Art. 557 – Codice di procedura civile – Deposito dell’atto di pignoramento
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6873/2024
L'improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell'omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione "atipica"; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 366/2024
E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione.
Cass. civ. n. 31125/2023
L'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione.
Cass. civ. n. 29821/2023
In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.
Cass. civ. n. 24321/2023
Il decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna va legittimamente notificato al solo imputato e non anche al suo difensore, dovendo solo il primo essere posto a conoscenza dell'imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed essendo prevista, per il secondo, unicamente la notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio.
Cass. civ. n. 23036/2023
La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento.
Cass. civ. n. 6426/2009
In tema di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo, prescritto dall'art. 557, secondo comma, cod. proc. civ., è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di accertare che la parte istante, come affermato nel precetto e nel pignoramento, ha diritto di procedere all'espropriazione immobiliare, ed in mancanza di esso il debitore può far valere, con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., la nullità degli atti successivi, entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno di essi; non essendo peraltro previsto un termine per tale adempimento, l'effettuazione del deposito nel corso del giudizio di opposizione impedisce la pronuncia della nullità, in quanto l'intervenuta dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore istante consente di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dalla regola violata.
Cass. civ. n. 6957/2007
Il deposito del titolo esecutivo e del precetto, onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, c.p.c.), e pertanto non è nulla l'ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma.
Cass. civ. n. 2370/1964
In tema di espropriazione immobiliare, il termine di cinque giorni dall'atto di pignoramento, fissato dal secondo comma dell'art. 557 c.p.c. per il deposito, nella cancelleria del tribunale competente per la esecuzione, del titolo esecutivo o del precetto, è ordinatorio e non perentorio. Di conseguenza, non può ritenersi indispensabile, ai fini della validità dell'esecuzione, la certificazione da parte del cancelliere della data precisa in cui il deposito sia stato effettuato dalle parti, restando adempiuto, con la materiale acquisizione del titolo e del precetto al fascicolo del processo esecutivo, il precetto della legge, inteso a consentire al giudice dell'esecuzione di procedere all'accertamento della regolarità formale di detti documenti prima di disporre l'ulteriore corso della espropriazione forzata.