Art. 493 – Codice di procedura civile – Pignoramenti su istanza di più creditori

Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori [524, 550, 561].

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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