Art. 404 – Codice di procedura civile – Casi di opposizione di terzo
Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24753/2024
L'opposizione di terzo revocatoria, essendo l'unico strumento a disposizione di chi (avente causa o creditore di una delle parti) voglia sottrarsi all'efficacia della sentenza allegando la collusione delle parti in suo danno, non può essere proposta in via incidentale o di semplice eccezione, in quanto subordinata all'osservanza dei termini perentori decorrenti dal giorno della scoperta del dolo e della collusione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto ammissibile l'eccezione con cui il curatore fallimentare, nell'ambito di un giudizio di verifica dei crediti fondato su un provvedimento monitorio irrevocabile, aveva dedotto che lo stesso era frutto di un disegno fraudatorio volto a pregiudicare le ragioni dei creditori).
Cass. civ. n. 21230/2024
La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.
Cass. civ. n. 11961/2024
L'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione attiva, in un caso di opposizione avverso un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità proposta da soggetto che affermava di essere proprietario dell'immobile per averlo ricevuto in donazione dai genitori i quali, a loro volta, lo avevano usucapito).
Cass. civ. n. 34540/2023
L'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva ritenuto incompatibile il giudicato formatosi sull'opposizione di terzo, promossa da un assegnatario di un immobile dell'Istituto Autonomo Case Popolari, con la sentenza di reintegra, accertativa dell'illiceità dello spoglio subito dal precedente assegnatario del medesimo immobile).
Cass. civ. n. 30331/2023
Il regolamento preventivo di giurisdizione - la cui proponibilità presuppone che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41, comma 1, c.p.c.) - non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno a un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, resa al termine di un procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione, a seguito di un precedente ricorso ex art. 41 c.p.c.).
Cass. civ. n. 25928/2023
L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo l'effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione.
Cass. civ. n. 18027/2023
In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).
Cass. civ. n. 17619/2023
Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Cass. civ. n. 18601/2021
E' inammissibile l'opposizione di terzo proposta da colui che sia indicato come vero padre, avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità, quando l'opponente deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverberi sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone che l'opponente azioni un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/05/2019).
Cass. civ. n. 9720/2020
Il terzo che sostiene di aver acquisito per usucapione un bene di cui è stata ordinata la demolizione, per effetto di pronuncia resa in un giudizio svoltosi tra altri soggetti, deve proporre l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c. quando allega che l'usucapione è maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, trattandosi di una pretesa incompatibile con la sentenza azionata, mentre deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., qualora alleghi che l'usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo giudiziale e costituisca pertanto un fatto impeditivo della pretesa esecutiva. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/08/2017).
Cass. civ. n. 5244/2019
L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato.
Cass. civ. n. 29850/2018
Nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa "inter alios", ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c.. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione di merito riguardante l'opposizione all'esecuzione avanzata da un terzo che - sostenendo di essere proprietario del bene per averlo acquistato dall'esecutato, il quale, a sua volta, lo aveva acquisito per usucapione ventennale accertata con sentenza - aveva contestato il diritto di agire "in executivis" in forza di una sentenza di condanna a restituire un immobile).
Cass. civ. n. 4436/2017
La sentenza pronunciata nei confronti del condominio, in persona del suo amministratore, non è impugnabile con l’opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. dai singoli condomini, non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, la quale fa stato anche nei loro confronti, benchè non intervenuti in giudizio, atteso che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei condomini.
Cass. civ. n. 6378/2017
In tema di opposizione di terzo revocatoria, la legittimazione attiva compete al creditore titolare di un credito certo, non essendo a tal fine sufficiente la mera allegazione dello stesso o la produzione di un titolo giudiziale solo provvisoriamente esecutivo e contestato dal debitore, ma risultando necessario che il credito sia stato accertato, anche in via incidentale, dal giudice dell’opposizione, sulla base delle prove fornite dall’opponente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito circa la mancanza del requisito di certezza del credito fondato su decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo a seguito di opposizione, senza che vi fosse prova del rigetto di quest’ultima).
