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Articolo 482 Codice di procedura civile — Termine ad adempiere

Articolo 482 Codice di procedura civile — Termine ad adempiere

Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso ; ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato (1), se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza [ 119; disp. att. 86 ]. L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2742/2015

Il pignoramento presso terzi eseguito prima del perfezionamento della notificazione del precetto nei confronti del debitore è legittimo qualora sia stata concessa l’autorizzazione all’esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c., poiché in tal caso l’atto prodromico ha la sola funzione di informare il destinatario dell’iniziativa esecutiva del creditore e non quella di consentire l’adempimento spontaneo.

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Cass. civ. n. 14189/2012

È consentito al creditore notificare al debitore una seconda volta il precetto, al fine di sanare un vizio formale del primo (nella specie, accompagnato da un titolo privo di formula esecutiva), ma solo a condizione che nel frattempo l’azione esecutiva non sia già iniziata. In tal caso, il termine di dieci giorni per l’inizio dell’esecuzione, di cui all’art. 482 c.p.c., decorrerà dalla notifica del secondo precetto.

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Cass. civ. n. 25567/2011

In tema di esecuzione forzata, il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo modificato da ultimo dall’art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 – in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali – non si applica allorquando gli anzidetti enti ed amministrazioni siano citati quali terzi in procedure espropriative ex art. 543 c.p.c..

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Cass. civ. n. 18355/2010

In tema di esecuzione forzata, l’autorizzazione all’esecuzione immediata può essere data, ai sensi dell’art. 482 c.p.c., anche da un giudice delegato soltanto oralmente dal presidente del tribunale competente per l’esecuzione, non incidendo il mancato rilascio per iscritto di detta delega sulla capacità o sulla costituzione del giudice, trattandosi di provvedimento che attiene all’organizzazione interna dell’ufficio giudiziario.

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