Art. 506 – Codice di procedura civile – Valore minimo per l’assegnazione
L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.
Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono [589, disp. att. 162].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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