Cass. civ. n. 11235/2016
Le sentenze della Corte di cassazione, salvo il caso di decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non sono suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo atteso che, in caso di rigetto del ricorso, l'esecutività pregiudizievole al terzo deriva dalla decisione di merito convalidata in sede di legittimità, mentre, in caso di accoglimento (con o senza rinvio), viene meno la statuizione pregiudizievole al terzo, sicché l'opposizione ex art. 404 c.p.c. è proponibile avverso la pregressa consolidata decisione di merito ovvero, nel secondo caso, avverso la successiva sentenza che, definendo il giudizio di rinvio, riportasse ad attualità la pretesa lesione di un diritto del terzo.
Cass. civ. n. 22694/2015
Il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza "inter alios" che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il "pregiudizio" ex art. 404, comma 1, c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono "in re ipsa", discendendo dalla natura del "decisum", implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale.
Cass. civ. n. 1238/2015
Il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di "status" incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli affetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza "inter alios" non opposta.
Cass. civ. n. 22466/2014
L'usufruttuario non è legittimato a proporre opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, primo comma, n. 1 cod. proc. civ., contro la sentenza di condanna all'arretramento del fabbricato realizzato a distanza irregolare che sia stata pronunciata nei confronti del solo proprietario del bene, poiché non è titolare di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla decisione resa tra altre parti.
Cass. civ. n. 466/2014
In tema di impugnazioni, il termine per proporre opposizione di terzo stabilito dall'art. 325, primo comma, cod. proc. civ. si riferisce esclusivamente all'opposizione di terzo revocatoria prevista dall'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., e non concerne l'opposizione di terzo ordinaria, il cui esercizio non trova altro limite che l'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone.
Cass. civ. n. 13372/2012
Il creditore di persona nei cui confronti sia stata giudizialmente dichiarata l'usucapione, ove alleghi che la decisione sia di frutto di dolo o collusione a suo danno, non può contestarne gli effetti se non proponga l'opposizione di terzo c.d. revocatoria, di cui all'art. 404, comma secondo, c.c., nel termine di trenta giorni dalla scoperta del dolo.
Cass. civ. n. 10878/2012
E ammissibile la proposizione di una opposizione di terzo nel corso dell'esecuzione che si svolga con le forme del pignoramento presso terzi, ed è parimenti ammissibile la proposizione della detta opposizione in epoca successiva alla emanazione di un'ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 5656/2012
Deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo, qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale (nella specie, violazione del litisconsorzio necessario), senza dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere, altresì, richiesta al giudice di riesame della questione di merito, dal momento che l'interesse ad agire, anche in tale tipologia d'impugnazione, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, mentre non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata.
Cass. civ. n. 17/2011
In tema di opposizione di terzo, nel caso in cui un litisconsorte necessario sia stato pretermesso nel giudizio di appello, il giudice d'appello adito in sede di opposizione ex art. 404 c.p.c., constatata l'inefficacia della sentenza opposta nei confronti del terzo, non può esimersi dall'esame del merito dell'impugnazione, non ricorrendo nel detto caso nessuna delle ipotesi tassative, non suscettibili di applicazione estensiva, per la rimessione delle parti al primo giudice, di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c..
Cass. civ. n. 15350/2010
L'opposizione di terzo revocatoria, configurandosi come impugnazione straordinaria, la quale presuppone il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario, è proponibile avverso il decreto ingiuntivo quando lo stesso, come previsto dall'art. 656 c.p.c., sia divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., per difetto di tempestiva opposizione o per mancata costituzione dell'opponente.
