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Articolo 485 Codice di procedura civile — Audizione degli interessati

Articolo 485 Codice di procedura civile — Audizione degli interessati

Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti [ 498, 499 ], il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

Il decreto è comunicato dal cancelliere.

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell’esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa [ 597 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1618/2005

Nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione. Pertanto, poichè nel procedimento disciplinato dall’art. 485 c.p.c. la comparizione delle parti è preordinata soltanto a consentire il miglior esercizio della potestà di ordine del giudice dell’esecuzione, l’omessa comunicazione al debitore del provvedimento con il quale sia stata fissata l’udienza per la sua comparizione, non cagiona di per sè la nullità degli atti esecutivi compiuti potendo il debitore insorgere con l’opposizione al successivo atto esecutivo compiuto nei modi e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. per far valere eventuali vizi di tali atti. Nè detto principio contrasta con il disposto dell’art. 82 delle disp. att. del codice di rito, che si riferisce al rinvio delle udienze di prima comparizione e d’istruzione, le quali non sono compatibili con la struttura e la funzione del processo esecutivo.

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Cass. civ. n. 9488/2002

L’ordinanza con la quale, nell’ambito di una procedura esecutiva individuale, essendo già intervenuta la aggiudicazione dei beni pignorati, il giudice dell’esecuzione dichiari improcedibile l’ulteriore successiva fase del trasferimento dei beni, fondando la sua pronuncia — ai sensi dell’art. 168 legge fall. — sull’avvenuta presentazione di un ricorso per l’ammissione al concordato preventivo (la quale preclude, dalla data della presentazione del ricorso fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, ai creditori vantanti titolo o causa anteriore al decreto, di iniziare o proseguire ogni tipo di azione esecutiva individuale sul patrimonio del debitore), non richiede, per la sua legittimità la previa convocazione delle parti ai sensi dell’art. 485 c.p.c. A tal tipo di conclusione si ha modo di pervenire sia sulla base della considerazione per cui, in riferimento ad una situazione del genere, nessuna disposizione di legge prescrive un tal tipo di adempimento, sia sulla base della più generale considerazione per cui, nelle procedure esecutive individuali, la convocazione delle parti — quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva — avviene non per costituire un normale contraddittorio, ma soltanto per il miglior esercizio della potestà ordinatoria affidata al giudice stesso.

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Cass. civ. n. 8464/1999

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull’opposizione agli atti esecutivi deve esser notificato (art. 485 c.p.c.) anche al creditore procedente ed ai creditori intervenuti nel processo esecutivo, sì che la Corte, rilevato, eventualmente, il difetto di integrità del contraddittorio per omessa notifica del ricorso stesso ad uno o più dei detti soggetti, ne dispone l’integrazione, con ordinanza, ex art. 371 bis c.p.c. L’omessa indicazione, nell’attestazione dell’atto, della dicitura «atto di integrazione del contraddittorio» (pur espressamente richiesta dal citato art. 371 bis) integra gli estremi dell’inadempimento di obblighi riguardanti la forma, come tale non sanzionato da nullità, giusta disposto dell’art. 156 c.p.c.

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Cass. civ. n. 1479/1986

Poiché il procedimento esecutivo si svolge, su impulso dei soggetti legittimati, attraverso una serie coordinata di atti — che iniziano con il pignoramento e si esauriscono con il concreto soddisfacimento della pretesa creditoria — nei quali non è necessaria l’osservanza del contraddittorio tra i soggetti che hanno promosso l’azione o sono successivamente intervenuti ed il debitore, qualora non sia stata disposta la comparizione di quest’ultimo ovvero non gli sia stata comunicata un’ordinanza del giudice dell’esecuzione, non si verifica la nullità del procedimento, ripercuotendosi tali omissioni soltanto sul singolo atto esecutivo successivo, avverso il quale il debitore può proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.

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