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Articolo 503 Codice di procedura civile — Modi della vendita forzata

Articolo 503 Codice di procedura civile — Modi della vendita forzata

La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.

L’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568 nonche’, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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