Cass. civ. n. 24721/2009
In tema di impugnazioni, il termine per proporre opposizione di terzo stabilito dall'art. 325, primo comma, c.p.c., si riferisce esclusivamente all'opposizione di terzo revocatoria prevista dall'art. 404, secondo comma, c.p.c., e non concerne l'opposizione di terzo ordinaria, il cui esercizio non trova altro limite che l'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone. (Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Cass. civ. n. 18784/2009
A norma dell'art. 404, secondo comma, c.p.c., i creditori e gli aventi causa di una delle parti del processo, i quali subiscano pregiudizio per effetto di una sentenza emessa a carico del loro debitore, possono proporre opposizione di terzo revocatoria a condizione che la sentenza sia frutto di dolo o collusione a loro danno; pertanto, poiché essi sono soggetti all'efficacia di detta pronuncia finché non venga rimossa, è solo dopo l'accoglimento di tale opposizione che il giudice può esaminare l'eventuale revocabilità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di disposizione compiuto dal debitore oggetto della sentenza pregiudizievole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in presenza di una sentenza, passata in giudicato, che aveva stabilito la validità della vendita di un immobile poi assoggettato a pignoramento - aveva dichiarato inefficace tale vendita, ritenendo assorbita l'opposizione di terzo proposta contro la sentenza).
Cass. civ. n. 6179/2009
La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma primo, cod. proc. civ.) presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta avverso una sentenza di secondo grado, passata in giudicato, con la quale era stata ridotta la misura del risarcimento dei danni per occupazione acquisitiva liquidati in favore di una società poi sciolta anticipatamente senza liquidazione, affermando che i ricorrenti, in quanto già soci di detta società, non potevano qualificarsi terzi rispetto alla situazione giuridica affermata e, quindi, come tali, non erano legittimati all'opposizione ordinaria di terzo).
Cass. civ. n. 21813/2006
L'azione revocatoria, di cui all'art. 2901 c.c., non è esperibile, da parte dei creditori del promittente venditore, contro le sentenze emesse, ai sensi dell'art. 2932 c.c., nei confronti del debitore e ricollegabili ad un preliminare stipulato preordinatamente o scientemente in loro danno: ciò in quanto detti creditori sono soggetti essi medesimi all'efficacia della sentenza, se non rimossa, in mancanza di intervento adesivo dipendente nel relativo giudizio, mediante esperimento dell'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 12144/2006
In tema di opposizione di terzo revocatoria (art. 404 c.p.c.), l'eccezionalità del mezzo di impugnazione, lo stretto termine per proporlo, le finalità ad esso riconducibili, individuando una netta diversità del rimedio rispetto all'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), inducono a ritenere che la nozione di «creditori di una delle parti», richiamata dall'art. 404, secondo comma, c.p.c., vada interpretata in senso più restrittivo dell'analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all'azione revocatoria ordinaria (per la quale rileva anche la titolarità di un credito eventuale), nel senso che per creditore, ai fini dell'impugnazione in questione, deve intendersi chi rivesta tale qualità – pur se sottoposta a termine o a condizione – al momento della proposizione di essa; analogamente, per «aventi causa», ai sensi della medesima disposizione, devono intendersi i successori a titolo particolare di una delle parti.
Cass. civ. n. 5252/2004
Nel caso di domanda inerente a rapporto obbligatorio, qualora la titolarità, in capo all'attore, del credito azionato sia controversa esclusivamente a seguito dell'eccezione del convenuto che abbia indicato il soggetto che a suo avviso sarebbe titolare, non si determina nei confronti di quest'ultimo un ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che in assenza di una domanda principale o riconvenzionale, che reclami un accertamento vincolante anche nei suoi confronti, il thema decidendum viene circoscritto al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria fra l'istante e il convenuto, senza alcun effetto vincolante per il terzo. Questi, peraltro, conserva la piena ed autonoma azionabilità del proprio diritto e, ove intenda avvalersi dei riflessi positivi, od evitare i riflessi negativi che la definizione del distinto rapporto potrebbe comportargli in via mediata, è abilitato ad utilizzare gli strumenti all'uopo apprestati dagli artt. 105, 344 e 404 c.p.c.
