Art. 447 – Codice di procedura civile – Esecuzione provvisoria

Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 431.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Cass. civ. n. 14779/2023

Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le

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Il rinvio, contenuto nell'art. 447 c.p.c., al precedente art. 431 dello stesso codice, deve intendersi limitato alla ivi prevista regola della immediata esecutività di tutte le sentenze di condanna, e comporta che a tale regola (anche prima della sua generale applicabilità a seguito della legge 26 novembre 1990, n. 353) siano soggette tutte le sentenze emesse nelle controversie inerenti alla materia previdenziale o assistenziale, indipendentemente dal destinatario della pronunzia, ivi comprese quindi le sentenze favorevoli ai soggetti obbligati al pagamento dei contributi previdenziali, rese nei confronti dell'ente gestore, ma non implica altresì che a tutte le sentenze della indicata categoria sia applicabile anche la norma, di carattere speciale rispetto a quella del primo comma, contenuta nel secondo comma del menzionato articolo 431 c.p.c., che consente l'inizio dell'esecuzione sulla base del solo dispositivo della sentenza di primo grado, riguardando tale parziale deroga migliorativa le sole condanne in favore del lavoratore-assicurato.

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