 e 404 c.p.c.
Cass. civ. n. 11352/2003
L'opposizione di terzo, di norma non esperibile avverso le sentenze della Corte di cassazione in quanto richiede, nella fase rescindente ed in quella rescissoria, lo svolgimento di accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, è invece in astratto proponibile allorché la Corte abbia deciso la causa nel merito per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto (nel caso di specie, di proposizione del detto mezzo di impugnazione nei confronti di una sentenza della S.C. che aveva cassato la decisione gravata decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., affermato il principio generale in massima, la Corte ha tuttavia ritenuto inammissibile l'opposizione, perché proposta da soggetto che era parte nel processo, ritenuto con efficacia di giudicato dalla sentenza opposta).
Cass. civ. n. 11185/2003
Il litisconsorte necessario pretermesso è legittimato a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 c.p.c., contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva che pregiudica i suoi diritti.
Cass. civ. n. 9500/2003
L'interventore estromesso dal processo con pronuncia divenuta definitiva assume la posizione di terzo rispetto alla sentenza pronunciata nei confronti delle parti rimaste in causa ed è pertanto legittimato, ricorrendone gli altri presupposti, a proporre l'opposizione ex art. 404 c.p.c.
Cass. civ. n. 11092/2002
È ammissibile, sotto il profilo dell'interesse ad agire, l'azione ordinaria promossa in separato giudizio dal terzo il quale, non minacciato (indirettamente) dalla esecuzione della sentenza emessa inter alios, intenda ottenere un accertamento dal quale risulti la non conformità a diritto di tale pronuncia, ossia un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; detta azione è invece inammissibile se proposta al fine di rimuovere la sentenza, atteso che, per un verso, per conseguire quest'ultimo obiettivo l'ordinamento appresta, a favore del terzo rimasto estraneo al giudizio nel quale tale pronuncia è stata resa, il rimedio dell'opposizione di terzo (art. 404, primo comma, c.p.c.) e, per l'altro e in generale, la rimozione di un giudicato non è possibile al di fuori dei rimedi impugnatori espressamente previsti (art. 395, n. 5, c.p.c.). (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la statuizione di ammissibilità dell'azione ordinaria, cui era pervenuto il giudice di merito, in un caso nel quale il terzo, coerede, aveva promosso domanda di retratto successorio ex art. 732 c.c. con riguardo alla quota di bene ereditario alienata ad un estraneo ma in relazione alla quale il conduttore ad uso diverso dall'abitazione, in quanto prelazionario, aveva vittoriosamente esercitato in giudizio l'azione di riscatto ai sensi dell'art. 39 della L. 27 luglio 1978, n. 392).
Cass. civ. n. 13255/2000
L'opposizione di terzo revocatoria, quand'anche sia proposta avverso una sentenza in materia di lavoro, avendo ad oggetto non il riesame della fondatezza della medesima ma l'accertamento se questa sia stata frutto di dolo o concussione in danno dell'opponente, non rientra tra i procedimenti per i quali l'articolo 3 della legge n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini.
Cass. civ. n. 5126/2000
Il terzo i cui diritti siano stati pregiudicati dalla sentenza resa inter alios è legittimato bensì ad impugnare la decisione con il rimedio straordinario di cui all'art. 404 primo comma c.p.c., ma limitatamente agli aspetti della pronuncia da cui tale pregiudizio deriva e non anche per gli aspetti che recano pregiudizio ad altre parti che per il principio di disponibilità sono le uniche abilitate a potersene dolere.
Cass. civ. n. 1807/2000
La legittimazione alla opposizione di terzo, in capo al soggetto il cui appello sia stato dichiarato inammissibile per mancanza della qualità di parte, non può essere messa in discussione sotto il profilo della mancanza della qualità di terzo.
Cass. civ. n. 238/1999
Le sentenze della Corte di cassazione non sono suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo.
Cass. civ. n. 7110/1997
Un terzo, per tutelare un suo diritto autonomo, incompatibile con una decisione giudiziale resa inter alios, deve necessariamente — e non alternativamente, ovvero facoltativamente, rispetto all'azione di mero accertamento — esperire il rimedio previsto dall'art. 404 c.p.c., perché da un lato, se sussistono i presupposti per l'esperimento di tale impugnazione straordinaria — come nel caso del cessionario di un contratto di locazione che agisca avverso il provvedimento di rilascio dell'immobile, ottenuto dal locatore, benché reso edotto di tale cessione (art. 36, L. 27 luglio 1978, n. 392), soltanto nei confronti dell'originario conduttore — va negata la sussistenza dell'interesse ad agire in via ordinaria, da parte del medesimo terzo, con un'azione di mero accertamento; dall'altro, se si ammettono entrambi i rimedi, si rende possibile il contrasto di giudicati, se nel giudizio di accertamento, per evitare la duplicazione con quello ex art. 404 c.p.c., si esclude il litisconsorzio necessario passivo con le parti del precedente processo.
