Art. 447 – Codice di procedura civile – Esecuzione provvisoria
Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell'articolo 431.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10100/2024
Sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa "de plano", anziché previa fissazione di udienza camerale, anche nel caso di applicazione della pena nei termini indicati dalle parti, qualora il predetto rappresenti la volontà di interloquire in ordine alla destinazione dei beni in sequestro, rimasta estranea all'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione che aveva disposto "de plano" la confisca di beni immobili acquistati con i proventi del delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, di cui, peraltro, era stata richiesta la restituzione).
Cass. civ. n. 32360/2023
In tema di patteggiamento, il mancato avviso, nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen., della facoltà della parte di accedere ai programmi di giustizia riparativa integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, entro l'udienza di comparizione delle parti per la definizione del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato, "in parte qua", il ricorso sul rilievo che il difensore dell'indagato, nel corso dell'udienza per la decisione, aveva riformulato la richiesta di applicazione della pena, così implicitamente rinunciando alla deduzione della nullità, con decadenza dalla possibilità di rilevarla con il ricorso).
Cass. civ. n. 32357/2023
La disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario.
Cass. civ. n. 17772/2023
Nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale.
Cass. civ. n. 14779/2023
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le
Cass. civ. n. 5955/2023
Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).
Cass. civ. n. 2329/2023
grado, che, riqualificando il rapporto intercorso tra le parti, indicato in ricorso come "contratto di servizi", alla stregua di un rapporto di natura locativa, aveva dichiarato tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione depositata oltre il termine di quaranta giorni).
Cass. civ. n. 8688/1997
Il rinvio, contenuto nell'art. 447 c.p.c., al precedente art. 431 dello stesso codice, deve intendersi limitato alla ivi prevista regola della immediata esecutività di tutte le sentenze di condanna, e comporta che a tale regola (anche prima della sua generale applicabilità a seguito della legge 26 novembre 1990, n. 353) siano soggette tutte le sentenze emesse nelle controversie inerenti alla materia previdenziale o assistenziale, indipendentemente dal destinatario della pronunzia, ivi comprese quindi le sentenze favorevoli ai soggetti obbligati al pagamento dei contributi previdenziali, rese nei confronti dell'ente gestore, ma non implica altresì che a tutte le sentenze della indicata categoria sia applicabile anche la norma, di carattere speciale rispetto a quella del primo comma, contenuta nel secondo comma del menzionato articolo 431 c.p.c., che consente l'inizio dell'esecuzione sulla base del solo dispositivo della sentenza di primo grado, riguardando tale parziale deroga migliorativa le sole condanne in favore del lavoratore-assicurato.