Art. 494 – Codice di procedura civile – Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.
All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata [art. 157 delle disp. att. c.p.c.].
Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16046/2024
Il tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., un collegio diversamente composto da quello che ha iniziato la trattazione della regiudicanda può legittimamente emettere la sentenza a condizione che siano state compiute davanti ad esso tutte le attività proprie del dibattimento. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la nullità della sentenza emessa in grado di appello da un collegio diverso da quello che aveva pronunciato l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e dinanzi al quale l'imputato aveva reso dichiarazioni spontanee).
Cass. civ. n. 4099/1984
Il versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, legittimato ex lege a riceverla, della somma per cui si procede e dell'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore, effettuato dal debitore ai sensi dell'art. 494 c.p.c., al fine di evitare il pignoramento, ha contenuto e valore di pagamento e produce, perciò, effetti liberatori immediati, mentre questi non si verificano soltanto se il versamento sia fatto con riserva di ripetizione e non implichi quindi in alcun modo riconoscimento del debito e rinunzia alla contestazione di esso. Tale principio trova applicazione anche nei rapporti riguardanti la riscossione dei tributi mediante procedura esecutiva in cui interviene l'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, in materia d'imposta di registro, è dal momento in cui il debitore effettua il pagamento dell'imposta principale a mani dell'ufficiale giudiziario, e non da quello successivo in cui quest'ultimo versa la somma ricevuta all'amministrazione procedente, che decorre il termine annuale di decadenza stabilito dall'art. 21 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 per la notificazione dell'accertamento dell'imposta complementare.