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Articolo 475 Codice di procedura civile — Spedizione in forma esecutiva

Articolo 475 Codice di procedura civile — Spedizione in forma esecutiva

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti [ disp. att. 153 ].

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [ 476 ].

La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula:

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 586/1999

L’irregolarità di un titolo esecutivo notificato costituita dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva non può legittimamente pronunciarsi, giusta disposto dell’art. 156, comma terzo c.p.c., se l’atto abbia, comunque, raggiunto lo scopo cui era destinato, il che avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell’inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest’ultima (e non la sentenza di primo grado) in forma esecutiva, poiché il debitore è, in tal caso, del tutto consapevole, sulla base del complesso degli atti notificati, che l’appello è stato rigettato, e che la sentenza di primo grado è la sola pronuncia di condanna di cui viene richiesto l’adempimento, e sulla cui base sarà, in caso contrario, iniziata l’espropriazione forzata minacciata.

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Cass. civ. n. 1625/1998

Per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza (art. 475 c.p.c.), onde procedere ad esecuzione forzata (art. 479 c.p.c.), è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell’originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 att. c.p.c.), attestandone il rilascio, e tale disciplina, per la sua specialità, prevale su quella generale stabilita per il procedimento di autenticazione di copie di atti pubblici (art. 14 legge 4 gennaio 1968, n. 14).

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Cass. civ. n. 9902/1996

Per il disposto dell’art. 339 comma terzo c.p.c., nel testo di cui all’art. 5 legge 30 luglio 1984, n. 399, le sentenze del Conciliatore sono ricorribili per Cassazione quali sentenze pronunciate in unico grado e, quindi, esecutive di diritto ai sensi dell’art. 373 c.p.c. Pertanto è esclusa la necessità di un provvedimento giudiziale che attribuisca alla sentenza l’esecutività e che per l’apposizione della formula esecutiva debbano ricorrere delle condizioni richieste nel caso di sentenze appellabili (dichiarazione di provvisoria esecuzione; notificazione della sentenza).

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Cass. civ. n. 9195/1995

Il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intenda agire in executivis utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l’onere di far precedere l’esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l’esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l’efficacia mediante opposizione. Ne consegue che l’esecuzione forzata promossa dal cessionario di un credito non deve essere preceduta dalla notifica, al debitore, del negozio di cessione che si perfeziona, nei rapporti tra il cedente e il cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso ed attribuisce senz’altro al cessionario la veste di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c., questa essendo necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato al cedente anziché al cessionario del debitore.

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Cass. civ. n. 4040/1993

La sentenza che pronuncia condanna a favore del danneggiato per le indennità spettanti a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990 e della L. 26 febbraio 1977, n. 39 è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 5 bis della citata legge n. 39, senza che sia necessario che la provvisoria esecutività sia dichiarata nel provvedimento, tal che può essere rilasciata in copia esecutiva dal cancelliere a seguito del riscontro del tenore di tale titolo anche se privo della clausola che ne autorizza la provvisoria esecuzione.

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Cass. civ. n. 610/1981

L’art. 2909 c.c. estende l’efficacia soggettiva del giudicato a tutti gli aventi causa (per fatto posteriore alla domanda) delle parti fra le quali fu emessa la sentenza, comprendendo in essi i successori a titolo universale e a titolo particolare, a causa di morte o per atto tra vivi. Tale estensione riguarda non solo il giudicato sostanziale, ma anche la legittimazione a chiedere e ad ottenere il rilascio della copia in forma esecutiva e ad eseguire la sentenza, con la conseguenza che, passata in giudicato la sentenza emessa fra le parti originarie del rapporto controverso, anche l’avente causa a titolo particolare della parte vincitrice non è tenuto, né legittimato a riproporre l’azione di condanna verso l’altra parte, così come non può promuovere un’azione di accertamento della propria legittimazione ad eseguire la sentenza medesima.

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Cass. civ. n. 1040/1977

L’ordinanza, con la quale il pretore od il presidente del tribunale, in applicazione dell’art. 446 c.c., fissano un assegno provvisorio di alimenti, può essere posta in esecuzione nei confronti dell’obbligato solo previa notificazione al medesimo con la formula esecutiva, ai sensi degli artt. 475 e 479 c.p.c. Un esonero da detto adempimento, infatti, non è previsto da alcuna norma di legge, né può evincersi dalla natura del provvedimento, il quale mira esclusivamente a tutelare le esigenze dell’alimentando in corso di causa, e non ha carattere cautelare in senso proprio.

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Cass. civ. n. 3535/1972

Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella a cui favore il titolo sia stato emesso, costituisce una mera irregolarità che non integra né comporta nullità o inefficacia del titolo stesso.

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Cass. civ. n. 477/1971

L’indebita apposizione della formula esecutiva su una sentenza non ancora eseguibile costituisce una semplice irregolarità, che importa soltanto l’irrogazione di una pena pecuniaria a carico del funzionario che ha apposto la formula e non legittima per sé l’opposizione agli atti esecutivi.

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Cass. civ. n. 1622/1970

La circostanza che la copia spedita in forma esecutiva del titolo esecutivo risulti rilasciata, anziché a favore dell’avente diritto, a favore di altro soggetto (nella specie, la copia munita della formula esecutiva risultava rilasciata a favore della curatela di un fallimento, anziché a favore del cessionario delle attività fallimentari, il quale era stato assistito in causa dallo stesso procuratore ad litem della curatela), costituisce una mera irregolarità, che deve essere fatta valere nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo medesimo.

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