Art. 445 – Codice di procedura civile – Consulente tecnico
Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedono accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424 [disp. att. 146].
Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni [disp. att. 145].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 740/2025
In tema di sanzioni disciplinari, gli effetti extrapenali del giudicato, quali delineati dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sono regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata irrogata dal datore di lavoro, in applicazione del "principio tempus regit actum", sicché le novelle normative sono irretroattive . (Nella specie, la S.C. ha affermato - in materia di conseguenze della sentenza di patteggiamento - che nella valutazione degli addebiti disciplinari il giudice di merito non può prescindere dal vincolo derivante dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-bis, c.p.p. e 653 c.p.p., nella formulazione vigente al momento dell'irrogazione della sanzione).
Cass. civ. n. 614/2025
In tema di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, l'art. 11 della l. n. 222 del 1984 preclude la presentazione di un'ulteriore domanda amministrativa per la stessa prestazione finché non si è esaurito l'iter della precedente o, in caso di ricorso giudiziario, fino al passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza che va esclusa l'improponibilità del ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c. depositato avverso l'esito di una prima istanza amministrativa e dopo la presentazione di una nuova domanda all'Inps per la medesima prestazione, in quanto la norma non impedisce iniziative giudiziarie a tutela dell'assistito ed è volta unicamente a soddisfare esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Cass. civ. n. 24347/2024
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, di cui all'art. 445-bis c.p.c., si distingue dagli atti di istruzione preventiva, che si esauriscono con il deposito della relazione tecnica e con la fase istruttoria, concludendosi con l'emissione di un provvedimento dichiarativo che rende incontestabile le risultanze del mezzo acquisito e che resta limitatamente impugnabile. Ciò comporta che le prestazioni del difensore non si limitano a quelle relative alla fase istruttoria ma comprendono, anche, quelle in tutto corrispondenti a quelle della fase decisoria, con la conseguente spettanza del relativo compenso professionale in analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti.
Cass. civ. n. 19544/2024
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non rientra nella condizione di condannato per tale contravvenzione il soggetto nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di patteggiamento e che nei cinque o due anni successivi, a seconda che questa sia relativa a delitti o contravvenzioni, non abbia commesso un nuovo delitto o una nuova contravvenzione della stessa indole, posto che il disposto di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. prevede che in tali casi il reato è estinto e si estingue, altresì, ogni effetto penale della condanna.
Cass. civ. n. 17090/2024
Non è configurabile un'omologa parziale dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., preclusa dalle contestazioni anche solo parziali mosse alla CTU, e pertanto, una volta introdotto il giudizio di opposizione di cui al comma 6, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso la regolazione delle spese di lite della fase di accertamento preventivo disposta in un decreto di omologa parziale, emesso nonostante detta preclusione, poiché le doglianze concernenti l'irrituale statuizione sulle spese vanno proposte nei confronti della liquidazione eseguita in esito all'opposizione.
Cass. civ. n. 16714/2024
L'omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.).
Cass. civ. n. 16129/2024
In tema di sentenza di applicazione della pena pronunciata all'esito del giudizio di appello ex art. 448, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione è assoggettato ai limiti di deducibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché è rimessa all'imputato la scelta di insistere nella richiesta di patteggiamento ovvero optare per il giudizio ordinario.
Cass. civ. n. 4768/2024
In tema di patteggiamento cd. "allargato", anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza per censurare l'omessa applicazione di una pena accessoria, che debba essere obbligatoriamente disposta e non abbia formato oggetto di diverso accordo tra le parti.
Cass. civ. n. 2897/2024
In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
Cass. civ. n. 48556/2023
In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall'accordo delle parti, che prevedeva l'applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d'ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida, prevista in via automatica dall'art. 222, comma 2, cod. strada).
Cass. civ. n. 48081/2023
In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile la decisione che aveva liquidato unitariamente i compensi del patrono di parte civile, senza rappresentare le voci considerate in relazione alle singole attività difensive svolte e omettendo di indicare il criterio di valutazione della congruità della somma liquidata, discostandosi sensibilmente dai parametri medi tabellari).
Cass. civ. n. 34992/2023
L'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, che l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, dipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale, bensì dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza, e, quindi, non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (alla stregua dell'originaria disciplina codicistica degli artt. 444 e 445 c.p.p.), ma richiede una vera e propria sentenza di condanna.
Cass. civ. n. 32474/2023
Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.
Cass. civ. n. 31157/2023
La sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento) non può essere equiparata, ai fini dell'art. 2953 c.c., ad una pronuncia di condanna, idonea ad innalzare a dieci anni il termine prescrizionale più breve previsto dalla legge; essa, peraltro, va ricondotta alla nozione di sentenza irrevocabile, rilevante, ex art. 2947 c.c., ai fini dell'operatività della prescrizione biennale.
Cass. civ. n. 19605/2023
In tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione che aveva alterato l'accordo "inter partes").
Cass. civ. n. 9356/2023
Il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., se pronunziato dal giudice senza la previa fissazione - con decreto comunicato alle parti e all'esito delle operazioni di consulenza - di un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del c.t.u., perché proprio dallo spirare del predetto termine (posto a salvaguardia del diritto di difesa) deriva, in difetto di contestazioni, l'intangibilità dell'accertamento.
Cass. civ. n. 51/2023
In caso di annullamento con rinvio della sentenza di applicazione di pena su richiesta per nuovo giudizio sulla disposta confisca, seguito a ricorso per cassazione proposto antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nella competenza funzionale del giudice del rinvio ogni questione connessa all'applicazione in via transitoria, ex art. 95, comma 1, d.lgs. citato, del nuovo regime sulla sostituzione delle pene detentive brevi, sicché a quest'ultimo l'imputato potrà eventualmente presentare l'istanza di commutazione.
Cass. civ. n. 29906/2011
In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali di invalidità, l'ingiustificata mancata presentazione dell'assicurato alla visita medica fissata per l'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio per l'accertamento delle condizioni di salute può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'assicurato alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato.
Cass. civ. n. 3227/2011
In tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità (nella specie, esposizione al fumo passivo) - posto che la prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità - il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la "noxa" professionale utilizzando, a tale scopo, anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi. In tal caso, il dato epidemiologico (che di per sé attiene ad una diversa finalità) può assumere un significato causale, tant'è che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice, nonostante la richiesta della difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, è denunciabile per cassazione.
Cass. civ. n. 3234/2003
Con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, la nomina del consulente tecnico in appello è divenuta facoltativa sia nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro che in quelli attinenti a controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle concernenti domande di invalidità pensionabile, salvo che, in ordine a queste ultime, vengano in considerazione aggravamenti delle malattie denunciate o insorgano nuove infermità, e l'assicurato provi che non sono state tenute presenti dal primo giudice o che si sono verificate durante il giudizio di appello. In queste ultime ipotesi infatti si impone di regola il riscontro della documentazione esibita dall'assicurato a sostegno del proprio assunto con l'ausilio della consulenza tecnica.
Cass. civ. n. 128/2003
Ove il ricorrente abbia compiutamente enunciato nel ricorso introduttivo i fatti costitutivi della domanda volta alla costituzione di rendita unica (preesistente rendita Inail del 78 per cento e inabilità per ipoacusia dell'8 per cento, quest'ultima accertata da sentenza definitiva di rigetto), il giudice non può respingere la domanda per l'inesistenza del giudicato sulla ipoacusia, ma ha il dovere di accertare la sussistenza del fatto costitutivo dedotto, con gli strumenti di controllo normalmente usati, quali una consulenza tecnica d'ufficio.
Cass. civ. n. 5352/2002
In ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tal fine non è indispensabile l'espletamento di una consulenza tecnica allorquando, riconosciuta dallo stesso ente assicuratore la sussistenza della patologia in misura indennizzabile, la natura professionale della patologia possa essere desunta, con un elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dalla assenza di altri fattori, indipendenti dalla attività di lavoro, che possano costituire causa della patologia. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, ha ritenuto non indispensabile, ai fini della prova della natura professionale della patologia, l'espletamento di una consulenza tecnica, sulla base della accertata adibizione del lavoratore, per oltre trenta anni, a lavorazioni che richiedevano l'utilizzazione di compressori e della considerazione che il mutamento delle tecnologie produttive non avrebbe consentito di riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti nell'ambiente di lavoro da quando il lavoratore aveva iniziato a svolgere la propria attività).
Cass. civ. n. 12910/2000
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine lavorativa importa non già una questione di natura giuridica, riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario da demandare, in quanto tale, a un consulente tecnico. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non risulti l'indicazione con criterio specifico e tecnico del grado di inabilità, il giudice non può determinarlo applicando il criterio equitativo. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che in presenza di una c.t.u. di primo grado che aveva escluso la natura tecnopatica della malattia da cui era affetto l'assicurato e, senza disporre alcuna rinnovazione della c.t.u., aveva riconosciuto la causa professionale della patologia stessa determinando nel 14% il grado di riduzione dell'attitudine lavorativa, facendo ricorso ad un criterio equitativo).
Cass. civ. n. 8286/1997
Anche in tema di accertamento dell'inabilità o dell'invalidità ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, il giudice del merito ha l'obbligo di verificare la compiutezza e l'intrinseca logicità della consulenza tecnica d'ufficio indipendentemente dalle osservazioni o censure mossele dalla parte interessata ed anche quando esse siano mancate del tutto.
Cass. civ. n. 4751/1995
In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali di invalidità, l'ingiustificata mancata presentazione dell'assicurato alla visita medica fissata per l'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio per l'accertamento delle di lui condizioni di salute, ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'assicurato, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato.
Cass. civ. n. 9929/1994
In tema di invalidità pensionabile, il consulente tecnico di ufficio non ha l'obbligo di procedere a riscontri strumentali quando l'esame clinico abbia chiaramente escluso l'attuale persistenza della patologia attestata da pregressi accertamenti, atteso che le indagini strumentali e di laboratorio non hanno, ai fini diagnostici, efficacia assoluta e determinante e che la necessità di farvi ricorso sussiste solo nei casi in cui l'esistenza della lamentata patologia non possa essere verificata attraverso l'esame diretto del periziando. La scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è affidata al giudizio professionale dell'ausiliario, che è censurabile in sede di legittimità solo quando dall'esame della consulenza, fatta propria dal giudice, emerga l'assoluta mancanza di correlazione fra la sintomatologia riscontrata e la diagnosi espressa o il mancato ricorso ad ulteriori mezzi di indagine in caso di palese insufficienza od incongruenza di quelli utilizzati per giungere alla diagnosi conclusiva.