Cass. civ. n. 930/1997
Nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. il terzo può far valere l'anteriorità della sua trascrizione ovvero i vizi formali della trascrizione avversaria, ma non può discutere sulla validità del titolo su cui si è pronunciata la sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 9868/1997
Legittimati a proporre l'opposizione di terzo ordinaria a norma dell'art. 404, comma primo c.p.c. sono unicamente i titolari di un diritto autonomo, incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza opposta. Non rientrano nel novero di tali legittimati né gli aventi causa, di cui è menzione nell'art. 2909 c.c., cioè coloro che subentrano alle parti, nelle situazioni giuridiche attive o passive sulle quali ha inciso la sentenza opposta, post rem iudicatam, ossia dopo la formazione del giudicato, né i soggetti succeduti, durante il processo, a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., i quali, identificandosi con l'effettivo titolare del diritto in contestazione, non assumono una posizione distinta e autonoma, bensì la stessa posizione del loro dante causa. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto legittimata a proporre opposizione di terzo ordinaria a norma dell'art. 404, primo comma c.p.c., avverso la sentenza di sfratto per morosità nei confronti del conduttore che abbia cessato la convivenza, la già convivente more uxorio, con prole naturale, succeduta nel contratto di locazione, per effetto della sentenza 7 aprile 1988, n. 404 della Corte costituzionale, prima dell'inizio del giudizio).
Cass. civ. n. 2722/1995
Il rimedio dell'opposizione ordinaria di terzo che l'art. 404 primo comma c.p.c. accorda contro la sentenza resa fra altre persone, è attribuito a chi, estraneo al giudizio concluso in via definitiva dalla sentenza opposta, dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica o di mero fatto. (Nella specie, ribadito tale principio, la S.C. ha ritenuto che esattamente i giudici di merito avessero qualificato come opposizione ordinaria di terzo quella proposta dal proprietario coltivatore diretto di un fondo, al fine di far valere il proprio diritto di riscatto sul fondo confinante ai sensi dell'art. 8 della L. 590 del 1965 e dell'art. 7 della L. 817 del 1971, pregiudicato dalla sentenza definitiva che, relativamente allo stesso fondo, aveva accolto l'analoga domanda di un terzo contro i medesimi acquirenti).
Cass. civ. n. 1775/1994
Gli aventi causa di una delle parti sono legittimati anche all'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 primo comma c.p.c. e, quindi, all'intervento in grado di appello ex art. 344 c.p.c., purché facciano valere un diritto autonomo incompatibile con quelli delle parti in causa, suscettibile di essere direttamente ed immediatamente pregiudicato dalla sentenza. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito la quale nella lite tra compratore e venditore avente ad oggetto il saldo-prezzo della compravendita, aveva negato la legittimazione ad intervenire in appello del terzo promissario acquirente della res compravenduta).
Cass. civ. n. 2323/1994
Gli aventi causa che, ai sensi del secondo comma dell'art. 404 c.p.c., possono proporre opposizione di terzo alla sentenza pronunciata tra altre parti, quando questa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno, sono solo i successori a titolo particolare di una delle parti, e non gli eredi.
Cass. civ. n. 11908/1990
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che può intervenire nel processo a norma dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., non può essere considerato terzo, ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione e perciò può assumere la stessa posizione del suo dante causa, venendo a profittare di tutte le facoltà della parte e così come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla rimanendo, di conseguenza, esclusa la esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 2344/1990
La cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, come affermazione obiettiva di verità valevole anche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, resta esclusa ogni volta che il terzo sia titolare (non già di un diritto dipendente da una situazione accertata in quel processo sibbene) di un proprio ed autonomo diritto, come nel caso in cui distinte norme di legge forniscano regolamentazioni di rapporti indipendenti, pur se esse siano ispirate ad analoghe ragioni di politica legislativa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che la «novità dell'iniziativa produttiva» ritenuta, ai fini degli sgravi contributivi ex lege n. 589 del 1971, in un giudizio tra una data impresa e l'Inps potesse far stato anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nel diverso giudizio vertente tra quest'ultima e la medesima impresa, agli effetti del riconoscimento dei benefici fiscali sub art. 14 legge 1961, n. 717).