Cass. civ. n. 11352/2003
L'opposizione di terzo, di norma non esperibile avverso le sentenze della Corte di cassazione in quanto richiede, nella fase rescindente ed in quella rescissoria, lo svolgimento di accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, è invece in astratto proponibile allorché la Corte abbia deciso la causa nel merito per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto (nel caso di specie, di proposizione del detto mezzo di impugnazione nei confronti di una sentenza della S.C. che aveva cassato la decisione gravata decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., affermato il principio generale in massima, la Corte ha tuttavia ritenuto inammissibile l'opposizione, perché proposta da soggetto che era parte nel processo, ritenuto con efficacia di giudicato dalla sentenza opposta).
Cass. civ. n. 11185/2003
Il litisconsorte necessario pretermesso è legittimato a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 c.p.c., contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva che pregiudica i suoi diritti.
Cass. civ. n. 9500/2003
L'interventore estromesso dal processo con pronuncia divenuta definitiva assume la posizione di terzo rispetto alla sentenza pronunciata nei confronti delle parti rimaste in causa ed è pertanto legittimato, ricorrendone gli altri presupposti, a proporre l'opposizione ex art. 404 c.p.c.
Cass. civ. n. 11092/2002
È ammissibile, sotto il profilo dell'interesse ad agire, l'azione ordinaria promossa in separato giudizio dal terzo il quale, non minacciato (indirettamente) dalla esecuzione della sentenza emessa inter alios, intenda ottenere un accertamento dal quale risulti la non conformità a diritto di tale pronuncia, ossia un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; detta azione è invece inammissibile se proposta al fine di rimuovere la sentenza, atteso che, per un verso, per conseguire quest'ultimo obiettivo l'ordinamento appresta, a favore del terzo rimasto estraneo al giudizio nel quale tale pronuncia è stata resa, il rimedio dell'opposizione di terzo (art. 404, primo comma, c.p.c.) e, per l'altro e in generale, la rimozione di un giudicato non è possibile al di fuori dei rimedi impugnatori espressamente previsti (art. 395, n. 5, c.p.c.). (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la statuizione di ammissibilità dell'azione ordinaria, cui era pervenuto il giudice di merito, in un caso nel quale il terzo, coerede, aveva promosso domanda di retratto successorio ex art. 732 c.c. con riguardo alla quota di bene ereditario alienata ad un estraneo ma in relazione alla quale il conduttore ad uso diverso dall'abitazione, in quanto prelazionario, aveva vittoriosamente esercitato in giudizio l'azione di riscatto ai sensi dell'art. 39 della L. 27 luglio 1978, n. 392).
Cass. civ. n. 13255/2000
L'opposizione di terzo revocatoria, quand'anche sia proposta avverso una sentenza in materia di lavoro, avendo ad oggetto non il riesame della fondatezza della medesima ma l'accertamento se questa sia stata frutto di dolo o concussione in danno dell'opponente, non rientra tra i procedimenti per i quali l'articolo 3 della legge n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini.
Cass. civ. n. 5126/2000
Il terzo i cui diritti siano stati pregiudicati dalla sentenza resa inter alios è legittimato bensì ad impugnare la decisione con il rimedio straordinario di cui all'art. 404 primo comma c.p.c., ma limitatamente agli aspetti della pronuncia da cui tale pregiudizio deriva e non anche per gli aspetti che recano pregiudizio ad altre parti che per il principio di disponibilità sono le uniche abilitate a potersene dolere.
Cass. civ. n. 1807/2000
La legittimazione alla opposizione di terzo, in capo al soggetto il cui appello sia stato dichiarato inammissibile per mancanza della qualità di parte, non può essere messa in discussione sotto il profilo della mancanza della qualità di terzo.
Cass. civ. n. 238/1999
Le sentenze della Corte di cassazione non sono suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo.