Cass. civ. n. 8286 del 1 settembre 1997

Testo massima n. 1


Anche in tema di accertamento dell'inabilità o dell'invalidità ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, il giudice del merito ha l'obbligo di verificare la compiutezza e l'intrinseca logicità della consulenza tecnica d'ufficio indipendentemente dalle osservazioni o censure mossele dalla parte interessata ed anche quando esse siano mancate del tutto.

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