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Articolo 557 Codice di procedura civile — Deposito dell’atto di pignoramento

Articolo 557 Codice di procedura civile — Deposito dell’atto di pignoramento

Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari . La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione . Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6426/2009

In tema di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo, prescritto dall’art. 557, secondo comma, cod. proc. civ., è volto a consentire al giudice dell’esecuzione di accertare che la parte istante, come affermato nel precetto e nel pignoramento, ha diritto di procedere all’espropriazione immobiliare, ed in mancanza di esso il debitore può far valere, con l’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., la nullità degli atti successivi, entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno di essi; non essendo peraltro previsto un termine per tale adempimento, l’effettuazione del deposito nel corso del giudizio di opposizione impedisce la pronuncia della nullità, in quanto l’intervenuta dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore istante consente di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dalla regola violata.

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Cass. civ. n. 6957/2007

Il deposito del titolo esecutivo e del precetto, onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, al fine di procedere all’espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, c.p.c.), e pertanto non è nulla l’ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell’esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma

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Cass. civ. n. 2370/1964

In tema di espropriazione immobiliare, il termine di cinque giorni dall’atto di pignoramento, fissato dal secondo comma dell’art. 557 c.p.c. per il deposito, nella cancelleria del tribunale competente per la esecuzione, del titolo esecutivo o del precetto, è ordinatorio e non perentorio. Di conseguenza, non può ritenersi indispensabile, ai fini della validità dell’esecuzione, la certificazione da parte del cancelliere della data precisa in cui il deposito sia stato effettuato dalle parti, restando adempiuto, con la materiale acquisizione del titolo e del precetto al fascicolo del processo esecutivo, il precetto della legge, inteso a consentire al giudice dell’esecuzione di procedere all’accertamento della regolarità formale di detti documenti prima di disporre l’ulteriore corso della espropriazione forzata.

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