Art. 481 – Codice di procedura civile – Cessazione dell’efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione[491, 502, 606, 608, 612].
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12195/2023
Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento; ne consegue che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta "ante tempus", non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c..
Cass. civ. n. 21683/2009
La parte esecutata che deduca la nullità del pignoramento, in conseguenza della cessata efficacia del precetto per l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica, non contesta il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell'azione intentata, bensì la validità di un singolo atto del procedimento, considerata dall'art. 481 c.p.c. come condizione di validità di tutti i susseguenti atti; ne consegue che tale impugnazione integra una opposizione agli atti esecutivi e la relativa sentenza non è impugnabile nei modi ordinari, ma mediante il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 9360/2008
Il termine d'efficacia del precetto è sospeso a seguito della sospensione dell'esecuzione disposta, ai sensi dell'art. 373, comma secondo, c.p.c., per avvenuta proposizione del ricorso per cassazione, e ricomincia a decorrere, nel caso in cui la sospensione sia revocata con ordinanza non pronunziata in udienza, non dalla pubblicazione della stessa ordinanza di revoca, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell'ordinanza (art. 134, comma secondo, c.p.c.) ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività.
Cass. civ. n. 29860/2008
Qualora l'esecutività di un titolo esecutivo giudiziale di primo grado venga parzialmente sospesa dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., quando sia ancora pendente il termine di efficacia del precetto, notificato unitamente al titolo esecutivo, l'esecuzione, relativamente alla parte di pretesa esecutiva per cui la sospensione non è stata disposta, può iniziare entro tale termine, senza che sia necessaria una nuova notifica del titolo e del precetto con l'ordinanza di sospensione parziale, mentre, riguardo alla parte per cui è stata disposta la sospensione, l'esecuzione può iniziare nel residuo termine di efficacia del precetto, rimasto sospeso, una volta che lo stesso riprenda a decorrere per effetto della cessazione dell'efficacia della sospensione, della quale il titolare abbia ricevuto la comunicazione. (Rigetta, Trib. Napoli, 16 lluglio 2004).
Cass. civ. n. 11578/2005
Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo.
Cass. civ. n. 2067/2004
In tema di esecuzione forzata, l'illegittimità dell'inizio dell'esecuzione, derivante dall'inosservanza del termine perentorio per il promovimento della stessa previsto dall'art. 481, primo comma, c.p.c., non può essere fatta valere nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, perchè questo, per quanto connesso al procedimento esecutivo, persegue lo scopo dell'accertamento del credito e non quello espropriativo, e si svolge con le forme del giudizio ordinario di cognizione, davanti ad un giudice che ha poteri diversi da quello dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 5377/1994
L'opposizione a precetto non impedisce di per sé al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'art. 481 c.p.c. ad essa ricollega soltanto l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso, non già quello della sospensione dell'esecuzione, che è istituto diverso, senza che rilevi in contrario che l'identificazione delle cause di cessazione della sospensione sia per questo, come per l'altro, desumibile dall'art. 627 c.p.c.