Art. 484 – Codice di procedura civile – Giudice dell’esecuzione

L'espropriazione è diretta da un giudice. ù

La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.

[Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente].

Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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