Cass. civ. n. 2145/1988
L'opposizione di terzo presuppone la sussistenza in capo all'opponente di un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza che abbia efficacia di giudicato tra le parti, sì che la situazione accertata o costituita dalla sentenza importi per l'appunto un pregiudizio che giustifichi il rimedio processuale rivolto ad evitare che gli effetti negativi del giudicato si percuotano nella sua sfera giuridica. (Nella specie, ribadito il citato principio, la S.C. ha ritenuto che i giudici del merito avessero esattamente qualificato come opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c., quella proposta avverso l'esecuzione, seguita a sentenza di sfratto pronunciata fra altri soggetti, da chi assumeva di avere un autonomo titolo locativo a detenere uno degli immobili esecutati).
Cass. civ. n. 2747/1988
Gli aventi causa di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa non solo quando essa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno a termini del secondo comma dell'art. 404 c.p.c. (cosiddetta opposizione di terzo revocatoria), ma anche con l'opposizione ordinaria prevista nel primo comma dello stesso articolo quando facciano valere un proprio diritto non derivante dalla situazione o dal rapporto su cui abbia pronunciato la sentenza emessa nei confronti del dante causa. Ne consegue che il proprietario (già affittuario) del fondo, può proporre opposizione ordinaria avverso la sentenza che, con l'intervento del suo dante causa, si sia limitata a dichiarare la cessazione della proroga legale dell'affitto del fondo stesso (e ad ordinare il rilascio) fra parti estranee, poiché l'affitto oggetto della sentenza non è collegato neppure indirettamente con l'autonoma posizione giuridica fatta valere con l'opposizione.
Cass. civ. n. 2918/1985
Qualora l'opposizione di terzo, a norma dell'art. 404 c.p.c., venga proposta da chi deduca la qualità di litisconsorte necessario pretermesso nel procedimento conclusosi con la sentenza opposta, l'accertamento del fondamento di detta deduzione implica di per sé l'ammissibilità e l'accoglimento dell'opposizione medesima, senza che si richieda una denuncia da parte dell'opponente dell'ingiustizia nel merito di quella pronuncia, dato che il riscontro del difetto di integrità del contraddittorio impone la declaratoria di nullità della pronuncia stessa (nella specie, con rimessione delle parti davanti al giudice di primo grado, essendo già in tale sede verificata l'omessa citazione del litisconsorzio necessario).
Cass. civ. n. 2021/1979
Ai fini della legittimazione all'opposizione di terzo revocatoria, di cui all'art. 404 comma secondo c.p.c., è necessario che l'istante abbia la qualità di creditore o di avente causa di una delle parti del processo nel quale è stata pronunziata la sentenza impugnata e non anche che abbia acquistato tale qualità prima dell'inizio del giudizio medesimo, in virtù di una scrittura di data certa anteriore.
Cass. civ. n. 35/1971
L'erede, nella sua qualità di successore nella stessa situazione giuridica del defunto, non è titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto derivativo ad impugnare per revocazione o con l'opposizione di terzo, una sentenza effetto di dolo o collusione ai danni del suo autore, con la conseguenza che se a costui sia rimasto precluso, per scadenza del termine o per altro motivo, l'esercizio della suddetta azione (come anche, di ogni altra azione trasmissibile con l'eredità) la medesima preclusione vale anche per il successore.
Cass. civ. n. 4403/1957
Ai fini della legittimazione alla opposizione revocatoria di terzo la nozione di «aventi causa» di cui al capoverso dell'art. 404 c.p.c., presuppone la successione nel debito e quindi la sostituzione di uno ad altro soggetto nel rapporto del quale si tratti. Questo effetto deve sicuramente escludersi tanto nel caso di accollo semplice, nel quale la mancata adesione del creditore fa sì che il negozio esaurisca i suoi effetti fra accollante e accollato e il debitore accollante continua ad essere il solo obbligato verso il suo creditore quanto nel caso di accollo cosiddetto cumulativo, nel quale il creditore, pur aderendo alla convenzione, non dichiari però di liberare il debitore originario e l'obbligazione del terzo accollato verso il creditore accollatario si giustappone come obbligazione solidale a quella dell'originario debitore, la quale continua a sussistere a fianco dell'altra che le si aggiunge.