Art. 504 – Codice di procedura civile – Cessazione della vendita forzata

Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495, primo comma [art. 163 delle disp. att. c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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