Art. 507 – Codice di procedura civile – Forma dell’assegnazione
L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione [509, 590; art. 162 delle disp. att. c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 38713/2023
La mancata impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di integrazione probatoria, presentata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non preclude la successiva richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello, atteso che gli strumenti di integrazione, previsti rispettivamente dall'art. 507 e dall'art. 603 cod. proc. pen. e che consentono l'esercizio di poteri ufficiosi, non sono tra loro "collegati", potendo il giudice di ogni grado valutare la completezza del quadro probatorio disponibile.
Cass. civ. n. 27382/2023
Integra il delitto di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen. la condotta di chi compie pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta fase o in prospettiva del successivo dibattimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente ad integrare il reato la circostanza che la persona offesa avesse sporto denuncia e fosse, quindi, inquadrabile nella categoria dei "dichiaranti processuali", ancorché avesse reso informazioni solo in fase di indagini preliminari).
Cass. civ. n. 23971/2023
In tema di espropriazione forzata, il prezzo di assegnazione, coincidente con il valore del bene assegnato, e l'eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario, da versare e attribuire al debitore, devono essere sempre stabiliti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, anche con implicito rinvio alla stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, non potendo ammettersi la loro determinazione in un momento successivo da parte del giudice del merito, attesa la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato.
Cass. civ. n. 1956/2023
In tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di un teste al quale il pubblico ministero aveva rinunciato, sul rilievo che la difesa non aveva dato dimostrazione del suo inserimento anche nella propria lista).
Cass. civ. n. 884/2023
La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 13112/2017
L’ordinanza di assegnazione, costituendo titolo esecutivo nei confronti del terzo, può essere notificata unitamente al precetto, ma se nella stessa viene fissato un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, perché superflue ed in quanto il credito, se ancora sussistente, non era eseguibile al momento del precetto.
Cass. civ. n. 5845/1981
L'inesistenza giuridica del provvedimento di assegnazione emesso nel corso del procedimento esecutivo — la quale, a differenza della semplice nullità, è deducibile anche dopo la scadenza del termine di cinque giorni fissato dall'art. 617 c.p.c. — ricorre allorché l'atto sia strutturato in modo da non presentare alcuna rispondenza con il modello normativo (artt. 507, 508, 530 e 590 c.p.c.) ed è, pertanto, da escludere nel caso in cui, nonostante la configurabilità di determinate violazioni di legge, sussistano la potestas decidendi dell'organo che ha emesso il provvedimento e la manifestazione di volontà diretta a fargli conseguire gli effetti propri della fattispecie legale.
Cass. civ. n. 98/1952
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, adito per l'assegnazione di un credito pignorato, pronuncia detta assegnazione, rigettando «perché defatigatoria» l'eccezione del debitore pignorato diretta a contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione, conserva forma e sostanza di ordinanza ex art. 507 c.p.c. e non è soggetta a regolamento di competenza; il provvedimento, infatti, per quanto attiene all'eccezione si esaurisce in una mera constatazione della improponibilità di questa in sede di assegnazione, e della sua inefficacia in astratto a paralizzare l'assegnazione stessa, e non contiene, anche se risulta già instaurata e pendente in altra sede opposizione all'esecuzione, alcuna pronuncia implicita sulla competenza per litispendenza o connessione.