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Articolo 481 Codice di procedura civile — Cessazione dell’efficacia del precetto

Articolo 481 Codice di procedura civile — Cessazione dell’efficacia del precetto

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione[ 491, 502, 606, 608, 612 ].

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9360/2008

Il termine d’efficacia del precetto è sospeso a seguito della sospensione dell’esecuzione disposta, ai sensi dell’art. 373, comma secondo, c.p.c., per avvenuta proposizione del ricorso per cassazione, e ricomincia a decorrere, nel caso in cui la sospensione sia revocata con ordinanza non pronunziata in udienza, non dalla pubblicazione della stessa ordinanza di revoca, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell’ordinanza (art. 134, comma secondo, c.p.c.) ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività.

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Cass. civ. n. 19228/2007

Qualora nel corso dell’esecuzione immobiliare, dopo che sia stato emesso il decreto di trasferimento e l’assegnatario abbia intimato precetto di rilascio dell’immobile sulla base di detto titolo esecutivo (art. 586, terzo comma, c.p.c.), il giudice dell’esecuzione, a seguito di opposizione agli atti esecutivi, abbia disposto (art. 618, primo comma, c.p.c.) che il decreto di trasferimento non possa essere eseguito sino all’udienza fissata per la comparizione delle parti e poi, in detta sede, abbia revocato il provvedimento reso inaudita altera parte con ordinanza non pronunziata in udienza, il termine di cui all’art. 481, primo comma, c.p.c., rimasto sospeso, riprende a decorrere non dalla pubblicazione dell’ordinanza, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell’ordinanza (art. 134, secondo comma, c.p.c.) ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività. A tale conclusione si deve pervenire non tanto sulla scorta dell’art. 627 c.p.c., nella parte in cui fa riferimento alla comunicazione della sentenza non passata in giudicato, come al momento in cui il termine riprende a decorrere, quanto dell’esigenza che dell’art. 481, secondo comma, c.p.c., sia fatta un’applicazione costituzionalmente orientata, a garanzia del diritto di difesa, tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale 15 dicembre 1967 n. 139 e 6 luglio 1971 n. 159, oltre che, in particolare, della sentenza dello stesso giudice delle leggi 4 marzo 1970 n. 34, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 297 c.p.c., nella parte in cui dispone che il termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza del processo di cognizione sospeso decorre dalla cessazione della causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne hanno le parti del processo sospeso.

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Cass. civ. n. 11578/2005

Il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 481 c.p.c., entro cui l’esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all’inattività processuale del creditore e non all’effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l’esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all’unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo.

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Cass. civ. n. 2067/2004

In tema di esecuzione forzata, l’illegittimità dell’inizio dell’esecuzione, derivante dall’inosservanza del termine perentorio per il promovimento della stessa previsto dall’art. 481, primo comma, c.p.c., non può essere fatta valere nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, perchè questo, per quanto connesso al procedimento esecutivo, persegue lo scopo dell’accertamento del credito e non quello espropriativo, e si svolge con le forme del giudizio ordinario di cognizione, davanti ad un giudice che ha poteri diversi da quello dell’esecuzione.

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Cass. civ. n. 5377/1994

L’opposizione a precetto non impedisce di per sé al creditore di dare inizio all’esecuzione, in quanto l’art. 481 c.p.c. ad essa ricollega soltanto l’effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso, non già quello della sospensione dell’esecuzione, che è istituto diverso, senza che rilevi in contrario che l’identificazione delle cause di cessazione della sospensione sia per questo, come per l’altro, desumibile dall’art. 627 c.p.c.

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