Art. 482 – Codice di procedura civile – Termine ad adempiere

Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso ; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato (1), se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza [119; disp. att. 86]. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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