Art. 446 – Codice di procedura civile – Istituti di patronato e di assistenza sociale

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3510/1985

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie le informazioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, secondo la previsione dell'art. 446 c.p.c., possono essere ammesse allorché siano destinate ad attingere fatti e circostanze per l'accertamento della malattia professionale, ma non per l'acquisizione di elementi per un'indagine devoluta esclusivamente ad operatori della scienza medica quale quella diretta a stabilire l'esistenza di un nesso eziologico fra una malattia professionale e l'evento letale che abbia colpito il lavoratore.

Cass. civ. n. 1318/1985

Nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, la parte che abbia pronunciato, con l'atto introduttivo del giudizio di appello, di volersi avvalere di informazioni degli istituti di patronato ed assistenza sociale, secondo la previsione dell'art. 446 c.p.c., ma non abbia poi provveduto a far intervenire all'udienza di discussione alcun rappresentante di detti istituti, né a produrre documenti scritti dai medesimi provenienti, non può dolersi della mancata adozione di provvedimenti per l'acquisizione d'ufficio di tali informazioni, ciò rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, in base ad una valutazione di necessità legittimamente esprimibile, in senso negativo, anche per implicito.

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