Art. 494 – Codice di procedura civile – Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.

All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata [art. 157 delle disp. att. c.p.c.].

Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 4099/1984

Il versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, legittimato ex lege a riceverla, della somma per cui si procede e dell'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore, effettuato dal debitore ai sensi dell'art. 494 c.p.c., al fine di evitare il pignoramento, ha contenuto e valore di pagamento e produce, perciò, effetti liberatori immediati, mentre questi non si verificano soltanto se il versamento sia fatto con riserva di ripetizione e non implichi quindi in alcun modo riconoscimento del debito e rinunzia alla contestazione di esso. Tale principio trova applicazione anche nei rapporti riguardanti la riscossione dei tributi mediante procedura esecutiva in cui interviene l'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, in materia d'imposta di registro, è dal momento in cui il debitore effettua il pagamento dell'imposta principale a mani dell'ufficiale giudiziario, e non da quello successivo in cui quest'ultimo versa la somma ricevuta all'amministrazione procedente, che decorre il termine annuale di decadenza stabilito dall'art. 21 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 per la notificazione dell'accertamento dell'imposta complementare.

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