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Articolo 445 Codice di procedura civile — Consulente tecnico

Articolo 445 Codice di procedura civile — Consulente tecnico

Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedono accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell’articolo 424 [ disp. att. 146 ].

Nei casi di particolare complessità il termine di cui all’articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni [ disp. att. 145 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 29906/2011

In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali di invalidità, l’ingiustificata mancata presentazione dell’assicurato alla visita medica fissata per l’espletamento della consulenza tecnica disposta d’ufficio per l’accertamento delle condizioni di salute può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull’assicurato alla stregua dei criteri di cui all’art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato.

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Cass. civ. n. 3227/2011

In tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità (nella specie, esposizione al fumo passivo) – posto che la prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità – il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d’ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la “noxa” professionale utilizzando, a tale scopo, anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi. In tal caso, il dato epidemiologico (che di per sé attiene ad una diversa finalità) può assumere un significato causale, tant’è che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice, nonostante la richiesta della difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, è denunciabile per cassazione.

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Cass. civ. n. 3234/2003

Con l’entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, la nomina del consulente tecnico in appello è divenuta facoltativa sia nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro che in quelli attinenti a controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle concernenti domande di invalidità pensionabile, salvo che, in ordine a queste ultime, vengano in considerazione aggravamenti delle malattie denunciate o insorgano nuove infermità, e l’assicurato provi che non sono state tenute presenti dal primo giudice o che si sono verificate durante il giudizio di appello. In queste ultime ipotesi infatti si impone di regola il riscontro della documentazione esibita dall’assicurato a sostegno del proprio assunto con l’ausilio della consulenza tecnica.

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Cass. civ. n. 128/2003

Ove il ricorrente abbia compiutamente enunciato nel ricorso introduttivo i fatti costitutivi della domanda volta alla costituzione di rendita unica (preesistente rendita Inail del 78 per cento e inabilità per ipoacusia dell’8 per cento, quest’ultima accertata da sentenza definitiva di rigetto), il giudice non può respingere la domanda per l’inesistenza del giudicato sulla ipoacusia, ma ha il dovere di accertare la sussistenza del fatto costitutivo dedotto, con gli strumenti di controllo normalmente usati, quali una consulenza tecnica d’ufficio.

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Cass. civ. n. 5352/2002

In ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tal fine non è indispensabile l’espletamento di una consulenza tecnica allorquando, riconosciuta dallo stesso ente assicuratore la sussistenza della patologia in misura indennizzabile, la natura professionale della patologia possa essere desunta, con un elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dalla assenza di altri fattori, indipendenti dalla attività di lavoro, che possano costituire causa della patologia. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, ha ritenuto non indispensabile, ai fini della prova della natura professionale della patologia, l’espletamento di una consulenza tecnica, sulla base della accertata adibizione del lavoratore, per oltre trenta anni, a lavorazioni che richiedevano l’utilizzazione di compressori e della considerazione che il mutamento delle tecnologie produttive non avrebbe consentito di riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti nell’ambiente di lavoro da quando il lavoratore aveva iniziato a svolgere la propria attività).

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Cass. civ. n. 12910/2000

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell’attitudine lavorativa importa non già una questione di natura giuridica, riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario da demandare, in quanto tale, a un consulente tecnico. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non risulti l’indicazione con criterio specifico e tecnico del grado di inabilità, il giudice non può determinarlo applicando il criterio equitativo. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che in presenza di una c.t.u. di primo grado che aveva escluso la natura tecnopatica della malattia da cui era affetto l’assicurato e, senza disporre alcuna rinnovazione della c.t.u., aveva riconosciuto la causa professionale della patologia stessa determinando nel 14% il grado di riduzione dell’attitudine lavorativa, facendo ricorso ad un criterio equitativo).

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Cass. civ. n. 8286/1997

Anche in tema di accertamento dell’inabilità o dell’invalidità ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, il giudice del merito ha l’obbligo di verificare la compiutezza e l’intrinseca logicità della consulenza tecnica d’ufficio indipendentemente dalle osservazioni o censure mossele dalla parte interessata ed anche quando esse siano mancate del tutto.

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Cass. civ. n. 4751/1995

In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali di invalidità, l’ingiustificata mancata presentazione dell’assicurato alla visita medica fissata per l’espletamento della consulenza tecnica disposta d’ufficio per l’accertamento delle di lui condizioni di salute, ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull’assicurato, alla stregua dei criteri di cui all’art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato.

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