Art. 478 – Codice di procedura civile – Prestazione della cauzione

Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione non ha proceduto alla massimazione in quanto la presente sentenza ribadisce principi già espressi nella sentenza di Cass. n. Civ. 13069/2007, RV597293 (Rigetta, Trib. Barletta, 10/10/2005).

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In tema di esecuzione forzata, il creditore procedente onerato dal versamento di una cauzione, ove ritenga - anche giuridicamente - impossibile prestare la cauzione nelle modalità fissate dal giudice, ha l'onere di chiedere al giudice medesimo di modificarle, mentre non gli è consentito scegliere autonomamente di prestare la cauzione con modalità diverse da quelle stabilite dal giudice.

Cass. civ. n. 828/1984

L'art. 478 c.p.c. — per il quale se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare la esecuzione finché quella non sia stata prestata — trova applicazione anche con riguardo al precetto, per l'inscindibile dipendenza di tale atto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, con la conseguenza che, ove sia disposta cauzione a norma della riferita disposizione, la sua mancata presentazione comporta preclusione pure per la stessa intimazione del precetto.

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